Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non si verifica la perdita di efficacia del provvedimento emesso dal presidente della corte di appello, ai sensi del comma secondo dell'art. 13 L. n. 69 del 2005, se nel termine di dieci giorni perviene il mandato d'arresto europeo privo dell'indicazione delle fonti di prova, in quanto il comma terzo del citato articolo rinvia al contenuto del mandato di arresto europeo in senso stretto, come descritto dal primo comma dell'art. 6 legge cit..
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In tema di mandato di arresto europeo, il sistema di controllo affidato al giudice nella fase della convalida dell'arresto e dell'emissione della misura cautelare ex art. 13, l. n. 69 del 2005 è caratterizzato da un limitato orizzonte. La convalida dell'arresto di polizia giudiziaria ha ad oggetto la sola verifica dei presupposti formali, ovvero se l'arresto sia avvenuto nei casi previsti dalla legge e non vi sia stato un errore di persona. L'art. 9, l. n. 69 del 2005, al quale rinvia l'art. 13, esclude espressamente per l'emissione di misure cautelari personali l'applicabilità di alcune disposizioni codicistiche, tra le quali in particolare l'art. 292 c.p.p., commi 1 e 1-bis, …
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In tema di consegna ai sensi dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito del 24 dicembre 2020, in difetto di specifiche norme procedurali, trovano applicazione analogica, per quanto compatibili, le norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d'arresto europeo. Ai fini dell'arresto di polizia giudiziaria è sufficiente l'inserimento della segnalazione della persona ricercata nel Sistema Informativo di Schengen (S.I.S.) o la trasmissione tramite Interpol nelle forme richieste. Le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelari personali devono essere funzionali alla verifica non della fondatezza della provvisoria contestazione mossa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2009, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/01/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 59
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 041330/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LO RO N. IL 13/04/1983;
avverso ORDINANZA del 11/11/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALATI Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Aricò G., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO
Con ordinanza in data 11.11.2008 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'istanza presentata nell'interesse di D'AN RO, diretta a ottenere la declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti in esecuzione di M.A.E. emesso dall'A.G. tedesca. Propone ricorso il D'AN, deducendo che la declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere era doverosa, alla stregua della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3 posto che non era pervenuto nel termine di dieci giorni dall'applicazione della misura un MAE (o documento equipollente) contenente l'indicazione delle fonti di prova, in violazione di quanto prescritto dalla cit. L. n. 69, art. 6, comma 4, lett. a). DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il rinvio di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3 si riferisce, infatti, secondo la lettera e la "ratio" della norma, al contenuto del MAE "stricto sensu" inteso di cui alla cit. L. n. 69, art. 6, comma 4 e non anche al contenuto - che solo menziona l'indicazione delle fonti di prova - dell'allegato di cui alla cit. L. n. 69, art. 6, comma 4, lett. a) per il quale vale l'autonoma disciplina di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Per completezza può rilevarsi in fatto che nel concreto il MAE inviato nel termine recava nella sostanza l'indicazione delle fonti di prova, col riferimento a una precisa testimone e alla acquisizione di una fotografia del ricercato.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009