Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
Non ricorre lo stato di necessità rilevante "ex" art. 54 cod. pen. in presenza della mera circostanza che un soggetto tossicodipendente versi in crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza di un atto di libera scelta e quindi evitabile da parte dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2008, n. 31445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31445 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 25/06/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1282
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 40160/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
CO AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 17 febbraio 2005 dalla Corte di appello di Roma;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
- sentito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. PIOLETTI Ugo di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la condanna di AR CO per il furto di un decespugliatore e di una motosega sottratti, in Mentana il 21 febbraio 2004, dal garage di Vittorio CAVALLINI.
Premesso che il CO, arrestato in flagranza, aveva "sostanzialmente" ammesso il fatto, la Corte territoriale affermava:
- che non erano provate le circostanze (crisi di astinenza e correlata esigenza di procurarsi il denaro necessario per l'acquisto dello stupefacente) sulla base delle quali l'imputava asseriva di avere commesso il fatto per "stato di necessità";
che il reato era consumato perché l'imputato era stato sorpreso nell'atto di caricare la refurtiva su un'autovettura.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento. Deduce "inosservanza o erronea applicazione della legge penale", "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilita, di inammissibilità, di decadenza" e "mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata".
2.1. Il difensore sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato:
- nel porre a carico dell'imputato l'onere di provare la sussistenza della causa di giustificazione;
- nel non tenere in considerazione, al fine di riconoscere la sussistenza dello stato di necessità, le "dettagliate dichiarazioni dell'imputato";
- nell'affermare che il CO stesse caricando su un'autovettura la refurtiva, atteso che il decespugliatore era stato "rinvenuto in una stradina adiacente".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. In proposito è sufficiente osservare:
- che incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una causa di giustificazione, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza della scriminante (cfr. ex plurimis Cass. 6^ 12 febbraio 2004, P.G. in c. Raia, RV 229446);
- che, in ogni caso, non ricorre lo stato di necessità (art. 54 c.p.) per effetto della mera circostanza che un soggetto tossicodipendente versi in crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza di un atto di scelta libera, e quindi evitabile, da parte dell'agente (cfr., ex plurimis, Cass. 4^ 21 novembre 1996, Daniele, RV 207263; Cass. 1^ 11 novembre 1986, Baldassarri, RV 175737; Cass. 3^ 6 dicembre 1984, Pallini, RV 168149);
- che la Corte territoriale non aveva precisato dove si trovasse la refurtiva, ma aveva chiarito che l'imputato già se n'era impossessato, così consumando il delitto di furto, perché stava ormai dedicandosi alle operazioni di carico della stessa all'interno di un veicolo.
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1.000,00, (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, (mille/00). Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2008