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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2024, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SICILIANI DE CUMIS PIERNICOLA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, ROBERTO ANIELLO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen. col massimo aumento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3336 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/4/2023, il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo del fabbricato di proprietà di CO NI De CU, indagato per la contravvenzione ex art. 677 cod. pen. per avere omesso, in qualità di proprietario dell'immobile, di provvedere ai lavori necessari per mettere in sicurezza l'edificio, incurante del pericolo di crollo e del relativo rischio per la pubblica incolumità. 1.1 Nella motivazione l'impugnata ordinanza evidenziava sia la ricorrenza del fumus commissi delicti del contestato reato, rilevando che l'indagato non aveva dato corso ad alcuna opera di messa in sicurezza dell'edificio nonostante fosse stato destinatario di varie segnalazioni di organi preposti, nel gennaio del 2022 (precisamente il 4 ed il 27/1/2022), ribadite con nota dei Vigili del Fuoco di Catanzaro in data 12/1/2023, alla quale era seguito il posizionamento di transenne metalliche ad inibire il passaggio nella pubblica via a causa del pericolo di crollo per la situazione di precarietà dello stabile, ciò evidenziando il periculum in mora. 1.2. Il Tribunale cautelare ha altresì risposto alle obiezioni difensive intese a valorizzare interventi manutentivi compiuti negli anni 2018 e 2019, ed a segna- lare di non avere ricevuto l'ultima diffida del 12/1/2023, intervenuta un anno dopo le ripetute segnalazioni del gennaio 2022, rimaste inevase. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del NI, avv. Francesco Sacchi, esponendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 677 cod. pen., consistente nella mancata constata- zione degli interventi effettuati dal proprietario, non soltanto in anni precedenti, ma anche nel 2022, con la muratura della porta di ingresso che - pur menzionata dal Tribunale cautelare - è stata ritenuta un intervento autonomo e a sé stante, in contraddizione con la natura omissiva del contestato reato. Si è trascurato il facere del proprietario, con travisamento della prova di assenza dell'elemento materiale della contestata contravvenzione;
si è altresì trascurata la carenza dell'elemento psicologico, non rivelandosi alcuna negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta del NI. 2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Non si è verificata la coincidenza tra la fattispecie legale e quella concreta, in modo da accertare la sussistenza del fumus del reato in contestazione. Invero, ricevute le diffide del gennaio 2022, NI ebbe un colloquio con il Dirigente del settore firmatario dell'invito a mettere in sicurezza il fabbricato, sicché alcuna omissione può dirsi compiuta dall'indagato. E per di più, si segnala 2 che in sei mesi nessun atto manutentivo è stato effettuato dal comune di Catanzaro, rendendo illogico il mantenimento del sequestro, che conduce ad ulteriore deterioramento dello stato dei luoghi. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e reiterativo. 1.1 La giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo ha chiarito che non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069, Armeli). In sintesi, il focus della misura reale, in relazione al fumus, non si appunta sull'agente e sulle problematiche riguardanti l'imputazione soggettiva della responsabilità penale, bensì sulla pertinenza della res al reato e sull'astratta sussumibilità dei fatti contestati in una determinata ipotesi di reato. 1.2. Alla stregua di tali principi, va innanzitutto smentito il secondo motivo di impugnazione, logicamente precedente, in cui si contesta la mancata corrispondenza tra la fattispecie legale e quella concreta, rilevandosi che invece vi è piena coincidenza tra la condotta dell'indagato e la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., avendo patentemente NI De CU omesso di assu- mere i provvedimenti necessari a porre in sicurezza l'immobile di sua proprietà che minacciava rovina, tanto da rendere necessario l'intervento emergenziale dei Vigili del Fuoco, che - dopo l'ennesima sollecitazione - avevano collocato transenne metalliche ad inibire il passaggio nella pubblica via a causa del pericolo di crollo per la situazione di precarietà dello stabile. 1.3. Quest'ultima notazione è funzionale ad illustrare il periculum in mora determinato dalla condotta omissiva dell'indagato, al contempo costituente un elemento costitutivo della fattispecie di reato in esame. Nessun pregio rivestono sul punto le doglianze difensive dirette a negare una condotta omissiva del NI De CU. Invero, il ricorso pretende di ricavare da interventi parziali e non risolutivi del proprietario, come la muratura della porta di ingresso, una condotta attiva che contrasta con la natura omissiva della contestata contravvenzione. Ma si osserva che non basta una qualunque forma di attivazione del destinatario dell'obbligo di facere, essendo necessario 3 che l'intervento raggiunga la finalità di porre in sicurezza lo stabile e di eliminare il rischio per la pubblica incolumità, cosa che certamente non è derivata né dalla muratura della porta, né dall'asserito colloquio con il Dirigente del settore. Inoltre, la dedotta omessa notifica della relazione del 12/1/2023 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non riveste alcuna valenza scriminante della protratta inerzia del proprietario, già ripetutamente sollecitato in prece- denza a svolgere i lavori necessari a scongiurare la rovina dell'edificio, senza alcun esito. Né potrebbe ritenersi che dal sequestro derivino a carico degli enti pubblici obblighi di interventi manutentivi in sostituzione del proprietario, come assume infondatamente la difesa. Il reato si perfeziona con l'accertamento della condotta omissiva e perdura, atteso il suo carattere di reato permanente, fino all'eliminazione della situazione antigiuridica, che compete sempre e comunque al titolare del bene o a chi è per lui obbligato alla conservazione dell'edificio. Infine, non può nemmeno dirsi che nella specie non ricorra un pericolo concreto per la pubblica incolumità (profilo, peraltro, nemmeno accennato nel ricorso), in quanto è stato necessario transennare la pubblica via dinanzi all'edificio pericolante, onde impedire il passaggio di persone, segno evidente della concretezza del rischio di crollo. Tali ragioni sono state compiutamente illustrate nell'impugnata ordinanza, con la quale il ricorso non ha inteso confrontarsi, e sono coerenti con l'insegna- mento nomofilattico per cui «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., occorre che il proprietario, o chi per lui obbligato alla conservazione del bene, non abbia provveduto ai lavori necessari e indispensabili per rimuovere il pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità - che sussiste anche in relazione all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio - a nulla rilevando né l'ignoranza dello stato di pericolo in cui quest'ultimo versa, né una preventiva diffida a provvedere da parte della pubblica autorità» (Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, Corona e altri, Rv. 239127). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. 4 Il Presiday
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Procuratore generale, ROBERTO ANIELLO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen. col massimo aumento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3336 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/4/2023, il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo del fabbricato di proprietà di CO NI De CU, indagato per la contravvenzione ex art. 677 cod. pen. per avere omesso, in qualità di proprietario dell'immobile, di provvedere ai lavori necessari per mettere in sicurezza l'edificio, incurante del pericolo di crollo e del relativo rischio per la pubblica incolumità. 1.1 Nella motivazione l'impugnata ordinanza evidenziava sia la ricorrenza del fumus commissi delicti del contestato reato, rilevando che l'indagato non aveva dato corso ad alcuna opera di messa in sicurezza dell'edificio nonostante fosse stato destinatario di varie segnalazioni di organi preposti, nel gennaio del 2022 (precisamente il 4 ed il 27/1/2022), ribadite con nota dei Vigili del Fuoco di Catanzaro in data 12/1/2023, alla quale era seguito il posizionamento di transenne metalliche ad inibire il passaggio nella pubblica via a causa del pericolo di crollo per la situazione di precarietà dello stabile, ciò evidenziando il periculum in mora. 1.2. Il Tribunale cautelare ha altresì risposto alle obiezioni difensive intese a valorizzare interventi manutentivi compiuti negli anni 2018 e 2019, ed a segna- lare di non avere ricevuto l'ultima diffida del 12/1/2023, intervenuta un anno dopo le ripetute segnalazioni del gennaio 2022, rimaste inevase. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del NI, avv. Francesco Sacchi, esponendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 677 cod. pen., consistente nella mancata constata- zione degli interventi effettuati dal proprietario, non soltanto in anni precedenti, ma anche nel 2022, con la muratura della porta di ingresso che - pur menzionata dal Tribunale cautelare - è stata ritenuta un intervento autonomo e a sé stante, in contraddizione con la natura omissiva del contestato reato. Si è trascurato il facere del proprietario, con travisamento della prova di assenza dell'elemento materiale della contestata contravvenzione;
si è altresì trascurata la carenza dell'elemento psicologico, non rivelandosi alcuna negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta del NI. 2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Non si è verificata la coincidenza tra la fattispecie legale e quella concreta, in modo da accertare la sussistenza del fumus del reato in contestazione. Invero, ricevute le diffide del gennaio 2022, NI ebbe un colloquio con il Dirigente del settore firmatario dell'invito a mettere in sicurezza il fabbricato, sicché alcuna omissione può dirsi compiuta dall'indagato. E per di più, si segnala 2 che in sei mesi nessun atto manutentivo è stato effettuato dal comune di Catanzaro, rendendo illogico il mantenimento del sequestro, che conduce ad ulteriore deterioramento dello stato dei luoghi. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e reiterativo. 1.1 La giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo ha chiarito che non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069, Armeli). In sintesi, il focus della misura reale, in relazione al fumus, non si appunta sull'agente e sulle problematiche riguardanti l'imputazione soggettiva della responsabilità penale, bensì sulla pertinenza della res al reato e sull'astratta sussumibilità dei fatti contestati in una determinata ipotesi di reato. 1.2. Alla stregua di tali principi, va innanzitutto smentito il secondo motivo di impugnazione, logicamente precedente, in cui si contesta la mancata corrispondenza tra la fattispecie legale e quella concreta, rilevandosi che invece vi è piena coincidenza tra la condotta dell'indagato e la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., avendo patentemente NI De CU omesso di assu- mere i provvedimenti necessari a porre in sicurezza l'immobile di sua proprietà che minacciava rovina, tanto da rendere necessario l'intervento emergenziale dei Vigili del Fuoco, che - dopo l'ennesima sollecitazione - avevano collocato transenne metalliche ad inibire il passaggio nella pubblica via a causa del pericolo di crollo per la situazione di precarietà dello stabile. 1.3. Quest'ultima notazione è funzionale ad illustrare il periculum in mora determinato dalla condotta omissiva dell'indagato, al contempo costituente un elemento costitutivo della fattispecie di reato in esame. Nessun pregio rivestono sul punto le doglianze difensive dirette a negare una condotta omissiva del NI De CU. Invero, il ricorso pretende di ricavare da interventi parziali e non risolutivi del proprietario, come la muratura della porta di ingresso, una condotta attiva che contrasta con la natura omissiva della contestata contravvenzione. Ma si osserva che non basta una qualunque forma di attivazione del destinatario dell'obbligo di facere, essendo necessario 3 che l'intervento raggiunga la finalità di porre in sicurezza lo stabile e di eliminare il rischio per la pubblica incolumità, cosa che certamente non è derivata né dalla muratura della porta, né dall'asserito colloquio con il Dirigente del settore. Inoltre, la dedotta omessa notifica della relazione del 12/1/2023 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non riveste alcuna valenza scriminante della protratta inerzia del proprietario, già ripetutamente sollecitato in prece- denza a svolgere i lavori necessari a scongiurare la rovina dell'edificio, senza alcun esito. Né potrebbe ritenersi che dal sequestro derivino a carico degli enti pubblici obblighi di interventi manutentivi in sostituzione del proprietario, come assume infondatamente la difesa. Il reato si perfeziona con l'accertamento della condotta omissiva e perdura, atteso il suo carattere di reato permanente, fino all'eliminazione della situazione antigiuridica, che compete sempre e comunque al titolare del bene o a chi è per lui obbligato alla conservazione dell'edificio. Infine, non può nemmeno dirsi che nella specie non ricorra un pericolo concreto per la pubblica incolumità (profilo, peraltro, nemmeno accennato nel ricorso), in quanto è stato necessario transennare la pubblica via dinanzi all'edificio pericolante, onde impedire il passaggio di persone, segno evidente della concretezza del rischio di crollo. Tali ragioni sono state compiutamente illustrate nell'impugnata ordinanza, con la quale il ricorso non ha inteso confrontarsi, e sono coerenti con l'insegna- mento nomofilattico per cui «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., occorre che il proprietario, o chi per lui obbligato alla conservazione del bene, non abbia provveduto ai lavori necessari e indispensabili per rimuovere il pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità - che sussiste anche in relazione all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio - a nulla rilevando né l'ignoranza dello stato di pericolo in cui quest'ultimo versa, né una preventiva diffida a provvedere da parte della pubblica autorità» (Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, Corona e altri, Rv. 239127). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. 4 Il Presiday
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore