Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/09/2008, n. 35285
CASS
Sentenza 2 settembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di mandato di arresto europeo, nel caso di rifiuto della consegna previsto dalla lettera p) dell'art. 18 L. n. 69 del 2005 (reato commesso in tutto od in parte nello Stato), l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna, per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d'arresto europeo, non spiega alcuna incidenza, a differenza dell'ipotesi prevista dalla precedente lett. o), in quanto il legislatore ha privilegiato le esigenze della giurisdizione nazionale nella loro espressione spaziale (principio di territorialità).

In tema di mandato di arresto europeo, ai fini del rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. p) della L. 22 aprile 2005, n. 69, il reato di reclutamento di donne da destinare alla prostituzione, consumato all'estero, integra una condotta criminosa diversa ed ulteriore da quella di sfruttamento della prostituzione, eventualmente commesso in Italia. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva rifiutato la consegna in relazione ad un mandato di arresto esecutivo emesso dalle autorità rumene per il reato di tratta di esseri umani finalizzata all'esercizio della prostituzione, ritenendo in parte il reato consumato in Italia, dove era avvenuto lo sfruttamento della prostituzione).

Commentario1

  • 1MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/09/2008, n. 35285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35285
Data del deposito : 2 settembre 2008

Testo completo