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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1923/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035002424000 OPERE IRRIGUE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035002424000 BONIFIC TERRENI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1975/2025 depositato il
14/11/2025 Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi) ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 07.07.2024 la signora Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 presso lo studio del n Lecce alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio- impugnava la cartella di pagamento n. 059 2024 00350024 24 000 (ruolo n.2024/001059 emesso da Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, reso esecutivo il 5-3-2024, consegnato il 25-3- 2024), notificata il 26-04-2024 per pec, dell'importo di € 913,00 da Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della riscossione-prov. di Lecce, relativa al contributo consortile 648 per opere irrigue per l'anno 2023, e al contributo consortile 630 per bonifica terreni per l'anno
2023.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 860 c.c. e art. 10 del R. D. n. 215 del 13.02.1933, e Mancanza del Beneficio diretto del fondo.
2) Violazione dell'art. 7 della L. 27.7.2000 n. 212, dell'art. 3 della L.
7.8.1990 n. 241.Difetto di motivazione.
Presentava perizia di parte a firma del Dottore Agronomo Nominativo_1
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di annullare il provvedimento impugnato con vittoria di spese e competenze.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia non si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento a tutte doglianze del ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018
n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. Reg. Calabria 23 luglio 2003 n.
11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»). Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. 17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Per quanto qui interessa, va puntualizzato che la Giunta Regionale della Regione Puglia, con delibera n.
1149/2013, a conclusione del prescritto iter procedimentale, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della Legge
Regionale n. 12 del 2011, il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi composto da relazione e connessi elaborati cartografici e “redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANBI”. Detto Piano di Classifica, in esito alla pubblicazione sul BURP n. 94 del 10.07.2013 è divenuto operante con lo scopo di provvedere al riparto, tra i titolari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico e può ritenersi, pertanto, legittimamente predisposto ai fini del calcolo del contributo di bonifica dovuto.
Con riferimento alla doglianza sull'insussistenza dello specifico vantaggio diretto e specifico e concreto beneficio in favore del fondo deve ritenersi che la ricorrente abbia offerto sufficienti elementi a sostegno dell'assunto di insussistenza di qualsiasi beneficio specifico.
Ne discende che sotto questo profilo il ricorso va accolto.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1923/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035002424000 OPERE IRRIGUE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035002424000 BONIFIC TERRENI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1975/2025 depositato il
14/11/2025 Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi) ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 07.07.2024 la signora Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 presso lo studio del n Lecce alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio- impugnava la cartella di pagamento n. 059 2024 00350024 24 000 (ruolo n.2024/001059 emesso da Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, reso esecutivo il 5-3-2024, consegnato il 25-3- 2024), notificata il 26-04-2024 per pec, dell'importo di € 913,00 da Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della riscossione-prov. di Lecce, relativa al contributo consortile 648 per opere irrigue per l'anno 2023, e al contributo consortile 630 per bonifica terreni per l'anno
2023.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 860 c.c. e art. 10 del R. D. n. 215 del 13.02.1933, e Mancanza del Beneficio diretto del fondo.
2) Violazione dell'art. 7 della L. 27.7.2000 n. 212, dell'art. 3 della L.
7.8.1990 n. 241.Difetto di motivazione.
Presentava perizia di parte a firma del Dottore Agronomo Nominativo_1
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di annullare il provvedimento impugnato con vittoria di spese e competenze.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia non si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento a tutte doglianze del ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018
n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. Reg. Calabria 23 luglio 2003 n.
11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»). Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. 17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Per quanto qui interessa, va puntualizzato che la Giunta Regionale della Regione Puglia, con delibera n.
1149/2013, a conclusione del prescritto iter procedimentale, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della Legge
Regionale n. 12 del 2011, il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi composto da relazione e connessi elaborati cartografici e “redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANBI”. Detto Piano di Classifica, in esito alla pubblicazione sul BURP n. 94 del 10.07.2013 è divenuto operante con lo scopo di provvedere al riparto, tra i titolari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico e può ritenersi, pertanto, legittimamente predisposto ai fini del calcolo del contributo di bonifica dovuto.
Con riferimento alla doglianza sull'insussistenza dello specifico vantaggio diretto e specifico e concreto beneficio in favore del fondo deve ritenersi che la ricorrente abbia offerto sufficienti elementi a sostegno dell'assunto di insussistenza di qualsiasi beneficio specifico.
Ne discende che sotto questo profilo il ricorso va accolto.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.