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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2943/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 26 giugno 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione il sig. (CF ) spiegava opposizione Parte_1 C.F._1 avverso il D.I. n. 976/2023 provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lucca emesso in data
01/09/2023 R.G. n. 2541/2023, repert. n. 1742/2023 a favore di “ (P. IVA Controparte_1
), con il quale si intimava all'odierno attore opponente di pagare all'odierno P.IVA_1 convenuto opposto la somma di € 10.076,71 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in ragione di un inadempimento al contratto di esclusiva stipulato per la vendita di un immobile dell'attore da parte della convenuta, avendo l'attore venduto privatamente il proprio appartamento senza avvalersi dell'opera della convenuta. L'art. H n. 1 del contratto di incarico di vendita con esclusiva, prevedeva, infatti, che in caso di vendita effettuata dal cliente nel periodo di vigenza del contratto lo stesso cliente avrebbe dovuto pagare la somma di € 10.000,00 a titolo di penale. Avendo il cliente, odierno opponente, provveduto a vendere privatamente il suo immobile con atto a rogiti il 31/5/2023, senza avvisare l'odierna opposta, Parte_2 quest'ultima ricorreva in via monitoria e otteneva il Decreto, immediatamente esecutivo, oggetto dell'odierna opposizione.
Il sig. motivava la propria opposizione fondandola in primo luogo sul Parte_1 disconoscimento delle proprie sottoscrizioni apposte al contratto di incarico di vendita prodotto in sede monitoria, con conseguente invalidità e comunque inefficacia delle pattuizioni del medesimo contratto. Adduceva poi quale ulteriore motivo di opposizione la nullità della clausola di rinnovo automatico del contratto, anche in correlazione del preteso patto di esclusiva, in ragione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in quanto detta clausola determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Indicava a riguardo numerose decisioni. Infine parte opponente rilevava come nel periodo di fine gennaio 2023, veniva fissato un incontro nel corso del quale la “ dietro richiesta Controparte_1
1 dell'opponente, restituiva tutte le chiavi dell'immobile, dovendosi ritenere che l'incarico fosse cessato. Concludeva domandando preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutività del Decreto opposto e nel merito la revoca dello stesso con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali nonché di quelle ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio parte opposta, dapprima ai soli fini del rigetto dell'istanza di controparte ex art. 649 c.p.c. e poi con regolare comparsa, osservando nel merito la superfluità dell'istanza di verificazione giacché, a parte la somiglianza con la sottoscrizione apposta dal ricorrente e la sua sottoscrizione della carta d'identità risultava comunque provata l'attività svolta da essa opposta.
Adduceva poi l'inapplicabilità dell'invocato art. 33 C.d.C. che costituirebbe soltanto un mezzo per evadere le proprie responsabilità, nonché rilevava la mancanza di prova sulla pretesa risoluzione consensuale del contratto e infine rilevava l'effettiva iscrizione dell'opposta nel ruolo degli agenti immobiliari. Concludeva per il rigetto della domanda, previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e vittoria di spese e competenze.
Instaurato il procedimento, dapprima il precedente Giudice, rilevata la presenza di plurime clausole vessatorie, sospendeva l'esecutività del Decreto opposto, quindi il sottoscritto Giudice, subentrato al precedente, provvedeva ad ammettere le prove richieste dalle parti, il cui espletamento si svolgeva in successive udienze. Le parti precisavano infine le rispettive conclusioni e la causa era rinviata all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Nel merito si osserva innanzitutto, in base ai documenti depositati, come il contratto di mediazione prenda inizio dal 13/1/2022 e termine al 13//2023. Detto termine finale doveva però intendersi, stante il punto “A” del medesimo contratto, tacitamente rinnovato per la durata di un anno qualora non fosse pervenuta disdetta a mezzo raccomandata trenta giorni prima della scadenza. Detta clausola, già sommariamente valutata dal precedente Giudice, non ha invero natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, pur pienamente applicabile alla fattispecie ora in esame, in quanto il rinnovo tacito del contratto di cui al punto “A” del medesimo risulta accompagnato dalla possibilità di scelta del contraente, in concreto non sottoscritta ma presente nel modulo al punto “H”, tra l'esclusività dell'incarico e la non esclusività, contemplata al punto, non selezionato dal contraente, “I” del medesimo contratto.
Né può ritenersi vessatoria, ai sensi del citato art. 33, la previsione della misura della clausola penale, posta dall'art. “H” del contratto in esame pari ad € 10.000,00, ossia sostanzialmente quasi equivalente all'importo dovuto da una parte per la mediazione. Non sussiste, infatti e in concreto, un rilevante squilibrio, richiesto da Cass. n. 34487/2024, non essendo lo stesso preventivamente ed indiscriminatamente equiparato, e neppure quasi equiparato, alla provvigione complessiva prevista per la conclusione dell'affare (cfr. Cass., Ord. N. 34487/2024), la quale concretamente ammonterebbe non ad € 10.000,00 ma a più di € 20.000,00.
Riguardo al preteso venir meno del contratto, questo non può dirsi dimostrato, non essendo sufficiente a configurare una sua disdetta il mero fatto della riconsegna delle chiavi, ben potendo il proprietario porre in vendita la sua abitazione nel mentre vi abita, risultando per contro dimostrata testimonialmente l'attività dell'agenzia perdurante sino a giugno 2023.
2 In sintesi l'opposizione è infondata e dovrà essere rigettata, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, saranno poste a carico della soccombente parte attrice opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali dell'opposta Parte_1
“ , che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 26 giugno 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione il sig. (CF ) spiegava opposizione Parte_1 C.F._1 avverso il D.I. n. 976/2023 provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lucca emesso in data
01/09/2023 R.G. n. 2541/2023, repert. n. 1742/2023 a favore di “ (P. IVA Controparte_1
), con il quale si intimava all'odierno attore opponente di pagare all'odierno P.IVA_1 convenuto opposto la somma di € 10.076,71 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in ragione di un inadempimento al contratto di esclusiva stipulato per la vendita di un immobile dell'attore da parte della convenuta, avendo l'attore venduto privatamente il proprio appartamento senza avvalersi dell'opera della convenuta. L'art. H n. 1 del contratto di incarico di vendita con esclusiva, prevedeva, infatti, che in caso di vendita effettuata dal cliente nel periodo di vigenza del contratto lo stesso cliente avrebbe dovuto pagare la somma di € 10.000,00 a titolo di penale. Avendo il cliente, odierno opponente, provveduto a vendere privatamente il suo immobile con atto a rogiti il 31/5/2023, senza avvisare l'odierna opposta, Parte_2 quest'ultima ricorreva in via monitoria e otteneva il Decreto, immediatamente esecutivo, oggetto dell'odierna opposizione.
Il sig. motivava la propria opposizione fondandola in primo luogo sul Parte_1 disconoscimento delle proprie sottoscrizioni apposte al contratto di incarico di vendita prodotto in sede monitoria, con conseguente invalidità e comunque inefficacia delle pattuizioni del medesimo contratto. Adduceva poi quale ulteriore motivo di opposizione la nullità della clausola di rinnovo automatico del contratto, anche in correlazione del preteso patto di esclusiva, in ragione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in quanto detta clausola determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Indicava a riguardo numerose decisioni. Infine parte opponente rilevava come nel periodo di fine gennaio 2023, veniva fissato un incontro nel corso del quale la “ dietro richiesta Controparte_1
1 dell'opponente, restituiva tutte le chiavi dell'immobile, dovendosi ritenere che l'incarico fosse cessato. Concludeva domandando preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutività del Decreto opposto e nel merito la revoca dello stesso con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali nonché di quelle ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio parte opposta, dapprima ai soli fini del rigetto dell'istanza di controparte ex art. 649 c.p.c. e poi con regolare comparsa, osservando nel merito la superfluità dell'istanza di verificazione giacché, a parte la somiglianza con la sottoscrizione apposta dal ricorrente e la sua sottoscrizione della carta d'identità risultava comunque provata l'attività svolta da essa opposta.
Adduceva poi l'inapplicabilità dell'invocato art. 33 C.d.C. che costituirebbe soltanto un mezzo per evadere le proprie responsabilità, nonché rilevava la mancanza di prova sulla pretesa risoluzione consensuale del contratto e infine rilevava l'effettiva iscrizione dell'opposta nel ruolo degli agenti immobiliari. Concludeva per il rigetto della domanda, previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e vittoria di spese e competenze.
Instaurato il procedimento, dapprima il precedente Giudice, rilevata la presenza di plurime clausole vessatorie, sospendeva l'esecutività del Decreto opposto, quindi il sottoscritto Giudice, subentrato al precedente, provvedeva ad ammettere le prove richieste dalle parti, il cui espletamento si svolgeva in successive udienze. Le parti precisavano infine le rispettive conclusioni e la causa era rinviata all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Nel merito si osserva innanzitutto, in base ai documenti depositati, come il contratto di mediazione prenda inizio dal 13/1/2022 e termine al 13//2023. Detto termine finale doveva però intendersi, stante il punto “A” del medesimo contratto, tacitamente rinnovato per la durata di un anno qualora non fosse pervenuta disdetta a mezzo raccomandata trenta giorni prima della scadenza. Detta clausola, già sommariamente valutata dal precedente Giudice, non ha invero natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, pur pienamente applicabile alla fattispecie ora in esame, in quanto il rinnovo tacito del contratto di cui al punto “A” del medesimo risulta accompagnato dalla possibilità di scelta del contraente, in concreto non sottoscritta ma presente nel modulo al punto “H”, tra l'esclusività dell'incarico e la non esclusività, contemplata al punto, non selezionato dal contraente, “I” del medesimo contratto.
Né può ritenersi vessatoria, ai sensi del citato art. 33, la previsione della misura della clausola penale, posta dall'art. “H” del contratto in esame pari ad € 10.000,00, ossia sostanzialmente quasi equivalente all'importo dovuto da una parte per la mediazione. Non sussiste, infatti e in concreto, un rilevante squilibrio, richiesto da Cass. n. 34487/2024, non essendo lo stesso preventivamente ed indiscriminatamente equiparato, e neppure quasi equiparato, alla provvigione complessiva prevista per la conclusione dell'affare (cfr. Cass., Ord. N. 34487/2024), la quale concretamente ammonterebbe non ad € 10.000,00 ma a più di € 20.000,00.
Riguardo al preteso venir meno del contratto, questo non può dirsi dimostrato, non essendo sufficiente a configurare una sua disdetta il mero fatto della riconsegna delle chiavi, ben potendo il proprietario porre in vendita la sua abitazione nel mentre vi abita, risultando per contro dimostrata testimonialmente l'attività dell'agenzia perdurante sino a giugno 2023.
2 In sintesi l'opposizione è infondata e dovrà essere rigettata, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, saranno poste a carico della soccombente parte attrice opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali dell'opposta Parte_1
“ , che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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