Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12124
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 cod. civ. e, dunque, del nesso di causalità tra azione ed evento (sotto il profilo della propagazione intersoggettiva delle conseguenze del medesimo fatto illecito), del collegamento giuridico tra fatto e conseguenze dannose (laddove la risarcibilità va estesa ai danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali del fatto illecito secondo il criterio della cd. regolarità causale), dell'elemento soggettivo (laddove la prevedibilità dell'evento dannoso è insita nella normalità che la vittima sia inserita in un nucleo familiare).

L'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall'interesse al "bene salute" (protetto dall'art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).

Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico Danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento. Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

Nel procedere alla liquidazione del danno futuro, il giudice del merito può far ricorso alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, oppure ricorrere alle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., trattandosi di criteri (peraltro integrabili tra loro) non tassativi e costituendo tale scelta un giudizio di merito che, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in cui però faccia ricorso alle menzionate tabelle del 1922, il giudice deve tenere conto dell'aumento della vita media sopravvenuto rispetto a quell'anno, in modo da adattare il risultato tabellare alle condizioni attualmente esistenti.

Nel vigente assetto ordinamentale (nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo) il "danno non patrimoniale", di cui all'art. 2059 cod. civ., non può più essere identificato (secondo la tradizionale, restrittiva lettura dell'art. 2059 stesso, in relazione all'art. 185 cod. pen.) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato. Esso deve essere, piuttosto, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen..

I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume il defunto avrebbe presumibilmente apportato - assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienzà, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Ne consegue che nel calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito e non potendo essa comprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il coniuge defunto avrebbe presumibilmente apportato.

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Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12124
Data del deposito : 19 agosto 2003

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