Parere definitivo 12 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10224 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10224/2025REG.PROV.COLL.
N. 01285/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2023, proposto dalla signora SC GÒ, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Giannì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI NÈ e GE NÈ, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2740/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. NI LU e uditi per le parti gli Avvocati Giuseppe Giannì e Maria Rosaria Ambrosini in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora SC GÒ, odierna appellante, ha sollecitato il Comune di Lodi a verificare illeciti urbanistici commessi dal suo vicino, sig. NÈ, per due interventi di restauro e risanamento conservativo al piano terra e al primo piano dell’immobile di sua proprietà, per i quali erano state presentate due segnalazioni certificate d’inizio attività.
Ha quindi impugnato con ricorso introduttivo il provvedimento del Comune con cui si accertava che non vi erano illeciti edilizi; con motivi aggiunti i successivi due provvedimenti di archiviazione emanati dal comune circa la verifica dei presupposti della s.c.i.a.
2. Il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo (affermando che sia la nota degli uffici comunali del 4 agosto 2021, sia la relativa relazione di sopralluogo del 23 luglio 2021 costituiscono meri atti istruttori endoprocedimentali e come tali non autonomamente impugnabili) e respinto il ricorso per motivi aggiunti (in sostanza chiarendo che le opere in questione erano comunque interne all’unità immobiliare dei controinteressati, senza effetti su volumetria o parametri urbanistici).
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lodi e i controinteressati
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 novembre 2025.
3. Con il primo motivo, rubricato, “Erroneità in diritto della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 19 co. 3 e 6ter della legge 241/1990 e 133 comma 1 lett. a) n. 3 cpa”, l’appellante censura la sentenza di primo grado nella misura in cui ha affermato che il ricorso principale è inammissibile in quanto i provvedimenti impugnati sono atti istruttori endoprocedimentali. L’appellante sostiene che in realtà detti atti sono provvedimenti che hanno riscontrato positivamente la legittimità delle opere segnalate, provvedimento il cui contenuto rappresenta l’esercizio del potere di verifica espressamente previsto dall’art. 19 comma 3 della legge 241/1990.
Il mezzo è infondato.
Gli atti impugnati col ricorso introduttivo non possono qualificarsi come “provvedimenti negativi”. Si tratta di atti che recepivano degli accertamenti che erano ancora in corso: tanto è vero che solo successivamente l’amministrazione comunale ha archiviato i procedimenti con provvedimenti quelli si impugnabili e lesivi.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (ex multis, sentenza n. 8027/2025), gli atti endoprocedimentali devono essere immediatamente impugnati solo se assumono natura conclusiva e provvedimentale, mentre possono essere impugnati unitamente all'atto definitivo se comportano effetti ancora instabili e del tutto interinali, con conseguente inidoneità a produrre la definitiva lesione; pertanto, deve essere ritenuto immediatamente impugnabile l'atto con natura endoprocedimentale solo se idoneo a interrompere definitivamente il procedimento ed è, quindi, di per sé immediatamente lesivo (in tal senso altresì Consiglio di Stato, sez. I, 31 luglio /2014, n. 504).
Nel caso di specie i predetti atti endoprocedimentali, in ragione della descritta struttura della fattispecie, non solo non dovevano, ma neppure potevano essere impugnati, stante l’adozione della determinazione finale all’esito del procedimento.
4. Con il secondo motivo, rubricato “Erroneità in diritto della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, commi 3, 4, 6 e 6-ter,e 21, comma 1, della L. n. 241/1990, 37, 93, 94 e 94 –bis del TUE e 1 del D.P.R. n.445/2000 perché gli interventi segnalati si basavano su una falsa rappresentazione della realtà e perché la conformazione successiva è carente e/o incompleta e presenta illogicità manifeste”, l’appellante contesta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale sostenendo che essa avrebbe erroneamente minimizzato la gravità delle irregolarità, qualificando le opere come interne.
Tanto che successivamente il Comune ha (illegittimamente) consentito la regolarizzazione postuma di documenti falsi o incompleti; che le opere avrebbero richiesto una nuova SCIA in variante, la delibera condominiale, l’integrazione paesaggistica e il deposito strutturale sismico.
Anche tale motivo è infondato.
Come ben chiarito dalla sentenza gravata, con affermazione rimasta insuperata, “il Comune ha ordinato ai proprietari un’attività conformativa, che è stata posta in essere dai signori EN attraverso la produzione della comunicazione di deposito sismico (cfr. il doc. 13 dei controinteressati, copia della pratica antisismica). Appare pertanto corretta la condotta del Comune, che ha in tal modo eliminato vizi soltanto formali della SCIA presentata”.
La circostanza che l’amministrazione abbia invitato gli interessati a regolarizzare delle irregolarità formali non comporta che la natura ed il regime delle opere fossero quelle dedotte dalla ricorrente: anzi, la circostanza che gli unici profili di irregolarità urbanistica si sono dimostrati emendabili attraverso delle modifiche (solo) formali prova il contrario, vale a dire che non si versava in presenza di opere aventi le caratteristiche dedotte nel ricorso di primo grado.
5. Con il terzo motivo, l’appellante deduce ulteriormente l’erronea qualificazione degli interventi da parte del T.A.R.
In argomento la difesa dell’amministrazione comunale ha rilevato come sia contraddittorio il motivo sollevato dall’appellante, che in primo grado aveva affermato la sussistenza di una ristrutturazione con riferimento però all’intero plesso immobiliare dei signori NÈ.
Infatti nel ricorso introduttivo, l’appellante sosteneva che “ i due interventi (quello al piano terra e quello al primo piano) erano da considerare unitariamente, in quanto a suo dire i controinteressati avevano artatamente operato la “parcellazione fittizia” di un unico intervento (presentando due SCIA) al fine di occultare la radicale, “globale” trasformazione dei due immobili ”.
Tale tesi è stata smentita però dall’istruttoria svolta in primo grado.
L’amministrazione comunale deduce quindi che l’appellante ha conseguentemente mutato strategia, sostenendo che ciascuno degli interventi considerati è da ricondurre al concetto di ristrutturazione edilizia e non più in ragione di una loro ipotetica connessione.
6. Il mezzo è infondato.
Anche in questo caso i profili di censura non superano le contrarie, condivisibili considerazioni del primo giudice, dal momento che nella nozione di restauro ex art. 3, lett. c), del T.U. edilizia include anche interventi che comportano il mutamento di destinazione d’uso originario, “purché nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio”: tale ultima condizione indicata dal T.A.R. è del resto riscontrata nel caso di specie, nella quale nessuno di tali elementi è stato mutato.
Ne consegue che gli interventi edilizi eseguiti, volti semplicemente a ripristinare la funzionalità delle due unità immobiliari inserendo gli accessori e gli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, sono stati correttamente ricondotti dal TAR alla nozione di restauro e risanamento conservativo.
Il T.A.R. ha poi ulteriormente chiarito che “ Quanto all’ascensore per l’accesso al primo piano, lo stesso è realizzato in uno spazio esistente di proprietà dei signori NÈ e costituisce un impianto tecnologico che non altera l’edificio, la cui esecuzione potrebbe addirittura condursi alla figura della “manutenzione straordinaria” di cui alla lettera “b” dell’art. 3 suindicato. Neppure la mera modifica degli spazi distributivi interni potrebbe indurre a qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia ”.
Tale, condivisibile conclusione non risulta superata dagli argomenti posti a fondamento del terzo motivo di appello.
L’allegazione descrittiva delle modifiche apportate con l’intervento infatti non smentisce ma anzi conferma la qualificazione ritenuta dal primo giudice.
Le opere eseguite hanno infatti, come già chiarito, comunque rispettato il limite rappresentato dal rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio originario: sicché immorare sul rifacimento degli impianti e dei pavimenti, o sulle altre opere seguite, non conduce alla diversa qualificazione di ristrutturazione una volta che sia comunque accertato, e non sia diversamente dimostrato, il rispetto del limite di cui sopra.
7. L’appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Lodi delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO TI, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
NI LU, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LU | IO TI |
IL SEGRETARIO