Sentenza 2 settembre 2008
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso di rifiuto della consegna previsto dalla lettera p) dell'art. 18 L. n. 69 del 2005 (reato commesso in tutto od in parte nello Stato), l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna, per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d'arresto europeo, non spiega alcuna incidenza, a differenza dell'ipotesi prevista dalla precedente lett. o), in quanto il legislatore ha privilegiato le esigenze della giurisdizione nazionale nella loro espressione spaziale (principio di territorialità).
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini del rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. p) della L. 22 aprile 2005, n. 69, il reato di reclutamento di donne da destinare alla prostituzione, consumato all'estero, integra una condotta criminosa diversa ed ulteriore da quella di sfruttamento della prostituzione, eventualmente commesso in Italia. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva rifiutato la consegna in relazione ad un mandato di arresto esecutivo emesso dalle autorità rumene per il reato di tratta di esseri umani finalizzata all'esercizio della prostituzione, ritenendo in parte il reato consumato in Italia, dove era avvenuto lo sfruttamento della prostituzione).
Commentario • 1
- 1. MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/09/2008, n. 35285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35285 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento