Sentenza 4 luglio 1994
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i prelievi dei campioni devono essere eseguiti sullo scarico dello specifico ciclo produttivo (finalizzato alla formazione e composizione della "res" prodotta) prima della confluenza con scarichi parziali utilizzanti acque prelevate per operazioni complementari ed accessorie (acque di raffreddamento, di lavaggio, ecc.); e ciò per evitare il fenomeno della diluizione con il ricorso al "mixing" di tutte le acque comunque fruite dall'insediamento ed il conseguente abbassamento surrettizio dei valori limite stabiliti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/1994, n. 8487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8487 |
| Data del deposito : | 4 luglio 1994 |
Testo completo
ки 8487 е л
87 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CAS SAZIONE
SEZIONE III' PENALE Udienza pubblica
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 4.7.94
Dott. GLINNI Pietro Paolo Presidente 1. "1 FELICIANGELI Umberto Consigliere Sentenza
2. " GIAMMANCO Pietro " n. 1774
3. POSTIGLIONE Amedeo "
4. AR ES " Reg. Gen.
n. 12615/94 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sul ricorso proposto da copia dio Riles at CIG.appe GROENEN JOSEF n. Overpelt (Belgio) il 1.4.1946 per diritt 2000
AL CANCELLIERI avverso la sentenza della Corte di Appello di
RE del 7.2.1994.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor-
SO,
CANCELLERIA
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu- 4
UFFICIO COPIE
Richiesta Copia studio
PECI dal Sig/ to Procuratore Generale dott. Pagliarulo per diritti L. 6000 che ha concluso per il rigetto del ricorso.
|| 23 OTT 1995.
IL CANCELLIERE
Uditi i difensori avv. Corso Pier Mario di Milano e avv. Fernando Bontempelli. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UPP
Richiest studio dul Sig. CEIDA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2000per d a
* 7 NOV. 1995. A seguito di quattro prelievi di campionij
IL CANCELLIERE eseguiti il 15.3.1990, i1 21.3.1990, 1'11.5.1990 ed
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il 14.6.1990 su scarichi anche parziali della UFFICIO COPIE
Società Farchemia e delle relative analisi eviden- Richiesta copia studio dal Sig. SIMONE zianti il superamento dei limiti di accettabilità per diritti L.
3.000 violazione | 3.0. MAG 2001- iniziava un procedimento penale per IL CANCELLIERE dell'art. 21, 3° comma L. 319/76 nei confronti di
EN OS, rappresentante legale della predetta società, il quale veniva condannato alla pena complessiva di mesi due di arresto, con i benefici CANCELLERIA
di legge, con la sentenza 7.2.1994 della Corte di
Appello di RE (che riformava la decisione di Treviglioassolutoria del Pretore del
16.10.1992). CANCELLERIA
Riteneva la sentenza della Corte di Bre-
scia che esattamente erano stati eseguiti i prelie-
vi non solo sullo scarico unico finale (comprenden-
te anche acque di diluizione), ma anche sugli
2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio scarichi dei reparti di lavaggio, raffreddamento e dal Sig. BIFFA salamonia, in ossequio al divieto di diluizione di per diritti € 155
AS OTT 2004 'cui all'art. 9 L. 319/76; che le metodiche di IL CANCELLIERE
campionamenti utilizzate ( più prelievi a distanza adeguati alla tipologia di alcuni minuti) erano
degli scarichi;
che i risultati delle analisi
avevano inequivocabilmente manifestato il supera-
mento dei limiti legali per vari parametri;
che non era invocabile la buona fede dell'imputato poichè
il divieto di diluizione è posto in modo tassativo dalla legge penale.
Avverso questa sentenza ha proposto ricor-
so per Cassazione l'imputato.
Con il primo motivo si sostiene l'erronea interpretazione dell'art. 9 della legge 319/76, pur dandosi atto del recepimento da parte del giudice di merito dell'orientamento della Corte di Cassa-
zione in materia di divieto di diluizione.
Con il secondo motivo si deduce la inuti-
lizzabilità dei risultati delle analisi per varie irregolarità: punto di campionamento;
metodo di campionamento;
tempi di svolgimento delle analisi.
Con il terzo motivo si lamenta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della buona fede dell'imputato, tenuto conto del comportamento
3 della P. A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Il primo motivo deve essere respinto,
perchè contrastante con il divieto di diluizione come interpretato da questa Corte con le note
sentenze Cass. Pen. Sez. III, 26.4.1988, Gremmo e
Cass. Pen. Sez. III, 10.11.1993, Mattiuzzi).
7 In materia di tutela delle acque dall'in-
quinamento, i prelievi devono essere eseguiti sullo scarico dello specifico ciclo produttivo (finaliz-
zato alla formazione e composizione della res
prodotta) prima della confluenza con scarichi parziali utilizzanti acque prelevate per operazioni complementari ed accessorie (acque di raffreddamen-
to; acque di lavaggio;
ecc.), onde evitare 11
fenomeno della diluizione con il ricorso al mixing di tutte le acque comunque fruite dall'insediamento ed il conseguente abbassamento surrettizio dei valori limite stabiliti dalla legge.
Il divieto di diluizione deve essere interpretato quale principio generale ed assoluto in materia di regolamentazione degli scarichi, ai 7
sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 319/76
4 non solo per ragioni letterali (come si ricava
dall'espressione «in nessun caso», ma per ragioni logiche e sistematiche, in quanto si mira ad assi- 2 curare un risultato certo, ossia rispondenza dei limiti di accettabilità alla reale natura dello scarico del ciclo produttivo specifico. J
Il legislatore è ben consapevole che una complessa struttura produttiva ha bisogno di acque,
ma esige che queste acque non influiscano surretti-
ziamente sul conseguimento dei limiti di accettabi-
lità della unica disciplina degli scarichi determi- nando disparità di trattamento, tra aziende e
situazioni locali diverse.
Il termine «acque prelevate esclusivamente allo scopo deve essere interpretato nel senso del
riferimento a tutte le acque non strettamente finalizzata e necessarie per lo specifico ciclo produttivo.
Il legislatore non ha inteso colpire come sembrerebbe ad una lettura superficiale solo i
comportamenti dolosi e fraudolenti dell'imprendito- re (ossia l'utilizzazione di flussi di acque dall'esterno senza alcun collegamento con la produ-
zione), ma anche oggettivamente i fenomeni di
legittima utilizzazione di acque a fini complemen-
5 tari ed accessori della produzione (acque di raf-
freddamento, acque di lavaggio), ma di illegittima mescolanza con i residui dello specifico ciclo produttivo. E' vero che acque di raffreddamento lavaggio possono essere prelevate per esigenze effettive tecniche ed economiche connesse alla produzione (in senso lato), ma quel che rileva è la non utilizzabilità «а scopo di diluizione>> per
«conseguire» i limiti di accettabilità della speci-
fica produzione.
Il concetto di «limiti di accettabilità» è
riferito dal legislatore agli «scarichi di qualsia-
si tipo» art. 1 e non soltanto allo scarico genera-
le ed unitario dall'intero insediamento produttivo.
L'articolo 4 affida alle Regioni la dire-
zione del sistema di controllo «degli scarichi e
degli insediamenti», con ciò distinguendo i due
termini,1848 senso che da un insediamento produtti- vo possono derivare più scarichi finali (nelle acque, nel suolo, nel sottosuolo) e più scarichi parziali a secondo del tipo e modo di produzione
(confluiti O meno in un unico scarico generale).
Occorre tenere distinta la realtà e convenienza tecnica ed economica del modo di organizzazione
6 produttiva dalle esigenze ecologiche assunte dal legislatore, al quale interessa solo il fenomeno della osservanza dei limiti di accettabilità dello scarico.
In taluni casi particolari il legislatore consente ispezioni per «l'accertamento delle condi-
zioni che danno luogo alla formazione degli scari-
chi», onde poter imporre un trattamento particolare prima della confluenza degli scarichi parziali nello scarico generale» (art. 9, 5 comma) e con la legge 650/79, art. 12 interviene per ribadire il divieto di diluizione specificando il riferimento
«alle acque di raffreddamento, di lavaggio o prele-
vate esclusivamente allo scopo».
Questa disposizione è integrativa e espli-
cativa del divieto generale di diluizione già
contenuto nell'art. 9, 4' comma legge 319/76, resa opportuna dalla necessità di assicurare il «pre-
trattamento» di alcuni scarichi parziali pericolosi;
un dato testuale convince di ciò, ossia la ripeti-
zione della formula «acque prelevate esclusivamente allo scopo»>, che non avrebbe avuto senso in un
testo innovativo rispetto alla norma preesistente che già la comprendeva.
Nello stesso articolo 12 L. 650/79 si
7 introduce un criterio di attenzione (qualitativo e quantitativo) per le acque prelevate da un corpo
- anche se già idrico superficiale: tali acque
superanti i limiti legali «debbono essere resti-
tuite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate>>
La filosofia ispiratrice del divieto di diluizione è quella di assicurare anche attraverso la rigorosa osservanza dei limiti di accettabilità -
implicanti comunque una quota di inquinamento legittima al di sotto della soglia-una compatibili-
tà ambientale e la capacità di rigenerazione e resistenza ecologica degli ecosistemi interessati dal fenomeno degli scarichi.
Orbene se il legislatore interviene perfi-
no per evitare ulteriori peggioramenti dei corpi idrici già inquinati, a maggior ragione appare ragionevole la interpretazione del divieto assoluto di diluizione quale strumento di prevenzione per ulteriori danni all'ambiente.
In questa logica la sentenza impugnata merita piena adesione per avere ritenuto legittimi e doverosi i prelievi sullo scarico specifico del ciclo produttivo, sugli scarichi parziali ( sullo
8 scarico generale dell'insediamento produttivo.
Sulla metodologia dei prelievi le censure del ricorrente non possono essere accolte, in quanto la Corte di RE ha valutato la rappre-
sentatività degli stessi in relazione al tipo di scarico, tenendo conto della natura discrezionale e tecnica dell'operato amministrativo.
Le analisi risultano essere state esperite correttamente, tenendo conto della deteriorabilità
dei prelievi, in un tempo ragionevole (e non rigido-
di 24 ore, non previsto tassativamente dalla legge
319/76).
Sulla pretesa buona fede del ricorrente esiste una adeguata motivazione, incensurabile in sede di legittimità, tenendo presente che il detta-
to della legge sul divieto assoluto di diluizione appare chiaro, alla luce anche della nuova inter-
pretazione giurisprudenziale di questa Corte.
Fermo rimanendo il rigetto del ricorso ed il passaggio in giudicato della sentenza della
Corte di Appello di RE in tema di responsabi-
lità penale del ricorrente, stima la Corte di
dovere rinviare per nuovo esame limitatamente alla eventuale applicazione della sanzione sostitutiva ex artt. 53 e 60 L. 689/81, a seguito della recente e sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale
nella materia, come richiesto dal difensore nell'intervento orale presso questa Corte. P. Q. M.
LA CORTE
a n n u l 1 a la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame dell'eventuale applicazione della sanzione sostitutiva di cui agli artt. 53 e 60 L. 689/81, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 4.7.94.
IL PRESIDENTE
(dott. Pietro Paolo GLINNI)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE CORTE
*
(dott. Amedeo POSTIGLIONE)
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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29 LUG 1994
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