Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
In adesione al principio - ancorché non vincolante - affermato dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto 22 giugno 1998 n.232,il termine di cinque giorni entro il quale,ai sensi dell'art.309,comma 5,c.p.p.,deve avvenire la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame,decorre non dalla data dell'avviso che il presidente del medesimo tribunale deve dare alla suddetta autorità,ma da quella in cui è stata presentata la richiesta di riesame. (Conf.Cass.V, c.c. 5 ottobre 1998, n.4486, Romano). (Diff.Cass.V, c.c. 1 luglio 1998 n.4340, Catapano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1998, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22/09/1998
1. Dott. MACRÌ NN Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere N. 4466
3. Dott. DE NARDO PE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 03860/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) MO PE n. il 03.01.1968
2) TI NN n. il 28.03.1970
3) IA RE n. il 25.07.1959
avverso ordinanza del 11.11.1996 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Verderosa per ann.to s.t. per inefficacia ord. custodiale e liberazione indagati. Udito il difensore Avv. Caroli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del G.I.P. in data 1.8.1996, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NE EP, indiziato di concorso nel tentato omicidio di OC AN e nei connessi reati in materia di armi (commessi in Taranto il 6.8.1991) di IA NN, indiziato di concorso nel tentato omicidio di SE IM e reati connessi (consumati in Taranto il 26.10.1992) e di AN TO, indiziato di concorso nell'omicidio di BL EP e reati connessi (Taranto - 12.4.1993).
Il tribunale riteneva integrata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di tutti gli indagati sulla base delle dichiarazioni a loro carico rese da altri coindagati appartenenti ad un medesimo ambiente di criminalità organizzata e, segnatamente, IO EN, D'CO IM e MA IG quanto al NE, lo stesso IO quanto al IA (gravato anche dall'esito, parzialmente positivo di uno "stub" e dalla sua accertata presenza nei pressi del luogo dell'omicidio poco dopo la sua esecuzione) ed, ancora, il menzionato IO, RI NS e MA IG quanto al AN.
Ricorrono tutti gli indagati, a mezzo del loro difensore, deducendo, congiuntamente, la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza custodiale per il mancato rispetto, da parte del presidente del collegio, dell'obbligo di dare immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente dell'avvenuta presentazione della richiesta di riesame, ex art. 309, co. V, c.p.p. (l'avviso sarebbe stato dato "a distanza di settimane", così vanificandosi il pur avvenuto rispetto dell'obbligo di trasmissione degli atti nei cinque giorni dalla ricezione dell'avviso stesso) nonché la nullità, non rilevata dal tribunale, dell'ordinanza custodiale, per mancata considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati al fini del giudizio sulla rilevanza degli indizi, come imposto dall'art. 292, II co., lett. c), c.p.p.
Nel merito il difensore ricorrente lamenta, quanto all'omicidio BL, ascritto al AN, l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'onnipresente IO EN, peraltro ritenute intrinsecamente contraddittorie (ad esempio sull'ora del delitto) e non collimanti con i dati oggettivi od "aliunde" acquisiti (v. tipo del veicolo condotto dalla vittima e movente del gesto criminoso), nonché l'equivocità delle dichiarazioni di MA IG, la genenicità delle dichiarazioni, "de relato", del RI e l'inconcludenza delle dichiarazioni di altri soggetti collaboranti, uno dei quali (De AC AN) autore di chiamate a carico di soggetti diversi da quelli indicati dal IO e dal RI;
quanto al tentato omicidio SE, ascritto al IA, il ricorrente evidenzia il contrasto della versione del IO EN (uso di guanti da parte degli esecutori) con le risultanze investigative (parziale positività degli "stubs" eseguiti sugli accusati) e la mancata chiamata in reità dello stesso IA da parte del D'CO, limitatosi ad accusare MA AN).
Questione pregiudiziale, potenzialmente assorbente di ogni altra doglianza, è quella relativa alla dedotta inefficacia dell'ordinanza custodiale per la denunciata inosservanza, da parte del presidente del tribunale, dell'obbligo di dare immediato avviso all'autorità procedente dell'avvenuta presentazione della richiesta di riesame (risulta, invero, dagli atti - v. ff. 1 e 2 - che il deposito della richiesta di riesame nella cancelleria del tribunale avvenne in data 23.10.1996, mentre solo in data 2.11.1996 il Presidente dispose che ne fosse dato avviso all'autorità procedente).
Va, preliminarmente, osservato che la questione suddetta deve, alla luce delle statuizioni delle sezioni unite sul punto (v. sentenza 20 luglio 1995, Galletto, e 17 aprile 1996, Moni), ritenersi legittimamente proposta innanzi a questa Corte di legittimità, essendo contestualmente state prospettate anche questioni concernenti la legittimità originaria del provvedimento custodiale. Rilevato un potenziale contrasto giurisprudenziale sul punto, questa sezione rimetteva i ricorsi alle sezioni unite, che, tuttavia, ritenuta la mera ipoteticità del contrasto stesso, restituivano gli atti al mittente.
Il collegio ha successivamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. quanto alla mancata previsione della perdita di efficacia dell'ordinanza custodiale in caso di non immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame all'autorità procedente.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 232 in data 22 giugno 1998, ha dichiarato non fondata la proposta questione, interpretando, peraltro, la disciplina codicistica nel senso della decorrenza del termine perentorio per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, dal giorno della presentazione della richiesta di riesame, e intendendo la prescrizione di immediatezza dell'avviso all'autorità procedente come connotato di giuridica irrilevanza dell'eventuale iato temporale tra detta presentazione ed avviso della medesima, la cui ricezione deve considerarsi priva di qualsiasi autonomia nel meccanismo di decorrenza del termine perentorio.
Sebbene adottata con sentenza interpretativa di rigetto, come tale normativamente non vincolante per il giudice ordinario, la decisione è condivisa dal collegio, offrendo soluzione alle perplessità manifestate in sede di rimessione dei ricorsi alle sezioni unite ed inscrivendosi nella direzione interpretativa in quella sede proposta alla massima istanza nomofilattica.
Per le ragioni già esposte da questa sezione nell'ordinanza di rimessione alle ss.uu. nonché nella successiva ordinanza di investitura della Corte costituzionale, ora autorevolmente avallate e definite dal giudice delle leggi, va, pertanto, dichiarata l'inefficacia dell'ordinanza custodiale nei confronti degli odierni ricorrenti, risultando che, come già precisato in premessa, la trasmissione degli atti al tribunale del riesame è intervenuta ben oltre il termine di gg. 5 dalla presentazione della richiesta. Ai fini degli interessi dei ricorrenti in relazione alla previsione dell'art. 314 II co., c.p.p. (riparazione per ingiusta detenzione in caso di accertamento irrevocabile dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.) devono, infine, disattendersi le censure svolte in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dai soli AN per l'omicidio BL) e IA (per il tentato omicidio SE risultando dal combinato dell'ordinanza custodiale e di quella di riesame che le chiamate in reità compiute da IO EN nei confronti di entrambi i predetti indagati sono state con adeguata motivazione giudicate assistite da idonei riscontri (v., in particolare, le dichiarazioni dei collaboranti RI e MA IG per il AN ed il fermo in ora e zona prossima a quella del delitto nonché l'esito parzialmente positivo dello "stub" per il IA) ed avendo i giudici "a quibus" offerto non incongrua giustificazione delle divergenze dalla realtà dei fatti rilevabili nelle prime dichiarazioni del IO, poi da questi modificate e precisate, e della compatibilità dell'esito degli "stubs" con il riferito uso di guanti da parte degli esecutori.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 1.8.1996 nei confronti di NE EP, IA NN e AN TO, dei quali ordina l'immediata liberazione se non detenuti per altro.
Visto l'art. 626 c.p.p., manda alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo al Procuratore generale in sede per i provvedimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 1998