Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8350 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
. 0 835 070 2 6 N 8 5 9 O . 1 A I / I N Z 4 - R / A 6 R B A 2 T . T . S L I R U . L P G B A . E I . D R B R L A T E A A T D I D I 1 R S 3 E E N 1 REPUBBLICA ITALIANA T E Oggetto: Imposta di registro - Li- T . S N A quidazione I N E A S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 21574/1999 ron. 23121 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Ud. 20.02.2002 Dott. Vittorio Consigliere Ragonesi Spagna Musso Consigliere Dott. Bruno Rel. Consigliere Meloncelli Dott. Achille ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA 66709 sul ricorso proposto: N. dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore di, e dall'Ufficio del registro di Velletri, in persona del Direttore pro tempo- re, rappresentati e difesi in virtù di legge dall'Avvocatura generale dello Sta- to, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Porto- ghesi 12;
- ricorrenti -
contro la signora ON DELLI DR, rappresentata e difesa dall'avv. Ma- rio Macchia, come da procura speciale in calce al controricorso, ed eletti- vamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Leopoldo Nobili 11;
- controricorrente -
M 924 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio 22 marzo 1999, n. 77/35/99, depositata il 16 aprile 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 20 febbraio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avvocato Mario Macchia per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. L'11 novembre 1999 il Ministero delle finanze notifica alla si- gnora ON LL QU un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio 22 marzo 1999, n. 77/35/99, depositata il 16 aprile 1999, che ha accolto gli appelli dei contri- buenti contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 490/46/97, che della contribuente aveva respinto il ricorso contro gli av- visi di liquidazione n. 96/921V952 e n. 96/931V952 dell'imposta di registro.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 21 giugno 1993 la signora ON LL QU stipula un atto di compravendita di un immobile in qualità di cedente;
il 21 febbraio 1996 l'Ufficio del registro di Velletri le notifica un avviso di - liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, n. 96/931V952, e- messo il 25 gennaio 1996, con il quale viene rettificato in lire 288.400.000 il valore finale dichiarato per lire 200.000000 e si richiede, a titolo di maggio- re imposta ed interessi, la somma di lire 16.263.000; contro l'avviso di liquidazione viene proposto ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Velletri;
तार 2 -il 1° agosto 1997 la ricorrente presenta, non personalmente, ma attraverso l'acquirente, signor Alessandro Ciccaglione, comunicazione di definizione di lite pendente ai sensi dell'art. 9 bis.
6-11 DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140; con avviso di liquidazione del 25 gennaio 1996 n. 96/931V152 l'Ufficio del registro di Velletri ritiene inammissibile l'istanza di chiusura della lite fiscale perché riferita a pendenze derivanti dalla richiesta di applicazione dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella L.13 maggio 1988, n. 154; - contro questo secondo avviso di liquidazione viene proposto ricorso di- nanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo rigetta con sentenza n. 490/46/97; - contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma la ricorrente propone appello, che è accolto dalla Commissione tributaria re- gionale del Lazio con la sentenza ora impugnata cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio 22 marzo 1999, n. 77/35/99, è motivata con la condivisione della tesi secon- do la quale, nell'individuare il valore maggiore di quello dichiarato dal con- tribuente, in assenza della rendita, per ritardo imputabile al catasto, l'Ufficio è tenuto alla notifica dell'avviso di accertamento del valore, dovendosi co- munque ritenere applicabile l'art. 51.3 DPR 26 aprile 1986, n. 131, avendo nella fattispecie, la parte privata, invocato l'applicazione della rendita, ex art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154. 巛 2.1. Il ricorso per cassazione del Ministero delle finanze è sostenuto con un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il Ministero ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
3.1. La signora ON LL QU resiste con controricorso, che è notificato al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale del- lo Stato il 7 dicembre 1999 e che è depositato il 9 dicembre successivo.
3.2. La controricorrente conclude chiedendo che sia confermata la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 77/35/99, de- positata il 16 aprile 1999. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il Ministero delle finanze denuncia la violazione dell'art. 12 L. 13 maggio 1988, n. 154. 4.2. Il Ministero ricorrente sostiene, al riguardo, che è pacifico, in punto di fatto, che le parti hanno dichiarato in contratto di volersi avvalere dell'art. 12 L. 13 maggio 1988, n. 154, per l'attribuzione della rendita cata- stale e che è altrettanto pacifico che dal certificato catastale risulta un valore superiore al corrispettivo dichiarato nell'atto. Ne deriva che infondatamente la Commissione tributaria regionale avrebbe ritenuto la necessità di un pre- vio accertamento, posto che in simili situazioni l'Ufficio deve procedere au- tomaticamente alla rettifica del valore finale liquidando l'imposta dovuta.
4.3. Il ricorso del Ministero delle finanze è fondato, perché, nel caso in cui il contribuente, che sia soggetto passivo dell'imposta di registro di un atto avente per oggetto un immobile ancora privo dell'attribuzione di rendi- ta catastale, chieda, in base all'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito तार 4 in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'applicazione dell'art. 52.4. DPR 26 aprile 1986, n. 131, se il valore derivante dall'applicazione dei criteri automatici è superiore al valore dichiarato nell'atto registrato, l'Ufficio legittimamente richiede la maggiore imposta dovuta adottando e notificando un avviso di liquidazione e non un avviso di accertamento. Questa interpretazione della normativa regolativa della fattispecie è basata sulle seguenti ragioni: 1) dalla formulazione letterale delle disposizioni normative appena richia- mate si desume che l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, richiama espressamente solo il comma 4 dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, trascurando qualsiasi riferimento al primo comma dello stesso articolo;
d'altra parte, il primo e il quarto comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, disciplinano l'esercizio di due pote- ri amministrativi di accertamento tributario tra di loro diversi ed alternativi, nel senso che, quando esistono i presupposti per applicare l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'Ufficio non può esercitare il potere di accertamento o di rettifica attribuitogli dal primo comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'alternatività tra potere di accertamento e potere di liquidazione dell'imposta di registro in base ai cri- teri automatici è confermata, poi, dall'ultimo periodo dell'art. 12.1. DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, secondo il quale In caso di mancata presentazione della ricevuta [dell'istanza di attribu- zione della rendita catastale] nei termini [cioè di sessanta giorni], l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della तर Repubblica 26 aprile 1986, n. 131...>>; 2) l'interpretazione fornita è coerente con il sistema dei poteri di accerta- mento tributario, perché l'avviso di accertamento di maggior valore o di ret- tifica è adottato dall'ufficio nell'esercizio di un potere discrezionale tecnico, mentre nell'ipotesi in cui il valore sia calcolato presuntivamente sulla base della rendita catastale l'ufficio non esercita un potere di valutazione, ma un potere che è privo di qualsiasi discrezionalità, anche tecnica, e si limita all'effettuazione di mere operazioni aritmetiche, 3) sarebbe, inoltre, contraddittorio ammettere che il contribuente, che abbia chiesto che il valore del bene sia determinato secondo un criterio presuntivo, possa poi, quando tale criterio gli viene applicato, contestare la determina- zione vincolata, e puramente aritmetica, dell'ufficio, rimettendo in discus- sione tutto il rapporto tributario;
4) la soluzione accolta non pregiudica il diritto del contribuente di tutelare, anche in sede giurisdizionale, la propria situazione soggettiva, perché egli può ricorrere al giudice tributario contro l'atto di classamento per dimostra- re la non conformità ai parametri legali della valutazione del bene (Corte costituzionale 18 ottobre 1995, n. 463).
5. La riconosciuta fondatezza del motivo di ricorso per cassazione ne comporta l'accoglimento. La sentenza impugnata dev'essere, quindi, cas- sata e la causa dev'essere rinviata ad altra Sezione della Commissione tribu- taria regionale del Lazio, che provvederà, oltre che al riesame della
contro
- versia facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, alla li- quidazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
拟 6 la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al- la Commissione tributaria regionale del Lazio, altra Sezione, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002 Il Presidente مانده Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CANCELLERIA Ogg 12 GIU, 2002 PE 01 d A R H 2 T . . S L R I . L T G P A . E . D R P B L I A E R A T D T A D I 1 I S 3 E N R 1 T E E S . N T N I E A A C S M 7