Sentenza 21 agosto 2008
Massime • 2
In tema di mandato d'arresto europeo, il divieto di consegna previsto dall'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2005 n. 69 postula che la giurisdizione italiana risulti con certezza, sulla base del quadro fattuale incontrovertibilmente desumibile dagli stessi elementi offerti dall'autorità d'emissione o da quelli forniti in sede di sollecitazione integrativa, a norma dell'art. 16 legge cit..
In tema di mandato d'arresto europeo, non è deducibile in sede di ricorso ex art. 22 L. 22 aprile 2005, n. 69 la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la mancata previsione della procedura di consegna fra quelle in cui è ammesso il patrocinio a spese dello Stato, dovendo la stessa essere prospettata in sede di specifico ed autonomo ricorso, secondo le speciali forme di cui all'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso l'ordinanza con cui la corte d'appello ha respinto l'istanza d'ammissione al beneficio.
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Quel che rileva nell'applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo è che la richiesta di consegna sia basata su una sentenza dotata di forza esecutiva. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso, da un lato, ai fini dell'esercizio di un'azione penale o, dall'altro, dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. Quel che rileva è che la richiesta di consegna si fondi su una decisione giudiziaria che comporti la privazione - sia nella fase cautelare che in quella esecutiva - della libertà personale della persona ricercata. Sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la decisione-quadro, rivolgendosi …
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Nel procedimento estradizionale regolato dal mandato di arresto europeo, è causa di rifiuto della consegna la c.d. litispendenza internazionale, ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ? 23 aprile 2014, n. 17704 Presidente Agrò ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. A.G., cittadina colombiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 11-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso, sulla …
Leggi di più… - 4. Corte di Cassazione, sezione VI Penale, sentenza 18 - 23 aprile 2014, n. 17704https://www.asgi.it/ · 23 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34299 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/08/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 66
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 024911/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT SE, N. IL 22/10/1951;
avverso SENTENZA del 23/06/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio o in subordine trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
OSSERVA
Con sentenza del 23 giugno 2008, la Corte di appello di Milano ha ordinato la consegna di TT AN alla autorità giudiziaria belga in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 3 dicembre 2007 dal Tribunale di prima istanza di Liegi per i reati di partecipazione ad associazione criminale, ricettazione di nove autoveicoli di provenienza furtiva, falsificazione di titoli di proprietà di due autovetture e della targhetta di identificazione di altra vettura, e di accesso abusivo ad un sistema informatico:
provvedimento, quello europeo, che si fondava sul mandato di arresto emesso il 3 dicembre 2007 dal Giudice istruttore di Liegi per gli stessi reati, consumati tra l'11 novembre 2006 ed il 7 dicembre 2007. Avverso la sentenza indicata in premessa ha proposto ricorso per cassazione personalmente il TT il quale deduce vari motivi di impugnazione. Nel primo lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, in quanto i giudici a quibus avrebbero omesso di provvedere immediatamente sulla istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti;
si ripropone, al riguardo, eccezione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dal D.P.R. n.115 del 2002, art. 75 e della L. n. 69 del 2005, nella parte in cui non è prevista l'applicazione alla procedura de qua della disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, trattandosi di disciplina che coinvolge il diritto di difesa e varie garanzie costituzionali. Si prospetta, poi, violazione di legge, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe rilevato l'esistenza di una ipotesi ostativa alla consegna, quale quella evocata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, (per la consegna è infatti necessario che il reato, per il quale la autorità straniera che procede, non sia stato commesso in tutto o in parte in Italia), posto che, nella specie - e contrariamente al diverso ma immotivato assunto dei giudici a quibus - dallo stesso mandato di arresto, emergerebbe che l'imputato aveva personalmente provveduto a convogliare in Belgio alcune vetture ricettate, evidentemente in Italia. Si lamenta, correlativamente, che la Corte avrebbe omesso di acquisire ulteriori elementi di valutazione, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 16, utili per dirimere le eventuali incertezze. Nel ricorso viene infine censurata la circostanza che, a fronte delle deduzioni difensive volte a rappresentare la pendenza di un procedimento in Italia ai fini del rinvio della consegna a norma dell'art. 24 della citata L. n. 69 del 2005, la Corte avrebbe offerto una motivazione generica circa la futura riconsegna del prevenuto ai fini della esecuzione della pena eventualmente comminata.
Il ricorso non è fondato. Quanto alla pretesa nullità che sarebbe scaturita dalla mancata, tempestiva delibazione della istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti, va infatti osservato che un problema di tempestività della decisione può porsi solo nella ipotesi in cui l'istanza venga accolta, giacché ove la richiesta sia stata respinta o dichiarata inammissibile, nessun vulnus per i diritti difensivi può scaturire dalla "tardiva" adozione del provvedimento negativo (cfr., in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 5, 14 febbraio 2005, Ferro;
Cass., Sez. 6, 2 dicembre 2003, Aloisio). La questione, peraltro, può dirsi in atto normativamente risolta alla luce dello ius superveniens, giacché la previsione della nullità D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 96, è stata espressamente abrogata ad opera del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 12 ter, comma 1, lett. c), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. A proposito, poi, della questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata previsione della procedura de qua fra quelle in relazione alle quali è ammesso il patrocinio dei non abbienti, va rilevato che la stessa si presenta inammissibile per irrilevanza nel presente grado di giudizio, ove la relativa quaestio non può essere delibata. Avendo, infatti, la Corte territoriale pronunciato il 23 maggio 2008 ordinanza nella quale ha deliberato di non ammettere l'istante, odierno ricorrente, al patrocinio a spese dello Stato in riferimento alla procedura che qui rileva, il provvedimento avrebbe dovuto formare oggetto di specifico ed autonomo ricorso all'organo e secondo le speciali forme disciplinate del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 99; sicché, è soltanto nel relativo sub-procedimento che l'istante avrebbe potuto dedurre, perché rilevanti agli effetti del giudizio a quo, i dubbi di legittimità costituzionale, invece sollevati nella odierna e non pertinente sede processuale. Quanto al merito del ricorso, lo stesso si rivela infondato. A proposito, infatti, della presunta esistenza della condizione negativa alla consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), va rilevato che tale previsione, nel fare riferimento alla ipotesi in cui il mandato di arresto europeo riguardi reati "che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio", intende riferirsi ad un paradigma di identificazione della giurisdizione che tende a prevenire la vanificazione della legge nazionale e al tempo stesso l'insorgere del pericolo di una doppia incriminazione. Perché dunque, la richiesta di consegna possa essere respinta, è necessario che la giurisdizione interna risulti con certezza, sulla base di un quadro fattuale incontrovertibilmente desumibile dagli stessi elementi offerti dalla autorità richiedente o da quelli forniti in sede di sollecitazione integrativa, a norma dell'art. 16 della più volte citata L. n. 69 del 2005. È del tutto evidente, infatti, che ove le acquisizioni investigative o probatorie poste a fondamento della richiesta si presentino ancora connotate da elementi di fluidità, la valutazione relativa al locus commissi delicti non può che essere effettuata e delibata allo stato degli atti, ai fini della richiamata regola di esclusione dalla consegna, avendo comunque di mira la finalità dell'istituto, che è quella di assecondare la cooperazione giudiziaria penale fra gli Stati membri dell'Unione europea. Il che postula, dunque, una lettura non burocratica delle disposizioni attuative del mandato di arresto europeo, la quale deve pertanto risultare rigorosamente orientata ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali in materia, senza sovrapporre, alle risultanze degli accertamenti condotti dalle autorità dello Stato richiedente, una autonoma "indagine", parallela ed antagonista, da parte dello Stato richiesto. Considerato, quindi, che nel caso di specie, la relazione sui fatti che accompagna il mandato di arresto europeo, si limita a puntualizzare talune risultanze che "ipotizzano" anche condotte realizzatesi fuori del territorio belga, deducendosi, al riguardo, come alcune emergenze investigative indicherebbero la provenienza italiana di alcune vetture ivi rubate, che, poi, sarebbero state riciclate, con connessa attività di falsificazione di numeri identificativi e di documenti, deriva da tutto ciò che - quanto meno allo stato degli accertamenti - non sussistono apprezzabili e chiari elementi in base ai quali ipotizzare che l'associazione criminale e l'attività di riciclaggio siano stati realizzati in Italia.
Del pari totalmente destituita di fondamento è la prospettazione del ricorrente secondo la quale per i medesimi fatti posti a fondamento del mandato di arresto europeo penderebbe in Italia procedimento penale, considerato che, come puntualmente osservato nella sentenza impugnata, la documentazione prodotta dalla difesa si riferisce a vicende temporalmente del tutto diverse da quelle in relazione alle quali viene domandata la consegna da parte della autorità belga. Quanto, poi, alla asserita mancanza di motivazione in ordine al corredo indiziario, va qui ribadito che l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dalla autorità emittente seriamente evocativo di un fatto reato, e che, quindi, questa abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso la allegazione puntuale delle evidenze di fatto a carico, facendo inoltre desumere l'assenza di dubbio in ordine agli elementi utili alla identificazione compiuta della persona reclamata (Cass., Sez. 6, 28 giugno 2007, Iannuzzi). Verifica, quella testè enunciata, che i giudici a quibus hanno puntualmente effettuato, dando conto nella sentenza impugnata, della congrua motivazione offerta dalla autorità richiedente, tanto in ordine alla base probatoria raccolta a carico del TT, che in merito alla materialità dei fatti al medesimo ascritti. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva la redazione della motivazione a norma dell'art. 22, comma 4, della cit. L. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 21 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2008