Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di oltraggio, per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato non è necessario che l'agente conosca i presupposti normativi del conferimento della pubblica funzione - la cui ignoranza, risolvendosi in ignoranza della legge penale, dà luogo a un errore non scusabile, integrando detti presupposti la fattispecie penale - ma è sufficiente che il soggetto attivo del reato si renda conto che la persona offesa esercita una funzione pubblica. (Fattispecie in tema di reato commesso in danno di "guardiacaccia" nell'esercizio delle sue funzioni di sorveglianza dell'attività venatoria).
Commentari • 2
- 1. Oltraggio a pubblico ufficiale: la rilevanza della presenza di terzi e dell’esercizio delle funzioni (Giudice Gemma Sicoli)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Oltraggio a pubblico ufficialehttps://www.studiocataldi.it/
L'oltraggio a pubblico ufficiale è un reato contro la pubblica amministrazione, abrogato dalla l. n. 205/1999 e reintrodotto dalla l. n. 94/2009 Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale Il bene giuridico tutelato Soggetto attivo e passivo Elemento oggettivo del reato Elemento soggettivo Cause di esclusione ed estinzione Offesa a pubblico ufficiale: niente particolare tenuità Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto attualmente dall'art. 341-bis del codice penale, punisce l'offesa proferita “in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone", all'onore e al prestigio di un pubblico ufficiale “mentre compie un atto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1998, n. 12981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12981 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 14.10.1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Scelfo " N. 1339
3. " Antonio Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conti " N. 19262/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste in data 27.11.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato OL IO responsabile del reato di oltraggio per avere offeso il prestigio di un vigile guardiacaccia nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni.
La Corte di merito, accertato il regolare conferimento delle specifiche funzioni alla persona offesa, ha ritenuto che la stessa persona in virtù dei poteri di accertamento di fatti eventualmente costituenti reato, attribuitigli dalla legge, rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale.
Considerato in diritto
Ricorre per cassazione l'imputato sulla base dei seguenti motivi.
1) - Erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche.
Sostiene il ricorrente che la Corte triestina si è fermata ad accertare la qualifica di pubblico ufficiale in capo alla persona offesa, ma non ha considerato se tale qualifica era riconoscibile da parte dei terzi;
in particolare, se l'imputato fosse a conoscenza della qualifica medesima e, quindi, se c'è prova in tali sensi, in mancanza della quale lo stesso imputato va mandato assolto per difetto dell'elemento psicologico.
Il motivo non è fondato.
Non è contestato che il fatto attribuito all'imputato sia stato commesso essendo il guardiacaccia nell'esercizio delle sue funzioni di sorveglianza sull'attività venatoria.
Non è dubbio che di ciò era pienamente consapevole l'imputato che apostrofò la persona offesa con la frase oltraggiosa: "tu hai fatto troppo scuola con il tuo collega, quello che si inventa tutti i verbali", facendo riferimento allo specifico potere di verbalizzazione. Detta consapevolezza è sufficiente ad integrare l'elemento psicologico del reato di oltraggio, bastando a rendere edotto l'imputato che il vigile guardiacaccia esercitasse una funzione pubblica, e non essendo richiesta la conoscenza dei presupposti normativi del conferimento della pubblica funzione, la cui ignoranza si risolve in ignoranza della legge penale, come tale non scusabile, integrando detti presupposti la fattispecie penale (Cass. sez. III sent. 10784 del 14.10.1987; Cass. sez. VI, sent. 0 9604 del 30.9.1988). 2) - Con motivo subordinato il ricorrente rappresenta la prescrizione del reato, maturatasi il 16.3.1998.
Il motivo è fondato. Invero, la data di commissione del reato è il 16.9.1990, risultante dal capo d'imputazione, per cui al 16.3.1998 è decorso il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998