TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CH UT, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 13/11/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8851/2022 R.G., proposta da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Parte_1 Parte_2
Menzulli, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
OM ZO, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta- nonché contro
Controparte_2
-altra parte convenuta, contumace-
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 12/07/2022, e Parte_1 Parte_2 hanno agito in giudizio nei confronti di e dell'Arch. Controparte_1 CP_2
(progettista e direttore dei lavori), esponendo in fatto quanto segue:
[...]
- di essere proprietari (giusta atto di compravendita stipulato in data 15/06/2017, a rogito del Notaio , rep. n. 85149, racc. n. 25944) di un immobile Persona_1 storico vincolato costituito da “un fabbricato da terra a cielo, sito nel centro storico (in
1 TRIBUNALE DI BARI
area vincolata dal punto di vista paesaggistico) nel Comune di Altamura e ubicato ad angolo tra Via Vitantonio Croce e Via Leopoldo Laudati”, “al momento dell'acquisto…allo stato rustico perchè in corso di ristrutturazione”, in atti meglio identificato e censito al NCEU del Comune di Altamura al fg. 161, p.lla 2518 sub 14;
- di aver affidato, nel gennaio 2018, incarico all'Arch. per la progettazione dei CP_2 lavori di ristrutturazione dell'immobile, in particolare concernenti “la progettazione degli ambienti interni, la progettazione e recupero degli ambienti esterni, la redazione del progetto esecutivo e dei render, la revisione del computo metrico, la presentazione della pratica autorizzativa presso l'U.T. del Comune di Altamura e successivo fine lavori e la direzione dei lavori”;
- di aver stipulato in data 05/06/2018 contratto di appalto con Controparte_1 cui fu affidata l'intera esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo
(per un ammontare totale di €43.945,25, come da computo metrico), tra cui lavori di demolizione e ricostruzione di tramezzature, opere di recupero e risanamento conservativo, intonaci e massetti, sotto la supervisione dell'Arch. , già CP_2 progettista, quale direttore dei lavori;
- che, nel corso dell'esecuzione, taluni dei lavori previsti e descritti in contratto e relativi allegati subirono variazioni, “sia in termini quantitativi che di tecniche realizzative”, e si rese necessario eseguire attività ulteriori, non previste nel progetto originario e non oggetto di autonoma e successiva sottoscrizione tra le parti, ma comunque contabilizzate;
- che nel mese di ottobre 2018, “a seguito di contestazioni verbali effettuate dagli attori alla ditta , quest'ultima abbandonò i lavori;
CP_1
- che in data 28/11/2018 fu redatto “Verbale di Consegna Lavori” (in atti, sottoscritto dal committente, dal progettista e D.L. Arch. e dall'impresa costruttrice), CP_2
“finalizzato al subentro di una nuova impresa edile in luogo della “ Controparte_1
””, nel quale si “descriveva sommariamente lo stato del cantiere a quella data”;
[...]
- che il 03/12/2018 il D.L. Arch. stilò la “Relazione descrittiva sommaria e CP_2 fotografica dei lavori eseguiti e dello stato dei luoghi al 23/11/2018”, sottoscritta dal
, dal medesimo Arch. e dall'impresa costruttrice, nella quale furono Pt_1 CP_2 elencate tutte le lavorazioni sino ad allora compiute e si determinò la revoca dell'incarico di appalto alla società convenuta e il subentro del nuovo appaltatore
(G.D.A. srl);
- di aver pertanto, a mezzo del proprio difensore, in data 26/02/2019 (cfr. lettera di
2 TRIBUNALE DI BARI
contestazione allegata quale doc. 22 all'atto di citazione), denunciato formalmente all'impresa costruttrice e al D.L. la presenza di vizi e difformità dell'opera eseguita (in tesi, già oggetto di previe contestazione verbali tra le parti e, in ogni caso, da ritenersi riconosciuti dalla società appaltatrice), puntualmente individuati nella missiva, richiedendone l'eliminazione a carico della medesima appaltatrice;
- che anche la consulenza tecnica di parte eseguita dall'Ing. datata Per_2
13/11/2019, confermò la sussistenza di tali vizi e difformità;
- di aver pertanto, infruttuosi i tentativi di risoluzione stragiudiziale, presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (proc. n. 572/2020 R.G.);
- che nel procedimento di ATP, svoltosi in contraddittorio con entrambi gli odierni convenuti, il CT (Ing. ), effettuati i sopralluoghi ed esperito invano il Persona_3 tentativo di conciliazione (anche con formulazione di proposta conciliativa;
v. risposta al quesito 4), esaminata la documentazione di causa (negoziale e di cantiere, tra cui i vari SAL) accertò la sussistenza di carenze e incongruità esecutive (v. risposta al quesito
1), ravvisando la responsabilità solidale dell'impresa esecutrice e dell'Arch. , e CP_2 determinò i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità, riconoscendo in favore della parte ricorrente a titolo di risarcimento la complessiva somma di
€4.400,00, di cui €3.650,00 a carico della società esecutrice ed €750,00 a carico dell'Arch. ; CP_2
- di aver diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il rifacimento dell'intonaco esterno dell'immobile (pari a €3.500,00), nonché dei costi quelli correlati alla fase di
ATP (€2.273,28 per i compensi del CT ed €2.440,00 per le spese di ripristino del controsoffitto per l'indagine termografica svolta in sede di ATP).
Sulla scorta di tali premesse in fatto, nell'inerzia conciliativa delle controparti, gli attori hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“1) previo accertamento del minor valore delle opere realizzate dalla ditta CP_3 conseguente alla presenza di vizi e difetti, così come determinate in A.T.P. dichiarare tenuta e condannare la e l'Arch. , in solido tra loro, Controparte_4 Controparte_2 al pagamento, a titolo di restituzione, in favore degli attori, della somma di €. 5.910,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) con vittoria di spese, del giudizio e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del C.T.U. Ing e del consulente di Persona_3 parte geom. Ing nonché di tutte le spese relative al ripristino dello status Per_2 quo ante”.
3 TRIBUNALE DI BARI
I.2.- tempestivamente costituendosi in giudizio Controparte_1
(comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/11/2022), ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza della garanzia azionata dagli attori, ai sensi dell'art. 1667, co. 2, c.c., attesa la tardività della denuncia dei vizi e difformità dell'opera, effettuata soltanto il 26/02/2019, in tesi oltre il termine di legge (60 giorni) dalla scoperta dei medesimi.
Nel merito, la società convenuta ha contestato le avverse prospettazioni, negando la presenza dei vizi lamentati dagli attori e precisando che le variazioni dal progetto originario intervenute nella fase esecutiva erano da ascriversi alle scelte della committenza medesima, imposte alla convenuta in fase esecutiva, e, in ogni caso, di aver eseguito le lavorazioni “a regola d'arte” (come dimostrato anche dall'integrale pagamento delle lavorazioni portate dai SAL).
Ha pertanto concluso per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese.
I.3.- L'altro convenuto, pur ritualmente evocato, non si è costituito e, pertanto, va dichiarato contumace.
Va rilevato che tale parte convenuta non risulta annotata dalla Cancelleria tra le parti del giudizio, sicchè si rende necessario che la stessa ne curi l'inserimento.
I.4.- In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale (è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP;
cfr. ord.
06/07/2024 sul rigetto delle istanze di prova, su cui le parti non hanno insistito nelle difese finali), la causa è quindi pervenuta dunque all'udienza cartolare del 13/11/2025, ove, precisate le conclusioni, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito delle memorie difensive finali autorizzate.
Quanto alla dedotta tardività del deposito delle comparse finali di parte convenuta, va dato atto che le stesse non apportano elementi o difese nuove rispetto all'impianto precedente.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico.
II.1.- Per ragioni di organicità decisoria, va in primo luogo rilevato, con riferimento alla posizione di convenuto (rimasto contumace) nella Controparte_2 qualitas di progettista e direttore dei lavori, che con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1),
c.p.c., gli attori hanno riferito di aver transatto la controversia (“a seguito di intese transattive intercorse con il D.L. Arch. è sopravvenuta la carenza di Controparte_2 interesse alla prosecuzione del giudizio nei suoi confronti per cui sin da ora si chiede
4 TRIBUNALE DI BARI
dichiararsi la cessata materia del contendere nei soli confronti dell'Arch.
[...]
”); nelle memorie conclusionali del 13/10/2025, gli attori hanno ribadito il CP_2
“venir meno dell'interesse degli attori ad una pronuncia giudiziale nei suoi confronti”, alla luce dell'intervenuto accordo di bonario componimento.
L'accordo transattivo intervenuto in sede stragiudiziale non risulta allegato ma, nonostante la contumacia della controparte destinataria dell'accordo (come noto, la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti: Cass. SS.UU., n. 2951/2016), la circostanza può dirsi dimostrata avendo la parte attrice nella sostanza affermato un fatto contra se incidente, in via tombale, sulla pretesa sostanziale e dovendo l'istanza di parte attrice medesima essere qualificata nei termini della dichiarazione di (parziale) rinuncia all'azione.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa (Cass.,
19/02/2019, n. 4837), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale (circostanza, quest'ultima, integrata nel caso di specie), siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n.
2572/1998); sicchè, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione non esige accettazione della controparte, conseguendo alla stessa effetti identici alla pronuncia di “rigetto, nel merito, della domanda”, cui la controparte convenuta aspira, derivandone che “le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”, in quanto parte “soccombente” (ex multis, Trib. Larino, n. 99/2018)1. TRIBUNALE DI BARI
In altri termini, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia,
l'accettazione della controparte costituita (art. 306 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass., n.
9066/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (“La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”: Cass. n. 2268/1999, tra le molte).
Ne consegue che la rinuncia in oggetto comporta la parziale cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass., n. 18255/2004: la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante).
II.2.- Con riferimento alla posizione di la domanda Controparte_1 relativa alle difformità e vizi dell'opera proposta dagli odierni attori è da qualificarsi ai sensi dell'art. 1667 c.c., come correttamente prospettato da entrambe le parti nelle difese
(in termini, vedasi in particolare l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta costituita e le difese finali di parte attrice).
In materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, la giurisprudenza di legittimità (Cass.,
04/09/2019, n. 22093) ha chiarito che l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella (contrattuale) posta dagli artt. 1667 e
1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le momento che il giudice prende atto della volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo.
6 TRIBUNALE DI BARI
acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, a riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari e accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, mentre è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. - e non quella di cui all'art. 1669 c.c. - ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell'opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato (cfr. Cass., n. 13268/2004).
In sintesi, mentre l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera grave su talune caratteristiche essenziali dell'opera quali la solidità, l'efficienza e la durata della stessa, l'art. 1667 c.c. si riferisce a opere ultimate che non corrispondono alle caratteristiche del progetto o che sono realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica.
Orbene, così ricostruito il quadro pretorio di riferimento, nel caso di specie la causa petendi, la prospettazione fattuale esposta in citazione e il tenore delle richieste, oggetto del petitum sostanziale, non possono che condurre all'individuazione dell'art 1667 c.c. quale norma confacente al caso.
Le risultanze delle consulenze di parte, la documentazione fotografica versata e le prospettazioni difensive non permettono infatti di ritenere che i vizi dedotti dagli attori integrino la soglia della “gravità”, nella sopra ricostruita esegesi pretoria.
Invero, i vizi denunciati (giusta missiva del 26/02/2019: doc. 22 allegato alla citazione), per la loro natura, nonchè esigua intensità, diffusività e gravità (elementi desumibili anche dal contenuto importo risarcitorio riconosciuto dal CT), non sono sussumibili nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., come interpretata dalla citata giurisprudenza, non essendo tali difetti in grado di menomare apprezzabilmente tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera, anche in considerazione della destinazione non abitativa delle porzioni interessate (cfr. anche Trib. Milano,
01/03/2019, n. 2076 cit.).
Infatti, i difetti lamentati consistono in difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto originariamente dedotto in contratto (è il caso, in particolare, dell'intervento di scuci- cuci, sostituito con altra lavorazione consistente nella fornitura e posa in opera di nn. 6 barre di acciaio incastrate nella muratura, nonché dell'isolamento termico del lastrico
7 TRIBUNALE DI BARI
solare, realizzato secondo modalità operative e con l'utilizzo di materiali diversi rispetto a quanto dedotto in contratto, come accertato dal CT) e/o nella negligente realizzazione delle lavorazioni rispetto alle regole dell'arte (con riferimento alla posa in opera della braca di raccolta delle acque piovane). Del resto, già la lettura dell'elenco dei vizi contenuti nella citata “lettera di contestazione”, inoltrata alla società convenuta in data 26/02/2019, evidenzia come le difformità lamentate dagli attori a fini risarcitori, imputate alla cattiva esecuzione dei lavori da parte di siano state Controparte_1 legate esclusivamente all'inosservanza delle regole della tecnica.
Inoltre, a fronte della deduzione dei difetti esecutivi, gli attori non hanno poi, neppure embrionalmente, allegato circostanze di fatto significative di una compromessa funzionalità o di un ridotto godimento del compendio interessato dai dedotti difetti.
II.3.- Tanto posto, dall'inquadramento dei vizi nell'ipotesi di cui all'art. 1667
c.c. discende l'applicabilità delle relative preclusioni: nello specifico, l'art. 1667 c.c. prevede che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore non abbia riconosciuto le difformità o i vizi ovvero li abbia occultati.
In via generale, giova ricordare che la decadenza del committente dall'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio ma deve essere tempestivamente eccepita dall'appaltatore, sorgendo solo in tale caso a carico del committente l'onere della prova della denuncia dei vizi e della sua tempestività (Cass.,
n. 2732/2013). Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia
(Cass., n. 6774/2001).
In altri termini, in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione; ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, co. 2, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera (tra le molte, Cass., n. 1748/2018 e Trib. Bologna, 14/11/2019, n.
2452) ovvero che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass., n. 18409/2025).
8 TRIBUNALE DI BARI
In sintesi, il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, la quale è legata, di norma, ad accertamenti peritali, salvo trattasi, come è verosimile ritenere nel caso di specie, di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi.
II.4.- Applicando le predette coordinate pretorie alla vicenda in esame,
l'eccezione di decadenza ex art. 1667, co. 2, c.c., tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, è fondata.
Nel proprio impianto introduttivo (v. p. 5 citazione), la parte attrice ha riferito, inequivocamente, di aver formalmente denunciato le difformità de quibus con la richiamata missiva del 26/02/2019, deducendo precedenti contestazioni “verbali”; altresì, nelle note conclusive del 13/10/2025, ha meglio chiarito che “solo con la consegna del cantiere e la redazione dei verbali è stato possibile verificare compiutamente l'entità dei vizi” (la consegna del cantiere è avvenuta, secondo la documentata e non contestata ricostruzione attorea, in data 28/11/2018, quale data del
“Verbale di Consegna Lavori).
La parte convenuta ha negato l'evenienza delle denunce formali (v. p. 2 comparsa di risposta: “già mai gli attori, durante l'esecuzione dei lavori e sino al 26.02.2019, hanno sollevato una qualche contestazione, anche verbale, nei confronti della CP_1 per i lavori edili eseguiti/realizzati nonché per il ritardo della consegna dei
[...] medesimi lavori edili”) e ha dedotto di aver prontamente riscontrato la missiva del
26/02/2019, con missiva del 14/03/2019 a firma dell'Avv. ZO, contestando la prospettazioni afferenti ai vizi esecutivi;
infine, ha negato di aver riconosciuto aliunde i vizi esecutivi (v. p. 2 comparsa di risposta: “già mai la stessa ha provveduto, in una qualsiasi forma e né tantomeno davanti alla direzione lavori incaricata, al riconoscimento delle avverse contestazioni dei vizi e difetti sul fabbricato che ci occupa”).
A fronte della prospettazione di parte convenuta, gli attori non hanno offerto, in relazione alla tempestività della denuncia, prova idonea sulla scorta delle menzionate coordinate pretorie.
Gli attori invero, al fine di superare l'eccezione di decadenza, si sono limitati a rinviare a quanto riferito in precedenza in ordine alle previe contestazioni verbali intervenute tra le parti (ossia, nel corso dell'esecuzione dei lavori), tuttavia contestate dalla controparte e rimaste allo stadio di mere generiche asserzioni: gli istanti non hanno fornito a
9 TRIBUNALE DI BARI
riguardo alcun conforto probatorio, nemmeno embrionale, e non hanno tentato di supportare le proprie tesi attraverso la richiesta di mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
Né è stato comprovato dagli attori medesimi, gravati dal relativo onere, il riconoscimento, da parte dell'impresa esecutrice, delle difformità, non essendo all'uopo idoneo (nemmeno con riferimento al vizio relativo alla braca di raccolta) il verbale del
28/11/2018 invocato a sostegno, come reso evidente dal relativo tenore testuale:
Infatti, il verbale anzi menziona la certificazione della corretta esecuzione delle opere e la generale e neutra portata (anche eziologica) dell'affermazione rivolta alla braca di raccolta acqua non consente evidentemente di ritenere riconosciuto detto vizio da parte dell'impresa come difetto collegato alla propria attività esecutiva.
E dunque, considerato che la formale denuncia dei vizi lamentati risale al 26/02/2019, risultano spirati i 60 giorni di legge dalla “scoperta”, avuto riguardo quale dies a quo alla data di consegna del cantiere (28/11/2019).
Né può ritenersi che la compiuta scoperta dei difetti costruttivi sia intervenuta solamente con la consulenza tecnica di parte redatta dall'Ing. in data 13/11/2019, Per_2 posteriore rispetto alla citata lettera di formale contestazione, poiché in tale missiva i vizi e le difformità erano già stati precipuamente individuati nella loro consistenza ed eziologia.
Infine, non è stata allegata la ricorrenza di differenti ipotesi impeditive della decadenza, quali, per esempio, la natura occulta dei vizi, in ogni caso da escludersi alla luce della tipologia dei vizi denunciati.
Per quanto esposto, la domanda spiegata nei confronti della società esecutrice va rigettata, risultando come visto fondata, con portata assorbente, l'eccezione di decadenza.
III.- Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura
10 TRIBUNALE DI BARI
della causa, del suo valore e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per le prime due fasi;
valori minimi per le ultime due).
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
12/07/2022, da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Arch., ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_2
2) DICHIARA cessata materia del contendere con riferimento alla domanda azionata nei confronti di Arch.; SPESE in parte qua a carico della parte attrice Controparte_2 rinunciante, come da parte motiva;
3) RIGETTA la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
4) CO la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in €3.387,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese Controparte_1 generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 21/11/2025
Il Giudice
CH UT
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Puntualmente riepilogativa del tema, nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Bari, 21/03/2019, n. 1293:
“la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto”. Riepilogando: a) in caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale;
b) la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto di una volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della domanda;
sicchè, in quest'ultimo caso non vi può essere estinzione del processo, in quanto la decisione implica una pronuncia di merito, cui consegue l'estinzione del diritto di azione, dal
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CH UT, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 13/11/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8851/2022 R.G., proposta da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Parte_1 Parte_2
Menzulli, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
OM ZO, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta- nonché contro
Controparte_2
-altra parte convenuta, contumace-
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 12/07/2022, e Parte_1 Parte_2 hanno agito in giudizio nei confronti di e dell'Arch. Controparte_1 CP_2
(progettista e direttore dei lavori), esponendo in fatto quanto segue:
[...]
- di essere proprietari (giusta atto di compravendita stipulato in data 15/06/2017, a rogito del Notaio , rep. n. 85149, racc. n. 25944) di un immobile Persona_1 storico vincolato costituito da “un fabbricato da terra a cielo, sito nel centro storico (in
1 TRIBUNALE DI BARI
area vincolata dal punto di vista paesaggistico) nel Comune di Altamura e ubicato ad angolo tra Via Vitantonio Croce e Via Leopoldo Laudati”, “al momento dell'acquisto…allo stato rustico perchè in corso di ristrutturazione”, in atti meglio identificato e censito al NCEU del Comune di Altamura al fg. 161, p.lla 2518 sub 14;
- di aver affidato, nel gennaio 2018, incarico all'Arch. per la progettazione dei CP_2 lavori di ristrutturazione dell'immobile, in particolare concernenti “la progettazione degli ambienti interni, la progettazione e recupero degli ambienti esterni, la redazione del progetto esecutivo e dei render, la revisione del computo metrico, la presentazione della pratica autorizzativa presso l'U.T. del Comune di Altamura e successivo fine lavori e la direzione dei lavori”;
- di aver stipulato in data 05/06/2018 contratto di appalto con Controparte_1 cui fu affidata l'intera esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo
(per un ammontare totale di €43.945,25, come da computo metrico), tra cui lavori di demolizione e ricostruzione di tramezzature, opere di recupero e risanamento conservativo, intonaci e massetti, sotto la supervisione dell'Arch. , già CP_2 progettista, quale direttore dei lavori;
- che, nel corso dell'esecuzione, taluni dei lavori previsti e descritti in contratto e relativi allegati subirono variazioni, “sia in termini quantitativi che di tecniche realizzative”, e si rese necessario eseguire attività ulteriori, non previste nel progetto originario e non oggetto di autonoma e successiva sottoscrizione tra le parti, ma comunque contabilizzate;
- che nel mese di ottobre 2018, “a seguito di contestazioni verbali effettuate dagli attori alla ditta , quest'ultima abbandonò i lavori;
CP_1
- che in data 28/11/2018 fu redatto “Verbale di Consegna Lavori” (in atti, sottoscritto dal committente, dal progettista e D.L. Arch. e dall'impresa costruttrice), CP_2
“finalizzato al subentro di una nuova impresa edile in luogo della “ Controparte_1
””, nel quale si “descriveva sommariamente lo stato del cantiere a quella data”;
[...]
- che il 03/12/2018 il D.L. Arch. stilò la “Relazione descrittiva sommaria e CP_2 fotografica dei lavori eseguiti e dello stato dei luoghi al 23/11/2018”, sottoscritta dal
, dal medesimo Arch. e dall'impresa costruttrice, nella quale furono Pt_1 CP_2 elencate tutte le lavorazioni sino ad allora compiute e si determinò la revoca dell'incarico di appalto alla società convenuta e il subentro del nuovo appaltatore
(G.D.A. srl);
- di aver pertanto, a mezzo del proprio difensore, in data 26/02/2019 (cfr. lettera di
2 TRIBUNALE DI BARI
contestazione allegata quale doc. 22 all'atto di citazione), denunciato formalmente all'impresa costruttrice e al D.L. la presenza di vizi e difformità dell'opera eseguita (in tesi, già oggetto di previe contestazione verbali tra le parti e, in ogni caso, da ritenersi riconosciuti dalla società appaltatrice), puntualmente individuati nella missiva, richiedendone l'eliminazione a carico della medesima appaltatrice;
- che anche la consulenza tecnica di parte eseguita dall'Ing. datata Per_2
13/11/2019, confermò la sussistenza di tali vizi e difformità;
- di aver pertanto, infruttuosi i tentativi di risoluzione stragiudiziale, presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (proc. n. 572/2020 R.G.);
- che nel procedimento di ATP, svoltosi in contraddittorio con entrambi gli odierni convenuti, il CT (Ing. ), effettuati i sopralluoghi ed esperito invano il Persona_3 tentativo di conciliazione (anche con formulazione di proposta conciliativa;
v. risposta al quesito 4), esaminata la documentazione di causa (negoziale e di cantiere, tra cui i vari SAL) accertò la sussistenza di carenze e incongruità esecutive (v. risposta al quesito
1), ravvisando la responsabilità solidale dell'impresa esecutrice e dell'Arch. , e CP_2 determinò i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità, riconoscendo in favore della parte ricorrente a titolo di risarcimento la complessiva somma di
€4.400,00, di cui €3.650,00 a carico della società esecutrice ed €750,00 a carico dell'Arch. ; CP_2
- di aver diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il rifacimento dell'intonaco esterno dell'immobile (pari a €3.500,00), nonché dei costi quelli correlati alla fase di
ATP (€2.273,28 per i compensi del CT ed €2.440,00 per le spese di ripristino del controsoffitto per l'indagine termografica svolta in sede di ATP).
Sulla scorta di tali premesse in fatto, nell'inerzia conciliativa delle controparti, gli attori hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“1) previo accertamento del minor valore delle opere realizzate dalla ditta CP_3 conseguente alla presenza di vizi e difetti, così come determinate in A.T.P. dichiarare tenuta e condannare la e l'Arch. , in solido tra loro, Controparte_4 Controparte_2 al pagamento, a titolo di restituzione, in favore degli attori, della somma di €. 5.910,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) con vittoria di spese, del giudizio e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del C.T.U. Ing e del consulente di Persona_3 parte geom. Ing nonché di tutte le spese relative al ripristino dello status Per_2 quo ante”.
3 TRIBUNALE DI BARI
I.2.- tempestivamente costituendosi in giudizio Controparte_1
(comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/11/2022), ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza della garanzia azionata dagli attori, ai sensi dell'art. 1667, co. 2, c.c., attesa la tardività della denuncia dei vizi e difformità dell'opera, effettuata soltanto il 26/02/2019, in tesi oltre il termine di legge (60 giorni) dalla scoperta dei medesimi.
Nel merito, la società convenuta ha contestato le avverse prospettazioni, negando la presenza dei vizi lamentati dagli attori e precisando che le variazioni dal progetto originario intervenute nella fase esecutiva erano da ascriversi alle scelte della committenza medesima, imposte alla convenuta in fase esecutiva, e, in ogni caso, di aver eseguito le lavorazioni “a regola d'arte” (come dimostrato anche dall'integrale pagamento delle lavorazioni portate dai SAL).
Ha pertanto concluso per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese.
I.3.- L'altro convenuto, pur ritualmente evocato, non si è costituito e, pertanto, va dichiarato contumace.
Va rilevato che tale parte convenuta non risulta annotata dalla Cancelleria tra le parti del giudizio, sicchè si rende necessario che la stessa ne curi l'inserimento.
I.4.- In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale (è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP;
cfr. ord.
06/07/2024 sul rigetto delle istanze di prova, su cui le parti non hanno insistito nelle difese finali), la causa è quindi pervenuta dunque all'udienza cartolare del 13/11/2025, ove, precisate le conclusioni, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito delle memorie difensive finali autorizzate.
Quanto alla dedotta tardività del deposito delle comparse finali di parte convenuta, va dato atto che le stesse non apportano elementi o difese nuove rispetto all'impianto precedente.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico.
II.1.- Per ragioni di organicità decisoria, va in primo luogo rilevato, con riferimento alla posizione di convenuto (rimasto contumace) nella Controparte_2 qualitas di progettista e direttore dei lavori, che con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1),
c.p.c., gli attori hanno riferito di aver transatto la controversia (“a seguito di intese transattive intercorse con il D.L. Arch. è sopravvenuta la carenza di Controparte_2 interesse alla prosecuzione del giudizio nei suoi confronti per cui sin da ora si chiede
4 TRIBUNALE DI BARI
dichiararsi la cessata materia del contendere nei soli confronti dell'Arch.
[...]
”); nelle memorie conclusionali del 13/10/2025, gli attori hanno ribadito il CP_2
“venir meno dell'interesse degli attori ad una pronuncia giudiziale nei suoi confronti”, alla luce dell'intervenuto accordo di bonario componimento.
L'accordo transattivo intervenuto in sede stragiudiziale non risulta allegato ma, nonostante la contumacia della controparte destinataria dell'accordo (come noto, la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti: Cass. SS.UU., n. 2951/2016), la circostanza può dirsi dimostrata avendo la parte attrice nella sostanza affermato un fatto contra se incidente, in via tombale, sulla pretesa sostanziale e dovendo l'istanza di parte attrice medesima essere qualificata nei termini della dichiarazione di (parziale) rinuncia all'azione.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa (Cass.,
19/02/2019, n. 4837), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale (circostanza, quest'ultima, integrata nel caso di specie), siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n.
2572/1998); sicchè, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione non esige accettazione della controparte, conseguendo alla stessa effetti identici alla pronuncia di “rigetto, nel merito, della domanda”, cui la controparte convenuta aspira, derivandone che “le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”, in quanto parte “soccombente” (ex multis, Trib. Larino, n. 99/2018)1. TRIBUNALE DI BARI
In altri termini, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia,
l'accettazione della controparte costituita (art. 306 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass., n.
9066/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (“La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”: Cass. n. 2268/1999, tra le molte).
Ne consegue che la rinuncia in oggetto comporta la parziale cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass., n. 18255/2004: la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante).
II.2.- Con riferimento alla posizione di la domanda Controparte_1 relativa alle difformità e vizi dell'opera proposta dagli odierni attori è da qualificarsi ai sensi dell'art. 1667 c.c., come correttamente prospettato da entrambe le parti nelle difese
(in termini, vedasi in particolare l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta costituita e le difese finali di parte attrice).
In materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, la giurisprudenza di legittimità (Cass.,
04/09/2019, n. 22093) ha chiarito che l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella (contrattuale) posta dagli artt. 1667 e
1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le momento che il giudice prende atto della volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo.
6 TRIBUNALE DI BARI
acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, a riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari e accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, mentre è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. - e non quella di cui all'art. 1669 c.c. - ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell'opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato (cfr. Cass., n. 13268/2004).
In sintesi, mentre l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera grave su talune caratteristiche essenziali dell'opera quali la solidità, l'efficienza e la durata della stessa, l'art. 1667 c.c. si riferisce a opere ultimate che non corrispondono alle caratteristiche del progetto o che sono realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica.
Orbene, così ricostruito il quadro pretorio di riferimento, nel caso di specie la causa petendi, la prospettazione fattuale esposta in citazione e il tenore delle richieste, oggetto del petitum sostanziale, non possono che condurre all'individuazione dell'art 1667 c.c. quale norma confacente al caso.
Le risultanze delle consulenze di parte, la documentazione fotografica versata e le prospettazioni difensive non permettono infatti di ritenere che i vizi dedotti dagli attori integrino la soglia della “gravità”, nella sopra ricostruita esegesi pretoria.
Invero, i vizi denunciati (giusta missiva del 26/02/2019: doc. 22 allegato alla citazione), per la loro natura, nonchè esigua intensità, diffusività e gravità (elementi desumibili anche dal contenuto importo risarcitorio riconosciuto dal CT), non sono sussumibili nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., come interpretata dalla citata giurisprudenza, non essendo tali difetti in grado di menomare apprezzabilmente tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera, anche in considerazione della destinazione non abitativa delle porzioni interessate (cfr. anche Trib. Milano,
01/03/2019, n. 2076 cit.).
Infatti, i difetti lamentati consistono in difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto originariamente dedotto in contratto (è il caso, in particolare, dell'intervento di scuci- cuci, sostituito con altra lavorazione consistente nella fornitura e posa in opera di nn. 6 barre di acciaio incastrate nella muratura, nonché dell'isolamento termico del lastrico
7 TRIBUNALE DI BARI
solare, realizzato secondo modalità operative e con l'utilizzo di materiali diversi rispetto a quanto dedotto in contratto, come accertato dal CT) e/o nella negligente realizzazione delle lavorazioni rispetto alle regole dell'arte (con riferimento alla posa in opera della braca di raccolta delle acque piovane). Del resto, già la lettura dell'elenco dei vizi contenuti nella citata “lettera di contestazione”, inoltrata alla società convenuta in data 26/02/2019, evidenzia come le difformità lamentate dagli attori a fini risarcitori, imputate alla cattiva esecuzione dei lavori da parte di siano state Controparte_1 legate esclusivamente all'inosservanza delle regole della tecnica.
Inoltre, a fronte della deduzione dei difetti esecutivi, gli attori non hanno poi, neppure embrionalmente, allegato circostanze di fatto significative di una compromessa funzionalità o di un ridotto godimento del compendio interessato dai dedotti difetti.
II.3.- Tanto posto, dall'inquadramento dei vizi nell'ipotesi di cui all'art. 1667
c.c. discende l'applicabilità delle relative preclusioni: nello specifico, l'art. 1667 c.c. prevede che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore non abbia riconosciuto le difformità o i vizi ovvero li abbia occultati.
In via generale, giova ricordare che la decadenza del committente dall'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio ma deve essere tempestivamente eccepita dall'appaltatore, sorgendo solo in tale caso a carico del committente l'onere della prova della denuncia dei vizi e della sua tempestività (Cass.,
n. 2732/2013). Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia
(Cass., n. 6774/2001).
In altri termini, in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione; ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, co. 2, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera (tra le molte, Cass., n. 1748/2018 e Trib. Bologna, 14/11/2019, n.
2452) ovvero che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass., n. 18409/2025).
8 TRIBUNALE DI BARI
In sintesi, il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, la quale è legata, di norma, ad accertamenti peritali, salvo trattasi, come è verosimile ritenere nel caso di specie, di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi.
II.4.- Applicando le predette coordinate pretorie alla vicenda in esame,
l'eccezione di decadenza ex art. 1667, co. 2, c.c., tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, è fondata.
Nel proprio impianto introduttivo (v. p. 5 citazione), la parte attrice ha riferito, inequivocamente, di aver formalmente denunciato le difformità de quibus con la richiamata missiva del 26/02/2019, deducendo precedenti contestazioni “verbali”; altresì, nelle note conclusive del 13/10/2025, ha meglio chiarito che “solo con la consegna del cantiere e la redazione dei verbali è stato possibile verificare compiutamente l'entità dei vizi” (la consegna del cantiere è avvenuta, secondo la documentata e non contestata ricostruzione attorea, in data 28/11/2018, quale data del
“Verbale di Consegna Lavori).
La parte convenuta ha negato l'evenienza delle denunce formali (v. p. 2 comparsa di risposta: “già mai gli attori, durante l'esecuzione dei lavori e sino al 26.02.2019, hanno sollevato una qualche contestazione, anche verbale, nei confronti della CP_1 per i lavori edili eseguiti/realizzati nonché per il ritardo della consegna dei
[...] medesimi lavori edili”) e ha dedotto di aver prontamente riscontrato la missiva del
26/02/2019, con missiva del 14/03/2019 a firma dell'Avv. ZO, contestando la prospettazioni afferenti ai vizi esecutivi;
infine, ha negato di aver riconosciuto aliunde i vizi esecutivi (v. p. 2 comparsa di risposta: “già mai la stessa ha provveduto, in una qualsiasi forma e né tantomeno davanti alla direzione lavori incaricata, al riconoscimento delle avverse contestazioni dei vizi e difetti sul fabbricato che ci occupa”).
A fronte della prospettazione di parte convenuta, gli attori non hanno offerto, in relazione alla tempestività della denuncia, prova idonea sulla scorta delle menzionate coordinate pretorie.
Gli attori invero, al fine di superare l'eccezione di decadenza, si sono limitati a rinviare a quanto riferito in precedenza in ordine alle previe contestazioni verbali intervenute tra le parti (ossia, nel corso dell'esecuzione dei lavori), tuttavia contestate dalla controparte e rimaste allo stadio di mere generiche asserzioni: gli istanti non hanno fornito a
9 TRIBUNALE DI BARI
riguardo alcun conforto probatorio, nemmeno embrionale, e non hanno tentato di supportare le proprie tesi attraverso la richiesta di mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
Né è stato comprovato dagli attori medesimi, gravati dal relativo onere, il riconoscimento, da parte dell'impresa esecutrice, delle difformità, non essendo all'uopo idoneo (nemmeno con riferimento al vizio relativo alla braca di raccolta) il verbale del
28/11/2018 invocato a sostegno, come reso evidente dal relativo tenore testuale:
Infatti, il verbale anzi menziona la certificazione della corretta esecuzione delle opere e la generale e neutra portata (anche eziologica) dell'affermazione rivolta alla braca di raccolta acqua non consente evidentemente di ritenere riconosciuto detto vizio da parte dell'impresa come difetto collegato alla propria attività esecutiva.
E dunque, considerato che la formale denuncia dei vizi lamentati risale al 26/02/2019, risultano spirati i 60 giorni di legge dalla “scoperta”, avuto riguardo quale dies a quo alla data di consegna del cantiere (28/11/2019).
Né può ritenersi che la compiuta scoperta dei difetti costruttivi sia intervenuta solamente con la consulenza tecnica di parte redatta dall'Ing. in data 13/11/2019, Per_2 posteriore rispetto alla citata lettera di formale contestazione, poiché in tale missiva i vizi e le difformità erano già stati precipuamente individuati nella loro consistenza ed eziologia.
Infine, non è stata allegata la ricorrenza di differenti ipotesi impeditive della decadenza, quali, per esempio, la natura occulta dei vizi, in ogni caso da escludersi alla luce della tipologia dei vizi denunciati.
Per quanto esposto, la domanda spiegata nei confronti della società esecutrice va rigettata, risultando come visto fondata, con portata assorbente, l'eccezione di decadenza.
III.- Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura
10 TRIBUNALE DI BARI
della causa, del suo valore e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per le prime due fasi;
valori minimi per le ultime due).
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
12/07/2022, da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Arch., ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_2
2) DICHIARA cessata materia del contendere con riferimento alla domanda azionata nei confronti di Arch.; SPESE in parte qua a carico della parte attrice Controparte_2 rinunciante, come da parte motiva;
3) RIGETTA la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
4) CO la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in €3.387,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese Controparte_1 generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 21/11/2025
Il Giudice
CH UT
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Puntualmente riepilogativa del tema, nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Bari, 21/03/2019, n. 1293:
“la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto”. Riepilogando: a) in caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale;
b) la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto di una volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della domanda;
sicchè, in quest'ultimo caso non vi può essere estinzione del processo, in quanto la decisione implica una pronuncia di merito, cui consegue l'estinzione del diritto di azione, dal
5