Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità.
Commentario • 1
- 1. La disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcereRicardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2004, n. 48430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48430 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 19/11/2004
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 01611
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020119/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL EG NO, N. IL 05/01/1962;
avverso ORDINANZA del 15/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO. udito il P.g. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. M. Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. A. Scarcella, il quale, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;
OSSERVA
quanto segue:
Nei confronti di RI DI NT fu emessa occ. in data 20.1.2004 per il delitto ex art. 416 bis cp. Il giorno seguente RI rese l'interrogatorio di garanzia.
Il 26.1.2004 fu avanzata richiesta di riesame, che fu respinta in data 30.
In quello stesso giorno tuttavia il GIP, in accoglimento di istanza della difesa, dispose la scarcerazione del RI, revocando la misura cautelare e, mentre l'indagato proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del TD, il PM proponeva appello al TD avverso la disposta revoca del provvedimento cautelare.
Il TD accoglieva l'appello del PM con ordinanza 15.3.2004, ripristinando la custodia cautelare (l'esecuzione del provvedimento è ovviamente condizionata alla sua definitività).
Avverso tale ultimo provvedimento ricorrono oggi i difensori e deducono:
- inosservanza di norma processuale e contraddittorietà di motivazione: il TD ha male interpretato il 3^ comma dell'art. 275 c.p.p., ritenendo che la presunzione di pericolosità in presenza di un reato di stampo mafioso possa essere superata solo dalla prova della dissociazione (con la conseguenza che le esigenze cautelari vanno comunque soddisfatte unicamente con la custodia cautelare in carcere). Così opinando, il giudice cautelare non tiene conto che a RI sono contestati contatti con la struttura mafioso solo durante il periodo elettorale e che, dopo tale periodo, le intercettazioni documentano rottura tra il ricorrente ed il capo clan ZZ. Lo stesso indagato, nell'interrogatorio reso ha affermato di non avere più rapporti con il predetto.
Secondo recente orientamento della Corte di legittimità, osserva ancora il ricorrente, per ritenere cessate le esigenze cautelari, non è indispensabile la prova della rescissione del vincolo associativo, venendo in rilievo anche altri elementi favorevoli all'interessato (la sua incensuratezza, le risultanze dell'interrogatorio di garanzia ecc).
Il RI ebbe contatti con ZZ solo nel periodo elettorale;
egli è un professionista, socialmente inserito, collaboratore del giornale "La Sicilia". A fronte di tali dati di fatto, il TD avrebbe dovuto produrre un maggiore sforzo motivazionale;
il provvedimento impugnato, viceversa, nulla aggiunge alla ordinanza del 30.1.2004, nè tiene conto del contenuto della conversazione telefonica del giorno 1.6.2002 (che pure menziona) tra RA e ZZ;
essa documenta la rottura con RI atteso che ZZ manifesta tutta la sua scontentezza per la condotta tenuta da RI dopo le elezioni. La intercettazione conferma le dichiarazioni rese dal RI nel corso dell'interrogatorio. Erroneamente poi viene attribuito rilievo alla conversazione intercettata il 19.7.2002, che non ha il RI quale interlocutore e che rispecchia solo la esistenza di un rapporto professionale tra RI ed una persona conosciuta da ZZ. Il ricorso è infondato e merita rigetto. RI va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
La giurisprudenza cui il ricorrente fa riferimento (tra le più recenti si ricorda ASN 200243572-RV 223108) ha affermato effettivamente che, per quanto attiene alla revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di soggetto indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3^ c.p.p. pone una presunzione di pericolosità sociale, la quale può
esser superata, non solo in presenza della prova dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere il permanere della tendenza a delinquere dell'indagato. Il principio tuttavia è tutt'altro che pacifico, dovendosi registrare, sul punto, un evidente contrasto con altre pronunzie (tra le quali:
ASN 199805015-RV 212381; ASN 199500755-RV 201598; ASN 199605433-RV 206067).
Ebbene ritiene questo Collegio che l'intero sistema disegnato (sia pure per successive aggregazioni normative) dal legislatore imponga di seguire il primo orientamento. A ben vedere la rescissione del vincolo o, se si preferisce, la dissociazione, è condizione, di per sè, neppure sufficiente per ritenere cessata o apprezzabilmente affievolita la pericolosità dell'associato mafioso. Si intende dire:
è condizione indubbiamente necessaria, ma appunto, non sufficiente. Ne sono prova le pronunzie che, in tema di collaboratori di giustizia, hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra la condizione di collaborante (anche se ammesso allo speciale programma di protezione) e cessazione della presunzione di pericolosità ex comma 3^ art. 275 c.p.p. (cfr ASN 199605433-RV 206067). Ed infatti ha ritenuto la giurisprudenza di questa Corte che, anche se la collaborazione prestata abbia esposto il soggetto a grave pericolo (tanto da convincere i competenti organi ad apprestargli la massima tutela), non per questo (scil.: non solo per questo) se ne debba dedurre che la sua spiccata capacità delinquenziale si sia affievolita. Almeno fin quando sul punto non si sia espresso il giudice di cognizione.
Diverso è infatti il caso in cui il soggetto, essendo stato oggetto di valutazione processuale, si sia visto riconoscere dal giudice la speciale attenuante ex art. 8 legge 203/91. È infatti stato affermato (ASN 200000238-RV 215858) che il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante sopra indicata fa venir meno, oltre che gli effetti penali sostanziali (di cui all'art. 7 stessa legge), anche gli effetti penal-processuali: dunque anche il regime cautelare di cui all'art. 275, comma 3^ c.p.p. (c.d. premialità processuale). È, infatti, lo stesso legislatore, che, con la posizione della norma che prevede un trattamento sanzionatolo notevolmente più favorevole, postula, inevitabilmente, anche il venir meno delle particolari esigenze cautelari sottese alle disposizioni eccezionali di cui all'art. 7, tra le quali lo speciale regime cautelare ex art. 275, comma 3^ codice di rito. Il rispetto del principio di non contraddizione non avrebbe consentito soluzione diversa;
tuttavia - ed è ciò che in questa sede maggiormente interessa - non deve essere trascurato il fatto che il legislatore ha sentito la necessità di introdurre una norma positiva (l'art. 8) che consente, attraverso un chiaro percorso interpretativo, di superare il principio affermato, appunto, al comma 3^ dell'art. 275 c.p.p., la cui ratio è di tutta evidenza: la pericolosità della struttura criminosa è di gran lunga superiore rispetto a quella dei suoi componenti considerati uti singuli, con la conseguenza che, se non si fornisce la prova della cessazione della appartenenza dell'indagato/imputato all'organizzazione mafioso, non vi è modo, ne' ragione di ritenere che la sua pericolosità si cessata o apprezzabilmente scemata.
Insomma, premesso che, in presenza di un addebito di appartenenza ad associazione ex art. 416 bis c.p. (o in presenza di delitti aggravati ex art. 7 legge 203/91), al giudice di merito incombe solo l'onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, è stato ritenuto - da una parte della giurisprudenza - che unico elemento di segno contrario valutabile positivamente sia l'avvenuta rescissione del vincolo associativo.
La riprova della fondatezza di tale tesi può esser desunta da quella che, in apparenza, può sembrare una posizione contrastante, ma che, in realtà è una pronunzia ad adiuvandum. Ci si intende riferire a quelle sentenze (es. ASN 199601415-RV 205030) che hanno affermato che, non è solo l'intervenuta dissociazione che può (eventualmente) fondare il superamento della presunzione di pericolosità sociale, ma che esistono anche altri accadimenti che hanno tale efficacia dimostrativa, accadimenti dai quali possa desumersi la impossibilità del singolo associato di continuare a fornire il suo contributo alla societas sceleris (es. in ragione delle sue condizioni di salute). È allora di tutta evidenza che la ricerca degli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze, cautelari" si risolve nella ricerca di quei fatti - umani o naturali -che rendono impossibile (e, per ciò stesso, in assoluto ed in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato. Lo sforzo argomentativo del giudice che intenda dimostrare la persistenza della presunzione di pericolosità, dovrà, conseguentemente, essere rivolto a dare prova che detti eventi "risolutivi" non si sono verificati.
Ebbene, nel caso in esame, posto che non risulta alcuna attività collaborativa del RI, è da rilevare come il TD, facendo riferimento a precisi elementi indiziari, abbia dato dimostrazione del fatto che il legame con la struttura delinquenziale non risulta affatto reciso. Nè ha pregio l'osservazione fatta dal ricorrente, il quale afferma che la conversazione telefonica valorizzata dai giudici cautelari non vede il RI quale protagonista. È infatti agevole obiettare, da un lato, che anche la conversazione che, a dire del Difensore, proverebbe la rottura tra l'indagato e l'associazione si svolge tra soggetti terzi, dall'altro, che è stato ritenuto (ASN 200113614 - RV 218392) che il contenuto di una conversazione intercettata, nel corso della quale una terza persona (scil. diversa dai dialoganti) sia stata indicata quale responsabile di reati, è elemento certamente valutabile a carico del soggetto "nominato". Ma, a ben vedere, la stessa conversazione che il ricorrente porta a sostegno della sua tesi, viene diversamente - ma non illogicamente - letta dal TD (il quale afferma che i pur evidenti screzi "postelettorali" tra il RI ed i suoi sponsor mafiosi non stanno certo a provare la rottura definitiva del rapporto, anche in base a quanto successivamente affermato nel corso del medesimo colloquio).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004