Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
Rientra nei poteri della Corte di cassazione, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dal solo imputato, la corretta qualificazione giuridica del fatto (nella specie, associazione di tipo mafioso e riciclaggio, anziché favoreggiamento reale e personale) e di escludere a seguito di tale riqualificazione - che integra un'ipotesi criminosa più grave di quella per cui l'imputato è stato condannato - l'applicazione di una causa di estinzione del reato. (Diff. a Sent. Corte europea dir. uomo, Drassich c/ Italia dell'11 dicembre 2007).
Commentario • 1
- 1. Esecuzione forzata, peculato, vendita, professionista delegato, somme riscosse, appropriazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2008, n. 11055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11055 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/01/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 336
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 21030/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AE ET, n. a Camporgiano (Lucca) il 10 febbraio 1948;
avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 5 dicembre 2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bari applicava a AE ET, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di mesi sette di reclusione in ordine al reato continuato di favoreggiamento reale e personale, cosi riqualificati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di riciclaggio (dal maggio 1994 al 1999, in data imprecisata).
Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., in quanto i reati erano estinti per prescrizione (maturata il 5 dicembre 2006).
Il ricorrente ha depositato il giorno 11 gennaio 2008 "Motivi nuovi" con allegati, con i quali si insiste nel motivo già proposto. Osserva la Corte che al ricorrente erano stati contestati i reati di partecipazione ad associazione mafiosa di cui ai commi 1, 2, 3, e 5 c.p., ulteriormente aggravata dagli art. 61 c.p. n. 6, art. 112 c.p., n. 1) e 2), nonché di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p..
Il primo reato (capo A) era stato contestato a numerosi soggetti, tutti esponenti di organizzazioni di stampo camorristico - mafioso operanti in Puglia e in Campania, che si sottraevano a provvedimenti restrittivi della libertà personale, e si rifugiavano in Montenegro dove si insediavano stabilmente, prendendo parte a un accordo con i quattro titolari delle licenze di importazione dei tabacchi lavorati esteri in quella Repubblica e autorità di quel Paese per il controllo, con metodi mafiosi, dei traffici illeciti verso i litorali pugliesi, e in particolare verso i litorali del distretto della Corte d'appello di Bari, di armi, di tabacchi lavorati esteri, di stupefacenti, finanziando con continuità il circuito malavitoso. In tale ambito criminale, il AE, il BE e il PA costituivano e dirigevano un settore operativo in Durazzo (Albania) specializzato in attività cantieristica navale (impiantata in Italia, Montenegro e Albania) sotto la denominazione "Regolo Sh.p.k.", utilizzando anche altre società quale la "Enrterprise Sh.p.k.", per la realizzazione di velocissime imbarcazioni destinate, in via esclusiva, all'esercizio delle attività illecite gestite dagli associati al cartello criminale e alla successiva manutenzione, assistenza e fornitura dei pezzi di ricambio delle predette imbarcazioni (attività svolgentesi nella Repubblica del Montenegro, nella Confederazione elvetica, in Bari, Brindisi, centri limitrofi e in territorio nazionale dal 1994 al 1999).
A ET RA era stato inoltre contestato (capo B) il delitto di cui all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 648 bis c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere, al fine di agevolare l'associazione camorristico-mafiosa di cui sopra e senza aver concorso nel delitto di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, artt. 292 e 295, n. 43 e L. 50 del 1994, art. 2, ricevuto, in tempi e circostanze diverse, da contabili o emissari appartenenti alla organizzazione, ingenti somme di denaro. In particolare il AE riceveva:
a) nei giorni 15 febbraio 1998, 22 febbraio 1998 e 22 maggio 1998, da ET ZZ, contabile appartenente alla frangia associativa di ES UD, le somme di L. 150.000.000, 70.000.000 e 50.000.000;
b) il 19 maggio 1997, da tale Maria, la somma di L. 16.729.500, sul c.c. n. 805309 acceso presso la Banca Itali-Albanese di Tirana, a nome della "Enterprise S.h.pk."; in epoca prossima al mese di maggio 1997, inoltre:
c) consegnava, per conto di IA BE, a AM IN la somma di L. 216.500.000, che quest'ultimo avrebbe dovuto versare a nome della "Limerik L.t.d." alla società di Monopoli "Marine Service Center s.r.l." per la fornitura di motori marini da installare a bordo di scafi destinati alle varie frange del cartello criminale. A fronte di si analitiche e gravi imputazioni, risultanti dal testo della sentenza impugnata, nel breve spazio riservato alla motivazione della sentenza di patteggiamento, si legge che va "...accolta la richiesta di patteggiamento avanzata dalle parti, sia in ordine alla diversa qualificazione giuridica dei fatti - da intendersi il capo A) derubricato in favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p.. e il capo B) in favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p., - sia in ordine alla entità della pena proposta e pertanto, unificati entrambi i reati per continuazione, in concorso di attenuanti generiche concesse per gli ottimi precedenti penali, e tenuto conto della diminuente per il rito, nei confronti del RA va applicata la pena richiesta di anni uno di reclusione.....pena sospesa".
A fronte di tali imputazioni e di tale sentenza, del tutto immotivata, apodittica e incomprensibile in punto di derubricazione dei reati originariamente contestati, questa Corte non può in alcun modo aderire a una soluzione giuridica di riqualificazione dei fatti così come operata dal giudice del patteggiamento, che ha accettato un accordo privo di riferimento a un qualsiasi elemento idoneo a giustificare la derubricazione sopra riportata, a fronte di fatti che, dalla sola imputazione analitica e precisa, lasciano emergere tutti gli elementi costitutivi dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di riciclaggio.
Non senza considerare l'errore giuridico contenuto nella sentenza per lo meno in ordine al reato sub A) nella parte in cui ha ritenuto il reato di favoreggiamento personale, a fronte di una originaria contestazione del reato (di natura permanente) di associazione di tipo mafioso, avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non è giuridicamente configurabile il favoreggiamento, ma il concorso nello stesso reato, nell'aiuto prestato a coloro che pongano in essere una condotta che si concretizza in un reato permanente, quando quest'ultimo sia - come nel caso di specie - tuttora in corso Sez. 4^, Sentenza n. 12915 del 08/03/2006 Ud. (dep. 12/04/2006) Rv. 233724; Sez. 6^, Sentenza n. 4927 del 17/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 227986; con particolare riferimento al reato di associazione per delinquere, v. Sez. 1^, Sentenza n. 13008 del 28/09/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 211898;
Sez. 6^, Sentenza n. 1644 del 29/11/1995 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 203734, anche con riguardo alla differenza col reato di cui all'art.418 c.p.. A fronte della mancanza di qualsiasi elemento per poter aderire alla qualificazione dei reati come reati di favoreggiamento personale e reale questa Corte deve riaffermare la originaria qualificazione dei reati come descritti nei capi di imputazione, rientrando pienamente nei poteri di cognizione del giudice di legittimità Sez. 5^, Sentenza n. 4984 del 19/12/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236318;
Sez. 3^, Sentenza n. 234 del 09/11/2006 Ud. (dep. 10/01/2007) Rv. 235964; Sez. 6^, Sentenza n. 9103 del 18/09/1997 Ud. (dep. 08/10/1997) Rv. 208616 quello di procedere alla diversa qualificazione giuridica anche del reato ritenuto in sentenza dal giudice di merito, ferma restando la pena inflitta in concreto per il divieto di reformatio in pejus in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
Pertanto, qualificato il reato di cui al capo A) come reato di associazione di tipo mafioso e il reato sub B) come reato di riciclaggio aggravato nei termini di cui alla imputazione, il ricorso deve essere rigettato non essendo ancora maturati i termini di prescrizione.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui al capo A) come associazione di tipo mafioso nei termini di cui alla imputazione e il reato di cui al capo B) come riciclaggio aggravato nei termini di cui alla imputazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008