Sentenza breve 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 10/03/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2026, proposto da
NI GO, rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Cicchelli, con domicilio eletto presso lo studio Natalia RI Cicchelli in Milano, c.so Lodi 74;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. 0428605, relativo al provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Milano in data 09/10/2025, notificato alla ricorrente in data 6 dicembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa SI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Milano ha rigettato l’istanza presentata dalla sig.ra NI GO - cittadina statunitense – di rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva poiché la stessa ha fatto ingresso nel territorio dello Stato in data 15.2.2024 priva del previsto visto per residenza elettiva, non rispettando quanto previsto dall’art. 4, c. 1, d.lgs. n. 286/1998.
La ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento deducendo che l’art. 11, comma 1, lett. c-quater, del d.P.R. n. 394/1999 non prescriverebbe espressamente che l’ingresso nel territorio nazionale debba essere avvenuto con un visto per la causale “residenza elettiva” e i vizi di eccesso di potere e violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno chiedendo il rigetto nel merito del ricorso con memoria di mero stile e depositando documentazione.
Alla camera di consiglio del 4.3.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’amministrazione ha erroneamente attribuito rilievo ostativo alla mancanza di un visto di ingresso rilasciato per “residenza elettiva”, un requisito che non è espressamente richiesto dalla normativa vigente in materia.
Dal combinato disposto dell’art. 11 d.P.R. 394/99 e dell’allegato A n. 13 del d.m. 11 maggio 2011 si evince che il visto per residenza elettiva, e il relativo permesso di soggiorno, sono rilasciati a coloro i quali siano in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa, con la precisazione che “ lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato ”.
L’amministrazione avrebbe, pertanto, dovuto valutare se la ricorrente è in possesso di adeguati mezzi di sussistenza, a prescindere dal visto di ingresso (cfr. TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 687/2023; Tar Lazio, Roma sent. n. 13243/2024; Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 118/2018).
Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
Per la peculiarità della vicenda le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD US, Presidente
SI AT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AT | RI AD US |
IL SEGRETARIO