Articolo 1 della Legge 13 marzo 1953, n. 151
Articolo 2
Versione
1 aprile 1953
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sara' detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, ma gia' presentati al Parlamento, con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilita' recate dalle "Variazioni allo stato di previsione" e dal capitolo "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Tale somma sara' portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria delle "entrate effettive" o nella categoria delle entrate "movimento di capitali", a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suindicati.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dell'esercizio in scadenza e in quelli dell'esercizio successivo, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 1 aprile 1953