Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3209
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In forza del disposto di cui all'art. 9, primo comma, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'Inail decade - decadenza di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato, non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3209
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3209
    Data del deposito : 4 marzo 2003

    Testo completo