Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4205
CASS
Sentenza 25 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Affinché il godimento di un reddito proprio, da parte del coniuge della persona deceduta in conseguenza dell'altrui fatto illecito, valga ad escludere il risarcimento del danno, è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all' educazione, all' istruzione, alla posizione sociale ed all' età (nella specie il giudice di merito, con motivazione valutata idonea in sede di legittimità a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento, aveva ritenuto carente la prova che il coniuge avesse subito un danno patrimoniale, in quanto già in precedenza godeva di reddito proprio quale dipendente statale).

In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto. Ne consegue che, in caso di morte di una persona cagionata dall'altrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondando tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito.

I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienzà, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno.

Commentari2

  • 1Coesistenza della pensione di reversibilità e risarcimento dei danni
    Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 31 maggio 2018

    La Cassazione a SS.UU. ha stabilito la non detraibilità del danno patrimoniale dal valore della pensione di reversibilità Interessante ed utilissima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite – la n. 12564 del 22 maggio 2018 – che ha posto una parola definitiva su una questione di non poco momento. Il caso concreto riguardava una donna che aveva adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito del decesso del marito, ivi compreso il cd. danno patrimoniale provocato dalla perdita dell'aiuto economico ricevuto dal coniuge. Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, evidenziando che la richiedente, dopo la morte del …

     Leggi di più…

  • 2Risarcibile il danno patrimoniale e non derivante dalla morte del coniugeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2003

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4205
Data del deposito : 25 marzo 2002

Testo completo