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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37622/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 37622/2021 r.g promossa da:
Controparte_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Teresa Maria Manganella
parte ricorrente
contro
CP_2
nato a [...] il [...]
parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 6 dicembre
2003. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia in data 27 febbraio 2004. In data 12 Per_1 luglio 2019 i coniugi si sono separati con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato in data 15 luglio 2019, con il quale è stato disposto l'affido della minore a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione presso la madre e contestuale assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, sono state disciplinate le frequentazioni paterne ed è stato disposto, in capo al l'obbligo di corrispondere alla CP_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di CP_1
€ 350,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie nella quota del 50%. In sede di accordo separativo, inoltre, il ha assunto l'obbligo di pagamento delle rate del CP_2
prestito personale intestato a entrambe le parti, sottoscritto il 4 maggio 2017 con la banca
Unicredit.
ha convenuto in giudizio il resistente chiedendo al Tribunale di Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, in modifica delle condizioni della separazione, di disporre l'aumento dell'assegno mensile per il mantenimento della figlia minore a carico del padre alla misura di € 420,00,
comprensivo anche delle spese straordinarie, con ordine di versamento direttamente dal datore di lavoro Super Elite, via Appia Nuova 472/586-588. Ha, inoltre, chiesto la conferma delle condizioni di separazione in ordine all'obbligo a carico del di pagamento CP_2
integrale delle rate scadute e a scadere del finanziamento n. 7731733 assunto con gli accordi della separazione.
A sostegno delle domande, ha dedotto che il resistente non è mai puntuale nel versamento del contributo al mantenimento della minore e non rifonde puntualmente le spese straordinarie nella misura pro quota, dovendo la ricorrente a farsene carico per l'intero,
salvo poi ottenere eventuali rimborsi rateizzati;
ha aggiunto che il non ha adempiuto CP_2
l'impegno assunto in sede di separazione di pagamento integrale delle rate del prestito personale intestato ad entrambi e che, a causa di tale inadempimento, la è stata CP_1
diffidata dall'Istituto Bancario e poi iscritta nelle centrali rischi, ivi compresa la C RI F con conseguente impossibilità di poter accedere a forme di finanziamento.
Notificato ritualmente il ricorso, il resistente, sig. non si è costituito in CP_2
giudizio.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti di cui alla separazione e ha ordinato il pagamento da parte del datore del resistente - supermercato Elite, via Appia Nuova 472/586-588 - di versare direttamente alla ricorrente la somma mensile di euro 350,00.
Acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
*****
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo alla mancata costituzione in giudizio del resistente.
Nelle more del giudizio la figlia delle parti è divenuta maggiorenne, sicché nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento e ai tempi di permanenza di presso Per_1
ciascun genitore.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente.
Quanto agli aspetti economici della controversia, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di infermiera professionale alle dipendenze della , Controparte_3
con retribuzione netta mensile di circa € 1.450,00 (v. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del 30 novembre 2024) e di aver percepito nell'anno 2021 un reddito netto di €
19.929,08; nell'anno 2020 un reddito netto di € 18.653,77; nell'anno 2019 un reddito netto di € 18.242,10 (v. dichiarazioni redditi depositate in atti).
Con riferimento alla situazione padre, non è stato possibile l'accertamento processuale delle sue condizioni economiche stante la contumacia della parte in uno alla assenza di qualsivoglia allegazione assertiva o probatoria della ricorrente sui redditi di lui.
Ciò, tuttavia, non osta alla determinazione del concorso negli oneri finanziari per il mantenimento della prole il cui parametro di riferimento è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle effettive risorse economiche individuali ma anche delle potenzialità reddituali dei genitori. Tanto premesso, non essendo emersi elementi di segno contrario, deve presumersi la capacità reddituale del e, non essendo note le sue effettiva condizioni reddituali, la CP_2
determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia potrà legittimamente venir correlata non tanto alla esatta quantificazione delle risorse economiche di lui, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita della figlia, considerata la sua collocazione sociale e tenuto conto delle risorse economiche della madre, come sopra illustrate (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo che l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
a carico del padre sia confermato in € 350,00 mensili, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del come già stabilito nei provvedimenti provvisori, oltre al 50% CP_2
delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale, non potendo accogliersi la domanda di parte ricorrente volta ad includere nell'ordinario mantenimento per la figlia le spese straordinarie in via forfettaria, trattandosi di Per_1
spese che, per la loro imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, e la cui forfettizzazione può porsi in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento.
Va precisato che sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie,
perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione,
che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo).
Ulteriori domande
La ricorrente ha chiesto confermarsi l'obbligo a carico del di pagamento integrale CP_2
delle rate scadute e a scadere del finanziamento Unicredit n. 7731733, cointestato a entrambe le parti, assunto con gli accordi della separazione.
La spiegata domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Invero, l'obbligo di pagamento delle rate del predetto finanziamento è stato sì assunto in occasione della separazione dei coniugi ma riveste una valenza meramente negoziale che esula dall'oggetto tipico dei giudizi di separazione o divorzio che può solo inerire, con riguardo agli aspetti economici, alla determinazione dell' an e del quantum dell'assegno di mantenimento per coniuge e figli e alla determinazione del criterio di riparto delle spese straordinarie per la prole.
In quanto pattuizione meramente negoziale, la stessa non è dunque suscettibile di conferma o modifica nella presente sede giurisdizionale. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia e alla contumacia della resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ritenuta inammissibile o comunque rigettata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 6
dicembre 2003 nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1 CP_2
il 21 giugno 1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Roma al n. 00774, parte
2, serie A00, anno 2003.
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale di via Piazza Donna Olimpia 5 alla ricorrente;
- conferma in euro 350,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con base luglio 2019) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della figlia, da corrispondersi a CP_2 [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di CP_1
cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre
2014;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per la figlia, come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, di cui alla parte motiva;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11 febbraio
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 37622/2021 r.g promossa da:
Controparte_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Teresa Maria Manganella
parte ricorrente
contro
CP_2
nato a [...] il [...]
parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 6 dicembre
2003. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia in data 27 febbraio 2004. In data 12 Per_1 luglio 2019 i coniugi si sono separati con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato in data 15 luglio 2019, con il quale è stato disposto l'affido della minore a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione presso la madre e contestuale assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, sono state disciplinate le frequentazioni paterne ed è stato disposto, in capo al l'obbligo di corrispondere alla CP_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di CP_1
€ 350,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie nella quota del 50%. In sede di accordo separativo, inoltre, il ha assunto l'obbligo di pagamento delle rate del CP_2
prestito personale intestato a entrambe le parti, sottoscritto il 4 maggio 2017 con la banca
Unicredit.
ha convenuto in giudizio il resistente chiedendo al Tribunale di Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, in modifica delle condizioni della separazione, di disporre l'aumento dell'assegno mensile per il mantenimento della figlia minore a carico del padre alla misura di € 420,00,
comprensivo anche delle spese straordinarie, con ordine di versamento direttamente dal datore di lavoro Super Elite, via Appia Nuova 472/586-588. Ha, inoltre, chiesto la conferma delle condizioni di separazione in ordine all'obbligo a carico del di pagamento CP_2
integrale delle rate scadute e a scadere del finanziamento n. 7731733 assunto con gli accordi della separazione.
A sostegno delle domande, ha dedotto che il resistente non è mai puntuale nel versamento del contributo al mantenimento della minore e non rifonde puntualmente le spese straordinarie nella misura pro quota, dovendo la ricorrente a farsene carico per l'intero,
salvo poi ottenere eventuali rimborsi rateizzati;
ha aggiunto che il non ha adempiuto CP_2
l'impegno assunto in sede di separazione di pagamento integrale delle rate del prestito personale intestato ad entrambi e che, a causa di tale inadempimento, la è stata CP_1
diffidata dall'Istituto Bancario e poi iscritta nelle centrali rischi, ivi compresa la C RI F con conseguente impossibilità di poter accedere a forme di finanziamento.
Notificato ritualmente il ricorso, il resistente, sig. non si è costituito in CP_2
giudizio.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti di cui alla separazione e ha ordinato il pagamento da parte del datore del resistente - supermercato Elite, via Appia Nuova 472/586-588 - di versare direttamente alla ricorrente la somma mensile di euro 350,00.
Acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
*****
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo alla mancata costituzione in giudizio del resistente.
Nelle more del giudizio la figlia delle parti è divenuta maggiorenne, sicché nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento e ai tempi di permanenza di presso Per_1
ciascun genitore.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente.
Quanto agli aspetti economici della controversia, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di infermiera professionale alle dipendenze della , Controparte_3
con retribuzione netta mensile di circa € 1.450,00 (v. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del 30 novembre 2024) e di aver percepito nell'anno 2021 un reddito netto di €
19.929,08; nell'anno 2020 un reddito netto di € 18.653,77; nell'anno 2019 un reddito netto di € 18.242,10 (v. dichiarazioni redditi depositate in atti).
Con riferimento alla situazione padre, non è stato possibile l'accertamento processuale delle sue condizioni economiche stante la contumacia della parte in uno alla assenza di qualsivoglia allegazione assertiva o probatoria della ricorrente sui redditi di lui.
Ciò, tuttavia, non osta alla determinazione del concorso negli oneri finanziari per il mantenimento della prole il cui parametro di riferimento è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle effettive risorse economiche individuali ma anche delle potenzialità reddituali dei genitori. Tanto premesso, non essendo emersi elementi di segno contrario, deve presumersi la capacità reddituale del e, non essendo note le sue effettiva condizioni reddituali, la CP_2
determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia potrà legittimamente venir correlata non tanto alla esatta quantificazione delle risorse economiche di lui, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita della figlia, considerata la sua collocazione sociale e tenuto conto delle risorse economiche della madre, come sopra illustrate (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo che l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
a carico del padre sia confermato in € 350,00 mensili, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del come già stabilito nei provvedimenti provvisori, oltre al 50% CP_2
delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale, non potendo accogliersi la domanda di parte ricorrente volta ad includere nell'ordinario mantenimento per la figlia le spese straordinarie in via forfettaria, trattandosi di Per_1
spese che, per la loro imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, e la cui forfettizzazione può porsi in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento.
Va precisato che sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie,
perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione,
che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo).
Ulteriori domande
La ricorrente ha chiesto confermarsi l'obbligo a carico del di pagamento integrale CP_2
delle rate scadute e a scadere del finanziamento Unicredit n. 7731733, cointestato a entrambe le parti, assunto con gli accordi della separazione.
La spiegata domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Invero, l'obbligo di pagamento delle rate del predetto finanziamento è stato sì assunto in occasione della separazione dei coniugi ma riveste una valenza meramente negoziale che esula dall'oggetto tipico dei giudizi di separazione o divorzio che può solo inerire, con riguardo agli aspetti economici, alla determinazione dell' an e del quantum dell'assegno di mantenimento per coniuge e figli e alla determinazione del criterio di riparto delle spese straordinarie per la prole.
In quanto pattuizione meramente negoziale, la stessa non è dunque suscettibile di conferma o modifica nella presente sede giurisdizionale. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia e alla contumacia della resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ritenuta inammissibile o comunque rigettata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 6
dicembre 2003 nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1 CP_2
il 21 giugno 1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Roma al n. 00774, parte
2, serie A00, anno 2003.
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale di via Piazza Donna Olimpia 5 alla ricorrente;
- conferma in euro 350,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con base luglio 2019) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della figlia, da corrispondersi a CP_2 [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di CP_1
cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre
2014;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per la figlia, come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, di cui alla parte motiva;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11 febbraio
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi