Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del predetto mandato implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20 della L. n. 69 del 2005, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse.
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La massima La Sesta Sezione, in tema di mandato d'arresto europeo, ha affermato che il rifiuto facoltativo di consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), L. n. 69/2005 presuppone che la commissione del reato in Italia risulti con certezza e non solo in via ipotetica. In mancanza di un procedimento penale pendente nello Stato richiesto per gli stessi fatti, la consegna deve essere disposta, non potendo la Corte di appello sindacare la proporzionalità o le ragioni dell'emissione del mandato da parte dello Stato membro di origine. La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 17/09/2025, (ud. 17/09/2025, dep. 18/09/2025), n.31298 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in …
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Il rischio di contagio in caso di consegna in ambito MAE per alto tasso di positività al virus nella città dell'autorità giudiziaria del paese emittente non inerisce al tema dell'inadeguatezza intrinseca delle strutture penitenziarie a garantire un livello minimo di vivibilità ai detenuti al fine di non incorrere nel divieto stabilito dalla seconda parte dell'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo; si tratta peraltro su un dato puramente congetturale ed è quindi manifestamente infondata. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE sentenza n. 22275 dep. il 23.07.2020 Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore VILLONI ORLANDO ha pronunciato la seguente sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2010, n. 35181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35181 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
SANTERIORE GANDA HIVERIANNINIR: 115987 म
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Sentenza n.1401 35 18 1 / 10 'Registro generale n. 35343 del 2010
Udienza in Camera di consiglio del 28 settembre 2010 (n. 16 del ruolo)
REP UBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Antonio Stefano Agrò Presidente
Francesco Serpico Consigliere
Francesco Gramendola Consigliere Giorgio Colla Consigliere
Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LL IC, n. a Roma il 7.6.1963
avverso la sentenza in data 1° settembre 2010 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Walter De Agostino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna all'a.g. austriaca di Enrico MALLUCCI, cittadino italano, nei cui confronti il Pubblico ministero di Innsbruch (Staatsanwaltschaft Innsbruck) aveva in data 6 maggio
2009 emesso mandato di arresto europeo (MAE) sulla base di un mandato di cattura interno emesso in pari data per reati
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88.754; distratto od occultato parte del suo patrimonio vanificando la garanzia dei creditori;
omesso di versare i contributi da lui dovuti quale datore di lavoro agli enti previdenziali per un ammontare di euro 2.480,51; falsificato una ricevuta di bonifico bancario per euro 149,82.
Il LU, a seguito di segnalazione Interpol, veniva tratto in arresto in data 8 luglio 2010 da personale del Commissariato San
Basilio della Questura di Roma.
In data 10 luglio 2010, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Roma, convalidato l'arresto, applicava al
LU la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente il pericolo di sottrazione alla consegna.
Con la predetta sentenza la Corte subordinava la consegna alla condizione che il LU, fosse rinviato nello Stato italiano per ivi scontare la pena eventualmente pronunciata.
Ricorre per cassazione il LU, a mezzo del difensore avv. Walter De Agostino, che con un unico motivo denuncia l'omessa motivazione circa il mancato esercizio della facoltà da parte della
Corte di appello di rinviare la consegna, a norma dell'art. 24 della legge n. 69 del 2005, in attesa della definizione del procedimento penale pendente in Italia a carico del ricorrente, avendo egli ricevuto citazione dinanzi al Tribunale di Roma per il giorno 26 gennaio 2011, per rispondere dei reati di truffa, furto, insolvenza fraudolenta;
circostanza che era stata già rappresentata davanti alla Corte di appello sin dalla udienza di convalida dell'arresto e poi nella udienza di merito. Con successiva memoria l'avv. De Agostino ha ribadito e ulteriormente precisato le ragioni a sostegno del motivo di ricorso.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la facoltà riconosciuta dall'art. 24 della legge n. 69 del 2005 di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del MAE implica una valutazione di
дө i opportunità che deve tenere conto, tra l'altro, della comparazione della gravità dei reati, della loro data di consumazione, della complessità dei procedimenti, della fase e del grado in cui essi si trovano, della entità della pena da scontare e delle modalità della esecuzione (v. ex plurimis Sez. VI, 25 novembre 2009, Munteanu;
Id., 3 giugno 2008, Viscuso;
Id., 24 ottobre 2007, Bulibasa).
Trattandosi di una scelta discrezionale, il consegnando non si può dolere della mancata valutazione sul punto da parte della Corte di appello, a meno che egli non l'abbia sollecitata espressamente a pronunciarsi al riguardo, adducendo uno specifico interesse (arg. ex Sez. VI, 29 ottobre 2009, Husa). Ora, dall'esame degli atti non risulta alcuna sollecitazione fatta in tal senso alla Corte di appello dall'interessato. Contrariamente a quanto dedotto, nel verbale relativo alla convalida dell'arresto compare solo un generico riferimento del Mallucci a possibili denunce a suo carico della ex moglie. Egli afferma di non sapere se esistono procedimenti a suo carico e comunque nessuna istanza sul punto è stata avanzata dal difensore, né in tale occasione né in sede di udienza sul merito della domanda di consegna.
Per di più, l'addotto interesse, evidenziato per la prima volta nel presente ricorso, non appare avere alcun fondamento giuridico.
L'esigenza del LU di difendersi nell'ambito del processo a suo carico in Italia non è infatti menomata dalla decisione di consegna, sia perché il suo coattivo trasferimento all'estero impedirebbe una celebrazione del processo in sua assenza sia perché nella sentenza impugnata è apposta la condizione del suo rinvio in Italia una volta soddisfatte le esigenze di giustizia dell'a.g. austriaca.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000
(mille).
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. са Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
Così deciso addì 28 settembre 2010. IlB y Il Consigliere estensore ядчик
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi 29 SET 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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