Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
L'omessa quantificazione, nelle conclusioni scritte, dei danni richiesti dalla parte civile a titolo di risarcimento, non produce alcuna nullità, né comporta la revoca implicita della costituzione, ben potendo il giudice pronunciare condanna generica al risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2009, n. 27500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27500 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 716
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40671/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile NA IC, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 22 settembre 2005 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
nel procedimento a carico di:
RR ET, El AF IL e OR TO;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di quella stessa città nei confronti di ET RR, El AF IL e
OR TO per avere, in concorso tra loro, tentato di costringere IC NA a lasciare l'appartamento dallo stesso occupato, in base ad un contratto verbale di subaffitto con TO OR, mediante minacce verbali, nonché con violenza sulle cose consistita nel deteriorare la serratura del suddetto appartamento e nel danneggiare l'autovettura dello stesso NA.
Veniva confermato anche il capo di sentenza che aveva respinto la domanda della parte civile, la cui costituzione era stata ritenuta implicitamente revocata non avendo indicato ne' per iscritto, ne' in occasione della discussione l'ammontare delle proprie richieste risarcitorie.
Contro la sentenza della Corte d'appello ricorre la parte civile e deduce l'erronea applicazione dell'art. 523 c.p.p., comma 2, art. 82 c.p.p., comma 3 e art. 539 c.p.p., comma 1: in sostanza, si rileva che vi è stata una richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni, rimettendone la liquidazione al giudice civile, per cui avrebbero errato i giudici di merito nel ritenere che nella specie vi sia stata una implicita revoca della costituzione di parte civile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte d'appello ha condiviso la decisione del primo giudice secondo cui vi sarebbe stata una revoca tacita della costituzione di parte civile, desumibile dalla circostanza che non era stato indicato l'ammontare delle richieste risarcitorie.
Nella specie, la parte civile ha presentato le conclusioni scritte ed infatti risulta che IC NA, per mezzo del suo difensore, all'udienza del 3 dicembre 2003, davanti al Tribunale di Milano, ha depositato la nota, chiedendo il risarcimento dei danni morali e patrimoniali in relazione ai reati di cui ai capi 1-3 contestati agli imputati da liquidarsi in separata sede, come risulta anche dal processo verbale d'udienza.
I giudici di merito hanno ritenuto che la mancata determinazione dell'ammontare dei danni richiesti integrasse l'ipotesi revoca della costituzione, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2 che richiama la previsione di cui all'art. 523 c.p.p.. Invero, questo Collegio ritiene, aderendo ad un orientamento consolidato, che l'inosservanza della norma di cui all'art. 523 c.p.p., comma 2 per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produca alcuna nullità, ne' impedisca al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice (Sez. 4^, 30 novembre 2004, n. 13195, Dorgnak;
Sez. 6^, 26 marzo 2003, n. 18155, Paparella;
Sez. 5^, 14 febbraio 2002, n. 20475, Avini;
Sez. 2^, 20 marzo 1997, n. 3792, Carena ad altri). La cosiddetta "immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dal citato art. 82 c.p.p., comma 2, che però non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma (Sez. 4^, 28 maggio 2008, n. 24360, Rago ed altri). Pertanto, la mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente, proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. c.p.p. non prevede alcuna sanzione al riguardo (Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 38942, Calonico ed altri). Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sul punto, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado d'appello, trattandosi di annullamento del capo relativo all'azione civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009