Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, la persona richiesta in consegna non ha titolo per dolersi della mancata adozione di una clausola di rinvio della consegna da parte della Corte di appello ai sensi dell'art. 24 L. 22 aprile 2005, n. 69, trattandosi di un provvedimento meramente interinale, basato su una valutazione discrezionale in vista del soddisfacimento di esigenze di giustizia italiana alle quali il consegnando soggiace. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso incentrato sulla decisione di rinvio della consegna limitatamente alla pendenza di un solo procedimento penale a carico del ricorrente e non anche con riferimento a un distinto procedimento pendente presso un'altra procura della Repubblica).
In tema di mandato di arresto europeo, la particolare disciplina prevista dall'art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, è applicabile al solo cittadino italiano e non può estendersi in via interpretativa allo straniero dimorante o residente nel territorio italiano, in quanto la Decisione quadro 2002/584/GAI facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri residenti sul loro territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2008, n. 46299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46299 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento