Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7877 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ESENTE DA REGISTRAZION E BBLICA ITALIANA ORIGINALE ART. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PAG OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Giudies di 0787 7 03 басе Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrāti: Dott. Vincenzo Preside R.G.N. 261/02 Cron. 17329 Dott. Paolo VITTORI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE -Consigliere Ud. 05/03/03 Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA NN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell'avvocato FRANCO D'AMMANDO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NUOVA MAA ASSIC SPA, in persona del Condirettore Generale Dott. Emanuele Erbetta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 300, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GALIENA, che la difende, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 595 -1- nonchè
contro
NZ RG, AXA ASSIC SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 6170/01 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 05/03/01 (R.G. 28217/00+32459/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Alessandro GALIENA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. DOMENICO IANNELLI, l'inammissibilità del che ha chiesto si dichiari ricorso. -2- gredice dipole Udienza 5 marzo 2003 Ricorso n. 261/02 Svolgimento del processo I l giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 6.3.2001, nei giudizi riuniti proposti da AR NA IA
contro
IO CE e la Axa assicurazioni, e dalla stessa AR contro il CE e la Nuova Maa Assicurazioni, con cui l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Аха Assicurazioni, in quanto non era l'assicuratore dell'auto del CE e l'improponibilità della domanda nei confronti della Maa e del CE, poiché la lettera ex art. 22 1. n. 990/69 era pervenuta alla Maa il 4.2.2000, successivamente all'instaurazione del secondo giudizio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la AR. Resiste con controricorso la Nuova Maa Assicurazioni. Neu s' Soup cestituti gli attin intimenti Motivi della decisione 1. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è viziata da incongruità dell'iter logico per travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, con violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. 3 Assume la ricorrente che non corrisponde al vero che la lettera ex art. 22 1. n. 990/1969 era stata trasmessa alla Maa Assicurazioni successivamente all'instaurazione del secondo giudizio, perché detta richiesta era stata trasmessa il 25.1.2000 ed era pervenuta alla Maa il 3.2.2000, mentre la citazione a questa era stata notificata il 17.4.2000. 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti, per quanto esso sia prospettato come vizio motivazionale (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), in effetti si risolve in una censura di travisamento del fatto in relazione all'assunta mancanza rispettodi anteriorità alla proposizione della domanda della costituzione in mora - dell'assicuratore ex art. 22 1. n. 990/1969. Osserva questa corte che il travisamento del fatto non può poichè,costituire motivo di ricorso per cassazione, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395,n.4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996,n. 4018).
2.2. Quando il motivo esposto nel ricorso per cassazione è per una qualsiasi ragione insuscettibile di dare ingresso al sindacato di legittimità sulle ragioni poste a fondamento 4 della decisione, la Corte di cassazione pronuncia il rigetto del ricorso come si desume dall'art. 375 c.p.c. dovendo comunque procedere ad un esame del contenuto dello stesso, e non ne dichiara invece l'inammissibilità, la quale presuppone l'inosservanza di norme che regolano l'introduzione del processo davanti alla Corte, il che preclude la presa in considerazione dei motivi del ricorso (Cass 5 aprile 1995, n. 3999). Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le costituite parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, C. 2, c.p.c. costituite Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, lì 5 marzo 2003. Il Presidente Autonio SegreteEeguto Il cons. est. CANCELLIERE C1 Innocenz iista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista in5