Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2002, n. 15111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15111 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE gg.:: Lavoro 15% ORO G. 8412/00 SEZIO Cron. N. 35300 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- Figurelli2. -Consigliere- Ud. 17.05.2002 Donato -Rel. Consigliere- 3. Alessandro De Renzis -Consigliere- 4. Giuseppe Cellerino -Consigliere- 5. Maura La Terza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA POSTE ITALIANE S.p.A ( già Ente Poste Italiane), in persona del Presidente pro tempore, Prof. Enzo Cardi, elettivamente do- miciliata in Roma, Via Plino 21, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso unitamente all'Avv. Roberto Pessi Ricorrente 2201
CONTRO
IM MARIA Intimata i per la cassazione della sentenza n. 253/99 del Tribunale del La- 2 voro di Ancona del 22.1.1999/20.4.1999 nella causa iscritta al n. 506 R.G. dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.05.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Concetta Marrari per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 21.2.1995, Maria Primo, premesso di avere svolto dal 21.3.1994- per il trimestre previsto dalla legge- mansioni di dirigente principale di esercizio (VII livello), in qua- lità di direttore dell'Ufficio Postale di Palombina, conveniva di- nanzi al Pretore di Ancona l'Ente Poste Italiane per sentir dichia- rare il suo diritto all'inquadramento nella qualifica superiore di VII livello con decorrenza giuridica dal 21.3.1994 ed economica dal 21.6.1994. La stessa ricorrente affermava la sussistenza di un rapporto di lavoro di diritto privato a decorrere dalla data di trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in ente pubblico economico (1.1.1994) e l'applicabilità degli artt. 37 della legge n. 300 del 1970 e 2103 Cod. Civ. anche agli enti pub- blici economici. L'Ente convenuto costituendosi contestava le avverse deduzioni ex art. 6 della legge n. 71 del 1994, che aveva disposto la proro- gatio del regime pubblicistico del rapporto di lavoro individuan- 3 do il momento dell'effettiva privatizzazione di tale rapporto sol- tanto alla data di stipulazione del nuovo CCNL, intervenuta il 26.11.1994, e chiedeva il rigetto delle domande, non potendo as- sumere alcun rilievo, ai fini richiesti dalla ricorrente, il periodo di svolgimento del servizio prestato anteriormente a tale data. All'esito l'adito Pretore con sentenza del 17.7.1996 accoglieva il ricorso della Primo con accertamento del suo diritto ad essere inquadrata nel VII livello a decorrere dal 21.6.1994 con la con- danna dell'Ente Poste alle differenze retributive dal 213.1994. Tale decisione, appellata dall'Ente Poste Italiane, veniva con- fermata dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 253 del 1999. Il Tribunale riteneva, con riguardo all'applicabilità o meno ai rapporti di lavoro in corso al momento della trasformazione dell'Amministrazione in Ente pubblico economico dell'art. 2103 Cod. Civ., che la disposizione dell'art. 6- 6° comma- della legge n. 71 del 1994, secondo la quale “ai dipendenti dell'Ente conti- nuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla stipulazione di un nuovo contratto", "dovesse essere letto, in via sistematica, unitamente alle altre norme dettata dalla legge istitutiva dell'Ente. In tal senso aggiungeva il Tribunale- assumevano rilievo premi- nente, perché aventi valore di inquadramento generale, sia la statuizione che “l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomu- nicazioni è trasformata in Ente Pubblico Economico denominato Ente Poste Italiane, con effetto dalla data di efficacia dei decreti 4 di nomina degli organi previsti dall'art. 3", sia la statuizione dell'art. 6-2° comma- della stessa legge. Tutto ciò comportava secondo il Tribunale l'applicabilità delle norme del Codice Civile al rapporto di lavoro subordinato fin dal gennaio 1994, essendosi in presenza, da tale data, di un ente pub- blico economico e di rapporti di diritto privato, sicché tale qua- lificazione normativa del rapporto di lavoro non avrebbe potuto essere soppiantata dai “trattamenti previgenti”, che dovevano es- sere destinati a coprire l'area di disciplina riservata all'autonomia delle parti e comunque trovare il loro limite nella compatibilità con le norme inderogabili del Codice Civile. In base a tali considerazioni in conclusione il Tribunale riteneva immediatamente applicabili al caso di specie le norme di cui all'art. 2103 Codice Civile, essendo maturata la qualifica supe- riore prima del contratto collettivo, entrato in vigore il 26.11.1994. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con due motivi, illustrati con memoria ex. art. 378 C.P.C. La Primo non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art. 2103 Cod. Civ. e dell'art.
6- comma 6°- della legge n. 71 del 1994 (art. 360 n. 3 C.P.C.). Lamenta in particolare che il Tribunale, nel riconoscere alla Pri- 5 mo l'inquadramento nel VII livello, non abbia considerato che l'art. 6 anzidetto dispone la ultrattività dei trattamenti vigenti fi- no alla stipulazione del nuovo contratto, sicché prima di quest'ultima data è inapplicabile l'istituto della promozione au- tomatica previsto dall'art. 2103 Cod. Civ. Con il secondo motivo la stessa ricorrente contesta la decisione impugnata per non avere fornito congrua motivazione sul punto decisivo in precedenza illustrato, e ciò in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Le censure esposte sono fondate. Al riguardo va ricordato che l'art. 6- 2° comma- del decreto leg- ge n. 487 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, prevede che il personale dell'Amministrazione delle poste e delle teleco- municazioni resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di di- ritto privato;
che il successivo sesto comma del medesimo art. 6 stabilisce che ai dipendenti dell'ente “continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti” alla data di entrata in vigore dello stesso de- creto legge fino alla stipulazione di un nuovo contratto (interve- nuto il 26 novembre 1994). Orbene nell'interpretazione di quest'ultima disposizione deve considerarsi che il processo di progressiva privatizzazione dell'intera organizzazione postale non poteva non riguardare an- che il regime dei rapporti di lavoro, la cui coerente e compiuta trasformazione è stata affidata al nuovo e più congeniale conte- sto delle fonti posto a base della disciplina del rapporto di diritto 6 privato, in cui il contratto collettivo assume un ruolo centrale. Per potersi dire completa tale trasformazione era del tutto natu- rale che in virtù della regola della successione nel tempo delle fonti giuridiche (art. 15 prel.)- la disciplina previgente fosse de- stinata a trovare applicazione fino all'intervento della nuova fonte disciplinatrice, ossia il contratto collettivo. Con questa ricostruzione trova perciò spiegazione la lettura dell'art. 6 anzidetto- sesto comma-, condivisa dalle Sezioni Unite di questa Corte e successivamente consolidatasi nella giurispru- denza della stessa Corte, nel senso che il riferimento ai “trattamenti" non può dirsi limitato ai soli trattamenti economici, anche perché la ratio della disposizione si ricava dalla “necessità di conservare le peculiarità del rapporto di lavoro già tenute in conto nella disciplina dell'Amministrazione trasformata (Cass. S.U. sentenza n. 8587 del 5 settembre 1997). Va altresì osservato che la regola qui condivisa, secondo cui ap- punto le regole previgenti, riguardanti il conferimento delle fun- zioni superiori per il personale dell'ex Amministrazione delle Po- ste, sono rimaste in vigore fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro di diritto privato, trova si- gnificativa conferma nell'art. 87 del CCNL del 1994, secondo il quale "dalla medesima stipulazione del contratto il rapporto di lavoro è disciplinato dal libro V del Codice Civile, dal regola- mento di impresa e dal contratto stesso”. In definitiva, l'errore fondamentale del Tribunale è consistito 7 nell'avere, immotivatamente ed illogicamente, ritenuto applica- bile al rapporto in esame la previsione della promozione automa- tica dell'art. 2103 Cod. Civ. prima della data di stipulazione del contratto collettivo. In conclusione il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata. Ai sensi dell'art. 384 - 1° comma- C.P.C. la causa può essere decisa nel merito con la pronuncia di rigetto della domanda della Primo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Sussistono giusti motivi, in relazione alla complessità della que- stione, per dichiarare compensate le spese dell'intero giudizio.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, ri- getta la domanda di Primo Maria. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma addì 17 maggio 2002 Il Presidente I 9 0 Il Consigliere relatore estensore A 1 D 9 S Vincenzo tr S . , 5 Alessandro beth 's A T O : T R L , W A ' A O L S B 3 L E I 7 P E - D S D 0 I - I A N 1 S T 1 G S N ALCANCELLIERE E O O E Depositato in Cancelleria S P A G I M D I gg 25 OTT 2002 G A E E A , O L O D T R T E I T A T R S L IL CANCELLIERE I I N L G E D E S E D O E R