Articolo 731 del Codice della navigazione
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Art. 731.
(( (Il personale aeronautico).)) ((Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale e' previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.

Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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