Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1998, n. 12981
CASS
Sentenza 14 ottobre 1998

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In tema di oltraggio, per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato non è necessario che l'agente conosca i presupposti normativi del conferimento della pubblica funzione - la cui ignoranza, risolvendosi in ignoranza della legge penale, dà luogo a un errore non scusabile, integrando detti presupposti la fattispecie penale - ma è sufficiente che il soggetto attivo del reato si renda conto che la persona offesa esercita una funzione pubblica. (Fattispecie in tema di reato commesso in danno di "guardiacaccia" nell'esercizio delle sue funzioni di sorveglianza dell'attività venatoria).

Commentari2

  • 1Oltraggio a pubblico ufficiale: la rilevanza della presenza di terzi e dell’esercizio delle funzioni (Giudice Gemma Sicoli)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Oltraggio a pubblico ufficiale
    https://www.studiocataldi.it/

    L'oltraggio a pubblico ufficiale è un reato contro la pubblica amministrazione, abrogato dalla l. n. 205/1999 e reintrodotto dalla l. n. 94/2009 Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale Il bene giuridico tutelato Soggetto attivo e passivo Elemento oggettivo del reato Elemento soggettivo Cause di esclusione ed estinzione Offesa a pubblico ufficiale: niente particolare tenuità Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto attualmente dall'art. 341-bis del codice penale, punisce l'offesa proferita “in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone", all'onore e al prestigio di un pubblico ufficiale “mentre compie un atto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1998, n. 12981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12981
Data del deposito : 14 ottobre 1998

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