Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 3
Affinché il godimento di un reddito proprio, da parte del coniuge della persona deceduta in conseguenza dell'altrui fatto illecito, valga ad escludere il risarcimento del danno, è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all' educazione, all' istruzione, alla posizione sociale ed all' età (nella specie il giudice di merito, con motivazione valutata idonea in sede di legittimità a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento, aveva ritenuto carente la prova che il coniuge avesse subito un danno patrimoniale, in quanto già in precedenza godeva di reddito proprio quale dipendente statale).
In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto. Ne consegue che, in caso di morte di una persona cagionata dall'altrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondando tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito.
I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienzà, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno.
Commentari • 2
- 1. Coesistenza della pensione di reversibilità e risarcimento dei danniGiulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 31 maggio 2018
La Cassazione a SS.UU. ha stabilito la non detraibilità del danno patrimoniale dal valore della pensione di reversibilità Interessante ed utilissima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite – la n. 12564 del 22 maggio 2018 – che ha posto una parola definitiva su una questione di non poco momento. Il caso concreto riguardava una donna che aveva adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito del decesso del marito, ivi compreso il cd. danno patrimoniale provocato dalla perdita dell'aiuto economico ricevuto dal coniuge. Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, evidenziando che la richiedente, dopo la morte del …
Leggi di più… - 2. Risarcibile il danno patrimoniale e non derivante dalla morte del coniugeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN LI, SS RE, SS DI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO BARABINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
WINTERTHUR ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Giovanni Battista Mazzucchelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FEDERICO LAROCCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ST RG, ST ANGIOLO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 910/98 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 06/10/98 e depositata il 09/12/98 (RG. 275/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI;
udito l'Avvocato Federico LA ROCCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del 2^ motivo ed il rigetto del 1^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI AS veniva investito dall'autovettura di TR AN, condotta da TR OR ed assicurata con la società Savoia, mentre alla guida del proprio ciclomotore percorreva la galleria Spallanzani di La Spezia, e riportava lesioni gravissime che ne cagionavano la morte.
Chiusosi il procedimento penale per omicidio colposo instaurato nei confronti di TR OR, AN LI, SI OR, DA, NT, ER, LE, la prima coniuge, il secondo e la terza figlia, gli altri fratelli del defunto, convenivano innanzi al tribunale di La Spezia gli TR e la società assicuratrice per il risarcimento dei danni.
Si costituivano TR OR e la società assicuratrice, mentre rimaneva contumace l'altro TR: la società assicuratrice, pur opponendosi alla domanda, poneva a disposizione la somma di lire 150.000.000; TR OR chiedeva che TR AN venisse estromesso dal giudizio e il risarcimento fosse contenuto nei limiti del danno effettivo.
Istruita la causa, il tribunale condannava TR OR e la società assicuratrice al pagamento di lire 563.024.000 in favore della AN, di lire 60.000.000 ciascuno in favore di SI OR e DA, di lire 15.000.000 ciascuno in favore degli altri SI con gli interessi legali dalla data del fatto.
Su gravame principale della spa Schweiz assicurazioni (già Savoia assicurazioni) ed incidentale dei parenti della vittima e di TR OR, la Corte di appello di Genova emetteva in data 6.10.1998 sentenza, con la quale rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante;
stabiliva che gli interessi erano dovuti nella misura del 5%; assumeva altre statuizioni che qui non interessano.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN LI, SI OR e DA sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
ha resistito la UR assicurazioni (già Schweiz assicurazioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando "violazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c. - omessa motivazione su punti decisivi - art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.", censurano la corte di merito per avere ritenuto carente la prova del danno patrimoniale;
sostengono che la prova è desumibile dalla circostanza che, essendovi convivenza tra il defunto ed i membri della sua famiglia, è presumibile che egli avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle loro necessità, mentre non rileva in contrario che la moglie godesse della pensione di reversibilità, non operando il criterio della "compensatio lucri cum damno".
Il motivo è infondato.
L'indagine va limitata alla AN, cui è stato prima riconosciuto e quindi negato il risarcimento del danno patrimoniale. Com'è noto, l'uccisione del marito fa venire meno l'aspettativa della moglie, fondata su criteri probabilistici desunti dall'"id quod plerumque accidit", di vedere destinata una parte del reddito dell'ucciso al soddisfacimento delle proprie esigenze. La perdita dell'aspettativa va riferita a tutti quei contributi patrimoniali ed a quelle utilità economiche che il defunto avrebbe presumibilmente apportato al coniuge sia in relazione ai precetti normativi (artt. 315, 433, 220 bis c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume (Cass. 26.2.1996 n. 1474; Cass. 22.2.1995 n. 1959).
Il danno indotto dalla perdita è futuro ed assume l'aspetto del "lucrum cessans"; il risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto.
È richiesto un duplice ordine di valutazioni, che vanno compiute sulla scorta delle circostanze del caso concreto e dei dati ricavabili dalla comune esperienza, intese a determinare il reddito presumibilmente conseguibile dal defunto e ad individuare la parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge.
La prova del danno è presuntiva ed utilizza i dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza con adeguamento alle peculiarità della fattispecie.
Essa è raggiunta quando in base ad un criterio di normalità relazionato alle circostanze del caso concreto risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche pur senza che ne avesse bisogno.
Affinché il godimento da parte del coniuge di un reddito proprio valga ad escludere il risarcimento del danno è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all'educazione, all'istruzione, alla posizione sociale ed all'età (Cass. 13.11.1997 n. 11236; Cass. 29.11.1999 n. 13336). Nè rileva che a seguito dell'uccisione il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità in quanto, non dipendendo il pregiudizio e l'incremento patrimoniale del medesimo fatto, non trova applicazione il criterio della "compensatio lucri cum damno" (Cass. 14.3.1996 n. 2117; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
Ora, le ragioni per le quali la corte di merito ha ritenuto che manca la prova che la AN ha subito danno patrimoniale sono che a seguito della morte del marito ha incominciato a godere di pensione di reversibilità ed anche prima godeva di reddito proprio quale dipendente statale.
Di tali ragioni solo la seconda è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ma essa è idonea a giustificare la decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
È ancora infondato il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1284 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la corte di merito fissato il tasso degli interessi nel 5% invece che nella misura legale (10%). Ed infatti, proprio la sentenza di questa Corte 17.2.1995, n. 1712, richiamata dai ricorrenti, ha affermato il principio, di cui la corte di merito ha fatto corretta applicazione, che, qualora, come nella specie, gli interessi sono dovuti in relazione al ritardato pagamento di debito di valore, il tasso non è necessariamente quello fissato per legge, ma può essere stabilito in misura diversa, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2002