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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29314 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19270/2021 R.G. proposto da: IO VA, IO LA, rappresentate e difese dall’avvocato MARCIANO PETRILLO;
- ricorrente -
contro OC ER DO, rappresentate e difese dall’avvocato AGNESE GIAMERO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3505/2021 depositata il 14/04/2021. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LORENZO ORILIA Presidente PROPRIETÀ Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ud. 10/10/2024 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere R.G.N. 19270/2021 Dott. STEFANO OLIVA Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 29314 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 13/11/2024 Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa OS AR DERB che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale;
uditi gli avvocati GIULIO RAGAZZONI in delega per le ricorrenti e AR OR in delega per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
FATTI DI CAUSA 1. IE LD HI, quale proprietario di un immobile sito in Marino, via Spinabella 14/A, conveniva innanzi al Tribunale di Velletri, RI MA e TI MA, deducendo: - che le convenute, proprietarie di un fabbricato avente accesso da via Spinabella n. 16, avevano realizzato opere di ristrutturazione e restauro comportanti la demolizione e l’ampliamento del fabbricato;
- che tale fabbricato era stato eretto a ridosso del confine con la sua proprietà, in violazione della concessione edilizia e della normativa sulle distanze dal confine e chiedeva la condanna delle convenute alla demolizione del fabbricato e al risarcimento dei danni. 2. RI MA e TI MA si costituivano in giudizio e in via riconvenzionale, sul presupposto di non aver realizzato una nuova costruzione, essendosi limitate a ristrutturare l’edificio preesistente già ubicato a distanza non regolamentare rispetto alla proprietà dell’attore, chiedevano accertarsi l’acquisto per usucapione del diritto di servitù attiva di costruire a distanza non regolamentare, essendo decorso oltre un ventennio dalla costruzione dell’originario fabbricato. Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 3 3. Il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda e ordinava alle convenute la demolizione, o, in alternativa, l’arretramento a norma di legge, del fabbricato, in quanto realizzato a metri 7,82 per la porzione emergente e a mt. 1,55 per quella seminterrata dal confine con la proprietà dell’attore mentre rigettava la domanda di risarcimento dei danni e la domanda riconvenzionale. Secondo il Tribunale la costruzione realizzata in violazione delle distanze integrava una “nuova costruzione” e non una ristrutturazione del fabbricato già esistente, in ragione degli aumenti di volumetria e delle superfici occupate in relazione all’originaria sagoma di ingombro. Il Tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria, metteva in rilievo il difetto di qualsivoglia allegazione, prima ancora che di prova, sulla natura e sull’entità del danno, specificando di non poter ricorrere all’equità, sul presupposto della difficile o impossibile esatta monetizzazione del danno, presupponendo il ricorso ad essa pur sempre la prova. 4. RI MA e TI MA proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5. IE LD HI resisteva al gravame e proponeva appello incidentale chiedendo, in riforma parziale della sentenza, di condannare parte avversa al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa. 6. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello. In particolare, premesso che la demolizione e ricostruzione può considerarsi ristrutturazione solo quando la nuova opera mantenga le caratteristiche planovolumetriche dell’edificio precedente, mentre si è in presenza di una nuova costruzione quando essa non Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 4 sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato originario, riteneva che nella specie ricorresse quest’ultima ipotesi. Infatti, si era in presenza di una nuova costruzione, costituendo circostanze pacifiche, in quanto accertate in sede di CTU e non contestate, che a seguito dei lavori era stata ampliata l’altezza del manufatto che inoltre aveva avuto una diversa localizzazione rispetto al fabbricato precedente, come ammesso dalle stesse appellanti (si legge nell’atto di appello: “nel 1994 si provvide a realizzare la ristrutturazione che di fatto portò il manufatto alla distanza odierna, avanzandolo di circa 1,50 ml”); che esso era stato interessato da un ampliamento della volumetria, da ritenersi sussistente anche senza tener conto delle pertinenze, che, comunque, avendo destinazione residenziale, andavano ad incidere sulla volumetria. L’ampliamento, oltretutto, era di particolare rilevanza, sol se si consideri che il nuovo fabbricato, oltre ad avere una superficie lorda coperta di metri quadrati 178,05, mentre quella del fabbricato preesistente aveva una superficie lorda coperta di mq. 81,81, aveva un volume edificato fuori terra di metri cubi 822,91, di cui ben 664,41 metri cubi relativi al corpo centrale, mentre il volume preesistente era pari a metri cubi 385,55. Anche la censura relativa all’avere il consulente tenuto conto, ai fini del calcolo delle distanze, della porzione interrata posta dalla parte del confine della proprietà HI era infondata. Infatti, come evidenziato dal consulente, il fabbricato preesistente aveva una distanza dal confine destro della proprietà dell’attore di circa mt. 9,69, mentre la nuova costruzione aveva una distanza di mt. Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 5 7,82 quanto alla porzione fuori terra, mentre di mt. 1,55 quanto alla porzione seminterrata. Con riferimento a quest’ultima il consulente aveva, tuttavia, precisato che “la frazione del filo anteriore, che si approssima al confine destro dell’attore, era interrata di circa cm. 40, mentre rispetto al viale era completamente emergente ed insisteva esattamente sul bordo”. Dunque, la porzione interrata era irrisoria e non in grado, tenuto conto della complessiva costruzione (fuori terra e seminterrata), di incidere sulle distanze, facendo venir meno l’obbligo di rispettarle. 6.1 La Corte d’Appello rigettava anche l’appello incidentale volto ad ottenere il risarcimento del danno da considerarsi in re ipsa per la violazione delle distanze. La Corte d’Appello riteneva che il principio secondo cui il danno per il proprietario è in re ipsa si riferisse esclusivamente all'an debeatur, che presupponeva soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza, e che l’attore dovesse, comunque, dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio economico patito. Tanto premesso, osservava che, nel caso di specie, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, la domanda risarcitoria proposta dal HI era priva di qualsivoglia allegazione, prima ancora che di prova, sul concreto pregiudizio economico patito. 7. RI MA e TI MA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di due motivi. 8. IE LD HI ha resistito con controricorso e ha proposto altresì ricorso incidentale fondato su un solo motivo. Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 6 9. Veniva avanzata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: di inammissibilità o infondatezza del ricorso principale e di accoglimento del ricorso incidentale. 10. All’udienza del 16 giugno 2022 il Collegio, non ravvisando l’evidenza decisoria, riteneva opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della risarcibilità del danno da occupazione senza titolo, e più in generale da lesione del diritto di proprietà. 11. Il ricorrente incidentale con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella sua richiesta di rigetto del ricorso principale e di accoglimento del ricorso incidentale. 13. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 873 c.c. relativamente al mantenimento delle distanze legali a seguito della ristrutturazione dell'immobile avvenuta nel 1994. Le ricorrenti censurano la decisione della Corte di Appello che ha considerato gli interventi edilizi posti in essere come nuova costruzione con ampliamento di volumetria e quindi di opera soggetta alle distanze legali ex novo. Tale decisione si fonderebbe su di una CTU erronea. La Corte di Appello ha ritenuto “nuova costruzione” gli interventi svolti dalle ricorrenti in quanto, a seguito di lavori, sarebbe stata ampliata l'altezza del manufatto e realizzata una sua diversa localizzazione con ampliamento anche della volumetria. Tutti questi dati, mai affermati dalle odierne ricorrenti Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 7 se non con riferimento al 1994 (e quindi ad oggi comunque usucapite!), trarrebbero origine dalla C.T.U., del tutto errata e smentita in sede istruttoria dalla perizia di parte dalla quale emergerebbe la naturale impossibilità di aver realizzato quanto sostenuto oggi dalla Corte di Appello posto che il metodo seguito cd. “CUCI E SCUCI” che consiste nella sostituzione della vecchia struttura con la nuova, mantenendone intatta sia la volumetria, sia la localizzazione, sia, ancora, l'altezza, doveva portare alla qualificazione di tale intervento come ristrutturazione e, nel caso specifico, consentire al medesimo il mantenimento di tutte le sue strutture così come realizzate ed ubicate sia per usucapione che perché consistenti nella realizzazione di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia. La CTU non avrebbe in alcun modo tenuto conto del sopralluogo congiunto eseguito in data 5.3.1994 dal Tecnico Comunale e dagli organi di Polizia Urbana, dal quale si evidenziava in modo inequivocabile, che il piano terra fosse completo, già all'epoca, dei muri perimetrali, di spina, solaio di copertura, a seguito di interventi mirati "CUCI e SCUCI". 1.2 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La proposta formulata ex art. 380 bis c.p.c. era così motivata: La Corte di Appello ha condiviso la valutazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto che gli interventi realizzati dalle MA nel 1994 integrassero non già mera ristrutturazione, ma nuova costruzione. In particolare, la Corte distrettuale ha affermato - richiamando, sul punto, quanto accertato mediante la CTU esperita in prime cure- a seguito dei lavori era stata ampliata l’altezza del Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 8 manufatto, modificata la sua localizzazione rispetto all’ubicazione del preesistente fabbricato, ampliata la volumetria “anche senza tener conto delle pertinenze” in modo rilevante, passando dagli iniziali 81,81 mq. e 385,55 mc. agli attuali 178,05 mq. e 822,91 mc (dei quali 664,41 mc relativi al nuovo corpo centrale realizzato dalle MA). Ha anche esaminato la censura, già proposta in appello dalle odierne ricorrenti, relativa al calcolo delle parti interrate, dando atto che il CTU aveva accertato che il fabbricato originario era posto a 9,69 metri dal confine con la proprietà HI, mentre quello risultante a seguito dell’intervento del 1994 era collocato a 7,82 metri, quanto alla parte fuori terra, e a 1,55 metri, quanto alla parte seminterrata, la quale ultima risultava in parte interrata di circa 40 cm. ed in parte invece “completamente emergente” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Le ricorrenti contestano l’accertamento in fatto svolto dalla Corte di Appello, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso in cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) né nella proposta di una rilettura delle risultanze istruttorie, la valutazione della cui rilevanza ed il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 9 i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La decisione della Corte di Appello risulta, peraltro, coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui: 1) si configura una nuova costruzione ogni volta che l’intervento di demolizione e ricostruzione di un precedente fabbricato comporti un aumento della volumetria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15041 del 11/06/2018, Rv. 649068 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28612 del 15/12/2020, Rv. 659841) ovvero modifica della posizione dell’edificio, rispetto a quella in cui l’originario manufatto si trovava (cfr. ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15041 del 11/06/2018, Rv. 649068, cit.); 2) qualsiasi costruzione non completamente interrata è soggetta alla disciplina in materia di distanze (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25837 del 27/10/2008, Rv. 605426; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22127 del 19/10/2009, Rv. 609622; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 22/02/2011, Rv. 617015 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21173 del 08/08/2019, Rv. 655195). 1.3 A tali conclusioni si è uniformato anche il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del motivo perché dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, si limita a contestare l’accertamento di fatto svolto dalla Corte sulla scorta della CTU espletata ed assistito da una motivazione ampia, logica e conforme agli orientanti giurisprudenziali in materia, sia circa gli Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 10 interventi edilizi idonei a configurare una nuova costruzione, sia alla questione dell’interramento della costruzione. 1.4 Il Collegio condivide quanto evidenziato nella proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. nella sua precedente formulazione. Alle motivazioni ivi espresse deve aggiungersi che non risulta corrispondente a quanto si legge nella sentenza l’affermazione su cui si fonda la censura del ricorrente secondo cui la Corte d’Appello avrebbe fondato la sua decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica erronea sul punto fondamentale ovvero che l’intervento edilizio doveva considerarsi come nuova costruzione. Peraltro, il ricorrente non riporta neanche le eventuali critiche circostanziate mosse alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, in modo da rendere chiaro quale sia il fatto oggetto di discussione tra le parti e omesso dalla Corte d’Appello. Infatti, il ricorrente lamenta un vizio di violazione di legge mentre nella specie avrebbe dovuto lamentare un omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. A tal proposito, si è evidenziato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (Sez. 3, Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024, Rv. 670591 - 01). Nell’ultima parte del motivo si dice che la CTU non avrebbe in alcun modo tenuto conto del sopralluogo congiunto eseguito in data Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 11 5.3.1994 dal Tecnico Comunale e dagli organi di Polizia Urbana, dal quale si evidenziava in modo inequivocabile, che il piano terra fosse completo, già all'epoca, dei muri perimetrali, di spina, solaio di copertura, a seguito di interventi mirati "CUCI e SCUCI". Tale fatto, è stato valutato dalla Corte d’Appello che ha evidenziato come le stesse ricorrenti, allora appellanti, avessero ammesso nell’atto di appello che nel 1994 avevano realizzato la ristrutturazione che di fatto aveva portato il manufatto alla distanza attuale, avanzandolo di circa 1,50 ml”.. Peraltro, nella specie la censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, oltre a non essere stata svolta dal ricorrente sarebbe comunque preclusa vertendosi in un’ipotesi di doppia conforme. Infatti, la sentenza della Corte d’Appello è conforme a quella di primo grado che aveva che la costruzione integrava una “nuova costruzione” e non una ristrutturazione del fabbricato già esistente, in ragione degli aumenti di volumetria e delle superfici occupate in relazione all’originaria sagoma di ingombro. Per tal motivo, da un lato, avrebbero dovuto essere rispettate, in tema di distanze, le disposizioni del P.R.G. vigenti al momento della sua realizzazione (anno 1994), che prevedevano una distanza minima dal confine di m. 15 nel sito dove erano ubicati gli immobili, e, dall’altro lato, non era configurabile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale, non essendo decorso al momento dell’instaurazione del giudizio (atto di citazione notificato il 29/11/2012) il termine Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 12 ventennale di cui all’art. 1158 c.c., dovendo esso decorrere dal 1994. La Corte d’Appello ha fatto propria questa motivazione ritenendo trattarsi di una nuova costruzione, costituendo circostanze pacifiche, in quanto accertate in sede di CTU e non contestate, che a seguito dei lavori è stata ampliata l’altezza del manufatto con una diversa localizzazione rispetto al fabbricato precedente, avanzandolo di circa 1,50 m., con un ampliamento della volumetria e con un volume edificato fuori terra di metri cubi 822,91, di cui ben 664,41 metri cubi relativi al corpo centrale, mentre il volume preesistente era pari a metri cubi 385,55. Sulla base di quanto sopra riportato risulta evidente l’inammissibilità della censura di violazione dell’art.873 c.c. attraverso la quale la ricorrente chiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie e in particolare della CTU. In definitiva, le complessive censure proposte dal ricorrente, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si risolvono nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel giudizio di merito. Infine, deve ribadirsi che non sono applicabili alla fattispecie neanche le modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020 in tema di ristrutturazione e rigenerazione urbana in quanto risulta accertato dal CTU che la costruzione non rispettava le distanze preesistenti e il volume complessivo era aumentato. In proposito è sufficiente richiamare i seguenti principi di diritto: Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 per Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 13 il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma altresì gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente;
né assume rilevanza, in senso contrario, il disposto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 10, comma 1, lett. a), d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. in l. n. 120 del 2020, giacché tale norma, se prevede che possano rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da costruire, richiede pur sempre che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, e cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l'intervento originario. (Sez. 2 - , Sentenza n. 20428 del 24/06/2022, Rv. 665169 - 01) In tema di distanze, per effetto della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, intervenuta con l'art. 10 d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nella nozione di "ristrutturazione edilizia" anche gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano- volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana, con il limite del fedele ripristino del Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 14 preesistente posto per gli edifici tutelati e per le zone A. In tutti i casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste (Sez. 2, Sentenza n. 12751 del 11/05/2023, Rv. 667949 - 02). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 873 c.c. in relazione alla parte interrata dell'immobile non soggetto quindi a distanze legali – contraddittorietà della motivazione. La censura riguarda l’ordine di arretramento o demolizione anche della parte della struttura che si assume invece interamente interrata. La decisione anche in questo caso deriverebbe dalla erronea indicazione riportata dal consulente in forza della quale, secondo quest'ultimo, e quindi, secondo anche la Corte di Appello, il fabbricato delle ricorrenti sarebbe interrato per circa 40 centimetri restando per l'altra parte completamente fuori dal piano di campagna essendo altresì posto ad una distanza di metri 1,55 nella parte interrata e 7,82 nella porzione fuori terra. Invece, come emergerebbe dal materiale fotografico, la parte fuoriuscente dal terreno sarebbe solo quella posta dalla parte opposta al confine del HI, a distanza di oltre 20 metri e di per sé, quindi, non in violazione delle distanze legali. Mentre dalla Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 15 parte del confine di HI il manufatto sarebbe totalmente sotto il piano di campagna, a nulla quanto alle distanze legali. Infatti, ai fini dell'osservanza delle distanze legali tra edifici, il motivo per il quale si ritiene non debba costituire "costruzione" qualsiasi manufatto completamente interrato, in giurisprudenza è stato individuato nel fatto che, per la sua collocazione nel sottosuolo, non può ritenersi idoneo a creare intercapedini dannose o pericolose. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Anche in questo caso tanto il Procuratore Generale che la proposta ex art. 380 bis c.p.c. hanno concluso per l’inammissibilità del motivo richiedendosi un’inammissibile rivalutazione in fatto di risultanze istruttorie. Il Collegio condivide tali conclusioni. Secondo la Corte d’Appello, come evidenziato dal consulente, il fabbricato preesistente ha una distanza dal confine destro della proprietà dell’attore di circa m. 9,69, mentre la nuova costruzione ha una distanza di m. 7,82 quanto alla porzione fuori terra, mentre di m. 1,55 quanto alla porzione seminterrata. Con riferimento a quest’ultima ha tuttavia precisato che “la frazione del filo anteriore, che si approssima al confine destro dell’attore, risulta interrata di circa cm. 40, mentre rispetto al viale è completamente emergente ed insiste esattamente sul bordo”. Dunque, la porzione interrata è irrisoria e non in grado, tenuto conto della complessiva costruzione (fuori terra e seminterrata), di incidere sulle distanze, facendo venir meno l’obbligo di rispettarle. Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 16 Tale accertamento in fatto è immune da censure di violazione di legge e, sul piano della ricostruzione dei luoghi e delle opere, non è suscettibile di sindacato se non per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’Appello, come si è visto, ha esplicitamente motivato sulle ragioni per le quali la violazione delle distanze si doveva ritenere sussistente anche in presenza di una parte seminterrata confermando, peraltro, le conclusioni del Tribunale. Risulta evidente che la censura ancorché formulata come vizio di violazione di legge, anche in questo caso, tende inammissibilmente a contestare l’accertamento di fatto svolto dalla Corte sulla scorta della CTU espletata ed assistito da una motivazione ampia, logica e conforme agli orientanti giurisprudenziali in materia. 3. Passando all’esame del ricorso incidentale con un unico motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la configurabilità di un pregiudizio in re ipsa derivante dalla violazione delle distanze. 3.1 L’unico motivo del ricorso incidentale è infondato. Nel caso di specie la Corte d’Appello ha affermato che il principio secondo cui nella violazione delle distanze il danno è in re ipsa attiene solo ad un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza, ma ciò non esonera, comunque, l’attore dall’onere di dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio economico patito. Nel caso di specie, come Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 17 condivisibilmente affermato dal Tribunale, la domanda risarcitoria proposta dal HI è priva di qualsivoglia allegazione, prima ancora che di prova, sul concreto pregiudizio economico patito. Il difetto di elementi da cui desumere l’esistenza stessa del lamentato danno non consente, come evidenziato dal Tribunale, di ricorrere all’equità per la determinazione del danno. La decisione della Corte d’Appello ha trovato riscontro nella sentenza delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022 che ha risolto il contrasto interpretativo che aveva determinato il rinvio alla pubblica udienza. In particolare, si è affermato il seguente principio di diritto: In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 - 04). Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 18 Secondo le Sezioni Unite la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Come evidenziato dal P.G. è stato di recente affermato nella materia oggetto del presente giudizio il seguente principio: «Allorché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l’attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione di utilizzare l’immobile Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 19 nel periodo della illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio” (Cass. civ. n° 32459/23)». Questa Corte ha già applicato il medesimo principio anche al danno derivante dalla violazione delle distanze legali. Si è detto, infatti, che: In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Sez. 2 - , Ordinanza n. 17758 del 27/06/2024, Rv. 671712 - 02). Il motivo del ricorso incidentale è infondato e deve essere rigettato, in quanto la Corte d’Appello non ha potuto ricorrere alla prova presuntiva al fine di quantificare in via equitativa il danno non avendo il HI assolto l’onere di allegazione e prova a lui spettante in base ai principi sopra richiamati. 4. La Corte, vista la reciproca soccombenza, compensa le spese tra le parti. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti in via principale e del Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 20 ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese tra le parti. ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti in via principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
- ricorrente -
contro OC ER DO, rappresentate e difese dall’avvocato AGNESE GIAMERO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3505/2021 depositata il 14/04/2021. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LORENZO ORILIA Presidente PROPRIETÀ Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ud. 10/10/2024 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere R.G.N. 19270/2021 Dott. STEFANO OLIVA Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 29314 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 13/11/2024 Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa OS AR DERB che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale;
uditi gli avvocati GIULIO RAGAZZONI in delega per le ricorrenti e AR OR in delega per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
FATTI DI CAUSA 1. IE LD HI, quale proprietario di un immobile sito in Marino, via Spinabella 14/A, conveniva innanzi al Tribunale di Velletri, RI MA e TI MA, deducendo: - che le convenute, proprietarie di un fabbricato avente accesso da via Spinabella n. 16, avevano realizzato opere di ristrutturazione e restauro comportanti la demolizione e l’ampliamento del fabbricato;
- che tale fabbricato era stato eretto a ridosso del confine con la sua proprietà, in violazione della concessione edilizia e della normativa sulle distanze dal confine e chiedeva la condanna delle convenute alla demolizione del fabbricato e al risarcimento dei danni. 2. RI MA e TI MA si costituivano in giudizio e in via riconvenzionale, sul presupposto di non aver realizzato una nuova costruzione, essendosi limitate a ristrutturare l’edificio preesistente già ubicato a distanza non regolamentare rispetto alla proprietà dell’attore, chiedevano accertarsi l’acquisto per usucapione del diritto di servitù attiva di costruire a distanza non regolamentare, essendo decorso oltre un ventennio dalla costruzione dell’originario fabbricato. Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 3 3. Il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda e ordinava alle convenute la demolizione, o, in alternativa, l’arretramento a norma di legge, del fabbricato, in quanto realizzato a metri 7,82 per la porzione emergente e a mt. 1,55 per quella seminterrata dal confine con la proprietà dell’attore mentre rigettava la domanda di risarcimento dei danni e la domanda riconvenzionale. Secondo il Tribunale la costruzione realizzata in violazione delle distanze integrava una “nuova costruzione” e non una ristrutturazione del fabbricato già esistente, in ragione degli aumenti di volumetria e delle superfici occupate in relazione all’originaria sagoma di ingombro. Il Tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria, metteva in rilievo il difetto di qualsivoglia allegazione, prima ancora che di prova, sulla natura e sull’entità del danno, specificando di non poter ricorrere all’equità, sul presupposto della difficile o impossibile esatta monetizzazione del danno, presupponendo il ricorso ad essa pur sempre la prova. 4. RI MA e TI MA proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5. IE LD HI resisteva al gravame e proponeva appello incidentale chiedendo, in riforma parziale della sentenza, di condannare parte avversa al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa. 6. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello. In particolare, premesso che la demolizione e ricostruzione può considerarsi ristrutturazione solo quando la nuova opera mantenga le caratteristiche planovolumetriche dell’edificio precedente, mentre si è in presenza di una nuova costruzione quando essa non Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 4 sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato originario, riteneva che nella specie ricorresse quest’ultima ipotesi. Infatti, si era in presenza di una nuova costruzione, costituendo circostanze pacifiche, in quanto accertate in sede di CTU e non contestate, che a seguito dei lavori era stata ampliata l’altezza del manufatto che inoltre aveva avuto una diversa localizzazione rispetto al fabbricato precedente, come ammesso dalle stesse appellanti (si legge nell’atto di appello: “nel 1994 si provvide a realizzare la ristrutturazione che di fatto portò il manufatto alla distanza odierna, avanzandolo di circa 1,50 ml”); che esso era stato interessato da un ampliamento della volumetria, da ritenersi sussistente anche senza tener conto delle pertinenze, che, comunque, avendo destinazione residenziale, andavano ad incidere sulla volumetria. L’ampliamento, oltretutto, era di particolare rilevanza, sol se si consideri che il nuovo fabbricato, oltre ad avere una superficie lorda coperta di metri quadrati 178,05, mentre quella del fabbricato preesistente aveva una superficie lorda coperta di mq. 81,81, aveva un volume edificato fuori terra di metri cubi 822,91, di cui ben 664,41 metri cubi relativi al corpo centrale, mentre il volume preesistente era pari a metri cubi 385,55. Anche la censura relativa all’avere il consulente tenuto conto, ai fini del calcolo delle distanze, della porzione interrata posta dalla parte del confine della proprietà HI era infondata. Infatti, come evidenziato dal consulente, il fabbricato preesistente aveva una distanza dal confine destro della proprietà dell’attore di circa mt. 9,69, mentre la nuova costruzione aveva una distanza di mt. Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 5 7,82 quanto alla porzione fuori terra, mentre di mt. 1,55 quanto alla porzione seminterrata. Con riferimento a quest’ultima il consulente aveva, tuttavia, precisato che “la frazione del filo anteriore, che si approssima al confine destro dell’attore, era interrata di circa cm. 40, mentre rispetto al viale era completamente emergente ed insisteva esattamente sul bordo”. Dunque, la porzione interrata era irrisoria e non in grado, tenuto conto della complessiva costruzione (fuori terra e seminterrata), di incidere sulle distanze, facendo venir meno l’obbligo di rispettarle. 6.1 La Corte d’Appello rigettava anche l’appello incidentale volto ad ottenere il risarcimento del danno da considerarsi in re ipsa per la violazione delle distanze. La Corte d’Appello riteneva che il principio secondo cui il danno per il proprietario è in re ipsa si riferisse esclusivamente all'an debeatur, che presupponeva soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza, e che l’attore dovesse, comunque, dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio economico patito. Tanto premesso, osservava che, nel caso di specie, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, la domanda risarcitoria proposta dal HI era priva di qualsivoglia allegazione, prima ancora che di prova, sul concreto pregiudizio economico patito. 7. RI MA e TI MA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di due motivi. 8. IE LD HI ha resistito con controricorso e ha proposto altresì ricorso incidentale fondato su un solo motivo. Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 6 9. Veniva avanzata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: di inammissibilità o infondatezza del ricorso principale e di accoglimento del ricorso incidentale. 10. All’udienza del 16 giugno 2022 il Collegio, non ravvisando l’evidenza decisoria, riteneva opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della risarcibilità del danno da occupazione senza titolo, e più in generale da lesione del diritto di proprietà. 11. Il ricorrente incidentale con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella sua richiesta di rigetto del ricorso principale e di accoglimento del ricorso incidentale. 13. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 873 c.c. relativamente al mantenimento delle distanze legali a seguito della ristrutturazione dell'immobile avvenuta nel 1994. Le ricorrenti censurano la decisione della Corte di Appello che ha considerato gli interventi edilizi posti in essere come nuova costruzione con ampliamento di volumetria e quindi di opera soggetta alle distanze legali ex novo. Tale decisione si fonderebbe su di una CTU erronea. La Corte di Appello ha ritenuto “nuova costruzione” gli interventi svolti dalle ricorrenti in quanto, a seguito di lavori, sarebbe stata ampliata l'altezza del manufatto e realizzata una sua diversa localizzazione con ampliamento anche della volumetria. Tutti questi dati, mai affermati dalle odierne ricorrenti Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 7 se non con riferimento al 1994 (e quindi ad oggi comunque usucapite!), trarrebbero origine dalla C.T.U., del tutto errata e smentita in sede istruttoria dalla perizia di parte dalla quale emergerebbe la naturale impossibilità di aver realizzato quanto sostenuto oggi dalla Corte di Appello posto che il metodo seguito cd. “CUCI E SCUCI” che consiste nella sostituzione della vecchia struttura con la nuova, mantenendone intatta sia la volumetria, sia la localizzazione, sia, ancora, l'altezza, doveva portare alla qualificazione di tale intervento come ristrutturazione e, nel caso specifico, consentire al medesimo il mantenimento di tutte le sue strutture così come realizzate ed ubicate sia per usucapione che perché consistenti nella realizzazione di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia. La CTU non avrebbe in alcun modo tenuto conto del sopralluogo congiunto eseguito in data 5.3.1994 dal Tecnico Comunale e dagli organi di Polizia Urbana, dal quale si evidenziava in modo inequivocabile, che il piano terra fosse completo, già all'epoca, dei muri perimetrali, di spina, solaio di copertura, a seguito di interventi mirati "CUCI e SCUCI". 1.2 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La proposta formulata ex art. 380 bis c.p.c. era così motivata: La Corte di Appello ha condiviso la valutazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto che gli interventi realizzati dalle MA nel 1994 integrassero non già mera ristrutturazione, ma nuova costruzione. In particolare, la Corte distrettuale ha affermato - richiamando, sul punto, quanto accertato mediante la CTU esperita in prime cure- a seguito dei lavori era stata ampliata l’altezza del Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 8 manufatto, modificata la sua localizzazione rispetto all’ubicazione del preesistente fabbricato, ampliata la volumetria “anche senza tener conto delle pertinenze” in modo rilevante, passando dagli iniziali 81,81 mq. e 385,55 mc. agli attuali 178,05 mq. e 822,91 mc (dei quali 664,41 mc relativi al nuovo corpo centrale realizzato dalle MA). Ha anche esaminato la censura, già proposta in appello dalle odierne ricorrenti, relativa al calcolo delle parti interrate, dando atto che il CTU aveva accertato che il fabbricato originario era posto a 9,69 metri dal confine con la proprietà HI, mentre quello risultante a seguito dell’intervento del 1994 era collocato a 7,82 metri, quanto alla parte fuori terra, e a 1,55 metri, quanto alla parte seminterrata, la quale ultima risultava in parte interrata di circa 40 cm. ed in parte invece “completamente emergente” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Le ricorrenti contestano l’accertamento in fatto svolto dalla Corte di Appello, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso in cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) né nella proposta di una rilettura delle risultanze istruttorie, la valutazione della cui rilevanza ed il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 9 i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La decisione della Corte di Appello risulta, peraltro, coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui: 1) si configura una nuova costruzione ogni volta che l’intervento di demolizione e ricostruzione di un precedente fabbricato comporti un aumento della volumetria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15041 del 11/06/2018, Rv. 649068 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28612 del 15/12/2020, Rv. 659841) ovvero modifica della posizione dell’edificio, rispetto a quella in cui l’originario manufatto si trovava (cfr. ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15041 del 11/06/2018, Rv. 649068, cit.); 2) qualsiasi costruzione non completamente interrata è soggetta alla disciplina in materia di distanze (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25837 del 27/10/2008, Rv. 605426; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22127 del 19/10/2009, Rv. 609622; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 22/02/2011, Rv. 617015 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21173 del 08/08/2019, Rv. 655195). 1.3 A tali conclusioni si è uniformato anche il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del motivo perché dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, si limita a contestare l’accertamento di fatto svolto dalla Corte sulla scorta della CTU espletata ed assistito da una motivazione ampia, logica e conforme agli orientanti giurisprudenziali in materia, sia circa gli Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 10 interventi edilizi idonei a configurare una nuova costruzione, sia alla questione dell’interramento della costruzione. 1.4 Il Collegio condivide quanto evidenziato nella proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. nella sua precedente formulazione. Alle motivazioni ivi espresse deve aggiungersi che non risulta corrispondente a quanto si legge nella sentenza l’affermazione su cui si fonda la censura del ricorrente secondo cui la Corte d’Appello avrebbe fondato la sua decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica erronea sul punto fondamentale ovvero che l’intervento edilizio doveva considerarsi come nuova costruzione. Peraltro, il ricorrente non riporta neanche le eventuali critiche circostanziate mosse alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, in modo da rendere chiaro quale sia il fatto oggetto di discussione tra le parti e omesso dalla Corte d’Appello. Infatti, il ricorrente lamenta un vizio di violazione di legge mentre nella specie avrebbe dovuto lamentare un omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. A tal proposito, si è evidenziato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (Sez. 3, Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024, Rv. 670591 - 01). Nell’ultima parte del motivo si dice che la CTU non avrebbe in alcun modo tenuto conto del sopralluogo congiunto eseguito in data Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 11 5.3.1994 dal Tecnico Comunale e dagli organi di Polizia Urbana, dal quale si evidenziava in modo inequivocabile, che il piano terra fosse completo, già all'epoca, dei muri perimetrali, di spina, solaio di copertura, a seguito di interventi mirati "CUCI e SCUCI". Tale fatto, è stato valutato dalla Corte d’Appello che ha evidenziato come le stesse ricorrenti, allora appellanti, avessero ammesso nell’atto di appello che nel 1994 avevano realizzato la ristrutturazione che di fatto aveva portato il manufatto alla distanza attuale, avanzandolo di circa 1,50 ml”.. Peraltro, nella specie la censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, oltre a non essere stata svolta dal ricorrente sarebbe comunque preclusa vertendosi in un’ipotesi di doppia conforme. Infatti, la sentenza della Corte d’Appello è conforme a quella di primo grado che aveva che la costruzione integrava una “nuova costruzione” e non una ristrutturazione del fabbricato già esistente, in ragione degli aumenti di volumetria e delle superfici occupate in relazione all’originaria sagoma di ingombro. Per tal motivo, da un lato, avrebbero dovuto essere rispettate, in tema di distanze, le disposizioni del P.R.G. vigenti al momento della sua realizzazione (anno 1994), che prevedevano una distanza minima dal confine di m. 15 nel sito dove erano ubicati gli immobili, e, dall’altro lato, non era configurabile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale, non essendo decorso al momento dell’instaurazione del giudizio (atto di citazione notificato il 29/11/2012) il termine Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 12 ventennale di cui all’art. 1158 c.c., dovendo esso decorrere dal 1994. La Corte d’Appello ha fatto propria questa motivazione ritenendo trattarsi di una nuova costruzione, costituendo circostanze pacifiche, in quanto accertate in sede di CTU e non contestate, che a seguito dei lavori è stata ampliata l’altezza del manufatto con una diversa localizzazione rispetto al fabbricato precedente, avanzandolo di circa 1,50 m., con un ampliamento della volumetria e con un volume edificato fuori terra di metri cubi 822,91, di cui ben 664,41 metri cubi relativi al corpo centrale, mentre il volume preesistente era pari a metri cubi 385,55. Sulla base di quanto sopra riportato risulta evidente l’inammissibilità della censura di violazione dell’art.873 c.c. attraverso la quale la ricorrente chiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie e in particolare della CTU. In definitiva, le complessive censure proposte dal ricorrente, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si risolvono nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel giudizio di merito. Infine, deve ribadirsi che non sono applicabili alla fattispecie neanche le modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020 in tema di ristrutturazione e rigenerazione urbana in quanto risulta accertato dal CTU che la costruzione non rispettava le distanze preesistenti e il volume complessivo era aumentato. In proposito è sufficiente richiamare i seguenti principi di diritto: Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 per Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 13 il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma altresì gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente;
né assume rilevanza, in senso contrario, il disposto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 10, comma 1, lett. a), d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. in l. n. 120 del 2020, giacché tale norma, se prevede che possano rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da costruire, richiede pur sempre che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, e cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l'intervento originario. (Sez. 2 - , Sentenza n. 20428 del 24/06/2022, Rv. 665169 - 01) In tema di distanze, per effetto della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, intervenuta con l'art. 10 d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nella nozione di "ristrutturazione edilizia" anche gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano- volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana, con il limite del fedele ripristino del Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 14 preesistente posto per gli edifici tutelati e per le zone A. In tutti i casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste (Sez. 2, Sentenza n. 12751 del 11/05/2023, Rv. 667949 - 02). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 873 c.c. in relazione alla parte interrata dell'immobile non soggetto quindi a distanze legali – contraddittorietà della motivazione. La censura riguarda l’ordine di arretramento o demolizione anche della parte della struttura che si assume invece interamente interrata. La decisione anche in questo caso deriverebbe dalla erronea indicazione riportata dal consulente in forza della quale, secondo quest'ultimo, e quindi, secondo anche la Corte di Appello, il fabbricato delle ricorrenti sarebbe interrato per circa 40 centimetri restando per l'altra parte completamente fuori dal piano di campagna essendo altresì posto ad una distanza di metri 1,55 nella parte interrata e 7,82 nella porzione fuori terra. Invece, come emergerebbe dal materiale fotografico, la parte fuoriuscente dal terreno sarebbe solo quella posta dalla parte opposta al confine del HI, a distanza di oltre 20 metri e di per sé, quindi, non in violazione delle distanze legali. Mentre dalla Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 15 parte del confine di HI il manufatto sarebbe totalmente sotto il piano di campagna, a nulla quanto alle distanze legali. Infatti, ai fini dell'osservanza delle distanze legali tra edifici, il motivo per il quale si ritiene non debba costituire "costruzione" qualsiasi manufatto completamente interrato, in giurisprudenza è stato individuato nel fatto che, per la sua collocazione nel sottosuolo, non può ritenersi idoneo a creare intercapedini dannose o pericolose. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Anche in questo caso tanto il Procuratore Generale che la proposta ex art. 380 bis c.p.c. hanno concluso per l’inammissibilità del motivo richiedendosi un’inammissibile rivalutazione in fatto di risultanze istruttorie. Il Collegio condivide tali conclusioni. Secondo la Corte d’Appello, come evidenziato dal consulente, il fabbricato preesistente ha una distanza dal confine destro della proprietà dell’attore di circa m. 9,69, mentre la nuova costruzione ha una distanza di m. 7,82 quanto alla porzione fuori terra, mentre di m. 1,55 quanto alla porzione seminterrata. Con riferimento a quest’ultima ha tuttavia precisato che “la frazione del filo anteriore, che si approssima al confine destro dell’attore, risulta interrata di circa cm. 40, mentre rispetto al viale è completamente emergente ed insiste esattamente sul bordo”. Dunque, la porzione interrata è irrisoria e non in grado, tenuto conto della complessiva costruzione (fuori terra e seminterrata), di incidere sulle distanze, facendo venir meno l’obbligo di rispettarle. Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 16 Tale accertamento in fatto è immune da censure di violazione di legge e, sul piano della ricostruzione dei luoghi e delle opere, non è suscettibile di sindacato se non per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’Appello, come si è visto, ha esplicitamente motivato sulle ragioni per le quali la violazione delle distanze si doveva ritenere sussistente anche in presenza di una parte seminterrata confermando, peraltro, le conclusioni del Tribunale. Risulta evidente che la censura ancorché formulata come vizio di violazione di legge, anche in questo caso, tende inammissibilmente a contestare l’accertamento di fatto svolto dalla Corte sulla scorta della CTU espletata ed assistito da una motivazione ampia, logica e conforme agli orientanti giurisprudenziali in materia. 3. Passando all’esame del ricorso incidentale con un unico motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la configurabilità di un pregiudizio in re ipsa derivante dalla violazione delle distanze. 3.1 L’unico motivo del ricorso incidentale è infondato. Nel caso di specie la Corte d’Appello ha affermato che il principio secondo cui nella violazione delle distanze il danno è in re ipsa attiene solo ad un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza, ma ciò non esonera, comunque, l’attore dall’onere di dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio economico patito. Nel caso di specie, come Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 17 condivisibilmente affermato dal Tribunale, la domanda risarcitoria proposta dal HI è priva di qualsivoglia allegazione, prima ancora che di prova, sul concreto pregiudizio economico patito. Il difetto di elementi da cui desumere l’esistenza stessa del lamentato danno non consente, come evidenziato dal Tribunale, di ricorrere all’equità per la determinazione del danno. La decisione della Corte d’Appello ha trovato riscontro nella sentenza delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022 che ha risolto il contrasto interpretativo che aveva determinato il rinvio alla pubblica udienza. In particolare, si è affermato il seguente principio di diritto: In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 - 04). Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 18 Secondo le Sezioni Unite la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Come evidenziato dal P.G. è stato di recente affermato nella materia oggetto del presente giudizio il seguente principio: «Allorché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l’attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione di utilizzare l’immobile Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 19 nel periodo della illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio” (Cass. civ. n° 32459/23)». Questa Corte ha già applicato il medesimo principio anche al danno derivante dalla violazione delle distanze legali. Si è detto, infatti, che: In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Sez. 2 - , Ordinanza n. 17758 del 27/06/2024, Rv. 671712 - 02). Il motivo del ricorso incidentale è infondato e deve essere rigettato, in quanto la Corte d’Appello non ha potuto ricorrere alla prova presuntiva al fine di quantificare in via equitativa il danno non avendo il HI assolto l’onere di allegazione e prova a lui spettante in base ai principi sopra richiamati. 4. La Corte, vista la reciproca soccombenza, compensa le spese tra le parti. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti in via principale e del Ric. 2021 n.19270 sez. S2 - ud. 10/10/2024 20 ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese tra le parti. ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti in via principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione