Ordinanza collegiale 28 novembre 2025
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 05/02/2026, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11705/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11705 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Crescenzio Santuori, Raffaele Ruocco, con domicilio eletto presso lo studio Crescenzio Santuori in Catanzaro, via Santa Maria di Mezzogiorno, 17;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare: a) della nota prot. n° -OMISSIS- del 22.7.2025 e notificata il successivo 2.8.2025, recante “comunicazione esito valutazione”, mediante la quale l’Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato alla ricorrente di aver conseguito, all’esito della valutazione di cui al verbale n°-OMISSIS- CC del 18.7.2025, il giudizio di “non idoneo” all’avanzamento ad anzianità per Marescialli Ordinari, compresi nell’aliquota del 31.12.2024; b) il verbale n°-OMISSIS- CC del 18.7.2025 (e i relativi allegati), mediante il quale l’Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’esaminare la posizione di n° 450 Marescialli Ordinari, con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità (cfr. allegato n° 2) ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti della ricorrente indicandone la relativa motivazione (cfr. allegato n° 3); c) il quadro di avanzamento “ad anzianità” dei Marescialli Ordinari, compresi nell’aliquota del 31.12.2024 - prot. n° -OMISSIS- del 18.7.2025, attualmente pubblicato sul portale Leonardo, benché non vi sia evidenza dell’adozione di un provvedimento di approvazione dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. NI De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In vista della camera di consiglio del 4 febbraio 2026 la parte ha evidenziato il sopravvenire di nuovo provvedimento con cui la PA ha annullato d’ufficio quello impugnato e l’ha ammessa all’avanzamento, con ciò determinando la cessazione della materia del contendere.
Nulla ha eccepito la controparte.
Ritiene il Collegio che le nuove determinazioni assunte dall’Amministrazione, garantendo soddisfazione all’interesse dedotto in giudizio, realizzino effettivamente la cessazione della materia del contendere.
Considerata l’evoluzione della vicenda con l’annullamento dell’esclusione impugnata le spese seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento alla ricorrente delle spese legali, che quantifica in 2000 (duemila) euro oltre rimborso forfetario spese generali (15%) CNPA ed IVA se dovuta.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IA, Presidente
NI De NO, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De NO | NI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.