Sentenza 24 settembre 2020
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni ambientali, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2020, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2020 |
Testo completo
02707-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2173/2020 ENRICO US SANDRINI -Presidente - CC 24/09/2020- MICHELE BIANCHI R.G.N. 20723/2020 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO -Relatore- SC CENTOFANTI NI CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA US NI nato a [...] il [...] TT SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato PITASI BASILIO ANTONINO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di IA US NI e TT SC che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8 gennaio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DA FR MA e IA SE NI, avendo ritenuto la sussistenza a loro carico di gravi indizi di colpevolezza in ordine a reati commessi in Reggio Calabria, con aggravanti fra le quali quella mafiosa, in presenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. In particolare, per la posizione di DA FR MA i gravi indizi riguardavano: omicidio di LO NO, commesso in concorso con ZZ IM e ME FR il 25 maggio 2017 (capo 1); illegali detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola Beretta 70, cal. 7,65, con matricola abrasa, commessi in concorso con ZZ IM e ME FR il 25 maggio 2017 e in epoca antecedente e prossima (capo 2). Per la posizione comune di DA FR MA e IA SE NI i gravi indizi riguardavano: tentata estorsione ai danni di LO NO e LO AN, commessa in concorso tra loro e con ME RI, ZZ IM e ME FR, mediante atti di violenza e minacce consistiti nella rapina di cui al capo "5" e nell'omicidio di cui al capo "1" (capo 3); rapina ai danni di LO NO, commessa in concorso tra loro e con ME FR il giorno 8 novembre 2016 (capo 5); illegali detenzione e porto in luogo pubblico della pistola Beretta, con matricola abrasa, indicata al capo "2" e di una pistola tipo revolver, commessi in concorso tra loro e con ME FR il giorno 8 novembre 2016 e in epoca antecedente e prossima (capo 6). Per la posizione del solo IA SE NI i gravi indizi riguardavano anche: tentato omicidio aggravato di LO NO, commesso in s m u o T Reggio Calabria il giorno 8 novembre 2016 (capo 7).
2. Con ordinanza del 25 febbraio 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, adito da DA FR MA e da IA SE NI per il riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 8 gennaio 2020. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita nel citato provvedimento del Tribunale, la sera del 25 maggio 2017, alle ore 21:10 circa, LO NO, dopo aver chiuso la propria tabaccheria, percorreva a bordo di uno scooter Piaggio Vespa la strada nazionale SS18, in direzione Catona, preceduto dalla figlia AN, che viaggiava a bordo di un'autovettura Ford Ka. Una volta giunto a Catona, in corrispondenza della concessionaria auto "New Car", lo LO veniva raggiunto da uno scooter alla cui giuda c'era un individuo con il volto travisato da un casco 2 integrale, il quale esplodeva in direzione dello LO due colpi di arma da fuoco, attingendolo mortalmente alla nuca con uno di essi. Pervenuta sul posto, la polizia giudiziaria rinveniva, a qualche metro dal cadavere, una pistola Beretta, mod. 70, calibro 7,65, con matricola abrasa, e due bossoli, con impresso sul fondello “PPU 32 auto". Sulla base delle immagini di telecamere di videosorveglianza posizionate lungo il tragitto compiuto dalla vittima dal momento in cui era uscita dalla tabaccheria fino all'uccisione, emergeva come l'omicidio era stato posto in essere a seguito di una vera e propria attività di monitoraggio di LO NO, iniziata alle ore 20:40 circa, alla quale avevano preso parte sia l'autore materiale del delitto, che viaggiava a bordo di uno scooter di colore chiaro, sia due complici, a bordo di una Fiat Panda di colore rosso con paraurti neri. Uccisa la vittima e percorso un breve tratto in direzione della stessa, l'esecutore materiale abbandonava l'arma sul posto, effettuava una inversione del senso di marcia e, all'incrocio con via dei Garibaldini, si ricongiungeva, sempre in località Catona, con la Panda rossa, ferma ad attenderlo. I due mezzi svoltavano in via Scopelliti, in direzione Arghillà. L'autovettura, che accedeva allo svincolo autostradale di Arghillà, direzione Reggio Calabria, veniva ripresa dal sistema di rilevazione delle targhe ivi istallato. Sulla base della banca dati ACI risultava che l'autovettura Fiat Panda targata DR781WR era cointestata a RA ES e ME RE, moglie e figlio di ME FR. Veniva appurata la piena corrispondenza tra tale targa e quella rilevata con l'ingrandimento di un fotogramma estrapolato dal sistema di videosorveglianza relativo alle fasi di monitoraggio di LO NO. Inoltre, veniva accertato che la Fiat Panda ripresa dalla telecamera di videosorveglianza del Bar Winner aveva lo stesso modello di copricerchi della Fiat Panda di colore rosso targata DR781WR. I sospetti degli inquirenti convergevano fin da subito su DA FR MA, ritenuto autore, in concorso con IA SE NI, della rapina commessa in data 8 novembre 2016 ai danni della rivendita di tabacchi dello LO. Sempre secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal Tribunale del riesame, su segnalazione di BA NA, alle ore 21:15 del giorno 8 novembre 2016, la Sala Operativa dell'Arma dei Carabinieri comunicava alla Questura la consumazione di una rapina a mano armata ai danni di una rivendita di tabacchi sita in via Nazionale Gallico n. 137/B, il cui titolare formale era NT IA, ma di fatto gestita dal marito LO NO, con il quale collaborava la figlia AN. Giunta sul posto, la polizia giudiziaria rinveniva un uomo che perdeva sangue dalla bocca e dal collo e che, con voce fioca, riferiva di essere stato attinto da un colpo di pistola esploso da uno dei due rapinatori armati giunti a bordo di uno scooter. Gli operanti sollecitavano l'intervento di un'ambulanza del 118. Sopraggiunta la figlia della vittima, LO AN, riferiva di esser uscita dalla tabaccheria intorno alle 3 20:50 per recarsi a casa, lasciando la chiusura del negozio al padre. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza posto all'interno e all'esterno del negozio, gli operanti constatavano che: quella sera, alle 22:10:50 (orario del sistema di videosorveglianza), due individui, con il volto travisato da caschi integrali, erano giunti da sud, a bordo di uno scooter Honda SH di colore bianco e munito di paravento, presso la rivendita di tabacchi della vittima;
lasciato il mezzo davanti alla porta di ingresso della tabaccheria, entravano nel negozio senza togliersi i caschi;
a quel punto, estraevano dalle tasche dei giubbotti due pistole;
uno dei due rapinatori, alto circa 1.75-1.80 m. e di corporatura robusta, indossava un giubbotto grigio scuro con un piccolo stemma sulla manica sinistra e una doppia riga bianca all'altezza della vita, jeans blu, scarpe da tennis di colore scuro del tipo “ADIDAS ZX 750", un casco integrale di colore nero, guanti da lavoro di colore grigio, e stringeva nella mano destra una pistola a tamburo di colore nero;
l'altro rapinatore, di corporatura esile e più alto del primo, indossava un casco di colore bianco serigrafato con disegni colorati, riportante la scritta "SHARKS", un giubbotto apparentemente blu scuro, jeans blu, scarpe da tennis nere della "NIKE” con lacci bianchi e con segno distintivo di detta marca di colore bianco;
tale soggetto, privo di guanti, impugnava nella mano destra una pistola semiautomatica di colore nero;
il rapinatore più alto e senza guanti, appena i due facevano ingresso nel negozio, provvedeva ad abbassare, per mezzo del pulsante vicino all'ingresso, la serranda del locale, salvo poi rialzarla per darsi alla fuga al termine dell'azione delittuosa;
LO NO veniva colpito più volte con il calcio delle pistole ma, nonostante ciò, riusciva ad afferrare un paio di forbici, scagliandosi contro il rapinatore più basso, salvo poi retrocedere barcollando, verosimilmente a causa del colpo di pistola esploso nei suoi confronti;
alle ore 22:12:24 (orario т и р П del sistema di videosorveglianza) i due rapinatori fuggivano in direzione Catona. Dalle immagini si notava che il rapinatore più alto camminava con i piedi verso l'esterno, nella maniera c.d. "piedi a papera", mentre quello più basso con le punte dei piedi rivolte verso l'interno. All'interno della tabaccheria venivano repertati un proiettile camiciato deformato, sei frammenti ossei e sostanza ematica essiccata. A LO NO veniva diagnosticata una ferita di arma da fuoco con foro di entrata al labbro superiore, lesioni alla lingua e foro d'uscita al collo regione posteriore- laterale destra, frattura processo trasverso dx C2, con prognosi riservata e ricovero presso il reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale. Sulla base delle emergenze investigative, il Tribunale affermava che l'unico movente possibile delle condotte delittuose commesse in danno di LO NO andava individuato nella concorrenza che la rivendita di tabacchi della vittima esercitava su quella di ME RI, gestita di fatto da ME FR, 4 cognato di AL AN e inquadrato dai collaboratori di giustizia all'interno della cosca di 'ndrangheta AN. Il Tribunale affermava che i convergenti elementi indiziari raccolti consentivano di identificare in DA FR MA e IA SE NI i soggetti agenti della condotta criminosa del 6 novembre 2016 e che di tale azione delittuosa, complessivamente considerata, andava rinvenuto il mandante in ME FR. Il Tribunale, inoltre, evidenziava che l'esecutore materiale dell'omicidio di LO NO, commesso il 25 maggio 2017, andava individuato in DA FR MA e che anche in tal caso il mandante del delitto doveva essere individuato in ME FR. Il Tribunale, dunque, affermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: in capo a DA FR MA, in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2), 3) esclusa l'aggravante di cui all'art. 513-bis, cod. pen., 5) e 6); in capo a IA SE NI, in ordine ai reati di cui ai capi 3) esclusa l'aggravante di cui all'art. 513- bis, cod. pen., 5), 6) e 7). Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale affermava l'esistenza del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendolo desunto dalle modalità particolarmente allarmanti delle condotte contestate agli indagati, dalla personalità degli stessi, inseriti in contesti 'ndranghetistici, nonché dalla loro biografia criminale. Il Tribunale affermava inoltre la sussistenza delle esigenze cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., osservando che gli indagati avevano dimostrato di voler condizionare gli esiti delle investigazioni, come attestato dall'iniziale rifiuto del DA di sottoporsi allo stub, dalla volontà del medesimo di precostituirsi un alibi per il tramite della madre, dall'indottrinamento della moglie circa cosa avrebbe dovuto dire alla polizia giudiziaria, nonché dal fatto che sia il DA che il IA si opposero, per due volte, allo svolgimento dei rilievi antropometrici.
3. L'avv. Basilio Pitasi, in qualità di difensore di DA FR MA, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Le conversazioni captate all'interno della cella della casa circondariale in cui si trovava recluso il IA sono inutilizzabili, poiché, per la registrazione del segnale audio e video e per la trasmissione di tali segnali agli uffici della Procura della Repubblica con remotizzazione presso la Questura di Reggio Calabria, erano stati impiegati apparecchi di proprietà della società RO Security autorizzati dal pubblico ministero con decreto immotivato. La 5 massima giurisprudenziale richiamata dal Tribunale al fine di rigettare l'eccezione di inutilizzabilità (Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano Rv. 264517) non è pertinente rispetto al caso in questione. Nel caso di specie, l'impianto noleggiato non fu istallato presso i locali della Procura e il segnale audio e video venne dapprima registrato nell'impianto privato e poi trasmesso al server della Procura.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e in riferimento all'art. 110 cod. pen. e ai reati contestati ai capi 1), 2), 3), 5) e 6). L'ordinanza ora impugnata è contraddittoria e disattende i principi di diritto in tema di gravi indizi di colpevolezza, nella parte in cui individua elementi di MEcollegamento tra FR e DA FR MA che giustificherebbero un mandato del primo al secondo. La motivazione dell'ordinanza impugnata è viziata laddove richiama un incontro fugace tra il ME e il DA, avvenuto a distanza di più di un mese dall'omicidio; laddove afferma mantenimento di contatti tra ME FR e DA FR MA per il tramite di tale ME O"; laddove richiama la conversazione telefonica tra ME FR e una donna, conversazione nella quale il primo avrebbe riferito alla seconda problemi economici e familiari del DA. Inoltre, il riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l'appartenenza del DA all'entourage di ME AN è inconsistente e violativo dei principi in materia di apprezzamento delle risultanze probatorie.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con riferimento ai reati contestati ai capi 1) e 2). L'affermazione di esistenza di un grave quadro indiziario a carico del DA per l'omicidio dello LO è manifestamente illogica, considerato che fu il rapinatore asseritamente identificato nel DA a impedire l'omicidio dello LO durante la rapina dell'8 novembre 2016 e considerata la consapevolezza del DA in ordine alla sua incolpazione per l'episodio dell'8 novembre 2016. Inoltre, la motivazione dell'ordinanza impugnata è manifestamente illogica laddove afferma che anche a un destrorso era possibile avvicinarsi allo LO e sparare nella sua direzione senza perdere il controllo dello scooter;
laddove valorizza l'impiego, sia nella rapina che nell'omicidio, di una Beretta, mod. 70, cal. 7,65; laddove, nel valorizzare l'assenza del DA nella propria abitazione al momento in cui la polizia giudiziaria vi si era recata, non tiene conto della dichiarazione della moglie;
laddove, nel valorizzare il contegno del DA nei locali della polizia giudiziaria, omette di valutare la conversazione riportata a pagina 12 dell'ordinanza medesima, nella quale il DA aveva riferito al proprio interlocutore che non appena fu condotto presso locali di polizia giudiziaria fu subito incolpato per l'omicidio avvenuto poche ore prima, in quanto 6 ritenuto responsabile della rapina verificatasi in precedenza. L'ordinanza è poi viziata anche nella parte in cui sostiene l'incertezza del DA circa i risultati dello stub;
ove afferma che il DA indusse la madre e la moglie a fornire dichiarazioni non veritiere per rendergli un alibi;
nella parte in cui sostiene che il DA manifestò preoccupazione in ordine all'evenienza che la polizia giudiziaria avesse fotografato un casco nero, preoccupazione asseritamente giustificata dal fatto che detto casco fosse quello impiegato nella rapina da uno dei malviventi e quello utilizzato dall'esecutore materiale dell'omicidio. Da ultimo, si osserva che nella conversazione richiamata dal Tribunale, nella quale il DA avrebbe riferito alla moglie che l'autore dell'omicidio sarebbe stato tale ME, non viene compiuto alcun riferimento ad un coinvolgimento dell'odierno ricorrente, la cui conoscenza di una simile circostanza non implica peraltro una compartecipazione al delitto.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con riferimento ai reati contestati ai capi 5) e 6). L'ordinanza ora impugnata, anche con riferimento ai reati di cui ai capi 5) e 6) è affetta da violazione di legge, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'ordinanza risulta affetta da travisamento della prova laddove valorizza, quale indizio di partecipazione alla rapina di cui al capo "5", il giudizio comparativo espresso dalla polizia giudiziaria in ordine al particolare modo di camminare del DA, in quanto lo LO aveva riferito circa il particolare modo di camminare solo dell'altro rapinatore, non identificato nel DA (cfr. pag. 16 provvedimento impugnato). Inoltre, l'ordinanza ora impugnata disattende la giurisprudenza in materia di individuazioni fotografiche ed è affetta da violazione di legge e vizio motivazionale, in quanto fa proprio il giudizio del verbalizzante che aveva visto per la prima volta e solo per alcuni minuti il ricorrente, senza effettuare alcuna verifica in punto di attendibilità e affidabilità. Privo di consistenza indiziaria è anche l'elemento della corporatura del DA, trattandosi di corporatura comune. Anche con riferimento ai delitti di cui ai capi 5) e 6), il Tribunale ha censurabilmente valutato indiziante il fatto che l'arma impugnata da uno dei rapinatori fosse dello stesso tipo di quella utilizzata nell'omicidio. Privo di rilievo e meramente suggestivo, poi, è il fatto che in occasione della perquisizione vennero ritrovate 50 cartucce per pistola. Privo di valore indiziante e del tutto illegittimo è anche il riferimento al rifiuto dell'odierno ricorrente di sottoporsi all'esame antropometrico. Il Tribunale, poi, a pagina 31, nel valorizzare un racconto del IA in cui quest'ultimo avrebbe affermato di non aver ucciso qualcuno grazie all'intervento di O" (ossia DA), ha superato con motivazione congetturale e illogica l'obiezione difensiva sollevata sul punto. L'ordinanza ora impugnata è inoltre illegittima perché omette di considerare 7 la circostanza discolpante costituita dall'avere il rapinatore identificato in DA non indossato i guanti durante la rapina.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., in riferimento al reato contestato al capo 3). Secondo l'impostazione accusatoria, il DA, in quanto coautore dell'omicidio di cui al capo 1) e della rapina di cui al capo 5), avrebbe concorso moralmente nella tentata estorsione di cui al capo 3). Eppure, il concorso nella commissione del reato mezzo non comporta necessariamente concorso nel reato fine, essendo necessaria un'autonoma dimostrazione di ciascuno, in termini quantomeno di elevata probabilità di colpevolezza. L'ordinanza ora impugnata è priva di motivazione, in quanto da nessun elemento emerge la consapevolezza dell'odierno ricorrente circa la finalità a cui era preordinata l'azione, finalità alla quale il DA era estraneo.
4. L'avv. Basilio Pitasi, in qualità di difensore di IA SE NI, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Le conversazioni captate all'interno della cella della casa circondariale in cui si trovava recluso il IA sono inutilizzabili, poiché, per la registrazione del segnale audio e video e per la trasmissione di tali segnali agli uffici della Procura della Repubblica con remotizzazione presso la Questura di Reggio Calabria, erano stati impiegati apparecchi di proprietà della società RO Security autorizzati dal pubblico ministero con decreto immotivato. La massima giurisprudenziale richiamata dal Tribunale al fine di rigettare l'eccezione di inutilizzabilità (Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano Rv. 264517) non è p u r u T pertinente rispetto al caso in questione. Nel caso di specie, l'impianto noleggiato non fu istallato presso i locali della Procura e il segnale audio e video venne dapprima registrato nell'impianto privato e poi trasmesso al server della Procura.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e in riferimento all'art. 110 cod. pen. e ai reati contestati ai capi 3), 5) e 6). L'ordinanza ora impugnata è contraddittoria e disattende i principi di diritto in tema di gravi indizi di colpevolezza, nella parte in cui individua elementi di collegamento tra ME FR e IA SE NI, per il tramite di DA FR MA, che giustificherebbero un mandato del primo al secondo. La motivazione dell'ordinanza impugnata è viziata laddove richiama un incontro fugace tra il ME e il DA, avvenuto a distanza di più di un mese dall'omicidio; laddove afferma il mantenimento di contatti tra ME FR 8 e DA FR MA per il tramite di tale ME O"; laddove richiama la conversazione telefonica tra ME FR e una donna, conversazione nella quale il primo avrebbe riferito alla seconda problemi economici e familiari del DA. Inoltre, il riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l'appartenenza del DA all'entourage di ME AN è inconsistente e violativo dei principi in materia di apprezzamento delle risultanze probatorie. Ad ogni modo, si tratta di rapporti inerenti al DA e non viene spiegato come gli stessi finiscono per coinvolgere il IA.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., in riferimento ai reati di cui ai capi 5), 6) e 7). Il Tribunale non si è attenuto ai principi di diritto in tema di individuazioni fotografiche e ha fornito una motivazione manifestamente illogica laddove ha ricollegato al IA le dichiarazioni dello LO in ordine al particolare modo di camminare di uno dei rapinatori. L'ordinanza ora impugnata è poi illegittima laddove afferma una corrispondenza tra la corporatura del IA e quella del rapinatore ripreso dalle telecamere, trattandosi di corporatura estremamente comune;
laddove afferma una corrispondenza tra i tatti somatici del rapinatore visibili attraverso il casco e quelli del IA, senza considerare il fatto notorio che indossare il casco determina una compressione dei tratti somatici. L'ordinanza ora impugnata è poi illegittima nella parte in cui si riferisce ad un riconoscimento vocale da parte dello LO della voce del IA, essendosi la vittima espressa in termini ipotetici e non avendo il rapinatore pronunciato parole tali da consentire il riconoscimento a distanza di mesi. Il Tribunale ha inoltre commesso un ulteriore vizio logico nell'attribuire rilevanza al fatto che il rapinatore indossasse scarpe dello stesso tipo di quelle indossate dal IA, essendo tale elemento generico e non individualizzante. Inoltre, il Tribunale, nel valorizzare il fatto che nelle conversazioni captate il IA riferì circostanze che solo il partecipe alla rapina avrebbe potuto conoscere, non ha motivato in modo adeguato. Illegittimo e privo di valenza indiziante è il richiamo al rifiuto del IA di sottoporsi all'esame antropometrico. Il Tribunale, poi, a pagina 31, nel valorizzare un racconto del IA in cui quest'ultimo avrebbe affermato di non aver ucciso qualcuno grazie all'intervento di O" (ossia DA), ha superato con motivazione congetturale e illogica l'obiezione difensiva sollevata sul punto.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., in riferimento al reato contestato al capo 3). Secondo l'impostazione accusatoria, il DA, in quanto coautore dell'omicidio di cui al capo 1) e della rapina di cui al capo 5), avrebbe concorso moralmente nella tentata estorsione di cui al capo 3). 9 Eppure, il concorso nella commissione del reato mezzo non comporta necessariamente concorso nel reato fine, essendo necessaria un'autonoma dimostrazione di ciascuno, in termini quantomeno di elevata probabilità di colpevolezza. L'ordinanza ora impugnata è priva di motivazione, in quanto da nessun elemento emerge la consapevolezza dell'odierno ricorrente circa la finalità a cui era preordinata l'azione, finalità alla quale il DA era estraneo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
2. L'esame delle censure formulate in seno al primo motivo di ciascuno dei due atti di ricorso, con cui gli odierni ricorrenti contestano l'utilizzabilità delle conversazioni captate all'interno della cella del IA, rende opportuno premettere il richiamo dei seguenti principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
2.1. In base all'insegnamento delle Sezioni Unite, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione (la quale, in virtù delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata) avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U., n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre spiegato che, in tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, il decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., compimento delle operazioni mediante impianti diversi da quelli in dotazione presso la Procura della Repubblica, deve motivare, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, sia in ordine al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza sia con riguardo all'insufficienza o inidoneità delle apparecchiature installate presso il suo ufficio (Sez. 5, n. 6439 del 02/10/2014, dep. 2015, Sparandeo, Rv. 262661). É stato inoltre chiarito che, in tema di intercettazioni telefoniche, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell'uso di impianti installati nella Procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilievo il titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi impianti, che ben può essere costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni da compiere. Anche in tale ultimo caso, poiché non ricorre l'ipotesi del ricorso ad impianti di pubblico 10 servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, essendo gli apparecchi comunque installati presso la procura, non è necessaria l'adozione di un provvedimento del pubblico ministero che documenti, ai sensi dell'ultima parte del comma terzo dell'art. 268 cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza (Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229989). È stato dunque precisato che, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati nella Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264517).
2.2. Considerato in astratto quanto precede, deve notarsi, con riguardo al caso concreto in esame, come sopra anticipato, l'infondatezza del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del DA e del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del IA, avendo il Tribunale del riesame fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Infatti, il Tribunale ha opportunamente richiamato quanto affermato da Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264517, e ha spiegato che, con riferimento alle intercettazioni disposte all'interno della cella della casa circondariale presso la quale il IA era detenuto, non è ravvisabile alcun difetto di utilizzabilità, in quanto l'esecuzione delle operazioni fu disposta dal Pubblico Ministero mediante l'impiego di impianti noleggiati dall'impresa privata RO Security, da attivarsi poi nei locali della Procura della Repubblica. Di contro, deve notarsi che neppure mediante i documenti allegati all'atto di ricorso sono stati forniti dagli odierni ricorrenti elementi idonei a far ritenere che quanto affermato dal Tribunale del riesame sia inesatto. Per completezza, appare opportuno precisare che, come sopra evidenziato, il decreto del pubblico ministero, che dispone l'utilizzo di impianti presi a noleggio da imprese private, non necessita di apposita motivazione in ordine alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, qualora la registrazione - intesa quale immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga presso la Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi istallati, in quanto non ha alcun rilievo il titolo (compravendita, noleggio, comodato, locazione o altro) da cui deriva la disponibilità degli impianti medesimi. Tale principio di diritto osserva il Collegio- · trova applicazione indipendentemente dal luogo di collocazione degli apparecchi 11 adoperati per effettuare le captazioni ambientali e dal quale il segnale audio e/o video "registrato" viene trasmesso al server della Procura della Repubblica, nonché indipendentemente dal titolo in base al quale la Procura della Repubblica disponga dei predetti apparecchi. Ciò posto, è irrilevante la prospettazione, da parte degli odierni ricorrenti, di un astratto pericolo in relazione alla possibilità che la preventiva registrazione del segnale nella memoria dell'impianto privato, il particolare sviluppo tecnico raggiunto e le infinite possibilità di insinuarsi nei sistemi di trasmissione dei dati, non consentano di escludere che l'impresa privata - la quale ha fornito le apparecchiature delle quali conosce le caratteristiche tecniche possa a sua volta intercettare i segnali video e audio, nel corso della - loro trasmissione, dalla cella dell'istituto penitenziario ove sono registrati, agli impianti collocati presso l'ufficio della Procura della Repubblica.
3. In relazione alle censure sollevate in seno ai restanti motivi del ricorso proposto nell'interesse del DA, con i quali si critica la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestatigli, è opportuno premettere il richiamo ai seguenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. È stato spiegato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di m specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del m provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche / quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). È stato poi chiarito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e la valenza di tali indizi, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio. Occorre, però, che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, restando alla Corte estranea la verifica della sufficienza 12 della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Rv. 251761; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460). In altri termini, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. F., n. 47748 dell'11/8/2014, Rv. 261400).
4. Posto quanto precede in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che l'ordinanza impugnata è priva dei vizi denunciati con i predetti restanti motivi di ricorso nell'interesse del DA.
4.1. Le doglianze formulate in seno al secondo motivo di ricorso nell'interesse di costui, con le quali si deduce vizio giuridico e motivazionale dell'ordinanza impugnata con riferimento all'individuazione di elementi di collegamento tra il DA e FR ME (cl. '64), sono infondate, non essendo il Tribunale del riesame incorso in alcuna violazione di legge e avendo fornito sul punto congrua motivazione, non affetta da manifesta illogicità. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, nella conversazione captata il 16 giugno 2017, alle ore 18:54, il DA, parlando con la moglie, aveva fatto riferimento a una somma di danaro notevole ottenuta da tale O" da un'assicurazione e della quale egli stesso avrebbe potuto beneficiare per l'apertura di un nuovo bar, e aveva poi indicato alla moglie il nome di ME quale responsabile dell'omicidio, al fine - afferma credibilmente il Tribunale di contenere l'atteggiamento di sospetto della donna - nei propri confronti. Il Tribunale ha plausibilmente osservato che il O" cui DA aveva fatto riferimento andava individuato in ME FR cl. '71 e che il riferimento operato in detta conversazione a ME andava ricollegato non a ME O" cl. 71, ma a ME FR cl. '64. Sul punto, il Tribunale ha opportunamente sottolineato che, nel corso dell'attività investigativa, fu constatato, da un lato, che tra il ME cl. '71 e il ME cl. '64 vi erano stati frequenti incontri, nell'ambito dei quali quest'ultimo chiedeva all'altro, appellato come "cugino", il disbrigo di certi incarichi il cui contenuto non veniva quasi mai esplicitato;
dall'altro lato, che dal giorno 1 gennaio 2017 al 25 maggio 2017 fra 13 l'utenza del ME cl. '71 e le utenze nella disponibilità di DA TO e del DA erano stati registrati centoquarantacinque contatti, ad eccezione del lasso di tempo in cui avvenne l'omicidio, e che, al contrario, la mattina seguente, il DA, appena uscito dalla Questura, aveva contattato unicamente il ME cl. '71. Il Tribunale, poi, ha opportunamente sottolineato la significatività delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Moio Roberto e NA MA, i quali avevano riferito che DA FR e ME O" (ossia, come spiegato dal Tribunale, ME FR cl. '71) facevano parte dell'entourage di "AN" ME, elemento di spicco della cosca AN. In modo parimenti opportuno, il Tribunale ha riportato in particolare quanto riferito da NA MA nell'interrogatorio del giugno 2018. Inoltre, il Tribunale ha credibilmente evidenziato che il riferimento all'onore, operato nella predetta conversazione tra il DA e la moglie, andava ricollegato alla volontà di far cessare il fastidio che la tabaccheria di LO NO aveva arrecato a quella del ME cl. '64. Sempre il Tribunale ha logicamente affermato che dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia era emersa la natura dei rapporti tra il DA, il ME IC e il ME AN e la loro conoscenza da tempi risalenti. Opportunamente, poi, il Tribunale ha richiamato l'incontro del 25 luglio 2017 tra il DA, il ME cl. '64 e lo ZZ, sottolineando in modo verosimile che l'assenza totale di contatti telefonici tra il DA e il ME cl. '64 appare sintomatica della loro volontà di non destare sospetti e che gli stessi si interfacciarono solamente per il tramite del ME cl. '71, il quale fu contattato sia da ME AN sia dal DA, in momenti cruciali della vicenda. Da ultimo, deve notarsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza ora impugnata non risulta viziato neppure laddove il Tribunale, a conferma dello «strano intreccio di rapporti», ha richiamato una conversazione telefonica intercorsa tra l'utenza in uso a ME FR cl. '64 e l'utenza di tale LL TE NS;
conversazione osserva logicamente - l'ordinanza impugnata che mostra che «nonostante non fossero stati rilevati - contatti diretti tra il TT ed il ME, quest'ultimo era comunque a conoscenza di particolari vicende che avevano interessato il TT e la sua famiglia». Di contro, deve notarsi che il secondo motivo di ricorso, nel denunciare vizio giuridico e motivazionale dell'ordinanza impugnata in ordine all'individuazione elementi di collegamento tra il ME e il DA, si confronta in modo parcellizzato con il percorso argomentativo svolto dal Tribunale, il quale, invece, complessivamente considerato, non risulta affetto dalle censure sollevate.
4.2. Parimenti, logiche e prive dei vizi dedotti con il terzo motivo di ricorso nell'interesse del DA appaiono le considerazioni e le argomentazioni che hanno 14 indotto il Tribunale del riesame a ritenere il DA gravemente indiziato di aver materialmente eseguito l'omicidio di LO NO. In particolare, il Tribunale ha affermato l'eloquenza delle conversazioni captate all'interno dell'abitazione del DA, sia specificando che quest'ultimo mostrò una certa incertezza quanto ai risultati dello STUB, al quale inizialmente rifiutò di sottoporsi, sia evidenziando il tentativo di convincere la moglie della veridicità del suo alibi. Inoltre, il Tribunale ha opportunamente evidenziato che la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla moglie e dalla madre dell'odierno ricorrente rispetto agli esiti delle investigazioni sulle utenze telefoniche e rispetto alle stesse dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti consente di affermare che il DA non si trovava presso la casa della madre la sera dell'omicidio. Il Tribunale ha poi sottolineato: il fatto che il DA non era in casa quando la polizia giudiziaria si recò presso la sua abitazione la sera dell'omicidio e che, una volta rincasato, dichiarò di non ricordare il bar presso il quale si era recato ad acquistare le brioche;
l'assenza di risposte del DA alle domande formulategli dalla polizia giudiziaria in Questura e il rifiuto di firmare il relativo verbale;
la preoccupazione del DA in ordine all'evenienza che la polizia giudiziaria avesse fotografato il casco nero nella propria abitazione, preoccupazione osserva logicamente il Tribunale - riferibile al fatto che il killer, ripreso dai sistemi di videosorveglianza, indossasse proprio un casco nero la sera dell'omicidio, verosimilmente lo stesso casco indossato dal IA nella rapina;
il fatto che l'arma utilizzata per uccidere LO ท NO era, come nella rapina, sempre una Beretta 70, cal. 7,65. Da ultimo, il Tribunale ha plausibilmente disatteso la censura difensiva con la quale si è era sostenuta l'impossibilità, per un soggetto destrorso come il DA, di porre in essere un omicidio come quello ai danni di LO NO. Infatti, il Tribunale ha credibilmente evidenziato che anche per un destrorso era possibile avvicinarsi alla vittima il più possibile e sparare nella sua direzione senza perdere il controllo dello scooter;
ciò - si legge nell'ordinanza impugnata - in ragione della velocità cui procedeva la vittima e delle condizioni favorevoli della strada, completamente rettilinea.
4.3. Anche le censure sollevate con il quarto motivo di ricorso nell'interesse del DA, con il quale si contesta la sussistenza di un grave quadro indiziario con riferimento alla condotta criminosa del giorno 8 novembre 2016, sono infondate. Infatti, il Tribunale, senza incorrere nei vizi denunciati, ha ritenuto il DA raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, avendoli desunti dal suo inconfondibile modo di camminare (così come quello del IA), rimasto impresso nella mente dello LO e notato dalla polizia giudiziaria;
dalla corrispondenza della corporatura del DA (e del IA) con quella dei malviventi ripresi dalle telecamere collocate presso la tabaccheria della vittima;
dall'utilizzo di una Beretta 15 70, cal. 7,65, sia nella rapina che nell'omicidio; dal rinvenimento di cinquanta cartucce cal. 7,65 presso i locali del DA in uso al IA;
dalle risultanze delle attività di intercettazione. Tali elementi sono stati oggetto di adeguata analisi da parte del Tribunale del riesame, così come emerge dalla lettura del corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata. Nello specifico, appare opportuno evidenziare che il Tribunale, con riferimento al peculiare modo di camminare del DA (e del IA), ha valorizzato: l'annotazione di polizia giudiziaria redatta in occasione dell'arresto del 24 dicembre 2016; la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza all'interno della tabaccheria dello LO;
le dichiarazioni dello LO in data 13 aprile 2017 afferenti al particolare modo di camminare dei due rapinatori. Sul punto, si deve ulteriormente osservare che il richiamo operato dall'odierno ricorrente alla giurisprudenza di legittimità in tema di individuazioni fotografiche (Sez. 1, n. 10162 del 01/10/1996, De Tommasi, Rv. 206090; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635) è inconferente, posto che, con riferimento al caso in esame, come si evince dalla lettura delle pagine 18, 19 e 20 dell'ordinanza impugnata, la polizia giudiziaria non ha proceduto ad alcuna individuazione da intendersi come attività nella quale un soggetto rievoca nella mente l'immagine, impressa nella propria memoria, di un determinato oggetto o di una determinata persona in precedenza percepiti, per poi compararla con l'oggetto o la persona sottoposti alla sua attenzione, al fine di affermarne o meno l'identità ma si è limitata ad annotare un fatto dalla stessa percepito (il particolare modo di camminare del DA). Inoltre, il Tribunale, con motivazione non affetta da manifesta illogicità, ha osservato che il commento del IA, captato in data 5 luglio 2017, fuga ogni dubbio circa la partecipazione del DA alla rapina e circa la matrice del delitto. Infatti, il Tribunale ha evidenziato: che il IA aveva affermato che se non aveva ucciso qualcuno era grazie a O" e alla "cosca"; che dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della tabaccheria era emerso che il rapinatore più alto aveva bloccato il braccio di quello più basso, che stava puntando la pistola nei confronti di LO NO per sparargli, verosimilmente, una seconda volta;
che con O" deve intendersi DA FR MA, come confermato dal racconto di un episodio in cui tale IC invitò il IA a raggiungerlo in via Reggio Campi, allora residenza del DA;
che il riferimento operato nella conversazione captata alla "strage" va inteso come una progressione enfatica del dialogo, essendo il IA passato da "qualcuno" al concetto di "strage" per poi chiosare con l'espressione "uno uno a filotto"; che il IA sapeva di essere registrato e quindi aveva cercato di ingigantire le proprie dichiarazioni, al fine di renderle meno comprensibili. 16 Orbene, sulla base di quanto sopra esposto, deve notarsi che il secondo, il terzo e il quarto motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse del DA, pur risolvendosi, in sostanza, in una critica alla tenuta logica della motivazione dell'ordinanza impugnata, non pongono in luce profili di reale illogicità manifesta del percorso argomentativo svolto dal Tribunale del riesame.
4.4. Anche il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del DA, con il quale si deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al tentativo di estorsione di cui al capo n. "3", è infondato. Infatti, alle pagg. 45 e 46 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale, nell'evidenziare gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto di identificare nel DA e nel IA i due malviventi che posero in essere l'azione criminosa del giorno 8 novembre 2016, ha richiamato la già menzionata conversazione nella quale il IA affermò che se non aveva ucciso qualcuno era grazie a IC e alla cosca. Il Tribunale ha dunque logicamente affermato che tale ultimo riferimento rende esplicito il contesto di maturazione degli atti intimidatori, «che tali dovevano restare avendo così deciso la cosca». Sulla base di tale passaggio motivazionale, emerge in modo evidente che il Tribunale ha ragionevolmente ritenuto sussistente la consapevolezza del DA e del IA in ordine alla finalità intimidatrice dell'azione delittuosa commessa il giorno 8 novembre, desumendola proprio dalle richiamate affermazioni del IA, oggetto di captazione. Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla consapevolezza del DA circa la finalità estorsiva dell'omicidio di LO NO. Infatti, il Tribunale, alle pagine 48 e 49 dell'ordinanza, ha osservato che «É il DA ad affermare esplicitamente, in una conversazione con la moglie, che la responsabilità dell'omicidio era del ME ("È stato ME..."), fornendo anche la motivazione del gesto criminoso: "...gli hanno ordinato di ammazzare a quello per l'onore...non lo hanno ammazzato... (inc)... "u vulivunu non tona e chiani" perché...gli sono arrivate le palle al culo...". Si doveva, dunque, impedire allo LO di "tornare a fare ciò che faceva">>.
5. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse del IA sono infondati, come sopra anticipato.
5.1. Ciò vale per il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di costui, con il quale si contesta, sotto un primo profilo, l'individuazione di elementi di collegamento tra il ME e il DA e, sotto un secondo profilo, mancanza di una spiegazione in ordine a come i rapporti tra il ME e il DA coinvolsero il IA. Il motivo è infondato. Infatti, quanto al primo profilo di censura, valgono le medesime considerazioni sopra svolte al punto 3.2.1., laddove si è affermata l'infondatezza della identica doglianza formulata dal DA. Quanto al 17 secondo profilo dedotto, deve notarsi che l'assenza di una esplicita spiegazione, in ordine a come i rapporti tra il DA e il ME coinvolsero il IA, non inficia l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata con riferimento alla posizione del IA, posto che il Tribunale, come si osserverà, ha evidenziato in modo logico e adeguato gli elementi alla luce dei quali ha ritenuto il IA gravemente indiziato per i reati in relazione ai quali lo stesso è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
5.2. L'infondatezza del terzo motivo di ricorso nell'interesse del IA, con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di costui per i reati di rapina, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e tentato omicidio di cui rispettivamente ai capi "5", "6" e "7", deriva dal fatto che il Tribunale del riesame, senza incorrere in vizi giuridici, ha spiegato congruamente le ragioni che lo hanno indotto a ritenere il IA gravemente indiziato dei predetti reati. In particolare, l'ordinanza impugnata valorizza in modo logico e adeguato: l'inconfondibile modo di camminare del IA;
la corrispondenza della corporatura di quest'ultimo con quella di uno dei malviventi che posero in essere la rapina ai danni dello LO;
la sovrapponibilità della parte scoperta del volto del rapinatore più basso con le caratteristiche fisiche del IA;
il riconoscimento, da parte di LO NO, della voce del IA;
la compatibilità delle scarpe indossate dal rapinatore più basso con quelle in possesso del IA;
l'impiego sia nella rapina che nell'omicidio ai danni dello LO di una pistola Beretta 70, cal. 7,65; il rinvenimento di cinquanta cartucce cal. 7,65 presso i locali di proprietà del DA in uso al IA;
le risultanze delle attività intercettizie. In modo parimenti logico, il Tribunale ha poi sottolineato l'eloquenza delle conversazioni captate nella cella del IA, evidenziando che solo colui che sparò poteva sapere che LO NO era stato attinto al volto. Inoltre, così come già evidenziato in relazione al quarto motivo del ricorso del DA, deve notarsi che il Tribunale ha plausibilmente ricollegato, all'episodio criminoso del giorno 8 novembre 2016, il commento captato in cui il IA aveva affermato che se non aveva ucciso qualcuno era grazie a O" e alla "cosca". Infatti, il Tribunale ha credibilmente spiegato che il riferimento operato dal IA al fatto che se non fosse stato per O" e la "cosca" avrebbe commesso una "strage piano, piano, uno a filotto" deve essere inteso come una progressione enfatica del dialogo e che il IA, sapendo di essere registrato, cercò di ingigantire le proprie dichiarazioni al fine di renderle meno comprensibili. Orbene, a fronte di tali argomentazioni, le censure sollevate dall'odierno ricorrente in seno al terzo motivo di ricorso risultano inidonee a far emergere profili 18 di manifesta illogicità nella motivazione dell'ordinanza impugnata e devono essere, quindi, rigettate.
5.3. La valutazione di infondatezza del quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del IA, perfettamente sovrapponibile al quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del DA, dipende dalle medesime ragioni sopra evidenziate con riguardo a tale motivo.
6. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, 24 settembre 2020. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Enrico SE SandriniEiuseppe San Trap Fetty, fegends TheLay Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 GEN 2021 ADIC A M E R E P. X.C ANCELLERE R P U E E T Pjetra) Di R O C 19