TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14591 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona della dott.ssa AO OS,
all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025,
assente il procuratore allontanatosi dall'aula,
visto l'art.437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 40384 del R.G.A.C.C. dell'anno
2024, decisa con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 437 c.p.c.
nell'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso ex se Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
1 2
a) (c.f. C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
NC GN
APPELLATA
Oggetto: Opposizione avverso accertamento di violazione del codice della strada;
impugnazione della sentenza di primo grado riguardo la statuizione delle spese di lite.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti in sede di discussione orale all'udienza del 21.10.2025.
***
Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, il sig.
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 9108/2024, emessa dal Pt_1
Giudice di Pace di in data 18/09/2024 e pubblicata in data 26/09/2024, CP_1
relativamente al capo relativo alla statuizione delle spese di lite laddove il giudice di prime cure così ha deciso: “Compensa le spese di lite tra le parti”.
Ha dedotto l'appellante di aver proposto, con ricorso, impugnazione avverso al
Contr
n. 00001483709/2022/1/1/1 (Accertamento VP220891690) del 12/10/2022,
notificato il 7/11/2022 da emesso a seguito della rilevata CP_1
infrazione commessa dal motoveicolo di proprietà dell'appellante (nella specie utilizzo della corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici).
Ha dedotto, quindi, l'appellante che il Giudice di prime cure, dopo aver accolto nel merito l'opposizione per aver dimostrato il ricorrente di essere titolare del contrassegno parcheggio per disabili n. 302319R senza scadenza, rilasciato da ha disposto la compensazione delle spese di Parte_2
lite sulla scorta della seguente motivazione “La circostanza che il ricorrente non
2 3
provvide a comunicare alla banca dati di la targa Parte_2
del veicolo affinché fosse inserita tra i mezzi autorizzati alla circolazione nelle
corsie riservate, giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Ha rilevato, pertanto, l'appellante la contraddittorietà nonché la laconicità di tale statuizione in contrasto con quanto disposto dall'art. 92 c.p.c. secondo cui,
salvo le ipotesi ivi tassativamente stabilite, tra cui non rientra quella afferente il caso di specie, il soccombente nel giudizio è tenuto a rifondere le spese di lite in favore della parte vincitrice.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata, CP_1
chiedendo il rigetto del gravame, ritenendo corretta la decisione assunta dal giudice del primo grado che avrebbe fatto buon governo della regola processuale inerente il regime della soccombenza, anche alla luce del “novellato” art. 92 c.p.c.
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale e precisamente con il provvedimento n. 77/2018.
In ragione di tale intervento additivo, ha sostenuto l'appellata come “il giudice
possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora
sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” oltre quelle tassativamente indicate dalla norma di rito appena richiamata.
***
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le motivazioni di cui appresso.
Per espressa previsione dell'art. 91 c.p.c. “Il giudice, con la sentenza che chiude il
processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a
favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa”.
3 4
La disposizione normativa appena richiamata costituisce espressione di uno dei principi cardine del processo civile (la regola del c.d. victus victori) per cui la parte che soccombe nel giudizio, e che ha dato causa alla lite non riconoscendo la legittima ragione avversaria, è tenuta a rifondere le spese sostenute dall'altra parte per aver dovuto incardinare un giudizio altrimenti evitabile.
Il successivo art. 92 c.p.c., oggetto di numerosi provvedimenti di revisione,
introduce alcune tassative eccezioni al principio sopra richiamato individuabili: (i)
nella mutazione dell'orientamento giurisprudenziale;
(ii) nella novità della questione giuridica trattata;
(iii) nella reciproca soccombenza. La situazione non è
mutata con l'intervento additivo della Corte Costituzionale che ha solamente tracciato il perimetro in cui può è ammesso il potere discrezionale del giudice ancorato alle “gravi ed eccezionali ragioni” che sole possono legittimare la disapplicazione del principio della soccombenza.
Come recentemente ribadito dal Supremo Collegio, “la condanna alle spese di lite
implica la soccombenza e questa si determina in relazione all'esito della
decisione del giudizio: ne segue che la compensazione delle spese di lite, anche a
seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, può
essere disposta solo nell'ipotesi di novità assoluta della questione trattata o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero
nell'ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni o di assoluta incertezza che
presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche
espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.” (Cass. Civ., n. 20755 del 22/07/2025).
Orbene, trattandosi di controversia successiva alla entrata in vigore della legge n. 162 del 2014 (legge di conversione del D.L. 132/2014), il giudice di primo grado avrebbe potuto compensare le spese di lite soltanto nei casi tassativi previsti
4 5
da tale norma costituiti dalla soccombenza reciproca (già previsto nella formulazione originaria dell'art. 92 c.p.c.) e, appunto, dalle ulteriori ipotesi introdotte dalla citata novella costituite dalla “assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (sul punto anche Cass. Civ., sez. VI, 18 febbraio 2020 n 3977), oltre che per le eccezionali e gravi ragioni che nel caso di specie non sembrano sussistere.
Alla luce dei principi enucleati, supportati dai recenti arresti giurisprudenziali,
la motivazione assunta dal giudice di prime cure riguardo la compensazione delle spese di lite non solo non appare riconducibile alle gravi ed eccezionali ragioni ma, addirittura, sembra porsi in piena contraddizione con il restante tessuto motivazionale della pronuncia di merito della medesima questione.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha riconosciuto la piena legittimità delle ragioni di parte appellante, la quale, in quanto titolare del permesso disabili era abilitata alla guida nelle “corsie riservate”. Tuttavia, nonostante la piena soccombenza di parte appellata, ha ritenuto opportuno compensare le spese di lite
“sanzionando” il comportamento dell'appellante per non aver previamente informato l'autorità amministrativa del permesso di cui lo stesso appellante è
titolare.
Deve essere, anzi, data valenza al comportamento extraprocessuale assunto dall'odierno appellante il quale, prima ancora di intraprendere la via giurisdizionale, ha invocato il potere di autotutela di la quale, CP_1
sebbene avesse riscontrato la sussistenza del titolo in capo al signor ha Pt_1
ritenuto mantenere il provvedimento sanzionatorio.
5 6
Il comportamento dell'amministrazione , pertanto, ha contribuito CP_3
all'instaurazione del presente giudizio comportando, ciò, l'attribuzione in capo ad dell'alea del procedimento.
In ragione dei motivi articolati, la sentenza del primo grado deve essere parzialmente riformata sul regime delle spese che, unitamente a quelle del presente grado di giudizio dovranno essere poste a carico di in CP_1
quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AO OS, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
9108 del 2024, pubblicata in data 26.09.2024 così provvede:
b) condanna in persona del Sindaco pro tempore al CP_1 pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 330,00 per compensi oltre, spese esenti pari ad € 43,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge giusta applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, e succ. mod. con D.M. 34/2018 applicabile ratione temporis in favore dell'avv. Parte_1 c) condanna, altresì, in persona come sopra al pagamento CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese esenti pari ad € 91,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge giusta applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022, in favore dell'avv. Parte_1
Roma, 21/10/2025
Il GIUDICE
AO OS
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona della dott.ssa AO OS,
all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025,
assente il procuratore allontanatosi dall'aula,
visto l'art.437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 40384 del R.G.A.C.C. dell'anno
2024, decisa con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 437 c.p.c.
nell'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso ex se Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
1 2
a) (c.f. C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
NC GN
APPELLATA
Oggetto: Opposizione avverso accertamento di violazione del codice della strada;
impugnazione della sentenza di primo grado riguardo la statuizione delle spese di lite.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti in sede di discussione orale all'udienza del 21.10.2025.
***
Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, il sig.
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 9108/2024, emessa dal Pt_1
Giudice di Pace di in data 18/09/2024 e pubblicata in data 26/09/2024, CP_1
relativamente al capo relativo alla statuizione delle spese di lite laddove il giudice di prime cure così ha deciso: “Compensa le spese di lite tra le parti”.
Ha dedotto l'appellante di aver proposto, con ricorso, impugnazione avverso al
Contr
n. 00001483709/2022/1/1/1 (Accertamento VP220891690) del 12/10/2022,
notificato il 7/11/2022 da emesso a seguito della rilevata CP_1
infrazione commessa dal motoveicolo di proprietà dell'appellante (nella specie utilizzo della corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici).
Ha dedotto, quindi, l'appellante che il Giudice di prime cure, dopo aver accolto nel merito l'opposizione per aver dimostrato il ricorrente di essere titolare del contrassegno parcheggio per disabili n. 302319R senza scadenza, rilasciato da ha disposto la compensazione delle spese di Parte_2
lite sulla scorta della seguente motivazione “La circostanza che il ricorrente non
2 3
provvide a comunicare alla banca dati di la targa Parte_2
del veicolo affinché fosse inserita tra i mezzi autorizzati alla circolazione nelle
corsie riservate, giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Ha rilevato, pertanto, l'appellante la contraddittorietà nonché la laconicità di tale statuizione in contrasto con quanto disposto dall'art. 92 c.p.c. secondo cui,
salvo le ipotesi ivi tassativamente stabilite, tra cui non rientra quella afferente il caso di specie, il soccombente nel giudizio è tenuto a rifondere le spese di lite in favore della parte vincitrice.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata, CP_1
chiedendo il rigetto del gravame, ritenendo corretta la decisione assunta dal giudice del primo grado che avrebbe fatto buon governo della regola processuale inerente il regime della soccombenza, anche alla luce del “novellato” art. 92 c.p.c.
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale e precisamente con il provvedimento n. 77/2018.
In ragione di tale intervento additivo, ha sostenuto l'appellata come “il giudice
possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora
sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” oltre quelle tassativamente indicate dalla norma di rito appena richiamata.
***
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le motivazioni di cui appresso.
Per espressa previsione dell'art. 91 c.p.c. “Il giudice, con la sentenza che chiude il
processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a
favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa”.
3 4
La disposizione normativa appena richiamata costituisce espressione di uno dei principi cardine del processo civile (la regola del c.d. victus victori) per cui la parte che soccombe nel giudizio, e che ha dato causa alla lite non riconoscendo la legittima ragione avversaria, è tenuta a rifondere le spese sostenute dall'altra parte per aver dovuto incardinare un giudizio altrimenti evitabile.
Il successivo art. 92 c.p.c., oggetto di numerosi provvedimenti di revisione,
introduce alcune tassative eccezioni al principio sopra richiamato individuabili: (i)
nella mutazione dell'orientamento giurisprudenziale;
(ii) nella novità della questione giuridica trattata;
(iii) nella reciproca soccombenza. La situazione non è
mutata con l'intervento additivo della Corte Costituzionale che ha solamente tracciato il perimetro in cui può è ammesso il potere discrezionale del giudice ancorato alle “gravi ed eccezionali ragioni” che sole possono legittimare la disapplicazione del principio della soccombenza.
Come recentemente ribadito dal Supremo Collegio, “la condanna alle spese di lite
implica la soccombenza e questa si determina in relazione all'esito della
decisione del giudizio: ne segue che la compensazione delle spese di lite, anche a
seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, può
essere disposta solo nell'ipotesi di novità assoluta della questione trattata o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero
nell'ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni o di assoluta incertezza che
presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche
espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.” (Cass. Civ., n. 20755 del 22/07/2025).
Orbene, trattandosi di controversia successiva alla entrata in vigore della legge n. 162 del 2014 (legge di conversione del D.L. 132/2014), il giudice di primo grado avrebbe potuto compensare le spese di lite soltanto nei casi tassativi previsti
4 5
da tale norma costituiti dalla soccombenza reciproca (già previsto nella formulazione originaria dell'art. 92 c.p.c.) e, appunto, dalle ulteriori ipotesi introdotte dalla citata novella costituite dalla “assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (sul punto anche Cass. Civ., sez. VI, 18 febbraio 2020 n 3977), oltre che per le eccezionali e gravi ragioni che nel caso di specie non sembrano sussistere.
Alla luce dei principi enucleati, supportati dai recenti arresti giurisprudenziali,
la motivazione assunta dal giudice di prime cure riguardo la compensazione delle spese di lite non solo non appare riconducibile alle gravi ed eccezionali ragioni ma, addirittura, sembra porsi in piena contraddizione con il restante tessuto motivazionale della pronuncia di merito della medesima questione.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha riconosciuto la piena legittimità delle ragioni di parte appellante, la quale, in quanto titolare del permesso disabili era abilitata alla guida nelle “corsie riservate”. Tuttavia, nonostante la piena soccombenza di parte appellata, ha ritenuto opportuno compensare le spese di lite
“sanzionando” il comportamento dell'appellante per non aver previamente informato l'autorità amministrativa del permesso di cui lo stesso appellante è
titolare.
Deve essere, anzi, data valenza al comportamento extraprocessuale assunto dall'odierno appellante il quale, prima ancora di intraprendere la via giurisdizionale, ha invocato il potere di autotutela di la quale, CP_1
sebbene avesse riscontrato la sussistenza del titolo in capo al signor ha Pt_1
ritenuto mantenere il provvedimento sanzionatorio.
5 6
Il comportamento dell'amministrazione , pertanto, ha contribuito CP_3
all'instaurazione del presente giudizio comportando, ciò, l'attribuzione in capo ad dell'alea del procedimento.
In ragione dei motivi articolati, la sentenza del primo grado deve essere parzialmente riformata sul regime delle spese che, unitamente a quelle del presente grado di giudizio dovranno essere poste a carico di in CP_1
quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AO OS, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
9108 del 2024, pubblicata in data 26.09.2024 così provvede:
b) condanna in persona del Sindaco pro tempore al CP_1 pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 330,00 per compensi oltre, spese esenti pari ad € 43,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge giusta applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, e succ. mod. con D.M. 34/2018 applicabile ratione temporis in favore dell'avv. Parte_1 c) condanna, altresì, in persona come sopra al pagamento CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese esenti pari ad € 91,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge giusta applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022, in favore dell'avv. Parte_1
Roma, 21/10/2025
Il GIUDICE
AO OS
6