Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
In forza del disposto di cui all'art. 9, primo comma, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'Inail decade - decadenza di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato, non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 425/99 del Tribunale di TERNI, depositata il 08/01/00 - R.G.N. 1676/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso previa correzione della motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Terni del 2 dicembre 1998 NT IO appellava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 4 novembre precedente, con cui, all'esito di consulenza medica, era stata rigettata la domanda proposta nei confronti dell'Inail per ottenere il ripristino della rendita per malattia professionale, costituita da ipoacusia, di cui l'Istituto aveva disposto la sospensione dal primo aprile 1996 per asserita mancata collaborazione nell'esecuzione dell'esame audiometrico. Il Tribunale, rinnovato l'accertamento peritale, con sentenza dell'8 dicembre 2000 riformando la statuizione, condannava l'Inail al ripristino della rendita nella misura del 32% dal primo aprile 1996. Il Tribunale, sulla scorta della consulenza, affermava che, essendo l'ipoacusia affezione irreversibile per distruzione delle cellule acustiche, non vi poteva essere miglioramento rispetto al primo accertamento del 1982, per cui il grado di invalidità riscontrato nella misura nel 21% del 1982, successivamente aumentato al 25%, a fronte della diversa percentuale del 17% riscontrata nel 1999, non poteva che essere frutto di errore di valutazione dovuto alla diversa sensibilità degli strumenti usati, non già frutto di un reale miglioramento. Poiché nel 1982, epoca di costituzione della rendita, non era consentita la revisione per errore, non avendo efficacia retroattiva l'art. 55 della legge n. 88 del 1989, la erronea valutazione originaria era ormai irreversibile, per cui si doveva tenere ferma la rendita pari ad una invalidità del 32% tenendo conto dell'ipoacusia e dell'ulteriore inabilità già riconosciuta.
Avverso detta sentenza l'Inail propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
Il NT è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inail denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 55 comma 5 della legge n. 88 del 1989, nonché degli artt. 112, 113, 115, 424
e 445 cod. proc. civ. per avere il Tribunale affermato la irretroattività dell'art. 55 della legge n. 88 del 1989, che sarebbe invece tale solo nella parte in cui disciplina la ripetizione dell'indebito. Peraltro, aggiunge il ricorrente, poiché il diniego di continuare a corrispondere la prestazione nella misura in precedenza riconosciuta è qualificabile come rifiuto di adempimento, la legittimità del provvedimento, va verificata in relazione all'esistenza o meno del diritto.
Il ricorso va rigettato.
Occorre procedere alla correzione della sentenza impugnata facendo applicazione dell'art. 9 del sopravvenuto decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. In forza di detta disposizione, che è
applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto, l'Inail decade, e la decadenza è di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio, dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato, non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione, (cfr. in tal senso tra le tante Cass. 16 agosto 2000 n. 10842). Nella specie si è verificata la decadenza perché la rendita era stata costituita nel 1982 mentre la rettifica fu operata oltre il decennio, ossia con la sospensione disposta nel 1996. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003