Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2009, n. 4371
CASS
Sentenza 9 gennaio 2009

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In tema di mandato di arresto europeo, non si verifica la perdita di efficacia del provvedimento emesso dal presidente della corte di appello, ai sensi del comma secondo dell'art. 13 L. n. 69 del 2005, se nel termine di dieci giorni perviene il mandato d'arresto europeo privo dell'indicazione delle fonti di prova, in quanto il comma terzo del citato articolo rinvia al contenuto del mandato di arresto europeo in senso stretto, come descritto dal primo comma dell'art. 6 legge cit..

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    In tema di consegna ai sensi dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito del 24 dicembre 2020, in difetto di specifiche norme procedurali, trovano applicazione analogica, per quanto compatibili, le norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d'arresto europeo. Ai fini dell'arresto di polizia giudiziaria è sufficiente l'inserimento della segnalazione della persona ricercata nel Sistema Informativo di Schengen (S.I.S.) o la trasmissione tramite Interpol nelle forme richieste. Le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelari personali devono essere funzionali alla verifica non della fondatezza della provvisoria contestazione mossa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2009, n. 4371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4371
Data del deposito : 9 gennaio 2009

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