Cass. civ., sez. I, sentenza 02/11/1978, n. 4979
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Sentenza 2 novembre 1978

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Il beneficio della riduzione al quattro per cento dell'aliquota dell'imposta di registro, previsto dall'art 44 del DL 15 marzo 1965 n 124 sugli interventi per la ripresa economica nazionale, con riguardo ai trasferimenti di aree "destinate alla costruzione edilizia", postula la concreta realizzazione di tale destinazione, e, pertanto, non compete allorche l'area venga ritrasferita a terzi ancora inedificata, ancorche non siano ancora scaduti i termini allo uopo previsti, implicando cio l'impossibilita per il primo acquirente di attuare opere edilizie. ( V 1584/75, mass n 375175).*

Il beneficio della riduzione al quattro per cento dell'aliquota della imposta di registro, previsto dall'art 44 del DL 15 marzo 1965 n 124 sugli interventi per la ripresa economica nazionale, riguarda i trasferimenti di aree non soltanto classificate edificabili bensi "destinate alla costruzione edilizia", e, pertanto, non e operante in ordine ad un trasferimento di area destinata all'impianto di stabilimento industriale.*

In tema d'imposta di registro, ove si verifichi decadenza dalle agevolazioni concesse nel settore dell'edilizia (nella specie, dal DL 15 marzo 1965 n 124), gli interessi di mora, di cui alle leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 28 marzo 1962 n 147, decorrono dal momento in cui e dovuto il tributo principale, e, cioe, dalla data dell'atto che avrebbe dovuto essere assoggettato alla normale imposta. ( Conf 3966/75, mass n 378251; ( contra 2571/72, mass n 360094).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/11/1978, n. 4979
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4979
    Data del deposito : 2 novembre 1978

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