Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
Il principio del "tempus regit actum" giustifica l'estensione ai processi già in corso al momento di entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, conv. con modd. dalla L. n. 38 del 2009, che ha novellato l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. della presunzione relativa di inadeguatezza delle misure cautelari diverse da quella della custodia carceraria anche per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2009, n. 45846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45846 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 20/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1186
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 27136/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LV AN, nato a [...] l'8 febbraio del 1980;
avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Catania del 16 marzo del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Tindari Baglione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue.
IN FATTO
Il ricorrente, con ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in data 2/2/09, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per aver partecipato all'associazione finalizzata alla commissione di più reati tra quelli previsti dal cit. D.P.R., art. 73, diretta ed organizzata da EN CE, operante in Catania fino al settembre 2005, nonché dei reati di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p. - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere, agendo in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, importato, acquistato, trasportato, detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, fatti rispettivamente ascritti ai capi A e B della rubrica.
I gravi elementi indiziari sull'esistenza della detta associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di diverso tipo si evincevano, secondo il giudice per le indagini preliminari ed il tribunale del riesame, dalle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate all'interno delle autovetture in uso a EN CE, che trovavano riscontro in alcuni servizi di osservazione, pedinamento e controllo oltre che in alcuni episodi di arresto in flagranza.
Ricorre per Cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) la violazione degli artt. 125 e 273 c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine all'individuazione degli elementi costitutivi del reato associativo nonché mancanza o manifesta illogicità di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza sul reato associativo per il linguaggio criptico usato nelle conversazioni e sulla stessa identificazione del ricorrente come interlocutore delle conversazioni telefoniche captate nonché sulla ricorrenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, in quanto in danno del prevenuto non è stato sequestrato alcun quantitativo di droga;
2) la violazione degli artt. 125 e 274 c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, giacché la motivazione del tribunale si fonda su scarne e tautologiche considerazioni, avuto riguardo al fatto che trattasi di soggetto incensurato e che erano trascorsi quattro anni dalla data del commesso reato, indicata nella contestazione.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con riferimento al primo motivo si osserva che partecipare ad un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti significa esplicare per il sodalizio una qualsiasi attività non occasionale idonea a realizzare lo scopo del sodalizio stesso ossia lo spaccio di stupefacenti. Tale attività nell'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 può consistere o nell'impegno a rifornire sistematicamente il sodalizio o nell'impegno a spacciare la sostanza stupefacente o ad introdurla nel territorio dello Stato, custodirla nell'attesa dello spaccio, trasportarla, ecc. La prova va desunta da comportamenti che denotino in maniera univoca la partecipazione all'associazione. A tal fine può essere sufficiente anche un solo episodio di fornitura, trasporto, spaccio, ecc., a condizione che da esso si possa desumere l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione e si dimostri che non trattasi di episodio occasionale (Cass. n. 6867 del 2008; n. 10111 del 2005; n. 5970 del 1997). Ciò premesso, secondo la ricostruzione fattuale contenuta nell'impugnato provvedimento, il sodalizio criminoso faceva capo allo EN, il quale si riforniva di stupefacente (cocaina e marijuana) da tale Di TE PP e US EN: il primo la importava dalla Svizzera, il secondo dall'Olanda. Spesso da mediatore fungeva VA ID residente a [...]. Per il trasporto in Sicilia, per la custodia e per lo smercio lo EN si serviva di altri sodali. Ad un certo momento decise di realizzare in Italia e più precisamente nel catanese una piantagione di marjauna per sganciarsi dai fornitori esteri, servendosi dei propri sodali concittadini.
Con riguardo all'attuale ricorrente il tribunale ha anzitutto osservato che sulla sua individuazione quale utilizzatore dell'utenza telefonica intestata a CR DR non sussistevano dubbi, sia perché in una telefonata ad un numero verde aveva declinato le proprie generalità, sia perché durante gli appostamenti in concomitanza con un incontro preventivamente concordato tra l'attuale ricorrente e lo EN, gli investigatori avevano riconosciuto il Pulvirenti.
Il suo ruolo emergente dalle intercettazioni era quello di contattare i fornitori contribuendo a volte economicamente all'acquisto della droga.
Siffatta motivazione non essendo palesemente illogica non può essere censurata in questa sede.
Secondo l'orientamento di questa Corte (da ultimo cass. n. 46124 del 2008, n. 22500 del 2007) in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Per quanto concerne la configurabilità dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, secondo l'orientamento di questa Corte, ai fini del suo riconoscimento, il giudice deve tener conto sia della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente e alla sua capacità di moltiplicarsi in dosi destinate al consumo, sia del dato ponderale relativo alla quantità di droga trattata. (cfr. Cass. n. 30534 del 2007: fattispecie relativa al sequestro di kg. 1,953 di cocaina con un principio attivo pari al 66%; conf. Cass. n. 28548 del 2005), Secondo le Sezioni unite (sentenza n. 17 del 2000). La circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.
Per la contestazione dell'aggravante si può fare riferimento non solo al quantitativo sequestrato, ma a quello effettivamente detenuto, spacciato, trasportato in ogni singola operazione. Questa Corte, non disponendo di tutti gli atti e non avendo peraltro accesso agli stessi se non si fa valere il mezzo di annullamento di cui all'art. 600 c.p.p., lett. c); non è in grado di valutare gli elementi in base ai quali si è ipotizzata l'aggravante anzidetta. Per quello che rileva nella presente fase del giudizio è però sufficiente sottolineare che tale aggravante non ha avuto alcuna incidenza ai fini dell'adozione della misura cautelare carceraria, posto che all'indagato si è contestato il più grave reato di partecipazione ad un'associazione criminosa finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato che giustifica di per sè l'adozione della misura cautelare carceraria.
Per quanto concerne le esigenze cautelari (secondo motivo), va premesso che il D.L. n. 11 del 2009, art. 2, comma 1, lett. a) ha esteso la previsione legale, contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 3, di adeguatezza della sola custodia carceraria, in precedenza prevista per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ed in genere per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ad altri delitti e segnatamente a quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La disposizione è applicabile anche ai processi in corso in base al principio tempus regit actum che disciplina la successione di leggi processuali nel tempo di cui all'art. 11 preleggi.
In base a tale principio le norme di natura processuale trovano immediata applicazione, salvo che si tratti di situazioni i cui effetti si sono già esauriti in base alla normativa precedente. Questa Corte a Sezioni unite, in un caso simile a quello in esame, ha ritenuto applicabile la nuova normativa con la sentenza n. 8 del 1992 pronunciata a seguito dell'introduzione nel 1991 per alcuni reati della presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria.
Ciò premesso, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (Cass. 46060 del 2008; n. 48430 del 2004) formatosi in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., ma applicabile anche al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per identità di ratto, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di soggetti indagati per le associazioni criminose per le quali vige la presunzione legislativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola misura carceraria, tale presunzione può essere superata solo quando risulti che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Questa può essere vinta sola in presenza di elementi specifici. Tali elementi possono consistere o nella collaborazione o nella confessione o comunque nella rescissione del vincolo associativo. A tal fine per i reati associativi indicati nella norma non è sufficiente lo stato d'incensuratezza (Cass. 27 marzo del 2003) o il fattore temporale (Cass. 6 luglio 1999, De Leonardo).
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2009