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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1159/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 2/12/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1159/2021 pendente tra:
, (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Sortino Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), (PEC: e dell'avv. Nadia CodiceFiscale_2 Email_1
Pacetto (C.F.: , (PEC: con CodiceFiscale_3 Email_2 elezione di domicilio in Scicli, Via Toselli n.7 presso lo studio dei predetti avvocati;
ATTORE OPPONENTE contro
(P.IVA: ), in persona del sindaco pro tempore, con sede in Scicli Controparte_1 P.IVA_1
(RG) presso il palazzo comunale, Via Penna n.1, con il patrocinio dell'avv. Antonino Rocca (C.F.:
), (pec: , con elezione di domicilio C.F._4 Email_3 in Scicli nella Via Penna n.1, presso lo studio del predetto avvocato;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Attore: “[p]iaccia all'On.le Tribunale di Ragusa,
- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in via preliminare, disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3123 notificato il 18/01/2021 per insussistenza del credito vantato dal per come dedotto nel primo motivo di opposizione;
CP_1
pagina 1 di 9 - in via subordinata, accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3123 notificato il 18/01/2021 per errato computo dei consumi, illegittimo addebito del canone fognatura e del canone depurazione ed errata applicazione degli interessi di mora, per come dedotto nei motivi di opposizione secondo, terzo e quarto;
- annullare e comunque dichiarare, con qualunque statuizione, inefficace l'atto di diffida di pagamento
n. 3123 notificato il 18/01/2021 e ogni altro atto presupposto. Spese e competenze di giudizio”.
Convenuto: “in via principale, si chiede il rigetto in toto della proposta opposizione avverso l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3123 emesso dal Comune di Scicli in data
1/12/2020 in quanto infondato e non provato e/o con qualunque altra statuizione atta a metterla nel nulla con conseguente conferma dell'atto impugnato. In subordine, per mero scrupolo difensivo, si chiede la condanna dell'attore al pagamento in favore del delle somme Parte_1 Controparte_1 comunque dovute a seguito del giudizio e dalle risultanze emerse dalla espletata istruttoria. In via del tutto subordinata, si insiste nella ammissione delle prove testimoniali richiesti dal convenuto ente pubblico nella relativa memoria ex art. 183 N° 2 e N° 3 c.p.c.. In ogni caso, si chiede la condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio in favore dell'attore”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento notificato il 18/03/2021, Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo annullarsi e/o dichiararsi inefficace la diffida
[...] Controparte_1 di pagamento e messa in mora n. 3123 emessa dal l'11/12/2020 e notificatagli il Controparte_1
18/01/2021, con il quale gli era stato intimato “di pagare entro 30 gg dalla notifica del presente atto, la somma complessiva di € 6.138,74 relativa al mancato/parziale pagamento del Canone Idrico Anno 2016 comprensivo di interessi di mora” relativamente all'utenza idrica n. 1934500 sita in Cava d'LI
(frazione di Scicli).
Allegava, a tal fine:
- di essere proprietario di un immobile sito in Cava d'LI (frazione di Scicli), Via Tolstoj n.11;
- che in relazione a tale immobile, in data 18/01/2021, a mezzo raccomandata A.R n. 617951995443, esso opponente aveva ricevuto l'atto di diffida n. 3123 fondato, a sua volta, sulla fattura n. 52131 emessa dall'ente comunale in data 11/10/2017 per un importo di € 5.478,02 relativamente a presunti consumi idrici effettuati e non pagati tra il 10/10/2015 ed il 31/12/2016 e ciò per complessivi 2035 mc;
- che il dettaglio di tale fattura era così composto: a) mc 376 per n. 83 giorni relativamente al periodo compreso tra il 10/10/2015 – 31/12/2015; b) mc 1659 per n. 365 giorni nel periodo compreso tra il
01/01/2016 – 31/12/2016; pagina 2 di 9 - che l'addebito di tali consumi era da intendersi un mero errore di registrazione in relazione al contatore matricola n.AG046764 considerato che quest'ultimo, nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2017, era rimasto inutilizzato e chiuso mediante valvola d'arresto, rimossa ad opera del personale dipendente del solamente in seguito all' istanza di cessazione dell'utenza idrica n. 1934500 avanzata Controparte_1 da esso opponente nel 2017;
- che, dunque, fino all'anno 2017 esso opponente non aveva potuto attingere - attraverso il misuratore matricola AG046764 - all'acqua proveniente dalla rete idrica pubblica in quanto ad essa non risultava allacciato alcun impianto domestico di proprietà di (cfr.doc. 5): Parte_1
- che tale circostanza era ulteriormente confermata dal fatto che, nel periodo compreso fra il 2009 ed il
2017, i consumi addebitati ad esso opponente erano stati sempre pari a 0 mc;
- che, in ogni caso, i fatturati consumi non erano in linea con i consumi realizzati da una famiglia media italiana ammontanti a circa 200 mc annui e, soprattutto, in riferimento ad una abitazione estiva;
- che tra le somme pretese dal non sarebbero, altresì, dovute quelle pari ad euro 2.712,70 Controparte_1 vantate a titolo di “canone di fognatura, canone di depurazione, componenti u.i.l n. 529/2013 su fognatura e componenti u.i.l n. 529/2013 su depurazione sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016”, posto che la condotta fognaria comunale, nella zona ove risulta ubicato l'immobile di proprietà dell'odierno attore, era stata completata soltanto in epoca successiva all'anno 2016;
- che sugli omessi pagamenti dei canoni idrici vi era stata un'errata applicazione degli interessi di mora pari ad euro 655,62, e ciò in violazione del dettato dell'art. 1284, co. 3, c.c.;
Ciò premesso, chiedendo disporsi l'immediata sospensione del provvedimento opposto l'attore concludeva chiedendo pronuncia di accertamento negativo del presunto credito assertivamente vantato dall'opposto e concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'opposto, il quale chiedendo rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al rimborso delle spese e compensi di lite.
Deduceva, a tal fine, che la ricostruzione dei fatti operata dalla opponente era da considerarsi errata atteso che:
- il credito in forza del quale aveva agito era da intendersi certo, liquido ed esigibile, correttamente fatturato e mai precedentemente contestato dall'opponente né per iscritto né verbalmente;
- che contrariamente a quanto riferito dall'opponente, la rimozione del contatore avente matricola n.
AG046764, non era stata effettuata nel mese di novembre del 2017 bensì in data 4/01/2018 come da allegato verbale di chiusura utenza e rimozione contatore;
pagina 3 di 9 - che a far data dalla prima installazione del contatore avvenuta in data 6/07/1981 fino alla sua definitiva rimozione avvenuta nel 2018, nelle more della quale era intervenuta nel maggio del 2024 una sostituzione, si era annualmente provveduto alla lettura dei consumi;
- che all'atto della rimozione del contatore – avvenuta alla presenza di il contatore segnava Parte_1 un consumo di mc 02358, mai formalmente contestato dall'opponente;
- che gli importi ingiunti “a titolo di canone di depurazione, componenti u.i.l n. 529/2013 su fognatura
e componenti u.i.l n. 529/2013 su depurazione sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016”, erano dovuti in quanto determinati, giusta previsione delle delibere delle Commissioni Straordinarie, la n. 13 del
29/09/2015 relativamente all'anno 2015 e la n. 18 del 29/04/2016 relativamente all'anno 2016;
- che, in ogni caso, la rete fognaria a Cava D'LI risultava messa in funzione e perfettamente operante già dall'anno 2009 e ciò anche nella zona di Via Tolstoj ove è situato l'immobile di proprietà dell' e ciò per come possibile dall' ordinanza Sindacale n. 328 R.O. del 14/09/2009 a firma Parte_1 del già Sindaco di Scicli;
Persona_1
- che, conseguentemente all'emissione del predetto documento, era stato ordinato ai proprietari degli immobili provvisti di utenza idrica ricadenti nelle aree servite dal servizio -fra i quali anche quello dell' - l'immediato allaccio alla pubblica fognatura;
Parte_1
- che gli importi chiesti a titolo di interessi di mora erano anch'essi legittimamente dovuti in applicazione dell'art. 4.8, lettera b), della delibera ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambienti) del
16/07/2019 n. 311/2019/R/IDR e ss. modifiche, posto che il gestore dell'impianto idrico li può richiedere agli utenti in mora con il pagamento della bolletta ed in aggiunta agli importi scaduti, calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento delle bollette, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5%;
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Successivamente, chiesti e concessi i chiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice istruttore ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolate da entrambe le parti, disponeva c.t.u. volta ad accertare la data di effettiva attivazione del servizio fognatura presso l'immobile dell' . Parte_1
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, rinviata e fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal nuovo assegnatario del fascicolo, il quale, fatte precisare le conclusioni, conferita la parola ai difensori delle parti per la discussione, pronunciava infine la presente sentenza.
Nel merito
Le domande di parte opponente si fondano sulla corretta quantificazione dei consumi idrici - ritenuti dall'opponente anomali - per il periodo compreso tra il 10/10/2015 e il 31/12/2016, e posti a fondamento pagina 4 di 9 della diffida n. 3123 dell'11/12/2020, a sua volta fondata sulla fattura n. 52131 dell'11/10/2017 emessa dal relativamente all'utenza idrica n. 1934500 sita in Cava d'LI (frazione di Scicli). Controparte_1
È pacifico e documentato tra le parti che tale contatore fu rimosso solo tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio dell'anno del 2018, a seguito della richiesta di del 23/11/2017. Parte_1
La causa, per l'entità dei consumi idrici, deve essere decisa applicando, in via preliminare, i due principi che governano le controversie in materia di crediti derivanti dalla somministrazione di acqua, gas ed energia. La suprema corte, da diverso tempo ormai, ha chiarito che “deve muoversi dalla premessa che
"il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ." (così, in motivazione, Cass., 21/05/2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass., 09/01/2020, n. 297). Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità"" (Cass., 23699/2016, cit. ; Cass., 19/07/2018, n. 19154; Cass.,
297/2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo" (così, sempre in motivazione, Cass., 23699/2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze " (così Cass., 297/2020 cit.)”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, di recedente chiarito che “la violazione del principio dell'onere della prova sul corretto funzionamento del contatore […] può essere denunciato all'interno della dinamica del riparto degli oneri processuali soltanto se tale deduzione sia stata specificatamente
e tempestivamente allegata, con l'effetto di far gravare l'onere di dimostrazione del corretto funzionamento a carico della controparte” (così, Cass. civ., sez. III, ord., 18-07-2023, n. 20914). Ciò costituisce, infatti, un presupposto logicamente oltre giuridicamente prioritario, dipendente dal confronto tra le preclusioni assertive e il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., come correntemente interpretato. In generale, infatti, la giurisprudenza di legittimità, trasversalmente a tutte le liti civili, ha pagina 5 di 9 stabilito da tempo che l'allegazione difensiva, per impedire l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui considera non bisognoso di prova un fatto non specificamente contestato, deve essere proporzionata alle altrui allegazioni (in generale, con principio dettato in materia di successione ma applicabile a qualsiasi allegazione, cfr., Cass. civ., sez. unite, sent., 29-05-2014, n. 12065: “l'onere di contestazione […] onde impedire l'operatività del principio di non contestazione nei termini sopra evidenziati, deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione […]” delle altrui allegazioni;
cfr., altresì, in materia di somministrazione, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/01/2018) 10-05-2018, n. 11252: [o]vvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve
a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum.Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008). L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno in un solo caso: quando l'attore, per primo, venga meno all'onere di analitica allegazione dei fatti. L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, senza in questo caso sollevare l'attore dai suoi oneri probatori
(Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).
1.5. Vanno quindi, ribaditi seguenti principi: (a) se
l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica,
l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare
i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti altrettanto analiticamente dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi”; in altra materia ancora, Cass.
31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare pagina 6 di 9 l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”).
Di conseguenza, nella materia della distribuzione di acqua, gas ed energia, a fronte della specifica indicazione dei consumi da parte del creditore, è stata ritenuto conforme alla legge l'orientamento di merito che richiede una “necessaria una contestazione seria e puntuale delle letture, che sia idonea a dimostrare un'errata contabilizzazione dei consumi, o, per lo meno, ad instillare un legittimo dubbio nel giudicante. È onere dell'attore dedurre elementi idonei a consentire al giudice di percepire uno scarto ingiustificato tra quanto fatturato e quanto effettivamente consumato (anche ricorrendo ad una comparazione con le misurazioni precedenti o successive rispetto a quella contestata). Dunque, è necessario che la contestazione sulle avarie del misuratore sia specifica e, in particolare, che risulti presumibile attraverso indizi concreti, come ad esempio il raffronto con i consumi accertati in un periodo caratterizzato dalla stessa intensità dell'attività produttiva” (così, Cass. civ., sez. III, ord., 15-02-2024,
n. 4198, già citata in tema di riparto dell'onere della prova: “l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte (secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola), ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (Cass. 21/05/2019, n. 13605, non massimata;
Cass., 09/01/2020, n. 297)”; quanto alle pronunce di merito, tra le più recenti, in motivazione, trib. Nola, sez. I, sent., 17/01/2024; app. Napoli, sez. VIII, sent., 03/01/2024; trib. Catanzaro, sez. II, sent., 15/11/2023; trib. Rieti, Sent., 08/09/2023; trib. Viterbo, sent., 24/08/2023; trib. Catania, sez. V, sent., 24/08/2023; app. Napoli, sez. IV, sent., 01/08/2023; trib. Rieti, sent.,
25/07/2023; trib. Potenza, sez. I, sent., 30/11/2022).
La domanda, per quanto concerne la contestazione del credito per l'erogazione di acqua, deve essere rigettata, atteso che:
- non è stato contestato il corretto funzionamento del contatore, bensì che fosse stato chiuso anzitempo;
- vige la presunzione sulla correttezza dei consumi registrati;
- lo stesso opponente ha partecipato alla rilevazione dei predetti consumi, sottoscrivendo il relativo verbale del 4/1/2018, senza nulla osservare.
Per quanto riguarda, inoltre, il canone della fognatura e della depurazione, la disposta consulenza ha concluso che il comune di Scicli ha attivato il servizio fognatura nella frazione di Cava d'LI e Bruca, pagina 7 di 9 e quindi nella via Tolstoj che ne fa parte, a seguito di provvedimento del Sindaco immediatamente successivo alla conferenza di servizio del 10/07/2007 emanato per tutti gli edifici allacciabili secondo la planimetria che è stata predisposta a suo tempo. Alla luce degli atti di causa, e nel contraddittorio tra le parti, il c.t.u. non ha accertato alcuna interruzione o sospensione di servizio “nella rete di Via Tolstoj nel periodo fra il Luglio 2007 e il Febbraio 2017”.
La c.t.u. ha offerto ulteriori elementi per verificare l'effettiva erogazione del servizio in favore dell'opponente e, in particolare, ha accertato che:
1) ha regolarmente richiesto di allacciarsi alla rete fognaria pubblica con apposita Parte_1 istanza a cui è seguita l'Autorizzazione Edilizia N. 120/08 del 13/05/2008;
2) dall'accesso sui luoghi si evince che l'allaccio è stato certamente eseguito e si trova sul lato di Via
Apollo, proviene dal lato ovest del fabbricato e tale scarico è, alla data del sopralluogo del c.t.u.
(22/7/2022), regolarmente funzionante.
Nonostante non vi siano documenti agli atti dell'ente che attestano la data di esecuzione dei lavori o che ne possano determinare il periodo (Comunicazione Inizio Lavori e Fine Lavori, Nota del Servizio
Manutenzione Impianti a fine lavori, Richiesta di svincolo deposito cauzionale, Determina di svincolo deposito cauzionale, ecc.) con riferimento allo specifico appartamento dell'opponente, la distanza temporale tra l'autorizzazione (del 2008), nonché il contenuto della stessa (“b) i lavori dovranno essere completati entro il termine di gg. 3 dalla data di inizio;
c) il collaudo dei lavori sarà eseguito entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed accertato dagli organi tecnici comunali”), l'assenza di successive autorizzazioni o proroghe, e l'effettivo riscontro dell'effettuazione dei lavori, conduce a ritenere maggiormente verosimile che vi fosse già l'allaccio di parte opponente nel periodo considerato dal canone contestato.
Deve, viceversa, accertarsi la non debenza degli interessi nella misura determinata dal comune di Scicli, non essendo documentata la determinazione, consensuale, di un tasso convenzionale di mora (per i tassi erroneamente applicati, cfr. all. A alla diffida).
Di conseguenza, gli interessi possono essere pretesi solo nella misura legale, di cui all'art. 1284, co. 1,
c.c.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento della domanda di , accerta non dovuti gli interessi indicati Parte_1 nell'importo di euro 655,62 nell'atto di diffida n. 3123 emesso dal comune di Scicli in data 11/12/2020; pagina 8 di 9 • rigetta la domanda di nei confronti del con riferimento al credito Parte_1 Controparte_1 dell'ente di euro 5.478,02, indicato nell'atto di diffida n. 3123 emesso dal comune di Scicli in data
11/12/2020, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dalle scadenze indicate nell'allegato A della predetta diffida;
• compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 2/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 2/12/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1159/2021 pendente tra:
, (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Sortino Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), (PEC: e dell'avv. Nadia CodiceFiscale_2 Email_1
Pacetto (C.F.: , (PEC: con CodiceFiscale_3 Email_2 elezione di domicilio in Scicli, Via Toselli n.7 presso lo studio dei predetti avvocati;
ATTORE OPPONENTE contro
(P.IVA: ), in persona del sindaco pro tempore, con sede in Scicli Controparte_1 P.IVA_1
(RG) presso il palazzo comunale, Via Penna n.1, con il patrocinio dell'avv. Antonino Rocca (C.F.:
), (pec: , con elezione di domicilio C.F._4 Email_3 in Scicli nella Via Penna n.1, presso lo studio del predetto avvocato;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Attore: “[p]iaccia all'On.le Tribunale di Ragusa,
- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in via preliminare, disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3123 notificato il 18/01/2021 per insussistenza del credito vantato dal per come dedotto nel primo motivo di opposizione;
CP_1
pagina 1 di 9 - in via subordinata, accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3123 notificato il 18/01/2021 per errato computo dei consumi, illegittimo addebito del canone fognatura e del canone depurazione ed errata applicazione degli interessi di mora, per come dedotto nei motivi di opposizione secondo, terzo e quarto;
- annullare e comunque dichiarare, con qualunque statuizione, inefficace l'atto di diffida di pagamento
n. 3123 notificato il 18/01/2021 e ogni altro atto presupposto. Spese e competenze di giudizio”.
Convenuto: “in via principale, si chiede il rigetto in toto della proposta opposizione avverso l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3123 emesso dal Comune di Scicli in data
1/12/2020 in quanto infondato e non provato e/o con qualunque altra statuizione atta a metterla nel nulla con conseguente conferma dell'atto impugnato. In subordine, per mero scrupolo difensivo, si chiede la condanna dell'attore al pagamento in favore del delle somme Parte_1 Controparte_1 comunque dovute a seguito del giudizio e dalle risultanze emerse dalla espletata istruttoria. In via del tutto subordinata, si insiste nella ammissione delle prove testimoniali richiesti dal convenuto ente pubblico nella relativa memoria ex art. 183 N° 2 e N° 3 c.p.c.. In ogni caso, si chiede la condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio in favore dell'attore”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento notificato il 18/03/2021, Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo annullarsi e/o dichiararsi inefficace la diffida
[...] Controparte_1 di pagamento e messa in mora n. 3123 emessa dal l'11/12/2020 e notificatagli il Controparte_1
18/01/2021, con il quale gli era stato intimato “di pagare entro 30 gg dalla notifica del presente atto, la somma complessiva di € 6.138,74 relativa al mancato/parziale pagamento del Canone Idrico Anno 2016 comprensivo di interessi di mora” relativamente all'utenza idrica n. 1934500 sita in Cava d'LI
(frazione di Scicli).
Allegava, a tal fine:
- di essere proprietario di un immobile sito in Cava d'LI (frazione di Scicli), Via Tolstoj n.11;
- che in relazione a tale immobile, in data 18/01/2021, a mezzo raccomandata A.R n. 617951995443, esso opponente aveva ricevuto l'atto di diffida n. 3123 fondato, a sua volta, sulla fattura n. 52131 emessa dall'ente comunale in data 11/10/2017 per un importo di € 5.478,02 relativamente a presunti consumi idrici effettuati e non pagati tra il 10/10/2015 ed il 31/12/2016 e ciò per complessivi 2035 mc;
- che il dettaglio di tale fattura era così composto: a) mc 376 per n. 83 giorni relativamente al periodo compreso tra il 10/10/2015 – 31/12/2015; b) mc 1659 per n. 365 giorni nel periodo compreso tra il
01/01/2016 – 31/12/2016; pagina 2 di 9 - che l'addebito di tali consumi era da intendersi un mero errore di registrazione in relazione al contatore matricola n.AG046764 considerato che quest'ultimo, nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2017, era rimasto inutilizzato e chiuso mediante valvola d'arresto, rimossa ad opera del personale dipendente del solamente in seguito all' istanza di cessazione dell'utenza idrica n. 1934500 avanzata Controparte_1 da esso opponente nel 2017;
- che, dunque, fino all'anno 2017 esso opponente non aveva potuto attingere - attraverso il misuratore matricola AG046764 - all'acqua proveniente dalla rete idrica pubblica in quanto ad essa non risultava allacciato alcun impianto domestico di proprietà di (cfr.doc. 5): Parte_1
- che tale circostanza era ulteriormente confermata dal fatto che, nel periodo compreso fra il 2009 ed il
2017, i consumi addebitati ad esso opponente erano stati sempre pari a 0 mc;
- che, in ogni caso, i fatturati consumi non erano in linea con i consumi realizzati da una famiglia media italiana ammontanti a circa 200 mc annui e, soprattutto, in riferimento ad una abitazione estiva;
- che tra le somme pretese dal non sarebbero, altresì, dovute quelle pari ad euro 2.712,70 Controparte_1 vantate a titolo di “canone di fognatura, canone di depurazione, componenti u.i.l n. 529/2013 su fognatura e componenti u.i.l n. 529/2013 su depurazione sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016”, posto che la condotta fognaria comunale, nella zona ove risulta ubicato l'immobile di proprietà dell'odierno attore, era stata completata soltanto in epoca successiva all'anno 2016;
- che sugli omessi pagamenti dei canoni idrici vi era stata un'errata applicazione degli interessi di mora pari ad euro 655,62, e ciò in violazione del dettato dell'art. 1284, co. 3, c.c.;
Ciò premesso, chiedendo disporsi l'immediata sospensione del provvedimento opposto l'attore concludeva chiedendo pronuncia di accertamento negativo del presunto credito assertivamente vantato dall'opposto e concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'opposto, il quale chiedendo rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al rimborso delle spese e compensi di lite.
Deduceva, a tal fine, che la ricostruzione dei fatti operata dalla opponente era da considerarsi errata atteso che:
- il credito in forza del quale aveva agito era da intendersi certo, liquido ed esigibile, correttamente fatturato e mai precedentemente contestato dall'opponente né per iscritto né verbalmente;
- che contrariamente a quanto riferito dall'opponente, la rimozione del contatore avente matricola n.
AG046764, non era stata effettuata nel mese di novembre del 2017 bensì in data 4/01/2018 come da allegato verbale di chiusura utenza e rimozione contatore;
pagina 3 di 9 - che a far data dalla prima installazione del contatore avvenuta in data 6/07/1981 fino alla sua definitiva rimozione avvenuta nel 2018, nelle more della quale era intervenuta nel maggio del 2024 una sostituzione, si era annualmente provveduto alla lettura dei consumi;
- che all'atto della rimozione del contatore – avvenuta alla presenza di il contatore segnava Parte_1 un consumo di mc 02358, mai formalmente contestato dall'opponente;
- che gli importi ingiunti “a titolo di canone di depurazione, componenti u.i.l n. 529/2013 su fognatura
e componenti u.i.l n. 529/2013 su depurazione sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016”, erano dovuti in quanto determinati, giusta previsione delle delibere delle Commissioni Straordinarie, la n. 13 del
29/09/2015 relativamente all'anno 2015 e la n. 18 del 29/04/2016 relativamente all'anno 2016;
- che, in ogni caso, la rete fognaria a Cava D'LI risultava messa in funzione e perfettamente operante già dall'anno 2009 e ciò anche nella zona di Via Tolstoj ove è situato l'immobile di proprietà dell' e ciò per come possibile dall' ordinanza Sindacale n. 328 R.O. del 14/09/2009 a firma Parte_1 del già Sindaco di Scicli;
Persona_1
- che, conseguentemente all'emissione del predetto documento, era stato ordinato ai proprietari degli immobili provvisti di utenza idrica ricadenti nelle aree servite dal servizio -fra i quali anche quello dell' - l'immediato allaccio alla pubblica fognatura;
Parte_1
- che gli importi chiesti a titolo di interessi di mora erano anch'essi legittimamente dovuti in applicazione dell'art. 4.8, lettera b), della delibera ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambienti) del
16/07/2019 n. 311/2019/R/IDR e ss. modifiche, posto che il gestore dell'impianto idrico li può richiedere agli utenti in mora con il pagamento della bolletta ed in aggiunta agli importi scaduti, calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento delle bollette, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5%;
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Successivamente, chiesti e concessi i chiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice istruttore ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolate da entrambe le parti, disponeva c.t.u. volta ad accertare la data di effettiva attivazione del servizio fognatura presso l'immobile dell' . Parte_1
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, rinviata e fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal nuovo assegnatario del fascicolo, il quale, fatte precisare le conclusioni, conferita la parola ai difensori delle parti per la discussione, pronunciava infine la presente sentenza.
Nel merito
Le domande di parte opponente si fondano sulla corretta quantificazione dei consumi idrici - ritenuti dall'opponente anomali - per il periodo compreso tra il 10/10/2015 e il 31/12/2016, e posti a fondamento pagina 4 di 9 della diffida n. 3123 dell'11/12/2020, a sua volta fondata sulla fattura n. 52131 dell'11/10/2017 emessa dal relativamente all'utenza idrica n. 1934500 sita in Cava d'LI (frazione di Scicli). Controparte_1
È pacifico e documentato tra le parti che tale contatore fu rimosso solo tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio dell'anno del 2018, a seguito della richiesta di del 23/11/2017. Parte_1
La causa, per l'entità dei consumi idrici, deve essere decisa applicando, in via preliminare, i due principi che governano le controversie in materia di crediti derivanti dalla somministrazione di acqua, gas ed energia. La suprema corte, da diverso tempo ormai, ha chiarito che “deve muoversi dalla premessa che
"il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ." (così, in motivazione, Cass., 21/05/2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass., 09/01/2020, n. 297). Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità"" (Cass., 23699/2016, cit. ; Cass., 19/07/2018, n. 19154; Cass.,
297/2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo" (così, sempre in motivazione, Cass., 23699/2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze " (così Cass., 297/2020 cit.)”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, di recedente chiarito che “la violazione del principio dell'onere della prova sul corretto funzionamento del contatore […] può essere denunciato all'interno della dinamica del riparto degli oneri processuali soltanto se tale deduzione sia stata specificatamente
e tempestivamente allegata, con l'effetto di far gravare l'onere di dimostrazione del corretto funzionamento a carico della controparte” (così, Cass. civ., sez. III, ord., 18-07-2023, n. 20914). Ciò costituisce, infatti, un presupposto logicamente oltre giuridicamente prioritario, dipendente dal confronto tra le preclusioni assertive e il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., come correntemente interpretato. In generale, infatti, la giurisprudenza di legittimità, trasversalmente a tutte le liti civili, ha pagina 5 di 9 stabilito da tempo che l'allegazione difensiva, per impedire l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui considera non bisognoso di prova un fatto non specificamente contestato, deve essere proporzionata alle altrui allegazioni (in generale, con principio dettato in materia di successione ma applicabile a qualsiasi allegazione, cfr., Cass. civ., sez. unite, sent., 29-05-2014, n. 12065: “l'onere di contestazione […] onde impedire l'operatività del principio di non contestazione nei termini sopra evidenziati, deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione […]” delle altrui allegazioni;
cfr., altresì, in materia di somministrazione, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/01/2018) 10-05-2018, n. 11252: [o]vvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve
a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum.Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008). L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno in un solo caso: quando l'attore, per primo, venga meno all'onere di analitica allegazione dei fatti. L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, senza in questo caso sollevare l'attore dai suoi oneri probatori
(Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).
1.5. Vanno quindi, ribaditi seguenti principi: (a) se
l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica,
l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare
i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti altrettanto analiticamente dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi”; in altra materia ancora, Cass.
31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare pagina 6 di 9 l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”).
Di conseguenza, nella materia della distribuzione di acqua, gas ed energia, a fronte della specifica indicazione dei consumi da parte del creditore, è stata ritenuto conforme alla legge l'orientamento di merito che richiede una “necessaria una contestazione seria e puntuale delle letture, che sia idonea a dimostrare un'errata contabilizzazione dei consumi, o, per lo meno, ad instillare un legittimo dubbio nel giudicante. È onere dell'attore dedurre elementi idonei a consentire al giudice di percepire uno scarto ingiustificato tra quanto fatturato e quanto effettivamente consumato (anche ricorrendo ad una comparazione con le misurazioni precedenti o successive rispetto a quella contestata). Dunque, è necessario che la contestazione sulle avarie del misuratore sia specifica e, in particolare, che risulti presumibile attraverso indizi concreti, come ad esempio il raffronto con i consumi accertati in un periodo caratterizzato dalla stessa intensità dell'attività produttiva” (così, Cass. civ., sez. III, ord., 15-02-2024,
n. 4198, già citata in tema di riparto dell'onere della prova: “l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte (secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola), ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (Cass. 21/05/2019, n. 13605, non massimata;
Cass., 09/01/2020, n. 297)”; quanto alle pronunce di merito, tra le più recenti, in motivazione, trib. Nola, sez. I, sent., 17/01/2024; app. Napoli, sez. VIII, sent., 03/01/2024; trib. Catanzaro, sez. II, sent., 15/11/2023; trib. Rieti, Sent., 08/09/2023; trib. Viterbo, sent., 24/08/2023; trib. Catania, sez. V, sent., 24/08/2023; app. Napoli, sez. IV, sent., 01/08/2023; trib. Rieti, sent.,
25/07/2023; trib. Potenza, sez. I, sent., 30/11/2022).
La domanda, per quanto concerne la contestazione del credito per l'erogazione di acqua, deve essere rigettata, atteso che:
- non è stato contestato il corretto funzionamento del contatore, bensì che fosse stato chiuso anzitempo;
- vige la presunzione sulla correttezza dei consumi registrati;
- lo stesso opponente ha partecipato alla rilevazione dei predetti consumi, sottoscrivendo il relativo verbale del 4/1/2018, senza nulla osservare.
Per quanto riguarda, inoltre, il canone della fognatura e della depurazione, la disposta consulenza ha concluso che il comune di Scicli ha attivato il servizio fognatura nella frazione di Cava d'LI e Bruca, pagina 7 di 9 e quindi nella via Tolstoj che ne fa parte, a seguito di provvedimento del Sindaco immediatamente successivo alla conferenza di servizio del 10/07/2007 emanato per tutti gli edifici allacciabili secondo la planimetria che è stata predisposta a suo tempo. Alla luce degli atti di causa, e nel contraddittorio tra le parti, il c.t.u. non ha accertato alcuna interruzione o sospensione di servizio “nella rete di Via Tolstoj nel periodo fra il Luglio 2007 e il Febbraio 2017”.
La c.t.u. ha offerto ulteriori elementi per verificare l'effettiva erogazione del servizio in favore dell'opponente e, in particolare, ha accertato che:
1) ha regolarmente richiesto di allacciarsi alla rete fognaria pubblica con apposita Parte_1 istanza a cui è seguita l'Autorizzazione Edilizia N. 120/08 del 13/05/2008;
2) dall'accesso sui luoghi si evince che l'allaccio è stato certamente eseguito e si trova sul lato di Via
Apollo, proviene dal lato ovest del fabbricato e tale scarico è, alla data del sopralluogo del c.t.u.
(22/7/2022), regolarmente funzionante.
Nonostante non vi siano documenti agli atti dell'ente che attestano la data di esecuzione dei lavori o che ne possano determinare il periodo (Comunicazione Inizio Lavori e Fine Lavori, Nota del Servizio
Manutenzione Impianti a fine lavori, Richiesta di svincolo deposito cauzionale, Determina di svincolo deposito cauzionale, ecc.) con riferimento allo specifico appartamento dell'opponente, la distanza temporale tra l'autorizzazione (del 2008), nonché il contenuto della stessa (“b) i lavori dovranno essere completati entro il termine di gg. 3 dalla data di inizio;
c) il collaudo dei lavori sarà eseguito entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed accertato dagli organi tecnici comunali”), l'assenza di successive autorizzazioni o proroghe, e l'effettivo riscontro dell'effettuazione dei lavori, conduce a ritenere maggiormente verosimile che vi fosse già l'allaccio di parte opponente nel periodo considerato dal canone contestato.
Deve, viceversa, accertarsi la non debenza degli interessi nella misura determinata dal comune di Scicli, non essendo documentata la determinazione, consensuale, di un tasso convenzionale di mora (per i tassi erroneamente applicati, cfr. all. A alla diffida).
Di conseguenza, gli interessi possono essere pretesi solo nella misura legale, di cui all'art. 1284, co. 1,
c.c.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento della domanda di , accerta non dovuti gli interessi indicati Parte_1 nell'importo di euro 655,62 nell'atto di diffida n. 3123 emesso dal comune di Scicli in data 11/12/2020; pagina 8 di 9 • rigetta la domanda di nei confronti del con riferimento al credito Parte_1 Controparte_1 dell'ente di euro 5.478,02, indicato nell'atto di diffida n. 3123 emesso dal comune di Scicli in data
11/12/2020, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dalle scadenze indicate nell'allegato A della predetta diffida;
• compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 2/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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