Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4973/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4973 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Ida Napolitano (C.F. ) presso il cui studio in Marano di Napoli, alla C.F._2
via De Curtis n.3, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
e
, nato a [...], il [...] -C.F. , rapp.to e difeso CP_1 C.F._3 dall' Avv. Francesco Pisano (C.F. , presso il cui studio in Frattamaggiore, alla C.F._4
via P.M. Vergara n.154, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 3 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 3 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate. pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 19 dicembre 2024, i ricorrenti e Parte_1
, premettevano di aver contratto matrimonio in Cardito (NA) il 10.06.2005, in regime di CP_1
separazione dei beni in costanza del quale nascevano due figlie nata a [...] il [...], Per_1
maggiorenne, e nata a [...] il [...]. Per_2
Dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 3 aprile 2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 02.04.2025
i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano ma comunque nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. il SI. , in ogni caso, a far data dalla omologa della separazione legale dei coniugi si CP_1 impegna a lasciare la casa coniugale, prelevando l'abbigliamento ed i suoi effetti personali, e contestualmente provvederà ad effettuare e comunicare il cambio di residenza;
3. la casa familiare, sita in Cardito, alla via Avogadro n. 16, di proprietà esclusiva della madre pagina 2 di 7 della SI.ra , sarà assegnata alla moglie, che la abiterà unitamente alle figlie;
Parte_1
4. gli arredi presenti nella abitazione costituente la casa familiare restano nella disponibilità della SI.ra ; Parte_1
SULL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE Per_2
- La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art.155 c.c., come sostituito dalla L.54/06, non essendovi motivi ostativi all'affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre, presso la casa familiare. I coniugi, in accordo fra loro, Parte_1
dichiarano di essere pienamente consapevoli del diritto della minore di godere della bigenitorialità, in modo che la nuova dimensione familiare non interferisca negativamente sul percorso evolutivo della stessa, sono consapevoli dell'importanza della condivisione delle decisioni afferenti le scelte di vita della figlia e dell'obbligo di adottarle di comune accordo, custodendo il diritto di quest' ultima a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, assicurandole di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
-i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
entrambi i genitori sono d'accordo nel modificare eventualmente, in futuro, il programma sottoscritto nell'interesse e tutela della figlia, in caso di necessità e previo concorde assenso degli stessi;
-quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore 19.00 del venerdì, alle ore 21.00 della domenica;
nel Per_2
corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 23.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
le minori trascorrerà ad anni alterni, la settimana dal 23.12 al 30.12 con il padre e la settimana dal 30.12 al 06.01 compreso, con la madre. Ugualmente si applicherà il criterio dell'alternanza per le altre festività da calendario, es. 25 aprile, 02 giugno, 02 novembre. Per il periodo delle vacanze estive la minore potrà trascorrere con il padre, che vi si recherà da solo, nel mese di agosto, dieci giorni consecutivi presso l'abitazione della SI.ra , in Arzachena, dal 18 al 28 Parte_1
agosto; per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia, i genitori cercheranno di essere entrambi presenti alle feste, e, laddove non fosse possibile, si seguirà il criterio pagina 3 di 7 dell'alternanza annuale, consentendo, comunque, ad entrambi i genitori, di trascorrere qualche ora con al fine di farle gli auguri. In ogni caso i genitori potranno concordare ulteriori Per_2
e/o diversi periodi di visita, compatibilmente con le loro eSIenze lavorative e con quelle scolastiche della figlia e, nella ripartizione dei giorni, si privilegia l'opportunità di condurre la minore in viaggi di istruzione, con la possibilità di recuperare, successivamente, i giorni di visita;
- le ricorrenze quali compleanni dei genitori, Festa del Papà e della mamma, verranno trascorse dalla minore con il genitore interessato dalla festività, in deroga al diritto di visita così come articolato.
SUL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
- il SInor corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario di ciascuna CP_1
figlia:
- fintanto che le stesse vivranno con la madre, presso la casa familiare, egli verserà la somma pari ad euro 500,00 mensili ( euro cinquecento) mentre, nel caso che le stesse stabiliscano il loro domicilio, in maniera continuativa, lontano dalla casa familiare per motivi di studio, il padre verserà la somma di € 1000,00 (euro mille) mensili per ciascuna figlia, comprendendo in tale importo la compartecipazione alle spese di vita quotidiana , vitto ed alloggio delle stesse, quali studentesse fuori sede, per tutta la durata del soggiorno;
detto importo sarà versato alla coniuge collocataria entro il giorno 10 di ogni mese e verrà aggiornato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT a far data da un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso e versato a mezzo accredito su forma di accredito indicata dalla SI.ra
[...]
. Pt_1
- L'assegno unico o altra futura forma di assegno familiare a beneficio delle figlie, sarà percepito per l'intero ammontare dalla SI.ra . Parte_1
Le spese straordinarie per le figlie verranno così ripartite:
- rette universitarie: intero importo, comprensivo del costo dei libri di testo, per l'intera durata del corso di studi universitari, per entrambe le figlie, a carico del padre, SI. . CP_1
Il SI. , quale proprietario dell'immobile sito in Frattamaggiore, alla via Don CP_1
Minzoni n.4, foglio 5 particella 272 subalterno 6 piano 2 , interno 4, acquistato in data
16.07.2019 con atto redatto innanzi al notaio , si impegna sin d'ora , quale Persona_3
forma di pagamento alternativo, nel caso decida di alienare il predetto immobile, a dare preavviso alla SI.ra a mezzo raccomandata , almeno venti giorni prima della vendita, Parte_1
della stipula della compravendita, ed a versare, dal prezzo riscosso quale corrispettivo della pagina 4 di 7 vendita, in favore della SI.ra , in un'unica soluzione, l'intero importo ancora dovuto a Parte_1
saldo del costo totale, di tutti gli anni di corso previsti, delle rette universitarie delle figlie e assicurando alle stesse la continuità di studi presso centri universitari Per_1 Per_2
prestigiosi, così come concordato.
Le spese per acquisto di libri scolastici per la figlia saranno interamente a carico della Per_2
madre, SI.ra , mentre le spese per materiale scolastico da intendersi: zaino, Parte_1
diario, materiale di cancelleria, saranno interamente a carico del padre, SI. . CP_1
Le altre spese straordinarie cederanno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% : si intendono per tali le spese mediche non coperte dal SSSN, le spese scolastiche per la figlia
(quota annuale iscrizione scuola privata, rette scuola privata, corso di inglese, gite di Per_2
istruzione), le spese per attività artistiche e/o ludico e/o sportive, per le altre spese al riguardo si rinvia alla disciplina dettata dal “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia” approvato dalla Presidenza del Tribunale di Napoli Nord e dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, parte integrante del presente atto;
- il SI. si impegna inoltre al pagamento delle utenze della casa familiare sita in CP_1
Cardito alla via Amedeo Avogadro n.16, con l'onere di inviare entro la fine di ogni mese, alla SI.ra , le ricevute degli avvenuti pagamenti, in particolare: canoni del consumo del Parte_1 gas, del consumo elettrico, del consumo idrico, della TARI, dell'IMU, telefono internet, di
Netflix, di Prime (Amazon).
ULTERIORI ACCORDI TRA LE PARTI
- nulla sarà dovuto alla SI.ra a titolo di assegno alimentare ovvero di Parte_1
mantenimento in favore della moglie;
- premesso che la SI.ra è proprietaria esclusiva di un immobile sito in Parte_1
Arzachena (SS) alla via Località Cala dei Ginepri snc piano S-1 T, foglio 18 particella 1146 subalterno 3, in virtù di atto dell'acquisito con atto num repertorio 320, raccolta n. 207 Notaio
, che per l'acquisto del predetto immobile la SI.ra ed il SI. Per_3 Parte_1 CP_1
stipulavano un contratto di mutuo fondiario, come da atto di mutuo del 23.12.2021 avente n. 597 raccolta n. 390, di cui resta a pagare la somma pari ad euro 211.337,00, di cui future rate ancora da pagare n.317 per un importo di ciascuna rata pari ad euro 783,14, suscettibile di variazione, tutto ciò premesso il SI. si impegna a pagare tutte le rate del mutuo, CP_1 sino all'estinzione dello stesso contratto di mutuo sopra citato, provvedendo a versare sul conto corrente della SI.ra , entro il giorno 01 del mese, l'importo dovuto a titolo di rata del Parte_1
mutuo, la stessa provvederà a trasmettere al SI. , mensilmente, ricevuta di avvenuto CP_1
pagina 5 di 7 pagamento dei ratei.
5. Il SI. , quale proprietario dell'immobile sito in Frattamaggiore, alla via Don CP_1
Minzoni n.4, foglio 5 particella 272 subalterno 6 piano 2 , interno 4, acquistato in data
16.07.2019 con atto redatto innanzi al notaio , si impegna sin d'ora , in caso di Persona_3
variazioni peggiorative del proprio reddito, tali da non consentirgli di far fronte agli impegni economici assunti con il presente ricorso, alla alienazione del predetto immobile, il cui provento sarà destinato, oltre al pagamento del mantenimento ordinarie delle figlie, in particolare al pagamento delle spese straordinarie per garantire il percorso di studi universitari delle figlie e . Per_1 Per_2
6. i coniugi dichiarano che, avendo entrambi una propria autonomia patrimoniale, intesa quale autosufficienza per i bisogni della vita, non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, di rinunciare, reciprocamente, ad ogni pretesa di concorso al mantenimento nei confronti l'uno dell'altro;
7. Visto l'art. 3 lett.B9 della legge 21/11/67 n.1185 così come novellato dall'art.24 l.3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e per il passaporto a fini turistici per ciascun genitore ed inoltre prestano sin d'ora il consenso per il rilascio di documento valido per l'espatrio, per il rinnovo, e per il passaporto a fini turistici per la figlia minore;
8. ciascuno dei coniugi si impegna a comunicare all'altro, entro il termine di venti giorni, il cambiamento di residenza o di domicilio;
9. le spese della presente procedura sono da intendersi compensate tra le parti. A tal fine sottoscrivono il presente ricorso anche i procuratori per esclusione del vincolo della solidarietà professionale.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire, dando atto della natura obbligatoria delle statuizioni relative ai trasferimenti dei beni mobili registrati.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
27.08.79 (C.F.: ) e, , nato a [...], il [...] - C.F._1 CP_1
C.F. , ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al C.F._3
pagina 6 di 7 ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cardito (atto n. 14 parte 2, serie A, anno
2005);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conSIlio del 03.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 7 di 7