Sentenza 21 agosto 2008
Massime • 1
Non è in contrasto con i diritti fondamentali dell'ordinamento italiano un mandato d'arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo in assenza dell'imputato. (Fattispecie in tema di richiesta di consegna proveniente dalla Grecia).
Commentari • 5
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Quel che rileva nell'applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo è che la richiesta di consegna sia basata su una sentenza dotata di forza esecutiva. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso, da un lato, ai fini dell'esercizio di un'azione penale o, dall'altro, dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. Quel che rileva è che la richiesta di consegna si fondi su una decisione giudiziaria che comporti la privazione - sia nella fase cautelare che in quella esecutiva - della libertà personale della persona ricercata. Sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la decisione-quadro, rivolgendosi …
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Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Nel procedimento estradizionale regolato dal mandato di arresto europeo, è causa di rifiuto della consegna la c.d. litispendenza internazionale, ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ? 23 aprile 2014, n. 17704 Presidente Agrò ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. A.G., cittadina colombiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 11-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso, sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34295 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/08/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 62
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 024648/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN CA, N. IL 10/10/1983;
avverso SENTENZA del 27/06/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E., per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. ZAINA Carlo Alberto per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti del cittadino italiano CA NO, dalla competente autorità giudiziaria greca al fine di procedere a suo carico per il delitto di introduzione nel territorio greco 21,95 grammi di canapa indiana, nonché di acquisto, trasporto e detenzione della predetta sostanza e ha disposto la consegna di NO allo Stato emittente, subordinata alla condizione che lo stesso sconti in Italia l'eventuale pena che potrebbe essergli inflitta.
La Corte d'appello premette che:
- il mandato d'arresto europeo e la documentazione successivamente inviata e, in particolare gli atti del procedimento, nel corso del quale è stato disposto dalla Corte d'appello di Kalamata l'arresto e la detenzione temporanea fino a che non fosse intervenuto giudizio, contengono una precisa descrizione dei fatti oggetto dell'ipotesi d'accusa e degli elementi di prova a carico di NO;
- il 29 settembre 2005 furono rinvenuti complessivi grammi 21,95 di canapa indiana all'interno dell'auto condotta da NO mentre percorreva la strada provinciale di Areopoli in compagnia di altro cittadino italiano;
venti grammi della sostanza furono rinvenuti in un sacchetto di plastica posto sotto il sedile lato passeggero e i restanti grammi 1,95 confezionati in sacchetto di plastica, riposto in un marsupio trovato sul pianale del lato passeggero;
- CA NO è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di monocratico di Kalamata per avere fatto uso in comune con altra persona di sostanza stupefacente senza che sia risultato dipendente da tali sostanze;
La Corte d'appello pone in rilevo che i fatti ascritti all'estradando costituiscono reato per la legge italiana e per la legge greca con pena non inferiore a dodici mesi. Al riguardo, si rileva che la descrizione contenuta negli atti trasmessi ha consentito di accertare che il fatto è astrattamente qualificabile, anche per la legislazione italiana, come reato in quanto connesso con l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti non per uso personale. Per la Corte d'appello, non ricorrono ragioni ostative previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), poiché è noto che la legislazione greca prevede termini di custodia definiti prima della fase di giudizio e ciò è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità anche per la considerazione che il provvedimento cautelare è stato emesso, una volta sospeso il processo in corso, e la misura disposta è stata definita come "temporanea".
Ad avviso del giudice a quo, è priva di fondamento la eccezione di carenza di giurisdizione proposta dalla difesa poiché il locus commissi delicti è la Grecia dove è stata commessa la condotta di detenzione, trasporto e importazione. Sebbene nella sentenza della Corte greca si affermi che la sostanza è stata importata all'Italia, non vi sono elementi che consentano di ritenere provata tale circostanza e, in ogni caso, le condotte per le quali vi è stato rinvio a giudizio sono state consumate in territorio greco e si può solo ipotizzare che in Italia vi sia stata una condotta di esportazione.
La Corte d'appello infine ha ritenuto infondato il rilevo secondo cui l'autorità richiedente avrebbe violato la facoltà riconosciuta all'imputato di essere presente al processo e il divieto di emettere il provvedimento cautelare per tale scopo. Al riguardo, la sentenza impugnata precisa che il provvedimento cautelare non risulta fare espresso riferimento alla presenza dell'imputato e la ragione del mandato d'arresto non appare collegarsi solo a tale scopo. Inoltre, si rileva che la legge attuati va impone di verificare la motivazione relativa ai gravi indizi e non anche quella riguardante le esigenze cautelari.
2. Il ricorrente deduce:
- violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), in quanto non vi stato un preciso accertamento sulla disciplina dei termini di custodia cautelari in Grecia e le affermazioni contenute in sentenza sono assertive e fondate su una altrettanto assertivo esame del provvedimento cautelare definito "temporaneo" dall'autorità dello Stato richiedente. Il principio affermato dalle Sezioni unite, su cui la sentenza fonda la propria conclusione, impone al giudice italiano di verificare la vigente legislazione in tema di termini di custodia nello Stato richiedente. Il termine "temporaneo" non può essere interpretato nel senso indicato in sentenza, poiché si riferisce solo alla condizione di detenzione in cui NO verrebbe a trovarsi in Grecia;
- difetto di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, contraddittorietà e apparenza in relazione alla declaratoria di insussistenza delle condizioni di rifiuto previste dal citato art. 18, lett. e); in base ai principi affermati dalle Sezioni unite è necessario accertare che, nello Stato richiedente, vi sia una verifica periodica in ordine alla prosecuzione della custodia, accertamento del tutto omesso e non giustificato dalla Corte d'appello; non può soddisfare il precetto la precisazione che la custodia si protrarrà per tutta la durata del processo, in quanto è criterio indeterminato che non consente di verificare il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della durata della custodia;
- violazione dell'art. 18, lett. p) della cit. legge, in quanto gli atti del procedimento dimostrano che il delitto è stato commesso in Italia, luogo in cui risulta essere stata acquistata la droga poi trasportata in Grecia ed è assolutamente erronea la conclusione raggiunta sul punto dalla sentenza impugnata secondo cui in Italia potrebbe essere stato commesso solo il reato di esportazione;
la giurisprudenza, proprio in tema di giurisdizione, è invece nel senso che l'accordo tra coimputati e la eventuale predisposizione di mezzi occorrenti per porre in essere l'azione, realizzati in Italia, ove appaiono preordinati all'acquisto di stupefacente, poi trasportato e detenuto all'estero, legittimano l'indirizzo che il reato deve ritenersi commesso in Italia;
la condotta di NO e del suo complice si è svolta in Italia e in Grecia attraverso una sequela di comportamenti di acquisto, trasporto, detenzione dello stupefacente sequestrato e ciò è dimostrato, secondo il ricorrente dal capo 2^ di imputazione nel quale si riporta testualmente "... in Italia e in altri luoghi non identificati nel periodo di tempo dal 25 settembre al 29 settembre 2005 hanno acquistato da un altro sostanze stupefacenti dietro corrispettivo...", circostanza che poi si collega all'imputazione di avere importato dall'Italia stupefacente;
si è in presenza di un indubbio atto unitario di trasporto di stupefacente dall'Italia all'estero e ciò avrebbe dovuto indurre a ritenere la giurisdizione della Italia, quale luogo di commissione dell'unica condotta;
inoltre, dagli atti del procedimento trasmessi risulta che in origine il quantitativo era di trenta grammi poi ridotto a 21, 95 per l'assunzione da parte di NO e del suo compagno di parte della sostanza, come risulta dal capo d'imputazione stralciato;
- difetto di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, contraddittorietà e apparenza nella parte in cui, nonostante le risultanze in atti, la Corte d'appello nega, da un lato, che NO sia incolpato di avere importato sostanza stupefacente dall'Italia e afferma, dall'altro, l'autonomia temporale e fattuale della condotta tenuta in Italia, rispetto a quella contestata al ricorrente in Grecia, pur in presenza di elementi che indicano con certezza l'assoluta unitarietà della condotta iniziata nel territorio dello Stato e conclusa all'estero;
- violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t), poiché la Corte d'appello ha svolto una verifica assolutamente superficiale della motivazione posta a fondamento del provvedimento cautelare emesso a carico di NO, senza attenersi alla lettera della norma e al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite;
per il ricorrente la motivazione deve riguardare la complessiva prognosi cautelare, gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari, e la verifica da compiere deve essere complessiva in base agli atti trasmessi a giustificazione della richiesta;
si pone in rilevo che NO è stato arrestato in Grecia al momento dell'accertamento del fatto, dopo essere stato in custodia per quattro giorni, è stato rimesso in libertà su cauzione e gli è stato concesso il permesso per reiterare in Italia, circostanza che dovrebbe comportate l'esclusione del pericolo di fuga dal quale ogni provvedimento privativo della libertà personale deve essere giustificato;
- violazione dell'art. 18, lett. v) della stesa legge poiché il mandato d'arresto, posto a base del mae, è stato emesso esclusivamente per imporre a NO la presenza in giudizio e ciò viola il diritto fondamentale del nostro ordinamento di garantire all'imputato la facoltà di non essere presente al giudizio, salvo che ricorra specifiche e tassative situazione che possano imporre l'accompagnamento coattivo;
vi è per il ricorrente la palese violazione dei diritti costituzionale e dell'art. 13, comma 2, della Costituzione, già peraltro affermata dalla Corte di cassazione secondo cui non può essere data esecuzione a mandato d'arresto emesso solo per sottoporre la persona richiesta ad atti di investigazioni, perché in tal modo si verrebbe a legittimare lo strumento coercitivo per finalità diverse e non previste dalla decisione quadro e dalla legge di attuazione.
2.1. Con motivi aggiunti, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto a quella resa nel procedimento a carico del correo di NO, ID D'RS, per il quale, nonostante gli atti trasmessi a giustificazione del m.a.e. fossero gli stessi e la posizione fosse quella di correo nei medesimi fatti, la richiesta è stata rifiutata dalla Corte d'appello. La situazione di NO sovrapponibile a quella di D'RS rende evidente la contraddittorietà tra le due decisioni, considerando che il processo è unico. Le posizioni processuali sono identiche e ciò non giustifica la diversità di decisioni che, per tal motivo, rende la sentenza impugnata contraddittoria e manifestamente illogica rispetto a quella resa nei confronti di D'RS. In tale procedimento, la Corte d'appello, in diversa composizione, ha ritenuto che la mancanza di una circostanziata relazione diretta e chiarire i fatti e gli elementi di prova con riguardo alle stesse fonti impedisce l'accoglimento della richiesta. Trattasi di principio di tale assolutezza che non può che riguardare anche NO e comportare anche per lui la medesima conclusione.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le censure relative al difetto di giurisdizione e alla mancanza di disposizione relative ai termini di custodia cautelare riproducono in termini pressoché analoghi questioni già poste alla Corte d'appello e risolte correttamente con la sentenza impugnata.
2. Quanto al difetto di giurisdizione, le ragioni giudico-fattuali poste a fondamento delle conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte d'appello sono corrette.
I delitti per i quali procede l'autorità estera riguardano condotte assolutamente autonome rispetto a quelle di acquisto e di esportazione di stupefacente per le quali potrebbe, là dove l'autorità giudiziaria ravvisi presupposti e condizioni, essere esercitata autonomamente l'azione penale. Non è da revocare in dubbio che le condotte, oggetto dell'ipotesi d'accusa del processo avviato in Grecia, siano in via esclusiva commesse in tale territorio e per le stesse non è legittimo procedere in Italia.
La giurisprudenza cui il ricorrente fa riferimento riguarda ipotesi di organizzazione di un traffico internazionale, là dove si è accertato che la condotta preordinata all'attività illecita è stata commessa in Italia, nel senso che l'azione che costituisce il "medesimo reato" è avvenuta in tutto in parte nel territorio dello Stato;
termine da intendersi in senso "naturalistico", cioè come un momento del medesimo iter criminoso che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato.
Mentre, nell'ipotesi in cui, sotto il profilo "naturalistico e ontologico" le condotte criminose sono in concreto distinte e autonome e risulti provato che quella per la quale si procede con certezza, in tutti gli elementi richiesti per integrala, è stata consumata all'estero non vi è giurisdizione italiana.
2.1. Peraltro, il divieto di consegna previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p - nel caso in cui il mandato d'arresto riguarda reati che per la legge italiano "sono considerati commessi" in tutto o in parte nel suo territorio"- postula certezze e non mere ipotesi che un reato possa essere stato commesso nel territorio dello Stato.
L'unica certezza che risulta dagli atti è quella che la condotta criminosa, per la quale si chiede la consegna, è stata integralmente in Grecia, luogo in cui è stata importata, detenuta e trasportata la sostanza poi sequestrata dalla polizia greca.
Negli atti trasmessi, in termini "assertivi e generici" si riporta che la cannabis è stata acquistata in Italia e in altri luoghi imprecisati, senza specificare le modalità dell'acquisto e le ragioni di tale mera asserzione se non quella che i due imputati si erano imbarcati ad Ancona. Ciò esclude ogni elemento che possa radicare, anche sotto il profilo fattuale, la giurisdizione italiana per fatti accertati e commessi integralmente in Grecia. Corretta, dunque, la conclusione della Corte d'appello anche sotto il profilo dell'assoluta mancanza di elementi per ritenere che la sostanza de qua possa essere stata acquistata in Italia e da qui esportata.
2.2. In conclusione, la situazione è stata correttamente verificata e altrettanto corretta è stata negata l'operatività del divieto posto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p).
3. Le censure relative ai termini di custodia cautelare e al mancato accertamento della disciplina vigente in Grecia vanno esaminate unitariamente.
Anzitutto, occorre in linea di principio porre in rilievo che la realtà istituzionale dell'Unione europea non è più assimilabile a un ordinamento "straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri - almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina normativa che il giudice italiano deve conoscere, in base al principio iura novit curia (Sez. 6, 13 febbraio 2007, dep. 19 febbraio 2007, n. 6901). Le conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte d'appello sono corrette e conformi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite. Con riguardo alla previsione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), l'autorità giudiziaria italiana deve verificare,
ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, "in mancanza", se un limite temporale implicito sia desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa" (Sez. un., 30 gennaio 2007, dep. 5 febbraio 2007, n. 4614). Le Sezioni unte si sono espresse, pur se incidentalmente, nel senso che in Grecia vi è un sistema che rispetta le condizioni richieste dalla legge attuativa della decisione quadro là dove afferma che "...., le legislazioni di gran parte degli Stati dell'Unione prevedono termini temporalmente definiti di custodia preventiva scanditi secondo le fasi del processo, analogamente al modello italiano, o stabiliti per la sola fase antecedente al giudizio (ad es., Francia, Grecia, malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna) ovvero termini di durata massima prorogabili ma accompagnati da controlli ex officio a cadenze fisse ravvicinate ovvero solo questi ultimi".
L'art. 6 Cost. Greca, p. 4 prevede che "la legge fissa il termine massimo della detenzione preventiva, che non deve superare un anno per i crimini e sei mesi per i delitti. In casi del tutto eccezionali, i limiti massimi possono essere prorogati rispettivamente di sei mesi e tre mesi per decisione della Sezione istruttoria competente" (In commento, Sezioni unite, in Cass. Pen.2007, p. 1936). Peraltro, la Corte d'appello ha posto in rilievo una circostanza decisiva, quale quella della attestazione di "temporaneità " della misura, che da conferma alle ragioni per le quali è stata disposta e del collegamento con la definizione del giudizio di primo grado. La questione posta è dunque, infondata.
4. Altrettanto infondata la dedotta violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. v). Indipendentemente dal rilevo della Corte d'appello della mancanza di alcun elemento che possa fare ritenere il mandato d'arresto emesso solo per avere la presenza dell'imputato in udienza, non è in contrasto con diritti fondamentali del nostro ordinamento una disposizione per la quale il processo non possa svolgersi in assenza dell'imputato e che la latitanza (rectius, la contumacia) consenta l'adozione di un provvedimento restrittivo.
L'art. 13 Cost. sancisce che la libertà personale può essere limitata esclusivamente con "atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". I "casi" e i "modi" sono rimessi al legislatore ordinario sempre che, appare ovvio, siano funzionali a soddisfare esigenze processuali non arbitrarie e irragionevoli. In altri termini, la Costituzione stabilisce una "riserva di legge" in tema di privazione della libertà. Del resto, il diritto dell'imputato di non partecipare al giudizio è istituto estraneo al processo accusatorio - che di regola non può svolgersi senza l'imputato - perché non garantisce il contraddittorio orale, connotazione essenziale e principio fondamentale di un giusto processo. La disciplina processuale italiana - oltre a prevedere garanzie volte ad assicurare la effettiva conoscenza del processo e rimedi per rimettere in termini l'imputato giudicato in assenza e inconsapevole di un procedimento a proprio carico - prevede provvedimenti coercitivi, sebbene in casi particolari, per ottenere la presenza dell'imputato in giudizio. In conclusione, non lede un diritto fondamentale e costituzionale, una disposizione processuale di altro ordinamento che preveda, nel caso di ingiustificata assenza dell'imputato tra l'altro rimesso in libertà su cauzione, l'applicazione di misura cautelare volta evitare il giudizio in absentia.
5. Altrettanto priva di fondamento è la censure relativa alla mancata verifica dei gravi indizi di colpevolezza.
Come noto, le Sezioni unite (Sez. un., 30 gennaio 2007, dep 6 febbraio 2007, n. 4614) hanno affermato che la riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 17, comma 4, legge citata, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto "seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna". Questa Corte più volte affermato che la mera mancata trasmissione di informazioni e di completezza degli atti inviati non determina di per sè la conclusione negativa del procedimento perché spetta all'autorità giudiziaria richiesta la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dalla L. n. 69 del 2005, art.6, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa (Sez. 6, 21 novembre 2006, dep. 12 dicembre 2006, n. 40614). In tale contesto, si è affermata la regala iuris per la quale spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa (Sez. 6, 21 novembre 2006, dep. 12 dicembre 2006, n. 40614). Nel nostro caso, la Corte d'appello si è puntualmente attenuta a tale regola e ha ricostruito in base alla documentazione trasmessa in relazione alla richiesta di consegna formulata con il mandato d'arresto le precise modalità esecutive dei fatti, nei termini già descritti in narrativa e gli elementi di prova posti a fondamento dell'ipotesi d'accusa. In tal modo, è stata svolta la doverosa verifica volta ad accertare se l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato che può essere realizzata anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. 6, 23 settembre 2005, dep. 26 settembre 2005, n. 34355). In base agli atti, sono stati ricostruiti ampiamente i fatti e le prove a carico dell'imputato, costituite dall'arresto operato nella flagranza della detenzione di canapa indiana rinvenuta nell'auto condotta da NO con accanto, quale passeggero, D'RS ID. L'enunciazione delle condotte criminose - si è già detto in narrativa - da conto dei reati commessi in Grecia. Reati per i quali non si pone alcuna verifica di "doppia incriminabilità" - e, pertanto, ulteriori accertamenti fattuali per ricondurli nell'ambito di fattispecie delittuose previste dal nostro ordinamento - perché annoverati tra quelli per i quali, L. n. 69 del 2005, ex art. 8, lett. e) è "obbligatoria la consegna".
Ampiamente e legittimamente giustificate anche le esigenze poste a fondamento del mandato d'arresto, come già si è posto in rilevo nel precedente p. 4.
6. I motivi aggiunti sono privi di specificità per la concreta fattispecie e non possono essere dedotti a sostegno della contraddittorietà della decisione impugnata, anche perché relativi a un diverso procedimento e a una altrettanto distinta posizione. Il fatto che sia stata rifiutata la consegna del correo D'RS per la carenze di elementi indiziari ravvisata dalla Corte d'appello nel diverso procedimento, non può avere incidenza alcuna sulla posizione di NO, definita e delineata nella sentenza impugnata.
7. La clausola cui è stata subordinata la consegna, infine, va interpretata nel senso che la consegna è subordinata alla condizione, prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. e), che, trattandosi di cittadino italiano, la persona, una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
8. Il ricorso è dunque infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Riserva la redazione della motivazione, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 4. Così deciso in Roma, il 21 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2008