Sentenza 7 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di sostanze stupefacenti, deve ritenersi lecita la commercializzazione dei prodotti provenienti dalla coltivazione di canapa consentita ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sempre che la coltivazione abbia ad oggetto una delle varietà di canapa ammesse dalla legge, iscritte nel catalogo europeo delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC; porti alla produzione di una canapa che presenti una percentuale di THC non superiore allo 0,2%; sia finalizzata alla realizzazione dei soli prodotti tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2, della medesima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2018, n. 7166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7166 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2018 |
Testo completo
0 7 166-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.2838 Giulio Sarno Presidente - CC 07/12/2018- Donatella Galterio R.G.N. 35585/2018 Socci Angelo Matteo Relatore - Stefano Corbetta Giuseppe Noviello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di AV DI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/07/2018 del Tribunale della libertà di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. ん RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Ancona, costituito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Ancona che aveva rigettato la richiesta di convalida del sequestro preventivo su confezioni di cannabis light variamente denominata in vendita presso l'esercizio commerciale di cui è titolare DI AV, indagato del reato di cui all'art. 73, commi 1, 2 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 - disponeva il sequestro preventivo della sostanza EasyJoint Indoor One nei confronti dell'indagato.
2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero propone ricorso per cassazione, affidato un unico motivo, con cui deduce erronea a falsa applicazione della I. n. 242 del 2016 e relativo vizio motivazionale. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la 1. n. 242 del 2016 in merito all'esclusione di punibilità del commerciante di prodotti contenenti foglie e infiorescenze ottenute dalla pianta di cannabis sativa L. e del divieto di sequestro e distruzione degli stessi da parte dell'a.g. Secondo il ricorrente, le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 2, 4, commi 5, 6 e 7, I. n. 242 del 2016, sarebbero di stretta interpretazione sicché, da un lato, la causa di non punibilità riguarderebbe il solo agricoltore e non potrebbe essere estesa anche in favore del commerciante e, dall'altro, il divieto di sequestro e distruzione riguarderebbe solamente le coltivazioni e non i prodotti derivati e poi commercializzati, specie nel caso di semplici infiorescenze suscettibili di essere inalate dal consumatore per scopi ricreativi. Sotto altro profilo, ad avviso del ricorrente la motivazione sarebbe illogica laddove ha ritenuto lecita la coltivazione di canapa con percentuali di Thc tra lo 0,2% e lo 0,8% e la successiva commercializzazione dei suoi derivati, in quanto il legislatore avrebbe espressamente delimitato i confini della normativa in questione, che non sarebbe suscettibile di applicazione analogica, e considerando che, come accertato dal consulente tecnico, la percentuale di 0,5% è la soglia oltre la quale le preparazioni della cannabis sono idonee a produrre effetti psicotropi e stupefacenti, come riscontrato nei prodotti sequestri a AV, in cui il principio attivo è risultato pari a 0,7%.
3. In data 28 novembre 2018 il difensore di AV ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 2 ん CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In via preliminare, occorre dar conto delle coordinate normative entro cui si inscrive la questione relativa alla coltivazione della canapa.
2.1. Principio cardine è la generale previsione d'illiceità penale della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti: senza la prescritta autorizzazione, infatti, la "coltivazione" è una delle condotte oggetto d'incriminazione da parte dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza che assuma rilevanza, per escludere la sussistenza del reato, la circostanza che essa sia finalizzata al consumo personale;
tuttavia, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per l'interazione del fatto occorre che il giudice verifichi in concreto l'offensività della condotta di coltivazione, ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 - dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921).
2.2. In via d'eccezione, la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è consentita solo previo rilascio di autorizzazione, che può essere concessa, ai sensi degli artt. 17 e 26 d.P.R. n. 309 del 1990, dal Ministero della Salute a enti o imprese interessati alla coltivazione per finalità commerciali, ovvero a istituti universitari o laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, per scopi scientifici, sperimentali e didattici.
2.3. Va, infine, ricordato che la detenzione di sostanza stupefacente per consumo personale non è lecita, essendo punita, come violazione amministrativa, dall'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. In questa cornice si inserisce la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", che sono state introdotte con la finalità, espressamente dichiarata dall'art. 1, comma 1, di sostenere e promuovere la coltivazione e la filiera della canapa (Cannabis sativa L.) "quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione". La finalità della legge, quindi, è quella di incentivare e di sostenere la coltivazione della canapa in vista dei suoi molteplici utilizzi in ambito agro- industriale, senza, quindi, interferire con il mercato illecito finalizzato al consumo 3 personale di quella sostanza, la quale contiene Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo (di seguito THC), principio attivo che, se superiore a un determinato dosaggio, provoca effetti stupefacenti e psicotropi, ciò che comporta la configurabilità dell'indicato delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. L'art. 1, comma 2, delimita l'ambito applicativo della legge, la quale occorre da subito evidenziarlo si riferisce alle coltivazioni non di qualsivoglia tipo botanico di canapa, ma solo "delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309". Orbene, le varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole si caratterizzato per il basso dosaggio di principio attivo, tale da non superare lo 0,2%. Invero, il rispetto di tale limite, per un verso, è imposto per l'importazione dei semi di canapa nei Paesi dell'U.E. dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - recante organizzazione comune dei mercati agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CE) n. 234/79, (CE) b, 1037/2001 e (CE) b. 1234/2007 del Consiglio che, all'art. 189, fissa, appunto, all'0,2% il - tenore massimo di THC della canapa greggia, di cui al codice NC 5302 10 00, dei semi di varietà di canapa destinati alla semina, di cui al capo NC ex 1207 99 20, nonché dei semi di canapa diversi da quelli destinata alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, che possono essere importati solo da importatori dello Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina;
per altro verso, è necessario per ottenere, da parte del coltivatore, i sussidi stanziati dall'U.E. nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento, cosi come modificato dal Regolamento delegato n. 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017. Il successivo comma 3 dell'art. 1 individua gli scopi cui è diretta la (lecita) coltivazione della canapa, che deve essere finalizzata: "a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di 4 semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca".
5. Di particolare importanza è l'art. 2 perché stabilisce le condizioni di "liceità della coltivazione". Il comma 1 consente la coltivazione delle varietà di canapa di cui all'art. 1, comma 2 (ossia, come detto, quelle con percentuale di THC non superiore allo 0,2%) senza necessità di autorizzazione, a differenza di quanto previsto dagli artt. 26 ss. d.P.R. n. 309 del 1990 per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di THC;
sul coltivatore è imposto solo l'obbligo di conservare sia i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi, sia le relative fatture di acquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente, come stabilito all'art. 3, rubricato "Obblighi del coltivatore". Il comma 2 indica i prodotti ricavabili dalla (lecita) coltivazione della canapa, che sono i seguenti: "a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo".
6. La legge regola altresì i controlli sulle coltivazioni. Oltre a prevedere che la misurazione della percentuale di THC deve avvenire secondo metodiche previste da norme europee e nazionali, l'art. 4, al comma 5, stabilisce che "qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge". La disposizione assume una particolare rilevanza perché implicitamente afferma che la coltivazione di canapa avente una percentuale di THC ricompresa in quella forbice può risultare illecita, laddove sia accertata un'efficacia drogante;
diversamente, non si spiegherebbe la necessità di prevedere in maniera espressa l'esclusione di responsabilità dell'agricoltore nel caso in cui detta percentuale di THC sia superiore a quella soglia. In altri termini, 5 h la ratio del rispetto del limite pari allo 0,2%, che caratterizza la coltivazione di canapa incoraggiata e incentivata sia in ambito europeo, sia dalla legge n. 242 del 2016, è di intuitiva evidenza, in quanto, se rispettato, quella soglia individua una percentuale di THC così esigua, da risultare concretamente inidonea a provocare qualsivoglia effetto stupefacente o psicotropo. Infine, ai sensi del comma 7, "il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore". Anche il tal caso, la noma prevede il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa nel caso in cui la percentuale di THC sia superiore allo 06%: una percentuale idonea a provocare un'efficacia drogante rilevabile;
anche in tal caso, si prevede espressamente la non punibilità del coltivatore, a condizione che abbia rispettato le prescrizioni imposte dalla legge in esame.
7. Orbene, dal complesso delle disposizioni richiamate, si può affermate che la coltivazione di canapa è lecita se sono congiuntamente rispettati tre requisiti: 1) deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC;
2) la percentuale di THC presente nella canapa non deve essere superiore allo 0,2%; 3) la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione dei prodotti espressamente e tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2, I. n. 242 del 2016. Rispettate queste condizioni, ne deriva che è lecita non solo la coltivazione ma, quale logico corollario, anche la commercializzazione dei prodotti da essa derivati.
8. Per quanto riguarda la posizione del coltivatore, se la percentuale di THC contenuta nella piante oscilla tra 0,2% e 0,6% egli non avrà diritto ai finanziamenti europei ma ciò non comporta, nei suoi confronti, alcuna responsabilità penale nel caso in cui il THC abbia un effetto drogante, sempre che abbia rispettato le condizioni previste dalla legge;
ove la percentuale di THC superi la soglia dello 0,6%, ciò che comporta l'effetto drogante, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione della coltivazione, ma, anche in tal caso, "è esclusa la responsabilità dell'agricoltore", purché, anche in tale evenienza, abbia rispettato scrupolosamente rispettato le disposizioni di legge. La ratio di tali disposizioni è di intuitiva evidenza: non può essere addebitato all'agricoltore un fatto di cui non ha il dominio, non potendo egli né controllare 6 h né prevedere che le sementi acquistate, sebbene appartenenti alle varietà aventi un basso contenuto di THC (non superiore allo 0.2%), durante la coltivazione sviluppino una percentuale di principio attivo idoneo a produrre un effetto drogante rilevabile.
9. Per quanto riguarda il commerciante di prodotti a base di canapa, egli va esente da responsabilità penale ricorrendo le condizioni sopra indicate al par.
7. In applicazione dei principi generali, può configurarsi nei suoi confronti, dal punto di vista oggettivo, il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 solo se la percentuale di THC rinvenuta nei prodotti è tale da provocare un effetto stupefacente o psicotropo, e ferma restando l'indagine in ordine all'elemento soggettivo del reato. La previsione espressa di esonero di responsabilità nel caso di superamento del limite dello 0,2% di THC presente nelle piante riguarda solamente l'agricoltore (purché, si ribadisce, abbia osservato le prescrizioni di legge, prima fra tutti l'acquisto di semi certificati), sicché nei confronti del commerciante di prodotti a base di canapa trovano applicazione i principi generali. Lo stesso dicasi per i limiti all'esercizio dei poteri di polizia in ordine alla possibilità di procedere al sequestro dei prodotti derivati dalla canapa, nel senso che il provvedimento ablativo reale è ammissibile se sussiste il fumus del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ossia quando sia accertata una percentuale di THC tale da produrre un effetto stupefacente o psicotropo. Va, peraltro, precisato, che ove il prodotto a base di canapa non rientri tra quelli espressamente contemplati dall'indicato art. 2, comma 2 - fatta salva ciò non è di per un'eventuale responsabilità di tipo civile e/o amministrativo - sufficiente per la configurabilità del delitto punito dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi accertare l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. 10. Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto ai principi sopra indicati, disponendo, con riguardo al AV, il sequestro delle sole confezioni in cui è stata riscontrata una percentuale di THC pari a 0,7%, quindi superiore allo 0,5% - indicata dal consulente del p.m. come la soglia oltre la quale è rilevabile un effetto drogante. 11. Per i motivi indicati, il ricorso è pertanto inammissibile. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 07/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giulio Sarno Stefano Corbetta Galin пли 15 FFD 2010 IL CANCELLIERE Luana 8