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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n°1852/2022 r.g.
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa AN ME Giudice rel. dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1852 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Salvatore Marsala per mandato in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Grillo per mandato in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 23 giugno 2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la cessazione degli effetti civili proposto da nei confronti della coniuge separata Parte_1
1 . Il ricorrente chiedeva, in via principale, la Controparte_1 pronuncia di divorzio dal coniuge, risalendo l'accordo di negoziazione assistita di separazione al 5.5.2020, autorizzato dal PM in data 8.5.2020
(accordo e autorizzazione PM, in atti), con conferma delle condizioni della separazione consensuale in ordine all'affidamento condiviso dell'unica figlia nata dal matrimonio, (nata il [...]), e alla Per_1 regolamentazione del diritto di visita del padre.
Deducendo l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione, chiedeva la previsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia e a suo carico di €
200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendo più sostenibile quanto previsto in sede di accordo di separazione sul punto (assegno di mantenimento per la figlia pari a € 300,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie).
Si costituiva in giudizio la quale si Controparte_1 associava alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, la conferma integrale delle condizioni della separazione consensuale raggiunta tra i coniugi, anche in punto di misura del mantenimento e delle spese straordinarie in favore della figlia minore presso di lei stabilmente collocata. Per_1
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento del 14 giugno 2023, adottava i provvedimenti interinali, confermando le condizioni della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi, e rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
In data 14.11.2023 veniva pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Palermo in data
25.9.2010 e, con ordinanza di rimessione sul ruolo istruttorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie articolate, le parti venivano onerate del deposito di documentazione reddituale aggiornata e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 18.11.2024, ove, ritenuto maturo per la
2 decisione, veniva rinviato all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 23.6.2025.
Alla predetta udienza, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, il procedimento veniva assunto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preso atto della definizione, con la sentenza già emessa da questo
Tribunale, della questione relativa alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono in questa sede esaminarsi le altre domande proposte dalle parti.
Va subito premesso che l'unica questione oggi al vaglio del Collegio è quella relativa all'affidamento e al mantenimento dell'unica figlia delle parti, ancora minorenne. Per_1
oggi di anni 11, è affidata congiuntamente a entrambi i genitori Per_1 con collocazione prevalente presso la madre a far data dall'ordinanza presidenziale del 14.6.2023, che ha confermato le condizioni stabilite dalle parti nell'ambito dell'accordo di negoziazione assistita relativo alla separazione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'attuale contesto normativo, che impone al Tribunale di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, rispetto al quale l'affidamento esclusivo si pone quale eccezione qualora se ravvisi la contrarietà all'interesse del minore (ex art. 337 quater, già art. 155 bis, primo comma, c.c.), in ossequio al precipuo interesse della minore, deve essere stabilito l'affidamento congiunto a entrambi i genitori, disponendo la collocazione prevalente presso il domicilio materno, a conferma dell'ordinanza presidenziale citata.
Peraltro, l'affidamento condiviso non risulta essere stato messo in discussione dalle parti, neppure alla luce del sopravvenuto trasferimento del ricorrente a Milano per ragioni lavorative, circostanza senz'altro idonea ad incidere sulla frequentazione padre-figlia.
3 Per quanto attiene al regime di visita, ritiene il Tribunale opportuno che il padre eserciti il proprio diritto di visita liberamente e previo accordo con la madre nei periodi in cui si rechi in Sicilia.
In ogni caso, si prevede che il ricorrente possa incontrare la figlia minore per due weekend al mese non consecutivi (in caso di contrasto il primo e il terzo di ogni mese), recandosi a Bagheria, con pernottamento.
Inoltre, la minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di sette giorni durante le festività natalizie, di cinque giorni durante quelle pasquali, nel rispetto del criterio dell'alternanza, e di venti giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto primariamente conto della volontà
e delle accresciute esigenze della stessa.
Per quanto attiene al mantenimento della minore, si osserva quanto segue.
Risulta incontestato tra le parti che abbia la qualifica Parte_1 di geometra e che, da ultimo, si sia trasferito a Milano per motivi di lavoro, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.650,00.
Parimenti incontestato risulta che non Controparte_1 svolga alcuna attività lavorativa e percepisca il reddito di inclusione pari a circa € 1.000,00 mensili.
L'attuale situazione economica e reddituale delle parti, in uno alla circostanza per la quale il ricorrente dovrà sostenere delle spese di viaggio per incontrare la figlia, impongono una revisione delle condizioni stabilite dalle parti nell'ambito della separazione consensuale.
Tanto premesso, attesa la collocazione prevalente della minore con la madre, ritiene il Tribunale che vada imposto a di Parte_1 versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore restando fermo l'obbligo di contribuire al Per_1 mantenimento del genitore non collocatario.
4 Inoltre, ritiene equo il Tribunale che il resistente provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia minore.
Quanto all'assegno unico, allo stato spettante al 50% dalle parti in favore della figlia, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della stessa che l'emolumento sia percepito in via esclusiva dalla resistente, genitore collocatario.
***
In considerazione della natura del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dispone l'affidamento condiviso di a entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che possa incontrare la figlia Parte_1 ogniqualvolta si rechi in Sicilia, previo accordo con il genitore collocatario e, in ogni caso, sulla scorta delle modalità di cui in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Controparte_1
€ 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Per_1
- dichiara il ricorrente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore collocatario;
- dispone che l'assegno unico erogato in favore della figlia minore delle parti sia percepito integralmente dalla resistente, genitore collocatario della stessa;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
5 Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
AN ME
6
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa AN ME Giudice rel. dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1852 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Salvatore Marsala per mandato in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Grillo per mandato in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 23 giugno 2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la cessazione degli effetti civili proposto da nei confronti della coniuge separata Parte_1
1 . Il ricorrente chiedeva, in via principale, la Controparte_1 pronuncia di divorzio dal coniuge, risalendo l'accordo di negoziazione assistita di separazione al 5.5.2020, autorizzato dal PM in data 8.5.2020
(accordo e autorizzazione PM, in atti), con conferma delle condizioni della separazione consensuale in ordine all'affidamento condiviso dell'unica figlia nata dal matrimonio, (nata il [...]), e alla Per_1 regolamentazione del diritto di visita del padre.
Deducendo l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione, chiedeva la previsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia e a suo carico di €
200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendo più sostenibile quanto previsto in sede di accordo di separazione sul punto (assegno di mantenimento per la figlia pari a € 300,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie).
Si costituiva in giudizio la quale si Controparte_1 associava alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, la conferma integrale delle condizioni della separazione consensuale raggiunta tra i coniugi, anche in punto di misura del mantenimento e delle spese straordinarie in favore della figlia minore presso di lei stabilmente collocata. Per_1
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento del 14 giugno 2023, adottava i provvedimenti interinali, confermando le condizioni della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi, e rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
In data 14.11.2023 veniva pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Palermo in data
25.9.2010 e, con ordinanza di rimessione sul ruolo istruttorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie articolate, le parti venivano onerate del deposito di documentazione reddituale aggiornata e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 18.11.2024, ove, ritenuto maturo per la
2 decisione, veniva rinviato all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 23.6.2025.
Alla predetta udienza, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, il procedimento veniva assunto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preso atto della definizione, con la sentenza già emessa da questo
Tribunale, della questione relativa alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono in questa sede esaminarsi le altre domande proposte dalle parti.
Va subito premesso che l'unica questione oggi al vaglio del Collegio è quella relativa all'affidamento e al mantenimento dell'unica figlia delle parti, ancora minorenne. Per_1
oggi di anni 11, è affidata congiuntamente a entrambi i genitori Per_1 con collocazione prevalente presso la madre a far data dall'ordinanza presidenziale del 14.6.2023, che ha confermato le condizioni stabilite dalle parti nell'ambito dell'accordo di negoziazione assistita relativo alla separazione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'attuale contesto normativo, che impone al Tribunale di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, rispetto al quale l'affidamento esclusivo si pone quale eccezione qualora se ravvisi la contrarietà all'interesse del minore (ex art. 337 quater, già art. 155 bis, primo comma, c.c.), in ossequio al precipuo interesse della minore, deve essere stabilito l'affidamento congiunto a entrambi i genitori, disponendo la collocazione prevalente presso il domicilio materno, a conferma dell'ordinanza presidenziale citata.
Peraltro, l'affidamento condiviso non risulta essere stato messo in discussione dalle parti, neppure alla luce del sopravvenuto trasferimento del ricorrente a Milano per ragioni lavorative, circostanza senz'altro idonea ad incidere sulla frequentazione padre-figlia.
3 Per quanto attiene al regime di visita, ritiene il Tribunale opportuno che il padre eserciti il proprio diritto di visita liberamente e previo accordo con la madre nei periodi in cui si rechi in Sicilia.
In ogni caso, si prevede che il ricorrente possa incontrare la figlia minore per due weekend al mese non consecutivi (in caso di contrasto il primo e il terzo di ogni mese), recandosi a Bagheria, con pernottamento.
Inoltre, la minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di sette giorni durante le festività natalizie, di cinque giorni durante quelle pasquali, nel rispetto del criterio dell'alternanza, e di venti giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto primariamente conto della volontà
e delle accresciute esigenze della stessa.
Per quanto attiene al mantenimento della minore, si osserva quanto segue.
Risulta incontestato tra le parti che abbia la qualifica Parte_1 di geometra e che, da ultimo, si sia trasferito a Milano per motivi di lavoro, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.650,00.
Parimenti incontestato risulta che non Controparte_1 svolga alcuna attività lavorativa e percepisca il reddito di inclusione pari a circa € 1.000,00 mensili.
L'attuale situazione economica e reddituale delle parti, in uno alla circostanza per la quale il ricorrente dovrà sostenere delle spese di viaggio per incontrare la figlia, impongono una revisione delle condizioni stabilite dalle parti nell'ambito della separazione consensuale.
Tanto premesso, attesa la collocazione prevalente della minore con la madre, ritiene il Tribunale che vada imposto a di Parte_1 versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore restando fermo l'obbligo di contribuire al Per_1 mantenimento del genitore non collocatario.
4 Inoltre, ritiene equo il Tribunale che il resistente provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia minore.
Quanto all'assegno unico, allo stato spettante al 50% dalle parti in favore della figlia, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della stessa che l'emolumento sia percepito in via esclusiva dalla resistente, genitore collocatario.
***
In considerazione della natura del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dispone l'affidamento condiviso di a entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che possa incontrare la figlia Parte_1 ogniqualvolta si rechi in Sicilia, previo accordo con il genitore collocatario e, in ogni caso, sulla scorta delle modalità di cui in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Controparte_1
€ 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Per_1
- dichiara il ricorrente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore collocatario;
- dispone che l'assegno unico erogato in favore della figlia minore delle parti sia percepito integralmente dalla resistente, genitore collocatario della stessa;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
5 Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
AN ME
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