Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 62541 VIRVINGINI REPUBBLICA ITALIANA S M- IV EVL 1 1 N 9001/5/08 ISNES IV NOINVALSIDAN YG HI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A DI CASSAZIONE02 2 5 1/0 3 LA CORTE SURR Oggetto Irpel-ilor SF IONE TRIBU ARI Acc. to Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 275/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliere Cron. 5156 Dott. Francesco RUGGIERO Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 18/06/02 Consigliere Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente 22 SENTEN ZA sul ricorso proposto da: AN IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato STUDIO ANZISI MARIO, giusta PERROTTA, difeso dall'avvocato procura a margine;
CORTE SURE DI CASSAZIONE ricorrente CAMIONE CIVILE
contro
N. 62541 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-2002 controricorrente avverso la sentenza n. 14/97 della Commissione 2778 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 12/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Sulla base di un rapporto penale di denuncia de Nucleo regionale di Polizia Tributaria della Guar- dia di Finanza di Napoli del 1983, l'Ufficio distret- tuale delle imposte dirette di Napoli, con avviso n.2213/7376/492 del 20 ottobre 1988, notificato 1'8 no- verbre 1988 а RI RO quale titolare de l'omonima impresa individuale, esercente attività ed:.le rettificò, ai sensi dell'art.39 comma 1 del d. P. R. n. 600 del 1973, la dichiarazione presentata da quest'ultima ai fini dell'applicazione dell'i.r.pe.f. e de l'i.lo.r. 1982, determinando il maggior reddito di £.340.304.000 ai fini i.r.pe.f. e di £.328.304.000 ai di fini i.lo.r. a fronte di una perdita dichiarata £.
5.790.000. L'avviso che traeva spunto da una più va- -sta indagine penale si fondava sul rilievo che la Ro- mano aveva emesso, nei confronti di altre due imprese, 2 fatture per operazioni inesistenti ammontanti a £.346.094.000, che dovevano essere riprese a tassazione quale reddito d'impresa. Con ricorso del 7 gennaio 1989 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Napoli, la RO impu- gno detto avviso, chiedendone l'annullamento e deducen- do in particolare, la carenza di motivazione del prov- vedimento impugnato, motivato unicamente per relationem al rapporto penale della Guardia di Finanza;
l'inutilizzabilità di quest'ultimo ai fini fiscali senza la previa autorizzazione dell'Autorità giudizia- ria penale, nella specie mancante;
e 1'infondatezza della pretesa tributaria nel merito per mancanza di prova sull'inesistenza delle operazioni e per omessa considerazione dei costi sostenuti. In contraddittorio con l'Ufficio che instò pe la reiezione del ricorso - la Commissione adita, con decisione n.10505 del 3 ottobre 1991, accolse il ricorso, affermando la nullità dell'avviso per carenza di motivazione ed in quanto il rapporto penale, su cui l'avviso stesso si basava, poteva essere utilizzato in sede tributaria unicamente previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
1.2 A seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stette la contribuente, la Commissione tributaria re- 3 gionale di Napoli, con sentenza n.14/22/97 del 12 no- vembre 1997, accolse il gravame. In particolare, la Commissione ha così, te- stualmente, motivato: "L'avviso di accertamento....è con- gruamente motivato. Esso, infatti, fa riferimento alla dichiarazione modello 740 prodotta dalla RO per 1'anno 1982, fa riferimento al quadro GG1 nel quale la RO aveva esposto i ricavi complessivi per lire 348.501.000, i costi totali per lire 354.291.000 e la perdita d'impresa di lire 5.790.000, richiama il rap- porto redatto nei confronti della RO dal Nucleo re- gionale di Polizia Tributaria di Napoli n.2688/IV/Dog/7939 del 19/12/1983 dal quale emergeva che la RO aveva emesso fatture per operazioni ine- sistenti nei confronti delle ditte indicate nel medesi- mo rapporto. Inoltre l'Ufficio suddetto spiegava che l'ammontare complessivo di £.346.094.000 doveva consi- decarsi reddito d'impresa per cui era interamente tas- sabile ai fini Irpef, ai sensi dell'art.38 DPR 600/73, con l'aliquota del 62%. Di fronte a queste contestazio- ni la contribuente nulla oppose. D'altra parte c'è da dire che, secondo la giurisprudenza della Cassazione...., l'avviso di accertamento che fa riferimento ai verbali della polizia tributaria è legittimo e non è carente di motivazione". 4 1.3 Avverso tale sentenza RI RO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di cen- sura. Resiste, con controricorso, il Ministro del- le Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 La ricorrente eccepisce, preliminarmente, la formazione del giudicato interno sulla decisione di primo grado per intempestività della proposizione dell'appello stesso de l'appello e l'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi di gravame. Ambedue le eccezioni sono prive di fondamen- la prima, perché la decisione di primo grado non to notificata e pubblicata in data 3 ottobre 1991 è sta- ta impugnata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli con atto di appello depositato presso la segreteria della Commissione tributaria di primo grado di Napoli in data 16 novembre 1992, e cioè entro il termine di un anno e 46 giorni dalla predetta data di pubblicazione (e non da quella della sua delibera- zione, come pretenderebbe il difensore della ricorren- te;
la seconda, perché - tenuto conto che la decisione di primo grado aveva accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di mo- tivazione l'appello dell'Ufficio, sia pure sintetica- 5 mente, critica proprio siffatta ratio decidendi.
2.2 Con il primo (con cui deduce: "Vizio di motiva- zione della sentenza d'appello per violazione dell'art.360 comma 1 n.5 c.p.c.") ed il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione degli artt.112 e 132 ―c.p.c.") che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione la ri- corrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che: a) i Giudici d'appello avrebbero omesso di pronuncia- re. 0, comunque, di motivare sulla questione della nul- lità dell'avviso di accertamento impugnato sia perché contenente una mera motivazione per relationem, sia perché fondato sull'utilizzazione a fini tributari di un rapporto penale senza previa autorizzazione dell'A. G.; b)- i Giudici d'appello avrebbero, altresì, omesso di prendere in considerazione tutte le deduzioni difensive afferenti al merito della controversia, limi- tandosi ad affermare apoditticamente che alla pretesa dell'Ufficio la ricorrente non avrebbe opposto nulla. Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.33 D. P. R. 600/73"), la ricorrente ripropone la questione della nullità dell'avviso di accertamento, motivato per rela- tionem ad un rapporto penale, per carenza di previa au- torizzazione della autorità giudiziaria penale. 6 Con il quarto motivo (con cui deduce: applicazione dell'art. 42 D. P. R."Violazione e falsa 600/73. Carenza di motivazione"), la ricorrente oppone riconosciuta validità dell'avviso impugnato, così alla concretamente motivato, la circostanza della non come conoscenza del rapporto penale posto a suo fondamento e della non conoscibilità del rapporto stesso, derivante dal suo assoggettamento al regime del segreto istrutto- rio;
e ripropone una serie di argomentazioni difensive attinenti al merito della pretesa tributaria fatta va- lere dall'Ufficio. Infine, con il quinto motivo (con cui dedu- ce: "Violazione e falsa applicazione degli artt.38 e 39 D.?.R. 600/73"), la ricorrente ripropone la questione della quantificazione dell'imponibile accertato.
2.2 Il primo, secondo e quarto motivo nella par- te in cui, congiuntamente esaminati, criticano la sen- tenza impugnata per omessa pronuncia o motivazione e, comunque, per violazione dell'art.42 del d. P. R. n.600 del 1973, sulla questione della nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, in quanto mo- tivato esclusivamente per relationem al rapporto penale della Guardia di Finanza sono privi di fondamento. Infatti posto che costituisce costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 7991 del 7 1996 e 14566 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, in considerazione del carattere di provocatio ad opponendum dell'avviso di accertamento, questo soddisfa l'obbligo di motivazione, ogniqualvolta l'amministrazione abbia posto il contri- buente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare effi- cacemente sia l'an che il quantum debeatur, con la con- seguenza che non può essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di un avviso di accertamento, il quale indichi con chiarezza il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informati- va sottostante alla rettifica operata dall'ufficio tri- butario è del tutto evidente, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata dianzi (cfr., supra, n.1.2) integralmente riprodotta, che i Giudici d'appello, nel riportare il contenuto dell'avviso di accertamento de quo, rendono palese che questo, pur riferendosi al predetto rapporto penale, indicava precisamente il presupposto del maggior impo- nibile accertato (emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di due imprese specificamente individuate con puntuale indicazione dei rispettivi im- porti) e le ragioni della conseguente rettifica della dichiarazione;
e che, dunque, il suo contenuto era ido- 8 a consentire il pieno esercizio del diritto di di- neo giurisdizionale da parte della contribuente, la fesa quale lo ha concretamente esercitato nel ricorso intro- ductivo del presente giudizio anche relativamente alle contestazioni di merito. Il primo, secondo, terzo e quinto motivo nella parte in cui, congiuntamente esaminati, criticano la sentenza impugnata per omessa pronuncia o motivazio- ne er comunque, per violazione degli artt. 33, 38 e 39 del d.P.R. n.600 del 1973, sulle questioni della prete- sa, illegittima utilizzazione del più volte citato rapporto penale della Guardia di Finanza senza previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria penale proce- dente e della infondatezza nel merito della pretesa tributaria - meritano, invece, accoglimento, in quanto la sentenza stessa, in parte qua, risulta sostanzial- mente viziata per omessa motivazione. E 'sufficiente, in proposito, porre a confronto, da un lato, le ecce- zioni e le difese, anche di merito, svolte nel ricorso introduttivo del presente giudizio e riproposte in gra- do d'appello dalla contribuente, e, dall'altro, l'apodittica affermazione dei Giudici a quibus, secondo cui la RO, di fronte alle contestazioni formulate nell'avviso di accertamento, "nulla oppose": afferma- zione, questa, smentita dagli atti difensivi di primo e 9 di secondo grado, esaminati direttamente da questa Cor- processuale dei te in ragione della natura (anche) vizi denunciati. Pertanto, la sentenza impugnata appare vi- ziata sia laddove ha omesso di motivare sulla questione (ovviamente, а prescindere dalla sua fondatezza) dell'illegittimità dell'accertamento impugnato per as- sunta violazione dell'art.33 comma 3 secondo periodo del d.P.R. n.600 del 1973 (nel testo vigente nel 1988), sia laddove, sulla base dell'erroneo presupposto che la contribuente non avesse svolto (nemmeno) difese di me- rizo, ha omesso di motivare compiutamente sulle ragioni della solo affermata fondatezza, nell'an e nel quantum, della pretesa tributaria fatta valere dall'Ufficio di- strettuale delle imposte dirette di Napoli.
2.3 Dal conseguente annullamento della sentenza impugnata in parte qua discende il rinvio della relati- va causa ad altra sezione della Commissione tributaria della Campania, la quale, oltre ad eliminare i surrile- vati vizi, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Commissione tributaria regionale del- 10 la Campania. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 18 giugno 2002 IV 'N Il relatore ed estensore I 8 1 U I I V V S alvatore Di alma IN 9 1/ 6 Il Presidente 8 9 O N Francesco Cristarella Orestano Oreso ANCELLIERE C1 IL Arnaldo Casang Arolds e DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2003 CANCELLIERE C1 Ариоев СА Arnaldo Casano 11