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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 6727/2024 RG;
T R A CF: rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
FA CA e NI RA;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire l'assegno ordinario in capo al ricorrente a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale adito;
che, a fronte della notificazione del suddetto decreto il 19.7.2023 e dell'invio della documentazione per la liquidazione della prestazione in data 14.11.2023, l' non aveva CP_1 provveduto al pagamento della suddetta prestazione previdenziale. Si è costituito l' esponendo “In sede di istruttoria, l'Ufficio amministrativo competente CP_1 ha rappresentato che sta provvedendo a svolgere gli accertamenti necessari per poter procedere alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità (AOI) in favore del ricorrente in esecuzione del decreto di omologa rg. 8612/2016. La prestazione verrà liquidata, pertanto, entro pochi giorni dal deposito della presente memoria, Si fa presente che il ricorrente ha percepito la NASPI dall'08.07.2019 al 22.02.2021 e dal 14.11.2023 al 10.12.2023. Pertanto, gli arretrati saranno corrisposti solo a seguito di dichiarazione di opzione per l'una o per l'altra prestazione (NASPI o IO) e al netto delle relative trattenute.”
Deve rilevarsi che emerge dalla documentazione prodotta dall' che il ricorrente ha CP_1 percepito la NASpI. Deve, inoltre, accertarsi che deve essere garantito ai lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato (cfr. sentenza n. 234 del 2011 della Corte Costituzionale).
In corso di giudizio il ricorrente ha esercitato l'opzione per la NASpI già percepita nei suddetti periodi indicati dall' in memoria (cfr. dichiarazione del 21.2.2025 in atti). CP_1
1 L' ha prodotto documentazione inerente al pagamento in data 1.04.2025 degli arretrati CP_1 spettanti al ricorrente, al netto delle rate di assegno ordinario incompatibili con la NASpI. L' ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. CP_1
Parte ricorrente ha dato atto del pagamento, tenuto conto del diritto di opzione esercitato dal beneficiario in data 21 febbraio 2025. Parte_1
Nel merito il pagamento delle somme spettanti determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Nel caso che ci occupa il ricorrente, solo in corso di causa, ha esercitato l'opzione tra il trattamento di disoccupazione e quello di invalidità, consentendo all' di determinare CP_1
l'importo spettante a titolo di assegno ordinario e di effettuare il pagamento. Pertanto le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 06.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 6727/2024 RG;
T R A CF: rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
FA CA e NI RA;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire l'assegno ordinario in capo al ricorrente a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale adito;
che, a fronte della notificazione del suddetto decreto il 19.7.2023 e dell'invio della documentazione per la liquidazione della prestazione in data 14.11.2023, l' non aveva CP_1 provveduto al pagamento della suddetta prestazione previdenziale. Si è costituito l' esponendo “In sede di istruttoria, l'Ufficio amministrativo competente CP_1 ha rappresentato che sta provvedendo a svolgere gli accertamenti necessari per poter procedere alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità (AOI) in favore del ricorrente in esecuzione del decreto di omologa rg. 8612/2016. La prestazione verrà liquidata, pertanto, entro pochi giorni dal deposito della presente memoria, Si fa presente che il ricorrente ha percepito la NASPI dall'08.07.2019 al 22.02.2021 e dal 14.11.2023 al 10.12.2023. Pertanto, gli arretrati saranno corrisposti solo a seguito di dichiarazione di opzione per l'una o per l'altra prestazione (NASPI o IO) e al netto delle relative trattenute.”
Deve rilevarsi che emerge dalla documentazione prodotta dall' che il ricorrente ha CP_1 percepito la NASpI. Deve, inoltre, accertarsi che deve essere garantito ai lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato (cfr. sentenza n. 234 del 2011 della Corte Costituzionale).
In corso di giudizio il ricorrente ha esercitato l'opzione per la NASpI già percepita nei suddetti periodi indicati dall' in memoria (cfr. dichiarazione del 21.2.2025 in atti). CP_1
1 L' ha prodotto documentazione inerente al pagamento in data 1.04.2025 degli arretrati CP_1 spettanti al ricorrente, al netto delle rate di assegno ordinario incompatibili con la NASpI. L' ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. CP_1
Parte ricorrente ha dato atto del pagamento, tenuto conto del diritto di opzione esercitato dal beneficiario in data 21 febbraio 2025. Parte_1
Nel merito il pagamento delle somme spettanti determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Nel caso che ci occupa il ricorrente, solo in corso di causa, ha esercitato l'opzione tra il trattamento di disoccupazione e quello di invalidità, consentendo all' di determinare CP_1
l'importo spettante a titolo di assegno ordinario e di effettuare il pagamento. Pertanto le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 06.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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