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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1537/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1754/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LA Acreide - Piazza Del Popolo 1 96010 LA Acreide SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 235/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 23/01/2023
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TAR.SERV.IDRICO 2009
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TAR.SERV.IDRICO 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TAR.SERV.IDRICO 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TARSU/TIA 2009
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TARSU/TIA 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5.11.2019 Ricorrente_1 impugnava il fermo amministrativo comunicato l'11.7.2019 dal Comune di LA Acreide per i propri autoveicoli * tg. Targa_1 * tg. Targa_2 e * Targa_3 per il pagamento di € 4.766,69 per tari e servizio idrico integrato dal 2009 al 2011, e ne deduceva l'illegittimità per moleplici motivi, premettendo : “…In data 6.9.2019, il ricorrente pur senza accettare e/o riconoscere le ragioni relative alla descritta posizione debitoria intimatagli, e solo per liberare gli autoveicoli dal fermo, avendo proposto istanza di sospensione con rateizzazione del pagamento che gli veniva autorizzata in tale data, iniziava a corrispondere la prima rata, proprio (e solo) al fine di ottenere l'immediata liberazione dei veicoli…”
L'Ente si costituiva e resisteva, in particolate eccependo :
a) la giurisdizione sul servizio idrico integrato si apparteneva al Giudice ordinario;
b) la tardività del ricorso rispetto alla notifica 19.6.2018 del preavviso di fermo.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
§.1
Va respinta de plano la replica sub b) dell'Ente, poiché il preavviso esula dall' elenco dell'art. 19 d. lgs.
546/1992.
E' nota l'esegesi di legittimità sulla natura generale della giurisdizione tributaria, per cui è facoltà del contribuente impugnare la pretesa tributaria pur in assenza di formale atto di contestazione.
Ma si tratta appunto di una facoltà, che non può essere trasformata in onere in senso tecnico in mancanza di conforme dato normativo.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 22971 datata 17.8.2021, ha statuito in motivazione (il grassetto è del
Collegio) in tema di invito di pagamento del c.u.t. che * l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel
D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P. A., in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.
Ciò comporta, per quanto d'interesse, la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato l'invito bonario al pagamento, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. (Cass. n. 23532 del 2020, Cass. n. 23469 del 2017, Cass. n. 3315 del 2016, Cass. n. 25297 del 2014, Cass. n. 7344 del 2012, Cass. n. 4513 del 2009). L'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità
d'impugnazione con l'atto successivo*. Ciò posto, l'error iuris del ricorrente è di avere implicitamente presupposto la sospensione del termine di impugnazione per effetto della domanda di rateizzazione. Si tratta di pacifica decadenza, per la quale è unicamente prevista in generale la rimessione alle condizioni di legge.
Ne discende che il dies ad quem del ricorso era l'11 ottobre (19 gg. luglio + gg 30 settembre + gg. 11 ottobre).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in difetto di nota) in € 900,00.
§.2 La condotta del Ricorrente_1 deve essere sanzionata ai sensi del combinato degli art. 15 co.
2.Bis d.to l.vo 546/1992 e 96 co. 3' cpc. giusta la domanda dell'Ente. E' ius receptum l'orientamento sulla natura sanzionatoria della condanna de qua, che si ricollega dommaticamente al principio della ragionevole durata del processo e quindi si tratta di ipotesi di violazione del diritto connessa alla condotta processuale della parte soccombente (Cass. 18.11.2019 n. 29812 : la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 2 cpc., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
Cass. S.U. 13.9.2018 n. 22405: la condanna ex art. 96 co. 3' cpc. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un' utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al paga-mento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell' infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione); * Cass. S.U. 20.4.2018 n. 9912 : la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, del-le tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno pro-curato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsi-stenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione); * Cass. S.U. 20.4.2018 n.
9912 : la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3, cpc. Presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo (contra, Cass. 24. 9.2020 n. 20018, che valorizza il silenzio del legislatore rispetto all'abrogato art. 385 cpc.). Qui la colpa grave è indubbia sia per il vizio accertato sia per le puntuali circostanze opposte dall'Ente, a partire dall'ingiunzione di pagamento n. 432 datata 18.12.2017 notificata con racc.ta r.r. n.
78713385907-2 di ugual data, con avviso di giacenza 3.1.2018 e con raccomandaa cd. informativa di ugual data;
Quanto alla liquidazione del risarcimento, nel silenzio del legislatore il parametro sono le spese processuali
(Cass.
4.7.2019 n. 17902 : in tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 co. 3 cpc. è punitiva e sanzionatoria, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza;
conf., Trib. Udine 22.8. 2018 n. 1039 e Trib. Roma 1.7.2017 n. 13383).
Per quanto evidenziato è congrua la liquidazione di € 900,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 21 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.38, ammesso nel processo tributario ex art. 1, comma 2, D.lgs. n. 546/1992, è finalizzato non a decidere nuovamente una controversia bensì solo ad eliminare un errore commesso nell'esposizione di quanto deciso, senza investire il processo formativo del convincimento del giudice, difetto di motivazione;
nullità della sentenza per abnormità dell'atto in quanto la
Corte non poteva sovvertire l'esito del giudizio con modifica del dispositivo, dei motivi e del testo integrale della sentenza.
Premesso che nel caso de quo la Corte con la prima sentenza n. 3615 aveva correttamente statuito sulle spese giudiziali condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di
LA Acreide liquidate in euro 190,00 e che, quindi, la stessa pretesa di correzione sollevata dall'Ente era unicamente rivolta alla distrazione in loro favore di codesta cifra e non ad una nuova riformulazione delle già liquidate spese, domanda, peraltro, proponibile solo in sede di eventuale impugnazione, ciò nonostante la Corte, con la correzione, ha, al di fuori del principio della domanda, addirittura ri-quantificato le spese legali aumentandole a danno del ricorrente ponendo alla base di codesta ri-liquidazione una nuova decisione della controversia volta non semplicemente ad eliminare o modificare l'errore commesso nell'esposizione di quanto deciso. Nessuna nuova colpa o aggravio di spese ex. art. 96 co. 3 può essere addebitato al ricorrente in sede di correzione di mero errore materiale di altra sentenza ove nulla si era precedentemente deciso sul punto ed è palese che la Corte sia incorsa in un abnorme errore di diritto censurabile con la nullità tenuto conto anche del fatto che la la stessa richiesta avanzata dall'Ente in sede di correzione è totalmente diversa da quella incredibilmente adottata dalla Corte nel nuovo provvedimento n. 253/2023.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 235/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 3 e depositata il 23
Gennaio 2023.
Il Comune di LA Acreide, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio.
In data 25 Novembre 2025, parte appellante, deposita memorie illustrative.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello è ammissibile in quanto proposto nei termini e nelle forme di legge;
il Collegio è chiamato a verificare se il provvedimento impugnato (n. [235/2023]) sia effettivamente viziato nei termini dedotti e, in caso negativo, se la decisione di primo grado debba essere confermata.
L'istituto della correzione degli errori materiali è volto ad eliminare sviste e incongruenze formali che emergano dal testo del provvedimento, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni dell'appellante e dalla lettura coordinata del provvedimento impugnato emerge che l'intervento del giudice di primo grado è stato funzionale a: precisare e rendere coerente la statuizione conclusiva, riallineare il contenuto del dispositivo al percorso argomentativo espresso, integrare aspetti accessori connessi alla regolazione del giudizio. Tale attività rientra nell'alveo del potere correttivo, non traducendosi in un nuovo giudizio sul merito, bensì in un intervento che mantiene ferme le conclusioni decisorie già raggiunte, eliminando disarmonie redazionali e assicurando coerenza interna al provvedimento. Ne consegue che le doglianze di “abnormità” e “inesistenza giuridica” risultano non fondate, difettando un effettivo superamento dei limiti tipici dell'istituto.
L'appellante prospetta una decisione ultra/extra petita. Tuttavia, la statuizione correttiva non risulta aver introdotto un “bene della vita” nuovo o diverso, né un capo decisorio estraneo alle domande, ma si colloca nell'ambito di quanto già oggetto del giudizio e dei suoi sviluppi processuali. Il sindacato sull'eventuale extrapetizione richiede che la decisione attribuisca o neghi un effetto giuridico non richiesto o totalmente estraneo al thema decidendum: circostanza che, nel caso concreto, non è comprovata dall'appellante in modo specifico e puntuale, limitandosi la censura a contestazioni di carattere generale. Il motivo va pertanto rigettato.
Sulla dedotta irregolare composizione del Collegio e immutabilità del giudice, la doglianza è infondata. La correzione dell'errore materiale costituisce attività accessoria e incidentale rispetto alla decisione, e non integra un “nuovo giudizio” tale da imporre necessariamente la coincidenza integrale del collegio deliberante con quello che ha pronunciato la sentenza originaria, in assenza di specifica dimostrazione di una concreta lesione del diritto di difesa o di un vizio tipizzato che incida sulla validità della pronuncia. Nel caso di specie,
l'appellante non fornisce elementi idonei a dimostrare che l'eventuale differenza di composizione abbia determinato una violazione sostanziale del contraddittorio o un pregiudizio effettivo e specifico, limitandosi ad enunciazioni assertive. Anche tale motivo va quindi disatteso.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1754/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LA Acreide - Piazza Del Popolo 1 96010 LA Acreide SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 235/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 23/01/2023
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TAR.SERV.IDRICO 2009
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TAR.SERV.IDRICO 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TAR.SERV.IDRICO 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TARSU/TIA 2009
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TARSU/TIA 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 34 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5.11.2019 Ricorrente_1 impugnava il fermo amministrativo comunicato l'11.7.2019 dal Comune di LA Acreide per i propri autoveicoli * tg. Targa_1 * tg. Targa_2 e * Targa_3 per il pagamento di € 4.766,69 per tari e servizio idrico integrato dal 2009 al 2011, e ne deduceva l'illegittimità per moleplici motivi, premettendo : “…In data 6.9.2019, il ricorrente pur senza accettare e/o riconoscere le ragioni relative alla descritta posizione debitoria intimatagli, e solo per liberare gli autoveicoli dal fermo, avendo proposto istanza di sospensione con rateizzazione del pagamento che gli veniva autorizzata in tale data, iniziava a corrispondere la prima rata, proprio (e solo) al fine di ottenere l'immediata liberazione dei veicoli…”
L'Ente si costituiva e resisteva, in particolate eccependo :
a) la giurisdizione sul servizio idrico integrato si apparteneva al Giudice ordinario;
b) la tardività del ricorso rispetto alla notifica 19.6.2018 del preavviso di fermo.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
§.1
Va respinta de plano la replica sub b) dell'Ente, poiché il preavviso esula dall' elenco dell'art. 19 d. lgs.
546/1992.
E' nota l'esegesi di legittimità sulla natura generale della giurisdizione tributaria, per cui è facoltà del contribuente impugnare la pretesa tributaria pur in assenza di formale atto di contestazione.
Ma si tratta appunto di una facoltà, che non può essere trasformata in onere in senso tecnico in mancanza di conforme dato normativo.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 22971 datata 17.8.2021, ha statuito in motivazione (il grassetto è del
Collegio) in tema di invito di pagamento del c.u.t. che * l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel
D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P. A., in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.
Ciò comporta, per quanto d'interesse, la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato l'invito bonario al pagamento, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. (Cass. n. 23532 del 2020, Cass. n. 23469 del 2017, Cass. n. 3315 del 2016, Cass. n. 25297 del 2014, Cass. n. 7344 del 2012, Cass. n. 4513 del 2009). L'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità
d'impugnazione con l'atto successivo*. Ciò posto, l'error iuris del ricorrente è di avere implicitamente presupposto la sospensione del termine di impugnazione per effetto della domanda di rateizzazione. Si tratta di pacifica decadenza, per la quale è unicamente prevista in generale la rimessione alle condizioni di legge.
Ne discende che il dies ad quem del ricorso era l'11 ottobre (19 gg. luglio + gg 30 settembre + gg. 11 ottobre).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in difetto di nota) in € 900,00.
§.2 La condotta del Ricorrente_1 deve essere sanzionata ai sensi del combinato degli art. 15 co.
2.Bis d.to l.vo 546/1992 e 96 co. 3' cpc. giusta la domanda dell'Ente. E' ius receptum l'orientamento sulla natura sanzionatoria della condanna de qua, che si ricollega dommaticamente al principio della ragionevole durata del processo e quindi si tratta di ipotesi di violazione del diritto connessa alla condotta processuale della parte soccombente (Cass. 18.11.2019 n. 29812 : la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 2 cpc., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
Cass. S.U. 13.9.2018 n. 22405: la condanna ex art. 96 co. 3' cpc. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un' utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al paga-mento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell' infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione); * Cass. S.U. 20.4.2018 n. 9912 : la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, del-le tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno pro-curato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsi-stenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione); * Cass. S.U. 20.4.2018 n.
9912 : la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3, cpc. Presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo (contra, Cass. 24. 9.2020 n. 20018, che valorizza il silenzio del legislatore rispetto all'abrogato art. 385 cpc.). Qui la colpa grave è indubbia sia per il vizio accertato sia per le puntuali circostanze opposte dall'Ente, a partire dall'ingiunzione di pagamento n. 432 datata 18.12.2017 notificata con racc.ta r.r. n.
78713385907-2 di ugual data, con avviso di giacenza 3.1.2018 e con raccomandaa cd. informativa di ugual data;
Quanto alla liquidazione del risarcimento, nel silenzio del legislatore il parametro sono le spese processuali
(Cass.
4.7.2019 n. 17902 : in tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 co. 3 cpc. è punitiva e sanzionatoria, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza;
conf., Trib. Udine 22.8. 2018 n. 1039 e Trib. Roma 1.7.2017 n. 13383).
Per quanto evidenziato è congrua la liquidazione di € 900,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 21 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.38, ammesso nel processo tributario ex art. 1, comma 2, D.lgs. n. 546/1992, è finalizzato non a decidere nuovamente una controversia bensì solo ad eliminare un errore commesso nell'esposizione di quanto deciso, senza investire il processo formativo del convincimento del giudice, difetto di motivazione;
nullità della sentenza per abnormità dell'atto in quanto la
Corte non poteva sovvertire l'esito del giudizio con modifica del dispositivo, dei motivi e del testo integrale della sentenza.
Premesso che nel caso de quo la Corte con la prima sentenza n. 3615 aveva correttamente statuito sulle spese giudiziali condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di
LA Acreide liquidate in euro 190,00 e che, quindi, la stessa pretesa di correzione sollevata dall'Ente era unicamente rivolta alla distrazione in loro favore di codesta cifra e non ad una nuova riformulazione delle già liquidate spese, domanda, peraltro, proponibile solo in sede di eventuale impugnazione, ciò nonostante la Corte, con la correzione, ha, al di fuori del principio della domanda, addirittura ri-quantificato le spese legali aumentandole a danno del ricorrente ponendo alla base di codesta ri-liquidazione una nuova decisione della controversia volta non semplicemente ad eliminare o modificare l'errore commesso nell'esposizione di quanto deciso. Nessuna nuova colpa o aggravio di spese ex. art. 96 co. 3 può essere addebitato al ricorrente in sede di correzione di mero errore materiale di altra sentenza ove nulla si era precedentemente deciso sul punto ed è palese che la Corte sia incorsa in un abnorme errore di diritto censurabile con la nullità tenuto conto anche del fatto che la la stessa richiesta avanzata dall'Ente in sede di correzione è totalmente diversa da quella incredibilmente adottata dalla Corte nel nuovo provvedimento n. 253/2023.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 235/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 3 e depositata il 23
Gennaio 2023.
Il Comune di LA Acreide, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio.
In data 25 Novembre 2025, parte appellante, deposita memorie illustrative.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello è ammissibile in quanto proposto nei termini e nelle forme di legge;
il Collegio è chiamato a verificare se il provvedimento impugnato (n. [235/2023]) sia effettivamente viziato nei termini dedotti e, in caso negativo, se la decisione di primo grado debba essere confermata.
L'istituto della correzione degli errori materiali è volto ad eliminare sviste e incongruenze formali che emergano dal testo del provvedimento, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni dell'appellante e dalla lettura coordinata del provvedimento impugnato emerge che l'intervento del giudice di primo grado è stato funzionale a: precisare e rendere coerente la statuizione conclusiva, riallineare il contenuto del dispositivo al percorso argomentativo espresso, integrare aspetti accessori connessi alla regolazione del giudizio. Tale attività rientra nell'alveo del potere correttivo, non traducendosi in un nuovo giudizio sul merito, bensì in un intervento che mantiene ferme le conclusioni decisorie già raggiunte, eliminando disarmonie redazionali e assicurando coerenza interna al provvedimento. Ne consegue che le doglianze di “abnormità” e “inesistenza giuridica” risultano non fondate, difettando un effettivo superamento dei limiti tipici dell'istituto.
L'appellante prospetta una decisione ultra/extra petita. Tuttavia, la statuizione correttiva non risulta aver introdotto un “bene della vita” nuovo o diverso, né un capo decisorio estraneo alle domande, ma si colloca nell'ambito di quanto già oggetto del giudizio e dei suoi sviluppi processuali. Il sindacato sull'eventuale extrapetizione richiede che la decisione attribuisca o neghi un effetto giuridico non richiesto o totalmente estraneo al thema decidendum: circostanza che, nel caso concreto, non è comprovata dall'appellante in modo specifico e puntuale, limitandosi la censura a contestazioni di carattere generale. Il motivo va pertanto rigettato.
Sulla dedotta irregolare composizione del Collegio e immutabilità del giudice, la doglianza è infondata. La correzione dell'errore materiale costituisce attività accessoria e incidentale rispetto alla decisione, e non integra un “nuovo giudizio” tale da imporre necessariamente la coincidenza integrale del collegio deliberante con quello che ha pronunciato la sentenza originaria, in assenza di specifica dimostrazione di una concreta lesione del diritto di difesa o di un vizio tipizzato che incida sulla validità della pronuncia. Nel caso di specie,
l'appellante non fornisce elementi idonei a dimostrare che l'eventuale differenza di composizione abbia determinato una violazione sostanziale del contraddittorio o un pregiudizio effettivo e specifico, limitandosi ad enunciazioni assertive. Anche tale motivo va quindi disatteso.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)