Sentenza 30 novembre 2004
Massime • 1
L'inosservanza della norma di cui all'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla pridente valutazione del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 13195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13195 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/11/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1680
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 020169/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN AR N. IL 25/10/1947;
2) Responsabile civile SAN MARCO SHIPPING S.r.l., già FINAVAL OFFSHORE S.r.l., in persona, del legale rappresentante TRONCHIN EMILIO;
avverso SENTENZA del 29/10/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.M. Iacoviello che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per la parte civile, Eredi Guerron, l'Avv. V. Tizzani che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. E. Valli per il responsabile civile e per l'imputato e Avv. Ravagnan L. per l'imputato che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Il 12/9/1991 si verificava nelle acque di Pianosa una collisione tra la prua della motonave Storni, partita da Genova e diretta ad Ancona, e la murata sinistra del motopeschereccio Arcobaleno, diretto a Manfredonia. Il violento impatto determinava l'affondamento del motopeschereccio e tre dei cinque occupanti, IV GI, che ne era il comandante, IV VE e RA TT risultavano dispersi e non erano più ritrovati tanto che il 4/10/1991 era redatto dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia verbale con cui dava atto della loro scomparsa. Dell'avvenuta collisione e delle conseguenze che ne erano derivate era chiamato a rispondere il comandante della motonave Storni, RG CA, cui erano addebitati il reato p. e p. dall'art. 449 C.P. in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 e 34 della legge 27/12/1977 n. 1085 e il delitto di cui agli artt. 81 e 589 C.P. in pregiudizio dei due IV e del RA.
Con sentenza del 26/2/2001 il Tribunale di Foggia dichiarava il detto imputato colpevole dei fatti ascrittigli, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava, ritenuto il concorso di colpa, peraltro non quantificato, del defunto IV GI, alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione. Il Tribunale condannava, altresì, il RG, in solido con il rappresentante del responsabile civile, AL OFFSHORE s.r.l., ora San Marco Schipping srl, proprietaria della nave, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite, eredi IV ed eredi RA, ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute.
La sentenza di primo grado era impugnata con due distinti atti di appello dai difensori del RG e da quello del responsabile civile. Nell'interesse dell'imputato erano pure impugnate due ordinanze del Tribunale emesse l'una l'1/4/1999 e l'altra il 28/6/1999. Le parti civili, eredi IV, presentavano appello incidentale.
La Corte di Appello di Bari in data 29/10/2002, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, concesse le attenuanti generiche al RG, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine ai delitti ascritti perché estinti per prescrizione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava il predetto imputato, in solido con il responsabile civile, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili. Il collegio, in particolare, precisava che solo per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado il RG era stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, in solido con il rappresentante legale del responsabile civile AL OF s.p.a. Pertanto, laddove era scritto "responsabile civile AL OF e ZZ GI, si doveva leggere ed intendere "responsabile civile AL OF, in persona del legale rappresentante pro tempore, che, all'epoca, era il Capitano GI ZZ.
Proponevano ricorso per Cassazione il difensore del RG e quello del responsabile civile. Nell'interesse di entrambi si deduceva innanzitutto che il collegio non poteva limitarsi a dichiarare l'inutilizzabilità della perizia ma avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado essenzialmente basata su tale perizia. I giudici potevano giudicare ex novo solo dopo avere dichiarato la nullità della sentenza e non avrebbero dovuto confermarla nel resto. Si censurava poi la decisione di non consentire o di non dare termine per la presentazione di una nuova lista testi nonché quella di non escludere le parti civili IV che non avevano nelle conclusioni quantificato il danno e di respingere la richiesta difensiva di non tenere conto, con riferimento alle dette parti civili, dei danni materiali, spettanti per legge all'ente previdenziale (le parti civili RA avevano, invece, avanzato domanda solo per i danni morali, quantificando le loro richieste). Una volta accertato che le rendite erano state assegnate, si doveva avere riguardo non al momento della costituzione di parte civile ma a quello della decisione in cui risultava provata tale liquidazione. Si insisteva nella dedotta violazione della correlazione formale tra contestazione e decisione e si rilevava da parte del responsabile civile che nel dispositivo non era stato menzionato il ritenuto concorso di colpa dell'imputato con l'IV nè era stato precisato che la liquidazione delle spese effettuata in primo grado alle parti civili riguardava solo gli eredi RA. Si contestava, poi, il riconoscimento della responsabilità del RG rilevando illogicità e contraddittorietà della decisione impugnata nonché inesattezze e travisamenti contenuti nella stessa. In particolare, si sosteneva che: 1) il AR era timoniere e non vedetta, essendo questa affidata all'ufficiale di guardia sul ponte;
2) che era consentito dalla normativa, Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, resa esecutiva con L. n. 739 del 21/11/1985, che il AR lasciasse il ponte;
3) che, allontanatosi il AR, il RG, che era di guardia sul ponte, considerata la lunghezza dello "Storm" inferiore ai 100 metri, costituiva anche la vedetta, e, quindi, aveva assunto la funzione di vedetta e di timoniere, in una situazione agevole, dato che la rotta era libera ed i due pescherecci messisi in moto erano perfettamente visibili dal ponte di comando sicché non doveva essere attuato alcun intervento per modificare la rotta e poteva rimanere inserito il timone automatico;
4) l'assenza del AR non aveva costituito alcun impedimento, alcun ritardo e, quindi, non era stata causa ne' prossima ne' remota ne' efficiente ne' adeguata nella determinazione del sinistro, dal momento che il RG era in grado di intervenire immediatamente in ogni evenienza, come fatto, quando si era manifestata l'emergenza, con fischi prolungati e agendo sul thiller del timone;
5) non era stato indicato il nesso di causalità tra l'evento e l'assenza del AR, posto che costui avrebbe dovuto scrutare e segnalare all'imputato cose che quest'ultimo già sapeva e vedeva. 6) il AR non poteva dire che il RG stava chiacchierando con i due ufficiali di macchina fuori servizio, essendosi egli allontanato. Comunque, se anche il prevenuto avesse tenuto tale condotta prima che il AR fosse andato via, non era detto che avesse continuato a chiacchierare successivamente, essendovi sul punto la testimonianza del due ufficiali citati. L'avere ritenuto che la rotta era incrociante da sinistra a destra costituiva illogico travisamento ed erronea valutazione della carta nautica perché non portava i pescherecci a Manfredonia;
7) non vi era stata alcuna violazione della regola 5 per evitare gli abbordi in mare. 8) i giudici non avevano minimamente considerato la regola 2/1 della Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti ed alla guardia, resa esecutiva in Italia con legge 21/11/1985 n. 739, ne' avevano spiegato quale sarebbe stato il pericolo di collisione che l'imputato doveva tenere presente, avendo dato per scontato tale pericolo, manifestatosi, invece, solo al momento della virata dell'Arcobaleno;
9) erano state stravolte e collocate fuori dal contesto le affermazioni del prevenuto sull'estrema duttilità e manegevolezza dello "Storm" e sulla possibilità di rapide evoluzioni;
10) il Collegio, immotivatamente, illogicamente e senza adeguata valutazione della prova, aveva ritenuto che non erano state osservate le regole 8, 14 e 15 della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, resa esecutiva con L. 27/12/1977, n. 1085; 11) illogicamente ed erroneamente, contro le evidenze cartacee, il collegio aveva affermato che le rotte tra Pianosa ed il Gargano, sia che si discenda sia che si salga l'Adriatico, non erano parallele ma erano incrocianti;
12) il RG non avrebbe potuto fare alcuna virata a destra, peraltro non obbligatoria, anzi vietata dalla regola 8 per la rotta libera. Nessuna manovra sarebbe stata possibile quando, a circa 130, 150 metri, l'Arcobaleno aveva virato a destra, mancando 25 secondi all'incrocio e, dopo la virata, 22-25 secondi all'impatto. Se anche ciò fosse stato possibile, ma non lo era per mancanza di tempo e di spazio, la collisione su sarebbe comunque verificata, andando la poppa della nave a sbattere contro il motopeschereccio.
Nell'interesse dell'imputato e del responsabile civile erano depositati motivi nuovi. In particolare, si segnalava che le costituite parti civili, eredi IV, con citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di Manfredonia, avevano trasferito l'azione civile dal processo penale in quello civile. Tale trasferimento comportava la revoca della costituzione di parte civile e, quindi, anche la rinuncia alla chiamata in causa innanzi al giudice penale del responsabile civile.
All'udienza del 30/11/2204, fissata per la trattazione dei ricorsi, i difensori dell'imputato e del responsabile civile insistevano nell'eccezione preliminare di avvenuta revoca delle costituite parti civili AM NC, IV LA, IV UC, IV IA per avere le stesse proposto atto di citazione nei confronti della San Marco Shipping srl, in persona del legale rappresentante, nonché di CA RG al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni, morale, biologico e patrimoniale, conseguenti all'infortunio nel quale avevano perso la vita i loro congiunti, IV VE e IV GI. L'eccezione era rigettata da questa Corte con ordinanza con la quale si rilevava che l'atto di citazione fatto notificare agli attuali ricorrenti dalle dette parti civili era intestato "atto ci citazione ex art. 539 co. 1 C.P.P." e che, quindi, non era idoneo a provocare la revoca presunta della costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 82 co. 2 C.P.P.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I gravami sono infondati e vanno rigettati.
Priva di pregio è la doglianza mossa alla decisione dei giudici di appello di non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525 co. 2 C.P.P.. Ed invero, la Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale, avendo subito numerosi cambiamenti nella sua composizione tanto che la sentenza era stata emessa da un collegio diverso dai precedenti, avrebbe dovuto rinnovare integralmente il dibattimento nel rispetto dell'art. 525 C.P.P. in quanto vi era stata opposizione di una delle parti ad utilizzare le prove espletate, tra le quali la perizia tecnica collegiale. Questa, di conseguenza, avrebbe dovuto essere rinnovata dai giudici che avevano pronunciato la sentenza di primo grado dal momento che era stata disposta da un determinato collegio giudicante che era diverso sia da quello che, poi, aveva sentito in dibattimento i periti sia da quello che aveva deliberato, basando in gran parte la decisione sulla detta perizia. Ciò però, ad avviso della forte del merito, non comportava la nullità della sentenza emessa in primo grado ma unicamente la inutilizzabilità della perizia per la decisione. Il Collegio ha fatto corretta applicazione del principio della immutabilità dei giudici che compongono il Collegio sancito dall'art. 525 co. 2 C.P. in quanto, coerentemente con la ritenuta inutilizzabilità della perizia, non la ha presa in considerazione e non ne ha tenuto conto, basando le proprie determinazioni sulle prove legittimamente acquisite perché, se anche precedentemente assunte, erano state rinnovate ex novo innanzi al collegio che aveva emesso la pronuncia di primo grado. Nè può sostenersi, come vorrebbero i ricorrenti, l'essenzialità di tale perizia per la decisione in sede penale in quanto vige il principio del libero convincimento del giudice che, nella specie ha ritenuto di escludere l'evidenza della prova dell'innocenza del RG sulla base di altre risultanze pienamente utilizzabili sul piano probatorio.
Quanto poi alla seconda doglianza, correttamente i giudici di appello hanno osservato che, poiché la lista testi è unica e va presentata nel rispetto dei termini di cui all'art. 468 C.P.P., non era possibile presentare nuove liste in udienza ad ogni cambiamento del Collegio. Questo, poiché, a causa del mutamento della sua composizione, era tenuto a rinnovare il dibattimento, doveva, anche per la mancanza del consenso di tutte le parti alla utilizzabilità degli atti acquisiti mediante lettura, riassumere le sole prove già ammesse dal precedente Collegio, e non già quelle indicate in nuove liste presentate in udienza. Comunque, per i giudici, in ogni caso era fatta salva l'applicazione dell'art. 507 C.P.P., e ciò anche su impulso di parte.
Neanche è censurabile la decisione dei giudici di ritenere infondata la richiesta di esclusione delle parti civili, eredi IV, per non avere le stesse indicato nelle conclusioni scritte l'ammontare dei danni di cui chiedevano il risarcimento. È, infatti, principio pacifico in giurisprudenza che l'inosservanza della norma di cui all'art. 523 co. 2, C.P.P. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità ne' impedisce al giudice di pronunciare la condanna generica al risarcimento detto, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice (Cass. Sez. 2, Sent. 3792 del 22/4/1997, Carena ed altro;
Sez. 1, Sent. 11124 del 3/12/1997, Insirello;
Sez. 5, Sent. 20475 del 24/5/2002, Avini). Se ne deduce che le parti civili, eredi OL, non potevano essere escluse per l'omessa determinazione del danno risarcibile nelle loro conclusioni.
Infondata è pure la doglianza mossa di nullità della sentenza per mancata correlazione, in ordine al reato sub b) di omicidio colposo, tra contestazione e decisione. Il Collegio ha evidenziato che, se anche nel relativo capo di imputazione accanto all'art. 589 C.P. era stato indicato solo il termine cpv, senza specificare se si trattasse del 2 o del 3 capoverso di tale disposizione, pur tuttavia la violazione del terzo comma dell'art. 589 C.P. era stata di fatto contestata. Ed invero, il capo di imputazione portato a conoscenza del RG conteneva la specificazione che la condotta da lui tenuta, anche se unica, aveva cagionato per colpa la morte di due persone. Di conseguenza, era evidente la ricorrenza dell'ipotesi prevista dal secondo cpv. dell'art. 589 C.P.. Non di nullità della sentenza, quindi, si doveva parlare ma di una omissione che era stata corretta ed integrata dal Tribunale nella motivazione della sentenza. Non vi era stata, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa. Priva di fondamento è pure la doglianza per la ritenuta riconducibilità alla condotta colposa del prevenuto della collisione tra la motonave e il motopeschereccio e della morte che ne era derivata dei due IV e del RA. La Corte del merito ha dichiarato entrambi i reati estinti per prescrizione perché dagli atti non risultava evidente l'insussistenza dei fatti ascritti ovvero che essi non erano stati commessi dal prevenuto o non costituivano reato. Ed invero, a carico del RG sussistevano elementi oggettivi che deponevano per il suo coinvolgimento nei fatti di causa, costituiti dalla direzione dei due mezzi che si erano urtati e dal punto di collisione nonché dalle dichiarazioni spontanee dello stesso prevenuto contenute in uno scritto prodotto all'udienza del 3/6/1998. Era, infatti, emerso che, al momento della collisione, la vedetta, che era la guardia AR, avente il compito di scrutare l'orizzonte, di guardare le navi e le rotte, e che aveva ammesso di avere avvistato ad una certa distanza alcuni pescherecci, prima che il suo turno di servizio finisse, aveva da circa dieci minuti lasciato il suo servizio di controllo e si era allontanata, sia pure autorizzata dal RG. Per i giudici, era da escludere che, andato via il AR, le di lui mansioni fossero state assunte dal RG, dato che quest'ultimo, come affermato dallo stesso AR, stava chiacchierando con i due ufficiali di macchina, che non erano in servizio. Comunque, per il Collegio, l'imputato, se anche avesse assunto momentaneamente le mansioni del AR, in concreto non le esercitava perché distratto ed impegnato a chiacchierare tanto da non accorgersi che si stava avvicinando il motopeschereccio Arcobaleno. Se il AR fosse rimasto al suo posto si sarebbe accorto della presenza di tale natante ed avrebbe posto in essere le manovre del caso. Il RG, quindi, era in colpa perché aveva autorizzato il AR ad allontanarsi e non l'aveva sostituito, in violazione dell'art. 5 del Regolamento della Navigazione. Egli, inoltre, non aveva effettuato alcuna manovra di emergenza, in violazione di specifiche disposizioni del detto Regolamento della Navigazione che prescrivevano di rallentare la velocità e di porre in essere ogni altra manovra per evitare la collisione Secondo la (corte territoriale, era da escludere che il RG non dovesse porre in essere alcuna manovra, dato cha la sua rotta era libera, essendo quella della nave e quella del motopeschereccio praticamente parallele, anche se opposte o quasi opposte. L'assunto era smentito dalla considerazione del punto d'urto, verificatosi tra la murata sinistra del motopeschereccio e la prua della nave. La circostanza, infatti, dimostrava che l'imputato avrebbe dovuto lasciare libera la rotta al motopeschereccio che proveniva, in direzione quasi opposta, dalla destra della nave. Il RG aveva così violato il disposto dell'art. 15 del Regolamento della Navigazione per il quale, in una situazione di rotte incrociate in modo da implicare rischio di abbordaggio, la nave che vede l'altra sulla propria dritta, deve lasciare libera la rotta all'altra. Inoltre, per i giudici, se le rotte della nave e del motopeschereccio fossero state parallele, ciascun mezzo sarebbe passato senza difficoltà. Si doveva, pertanto, concludere che IV GI, vedendo che la nave non gli lasciava libera la rotta, avesse fatto la repentina virata a destra nel tentativo di evitare la collisione. L'IV, però, non era riuscito nel suo intento di passare a distanza di sicurezza perché aveva eseguito la manovra in ritardo quando la nave gli era ormai addosso. Il ritardo con cui l'IV aveva agito giustificava, per il collegio, il concorso di colpa del predetto per violazione dell'art. 8 del citato Regolamento della Navigazione secondo cui ogni manovra per evitare avvicinamenti pericolosi con un'altra nave deve essere eseguita con ampio margine di tempo.
I ricorrenti hanno contestato la vantazione che è stata compiuta dai giudici dell'appello formulando le contrarie considerazioni esposte negli atti di impugnazione, come sopra illustrate. I rilievi dei ricorrenti, in quanto volti a contrastare l'apprezzamento dei giudici di secondo grado delle emergenze processuali e la loro ricostruzione dei fatti, non possono essere tenuti in conto.
Invero, l'accertamento della dinamica dell'accaduto e delle cause che lo avevano determinato, l'esclusione che la manovra di virata a destra attuata dall'IV fosse stata provocata da ragioni diverse dal tentativo di evitare la collisione con la nave e che avesse creato la situazione di pericolo nonché fosse stata da sola sufficiente a causare l'evento, il convincimento in ordine alla mancata esecuzione di qualsiasi manovra di emergenza da parte del RG per evitare l'urto con il motopeschereccio rappresentano il frutto della verifica e della disamina delle risultanze processuali di cui i giudici hanno dato conto con argomentazioni congrue e logiche. Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato motivazionale sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula dai poteri della Suprema Corte quello di una riflettuta degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata ai giudici del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento degli elementi di causa. (Sez. U: Sent. 6402 del 2/7/1997, Dessimone e altri). Quanto al dedotto vizio di travisamento del fatto, si desume dal testo del provvedimento impugnato che la Corte territoriale ha tenuto presenti, nella formazione del suo convincimento, gli elementi rappresentati che, secondo i ricorrenti, sarebbero stati travisati ma li ha interpretati in maniera da attribuire agli stessi, nella compiuta ricostruzione dei fatti, un significato e una valenza che deponevano per lo ravvisabilità a carico del RG di precisi profili di colpa. Correttamente, pertanto, la porte del merito, nel ritenere inapplicabile nel caso di specie l'art. 129 C.P.P., ha dichiarato i reati ascritti estinti per prescrizione ed, ai sensi dell'art. 578 C.P.P., essendo stata pronunciata nei confronti dell'imputato e del responsabile civile condanna generica al risarcimento dei danni cagionati a favore delle parti civili, ha deciso sulle impugnazioni ai soli effetti civili, confermando i capi della sentenza di primo grado concernenti gli interessi civili.
Quanto alla doglianza mossa dal responsabile civile perché nel dispositivo non era stato indicato il ritenuto concorso di colpa dell'IV, si osserva che tale concorso è stato riconosciuto in primo grado. I giudici, pertanto, dichiarata nei confronti del prevenuto l'estinzione dei reati per prescrizione, nel confermare nel resto l'appellata sentenza, hanno ribadito la sussistenza del concorso di colpa dell'IV nella causazione dell'evento, spiegando poi le ragioni di tale decisione nella motivazione. La Corte territoriale, peraltro, non era necessariamente tenuta a indicare la misura di tale concorso in quanto a ciò obbligata solo se avesse inflitto una pena, influendo la quantificazione sul piano sanzionatorio.
L'entità del concorso di colpa della vittima, pertanto, poteva essere rimessa al giudice civile competente.
Quanto poi al rilievo per l'omessa precisazione che la liquidazione delle spese effettuata in primo grado alle parti civili riguardava solo gli eredi RA, va osservato che sulla questione la Corte di appello si è pronunciata puntualizzando nella sentenza che le spese da rimborsare alle parti civili, quantificate dal Tribunale in complessive lire 17.226.000, erano state liquidate unicamente a favore degli eredi RA, in quanto le parti civili Eredi IV non avevano presentato nota spese. Infondata è pure la richiesta di escludere i danni materiali avanzata sotto il profilo che essi spettavano solo all'Istituto Previdenziale per i Marittimi che aveva provveduto al risarcimento, avendo costituito rendite vitalizie a favore degli eredi delle vittime della collisione. Ed infatti, poiché si tratta di questione attinente all'entità del risarcimento, essendo intervenuta condanna generica sull'an, sarà il giudice civile competente a compiere le necessarie valutazioni in ordine al quantum, sulla base del materiale probatorio di cui disporrà.
Al rigetto delle impugnazioni consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nonché, sempre in solido tra loro, alla rifusione in favore delle parti civili, eredi RA, rappresentate dall'Avv. Tizzani, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2354,00 di cui euro 2140,00 per onorari, oltre IVA e CPA se dovute.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché, sempre in solido, a rifondere alle parti civili rappresentate dall'Avv. Tizzoni (eredi RA) le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2354,00, di cui euro 2140,00 per onorari, oltre IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005