Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 13195
CASS
Sentenza 30 novembre 2004

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L'inosservanza della norma di cui all'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla pridente valutazione del giudice.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 13195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13195
Data del deposito : 30 novembre 2004

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