Sentenza 28 agosto 2008
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, il divieto di consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. n. 22 aprile 2005, n. 69, postula la certezza in ordine al "locus commissi delicti" e non la mera ipotesi che un reato possa essere stato commesso in tutto od in parte nel territorio dello Stato.
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Quel che rileva nell'applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo è che la richiesta di consegna sia basata su una sentenza dotata di forza esecutiva. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso, da un lato, ai fini dell'esercizio di un'azione penale o, dall'altro, dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. Quel che rileva è che la richiesta di consegna si fondi su una decisione giudiziaria che comporti la privazione - sia nella fase cautelare che in quella esecutiva - della libertà personale della persona ricercata. Sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la decisione-quadro, rivolgendosi …
Leggi di più… - 2. Litispendenza internazionale impedisce esecuzione MAE (Cass. pen., 17704/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Nel procedimento estradizionale regolato dal mandato di arresto europeo, è causa di rifiuto della consegna la c.d. litispendenza internazionale, ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ? 23 aprile 2014, n. 17704 Presidente Agrò ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. A.G., cittadina colombiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 11-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso, sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2008, n. 34576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34576 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2008 |
Testo completo
34576 /08 шас
Mattimu REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 28/08/2008
SENTENZA N. 80 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. CORRADINI GRAZIA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 025713/2008 2. Dott.KOVERECH OSCAR
3. Dott. CARCANO DOMENICO "T
4. Dott. GAZZARA SANTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) KU NO N. IL 06/03/1983
avverso SENTENZA del 05/06/2008
CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere CARCANO DOMENICO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Furico Debarge per il rigetto de ricorto.
ле Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 25 maggio 2008 dalla competente autorità giudiziaria della
Repubblica federale di Germania nei confronti di LA KU ai fini dell'esercizio dell'azione per il reato di importazione e traffico illecito di nove chili di cocaina, reato per il quale il 28 aprile 28 aprile 2008 la Pretura di Kleve ha emesso mandato di arresto.
La Corte d'appello dà atto che, in base alle indicazioni contenute nel mandato d'arresto europeo e alla documentazione a esso, vi é assoluta certezza che la persona destinataria del provvedimento coercitivo è LA KU.
Per il giudice a quo il mandato d'arresto e la documentazione in atti sono completi e contengono gli elementi richiesti dall'art. legge n. 69 2005 e enunciano fatti reato per i quali ex art. 8 della stessa legge è obbligatoria la consegna.
La Corte d'appello pone in rilevo che per la legge tedesca si tratta di reati puniti con una pena detentiva superiore a due anni e che non ricorrono ragioni ostative previste dall'art. 18 della legge n.69 del 2005.
2. La difesa LA KU di propone ricorso e deduce:
- la mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto per procedere alla
-
consegna dell'imputato allo stato richiedente nonché la violazione degli artt. 6 e 17, comma 4, della legge n. 69 del 2005, perché dagli atti trasmessi non risultano gravi indizi di colpevolezza e non sono precisati gli elementi in base ai quali è stato identificato l'indagato e perché i fatti reati siano stati a lui ascritti.
3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato in diritto
1.Preliminarmente occorre chiarire che il ricorso è stato presentato entro il termine di dieci giorni dalla lettura e dal contestuale deposito della sentenza e ciò
هه comporta l'inefficacia dell'attestazione di irrevocabilità della sentenza apposta in calce alla stessa.
Il ricorso per cassazione ex art. 22 legge n. 69 del 2005 può essere proposto
"entro dieci giorni dalla conoscenza legale" della sentenza ai sensi dell'art. 17, comma 6, della stessa legge secondo cui la lettura della sentenza equivale a notificazione alle parti anche se non presenti.
Il ricorso de quo è stato presentato lunedì 16 giugno 2008, giorno successivo alla scadenza del termine di dieci giorni dalla lettura, dal deposito e dalla contestuale notifica il 5 giugno 2008 della sentenza al difensore di fiducia, avv.to Salvatore Maria
Lepre. In realtà, il termine sarebbe scaduto "domenica" 15 giugno 2008, ma a norma dell'art. 172, comma 3, c.p.p., il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
La formula "entro dieci giorni”, contenuta nel citato art.22, è in equivocamente evocativa di un "termine stabilito a giorni” e ciò comporta che il ricorso è stato tempestivamente presentato, poiché la scadenza nel giorno festivo, in applicazione delle regole generali stabilite dall'art. 172 c.p.p, ha "legalmente prorogato" il termine di dieci giorni al 16 giugno 2008.
2. Il ricorso è infondato.
Infondate le censure relative alla mancanza della relazione illustrativa dei fatti e delle prove a carico e alla omessa indicazione nel mandato d'arresto europeo delle informazioni relative alla descrizione dei fatti, quali luogo, momento e grado di partecipazione dell'indagato.
Va posto in rilievo che questa Corte si è più volte espressa nel senso che la mera mancata trasmissione di informazioni e di completezza degli atti inviati non determina di per sé la conclusione negativa del procedimento poiché ciò costituirebbe un'abnorme espressione di formalismo burocratico, contrario allo spirito e alla lettera della decisione quadro perché scollegata da ogni esigenza di reale garanzia (Sez.VI, 8 maggio 2006, dep. 15 maggio 2006, n. 16542). In tale contesto, si è affermata la regula iuris per la со quale spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall'art. 6 L. n. 69 del 2005, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa (Sez. VI, 21 novembre 2006, dep. 12 dicembre 2006, n.
40614).
Nel nostro caso, la Corte d'appello si é puntualmente attenuta a tale regola e ha verificato la regolarità degli atti trasmessi e dei titoli esecutivi per i quali è richiesta la consegna.
E' stata correttamente esclusa la sussistenza di condizioni ostative alla consegna,
legittimamente disposta.
Quanto alla mancata trasmissione del provvedimento interno, questa Corte si è già pronunciata nel senso che nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato membro di
-
emissione non dia corso alla richiesta di cui all'art. 6, comma 4, legge 22 aprile 2005, n.
69, per l'acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso - la Corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione (art. 17, comma quarto) e sui gravi indizi di colpevolezza
(art. 18, lett.t) possa essere comunque effettuata dal mandato di arresto europeo e, in ogni caso, dalla documentazione a esso allegata.
In particolare, si detto che anche la mancata trasmissione del provvedimento restrittivo posto a fondamento del mandato d'arresto europeo non è ostativa alla consegna poiché l'art.6, comma 4, della legge attuativa non prevede espressamente tra i documenti da allegare obbligatoriamente al mandato, il provvedimento interno ( Sez.
VI, 23 gennaio 2008, dep. 25 gennaio 2008, n. 4054).
2. Per quanto si è già detto, altrettanto infondata, in ogni sua articolazione, la censura relativa ai gravi indizi e all'enunciazione di essi nella documentazione trasmessa.
Nel corso della procedura, è stato precisato nella sentenza impugnata, sono state trasmesse tutte le informazioni previste per la consegna.
3 In base a tale documentazione, la sentenza impugnata ha verificato la regolarità degli atti e ha posto in rilevo, sia pure in estrema sintesi, la sussistenza dei gravi indizi, fondati sugli accertamenti compiuti dagli organi inquirenti;
indizi costituiti dal rinvenimento della sostanza stupefacente nell'auto utilizzata per il suo trasporto dal correo AD KR per un quantitativo complessivo di nove chilogrammi di cocaina. La sostanza stupefacente era nascosta all'interno di un auto dietro il rivestimento e LA KU è il mandante del reclutamento di KR ed è il responsabile dell'organizzazione del traffico illegale. L'intera operazione di polizia, come risulta dalla nota trasmessa dalla Questura di Bolzano è il risultato di intercettazioni telefoniche a carico di LA KU per le quali si è riusciti ad individuare in lui il responsabile dell'organizzazione del traffico di stupefacenti.
Come noto, é sufficiente, dunque, che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato
"ragione" del provvedimento adottato;
il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. VI, 23 settembre 2005, dep. 26 settembre 2005, n. 34355).Evidenze fattuali che possono emergere da ogni atto acquisito agli atti del procedimento.
La regula iuris è stata di recente ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui la riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 17, comma 4, legge citata, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna ( Sez. un., 30 gennaio 2007, dep 6 febbraio 2007, n. 4614).
Ne discende che la gravità indiziaria non può essere sindacata in applicazione delle regole stabilite dal nostro ordinamento. L'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che risultino dagli atti della procedura le ragioni della richiesta.
Il presupposto dunque della "motivazione" del mandato di arresto, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (artt. 1 comma 3 e 18 comma 1, lett. t, della legge n. 69 del 2005) è invece che l'autorità giudiziaria di emissione dia "ragione" del mandato di arresto, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna.
La pretesa del ricorrente di impegnare questa Corte nell'esame del compendio indiziario e dell'adeguatezza motivazionale appare, per quello che si è detto a proposito dell'ambito valutativo in cui deve muoversi l'autorità dell'esecuzione, chiaramente infondata per essere assolutamente non ammessa.
Nel nostro caso, si è già detto, sono stati sintetizzati i fatti accertati nel corso dell'operazione di polizia e si è dato conto della complessiva operazione di polizia anche attraverso relazioni di servizio provenienti dall'autorità investigative italiane.
La Corte d'appello, in conclusione, ha correttamente ritenuto che le informazioni fornite fossero sufficienti per il giudizio richiesto, anche con il mero rinvio alle disposizioni di riferimento. Del resto questa Corte, nell'ambito delle funzioni di merito attribuite dalla legge (art.22, comma 1, ), può integrare e dar conto delle scelte di merito operate dalla Corte d'appello e condividerne le conclusioni.
3. Quanto al difetto di giurisdizione, peraltro in termini oltremodo generici prospettato dalla difesa, mette conto rilevare che i delitti per i quali procede l'autorità estera riguardano condotte assolutamente autonome rispetto a quelle ipotizzabili all'esito del completamento dell'attività investigativa in corso anche nel territorio italiano;
condotte per le quali potrebbe, là dove l'autorità giudiziaria ravvisi presupposti e condizioni, essere esercitata autonomamente l'azione penale. Non è da revocare in dubbio che le condotte, oggetto dell'ipotesi d'accusa del processo avviato in Germania, siano state in via esclusiva commesse in tale territorio e per le stesse non è legittimo procedere in Italia.
Del resto, il divieto di consegna previsto dall'art. 18 lett.p della legge n. 69 del 2005 nel caso in cui il mandato d'arresto riguarda reati che per la legge italiano “sono
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considerati commessi" in tutto o in parte nel suo territorio”- postula certezze e non mere ipotesi che un reato possa essere stato commesso nel territorio dello Stato.
4. Mette conto, infine, osservare che le questioni processuali - quali le modalità di acquisizione della prova, i limiti di utilizzo e le regole di valutazione nonché со
5 l'articolazione delle imputazioni in relazione ai fatti accertati nello Stato richiedente - non possono essere oggetto di sindacato ai fini della sussistenza delle condizioni richieste per la consegna nell'ambito della procedura del mandato d'arresto europeo.
Tali questioni debbono e possono essere esclusivamente dedotte e discusse, sotto il profili giuridici e storico-fattuali nell'ambito del processo che si svolgerà nello Stato
estero emittente.
5. Le censure sono, dunque, infondate e il ricorso va rigettato e, a norma dell'art.616 c.p.p., con condanna delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Riserva la redazione della motivazione, a norma dell'art.22, comma 4, legge n. 69 del
2005.
Così deciso in Roma, 28 agosto 2008.
Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Espositolive Domenico Carcano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 3 SET. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Mana Angelilii
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