Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 3
È revocabile e modificabile l'ordinanza con cui il collegio, cui sia stata rimessa la causa nel processo d'appello, disponga per l'ulteriore istruttoria nominando c.t.u., a nulla rilevando che la modifica, relativa nella specie al quesito apposto all'ausiliario, sia stata sollecitata da una parte.
La realizzazione dell'opera pubblica su fondo privato, qualora il decreto di occupazione sia stato annullato dal giudice amministrativo, comporta, configurandosi l'illegittimità ab origine dell'occupazione, che il fondo è acquisito alla mano pubblica al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo, e con riferimento a tale momento, e non al passaggio in giudicato della sentenza, deve essere valutato il bene ai fini del risarcimento del danno, e decorrono gli interessi sulla somma liquidata.
La sostanziale assimilazione all'indennità di esproprio del risarcimento del danno per la perdita della proprietà a seguito dell'irreversibile trasformazione del suolo privato in costanza di illegittima occupazione, regolato, nel criterio di liquidazione, dall'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8.8.1992 n. 359, integra fattispecie di obbligazione di valuta, soggetta alla disciplina dell'art. 1224 cod. civ..
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FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 25 febbraio 2002, accertato l'illecito commesso dal Comune di Giardini Naxos per occupazione illegittima ab origine, cui aveva fatto seguito la c.d. espropriazione acquisitiva, per intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno di proprietà di Giuseppe e Francesco S., danti causa di Alessandro S., aveva liquidato i danni sulla base del valore venale del bene, in euro 273.076,58 "oltre alla rivalutazione monetaria dalla disposta CTU (16 luglio 1991) ed agli interessi in misura legale sulla somma liquidata prima devalutata poi via via rivalutata dal momento della definitiva trasformazione del fondo (luglio 1986) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SAMARATE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso l'avvocato CARLO SELVAGGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO M. IUNGINGER, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COTONIFICIO SUCC.RI ALCESTE PASTA SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 10675/00 proposto da:
COTONIFICIO SUCC.RI ALCESTE PASTA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 12 presso l'avvocato FRANCESCO ARGENZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI SAMARATE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 851/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 13/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Argenzio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.7.1989, il Cotonificio Alceste Pasta s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio il Comune di Samarate chiedendo il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un fondo di sua proprietà, destinato a edilizia residenziale pubblica, dopo che il giudice amministrativo aveva annullato il decreto di occupazione di urgenza. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Avverso la sentenza di primo grado, che lo condannava al risarcimento danni, liquidati in L. 786.082.000, proponeva appello il Comune di Samarate.
Con sentenza depositata il 13.4.1999, la Corte d'Appello di Milano riformava la sentenza di primo grado, riducendo la condanna, in applicazione dell'art. 5 bis, comma 7 bis, l. 8.8.1959, n. 359, a L. 416.384.659, con interessi legali dal 16.5.1980 sulla somma anno per anno rivalutata, fino al saldo definitivo.
Ricorre per Cassazione il Comune di Samarate affidandosi a sei motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Cotonificio Succ.ri Alceste Pasta s.p.a., che a sua volta propone ricorso incidentale sulla base di un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Samarate, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata per la liquidazione degli interessi sulla somma accertata a titolo di risarcimento per l'occupazione appropriativa: per effetto dell'art. 5 bis, comma 7 bis, come aggiunto dall'art. 3, comma 65, l. 23.12.1996 n. 662, il risarcimento per l'occupazione illegittima è stato commisurato all'indennità di esproprio, rispetto alla quale differisce per l'affrancazione dalla riduzione del 40%, previsto per la mancata stipulazione della cessione volontaria, e per un'aggiunta del 10% (la precedente legge 28.12.1995 n. 549 aveva addirittura equiparato le conseguenze economiche del fenomeno appropriativo a quelle dell'istituto espropriativo, senonché Corte Cost. 2.11.1996, n. 369 ne aveva dichiarata l'incostituzionalità). Da ciò sembra necessario inferire non è possibile attribuire le conseguenze di un debito di valore ad un risarcimento del danno specificamente riqualificato dal legislatore alla stregua di una indennità di esproprio che, viceversa, analogamente all'indennità, rappresenta ora un debito di valuta, soggetto alla disciplina dell'art. 1224 c.c. Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente si duole: in primo luogo, che la Corte d'appello, nel liquidare gli interessi, si sia ispirata alla sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712 di questa Suprema Corte, senza tener conto della modifiche introdotte dalla l. 662/96, ai fini della qualificabilità del debito, se di valuta o di valore;
in secondo luogo, che non abbia dato conto del perché i terreni venivano considerati edificabili, se è vero che al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, coincidente con la destinazione a edilizia economica e popolare, essi non avevano carattere edificatorio, siccome inseriti dal p.d.f. in zona F, attrezzature e impianti di interesse generale con destinazione a istruzione e parcheggi, e dunque l'aspettativa del proprietario era tutt'al più quella di un'indennizzo, e non di un valore;
anche perché, in terzo luogo, l'acquisizione del fondo privato non è stata la conseguenza di un fatto illecito, bensì dell'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del decreto di occupazione di urgenza per vizio di forma.
Con il terzo motivo di ricorso, il Comune di Samarate, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, nel liquidare gli interessi sulla somma rivalutata, secondo i principi affermati da Cass. 1712/95, che essi, rappresentando un lucro cessante, dovevano corrispondere al mancato conseguimento di vantaggi connessi al possesso del bene: il che non si è verificato, da un lato, per la già sottolineata assenza di attitudine edificatoria del bene, dall'altro, perché della stessa destinazione a parcheggio la s.p.a. proprietaria non si era mai avvalsa. La destinazione a edilizia residenziale, peraltro, è idonea a ingenerare nel proprietario la sola aspettativa di un'indennità in denaro, dunque un credito di valuta, su cui maturano interessi solo moratori (l'art. 1499 c.c. concerne crediti liquidi e non esigibili, laddove nella specie il credito è liquido ed esigibile), e l'eventuale riconoscimento della rivalutazione trova ingresso solo a condizione della prova del maggior danno.
Con il quarto motivo il Comune ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura di nullità la sentenza impugnata, quale conseguenza di una non consentita modifica dell'ordinanza collegiale della Corte d'appello, la quale, dopo che la causa era stata trattenuta per la decisione, aveva rimesso la causa in istruttoria nominando c.t.u. per la sopravvenienza dell'art. 3, comma 65, l. 662/96. La modifica e integrazione del quesito era stata indotta da un'istanza di parte attrice.
Con il quinto motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata ha fatto decorrere gli interessi dal 16.5.1980, quando invece le opere sono terminate nel settembre 1981, e la radicale trasformazione il 31 gennaio 1981. Il Consiglio di Stato ha annullato il decreto di occupazione per vizio di forma, ma questo non comporta l'illiceità della condotta dell'ente, con la conseguenza che se di debito di valore si debba parlare, gli interessi non possono che decorrere, sulla somma rivalutata, dal deposito di quella sentenza.
Con il sesto motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata sotto il profilo della apodittica affermazione di responsabilità del Comune, senza una preventiva istruttoria in contraddittorio con l'Aler di Varese, autore materiale dell'occupazione appropriativa.
Venendo al ricorso incidentale, il Cotonificio Succ.ri Alceste Pasta s.p.a. si duole della violazione dell'art. 2043 c.c., in quanto la liquidazione del danno, che per sua natura va risarcito in tutte le sue componenti, da un lato ha erroneamente tenuto conto dell'incidenza dei vincoli preordinati a esproprio sul valore del bene, dall'altro è stata compiuta ricorrendo alla valutazione del bene secondo un metodo analitico-deduttivo, mentre erano stati offerti al giudice, già dal primo grado di giudizio, elementi da utilizzare ai fini dell'adozione di sintesi comparative. È necessario, preliminarmente, organizzare le numerose doglianze avverso la sentenza impugnata, ai fini di una razionale trattazione delle questioni rimesse all'esame della Corte. È d'uopo muovere dal quarto motivo del ricorso principale, che, attenendo a profili processuali, potrebbe comportare, secondo la prospettazione del ricorrente, la nullità dell'intera sentenza. Seguirà la trattazione delle questioni inerenti la valutazione del fondo occupato, indotte dal ricorso incidentale, e l'individuazione del momento in cui si determina l'obbligazione risarcitoria, attesa la peculiarità del fenomeno appropriativo, con le conseguenze in tema di legittimazione passiva (motivi quinto e sesto del ricorso principale). Da ultimo verranno esaminate le questioni inerenti alle obbligazioni accessorie all'obbligo di risarcimento, rendendosi necessario definire la natura della prestazione che da esso scaturisce (motivi primo, secondo e terzo).
Riguardo al quarto motivo del ricorso principale, che è infondato, va osservato che le ordinanze, anche collegiali, sono sempre revocabili e modificabili da parte del giudice che le ha emesse, con le sole eccezioni di cui all'art. 177 c.p.c., per cui deve ritenersi il giudice di merito ben possa, nell'esercizio delle proprie discrezionali attribuzioni, formulare al C.T.U. un quesito diverso da quello inizialmente indicato nell'ordinanza di nomina (Cass. 28.3.1997, n. 2769): in particolare per quanto riguarda le ordinanze collegiali, rese allorché, invece che decidere la causa che gli è stata rimessa, dispone per l'ulteriore istruzione della causa (art. 279, secondo comma n. 4, e quarto comma, c.p.c., cui fa rinvio, per il giudizio d'appello, l'art. 359 c.p.c.). Nessuna rilievo ha a tal proposito la circostanza che la modifica sia stata indotta su istanza di parte, che può sempre essere esercitata per sollecitare l'esercizio del potere officioso, e che non configura una impugnazione, vietata dalla disposizione citata (Cass. 25.11.1996, n. 10441; 8.8.1983, n. 5303). Il ricorso incidentale è infondato. Esso appare generico e poco comprensibile nella sua prima parte: in primo luogo, la destinazione a edilizia residenziale, nella quale può ravvisarsi in teoria l'imposizione del vincolo preordinato ad esproprio in considerazione del fatto che la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale passa necessariamente attraverso l'espropriazione generalizzata dei fondi compresi nei piani di zona, comporta tuttavia una variante rispetto alla situazione urbanistica previgente (attrezzature e impianti di interesse generale), e dunque una qualificazione in termini di edificabilità legale del fondo, favorevole al proprietario;
in secondo luogo, se con l'espressione "imposizione del vincolo preordinato ad esproprio" dovesse intendersi, come la ricorrente incidentale sembra spiegare nella memoria per l'udienza e nella discussione orale, l'adozione di un indice di fabbricazione deteriore rispetto alla situazione precedente (1,1, mc/mq invece di 2,5 mc/mq, secondo i dati riferiti dalla sentenza impugnata, la quale peraltro dà una giustificazione in termini di vantaggio indiretto per la proprietà, nel senso di un risparmio sui costi di costruzione), tale trattamento non discende certo dall'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, localizzabile, come già accennato, al momento della destinazione del fondo all'edilizia residenziale pubblica (cioè, secondo la ricostruzione della stessa ricorrente, con la variante 1976 al p.d.f.), ma dall'approvazione del peep che tali indici prevede in variazione al p.d.f. Inoltre, anche a leggere il motivo di doglianza nel modo da ultimo esposto, e dunque obliterando la sua espressione letterale, la censura resta generica nella misura in cui non si dà carico, almeno, di allegare che la penalizzazione volumetrica sia la conseguenza, secondo la tipologia dell'incidenza delle discipline dei piani di zona sulle aree ricomprese nel programma, come teorizzata dalla fondamentale sentenza Cass. 21.3.2001, n. 125/SU, di una limitazione di densità edilizia a titolo particolare, per via della localizzazione di servizi o infrastrutture sulla specifica area o come rispetto per la localizzazione in aree limitrofe, o, altrimenti, dell'adozione in via generale di un indice medio di fabbricabilità correlato al totale della superficie al lordo dei terreni da destinare a spazi liberi. Solo nel primo caso, infatti, potrebbe sostenersi la necessità di teorizzare l'irrilevanza della maggiore e minore edificabilità, agli effetti dell'accertamento del valore indennitario del fondo. Venendo alla seconda parte dell'unico motivo del ricorso incidentale, premesso che ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio il metodo sintetico - comparativo, che si avvale delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per immobili omogenei, non è prescritto dalla legge, che non detta criteri vincolanti di valutazione, ben può il giudice, in assenza di elementi idonei di raffronto, adottare il metodo analitico - ricostruttivo, corrispondente al prezzo che un eventuale acquirente sarebbe disposto a sborsare indipendentemente dall'andamento del mercato, e nella determinazione di questo, l'obiettivo è il valore di trasformazione del suolo, che risulta dalla differenza tra probabile valore venale dell'edificio costruibile sull'area interessata e probabile valore di costo dello stesso edificio. Ne consegue l'incensurabilità della sentenza di merito che, con motivazione logica e basata su dati obiettivi, ritenga non praticabile il metodo sintetico - comparativo, e proceda alla valutazione fondata sul metodo analitico (Cass. 1.9.1999, n. 9207):
nella specie, che la parte abbia offerto elementi di raffronto in primo grado non assume rilevanza, atteso che la Corte d'appello, che ha disposto una nuova consulenza, ha escluso che le parti abbiano fornito precisi elementi di sintesi concernenti immobili omogenei. Venendo al quinto motivo del ricorso principale, concernente la decorrenza degli interessi in rapporto al configurarsi dell'illecito, va osservato, in rapporto alla pretesa del ricorrente, che la localizza al deposito della sentenza del giudice amministrativo, che l'annullamento del provvedimento legittimante all'occupazione, e dunque all'ingerenza dell'ente in alienum, comporta l'illegittimità dell'azione ab origine. Diverso problema si configura a proposito della prescrizione del diritto al risarcimento, in cui solo al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del decreto, di occupazione o di esproprio, inizia a decorrere il termine, non essendo stato possibile far valere tale diritto per il periodo precedente (Cass. 21.7.1999, n. 483/SU). Il motivo va però accolto in rapporto al configurarsi dell'irreversibile trasformazione del fondo, che segna il momento di riferimento della valutazione del bene: infatti, nel caso in cui manchi fin dall'inizio il titolo legittimante all'occupazione, il credito risarcitorio per la perdita del bene sorge al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo (Cass. 3.5.2000, n. 5512; 24.9.1999, n. 10504; 27.11.1998, n. 12041), e non prima, essendo dovuto allora, per il periodo precedente, un risarcimento per l'illegittima detenzione del bene, del tutto autonomo dall'altro.
Riguardo alla questione di legittimazione passiva nell'obbligazione di risarcimento, oggetto del sesto motivo, che si rivela infondato, va ricordato che in tema di espropriazione di aree da destinare ad edilizia economica e popolare, anche qualora l'occupazione sia dall'origine illegittima (nella specie, per l'annullamento del decreto prefettizio che l'autorizzava) si configura la corresponsabilità dell'I.A.C.P., che ha proceduto alla realizzazione delle opere delegate dal Comune, e del Comune stesso. La procedura ablativa si svolge, infatti, non solo "in nome e per conto" dell'ente locale, ma anche d'intesa con questo, sicché è da ritenere che esso non si spogli con la delega della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è, appunto, ragione di corresponsabilità (Cass. 24.3.1999, n. 2773). Il principio ora esposto è applicabile, in particolare, ove la procedura ablatoria sia illegittima per irregolarità imputabili al Comune (Cass. 28.7.1997, n. 7036). Venendo ai primi tre motivi del ricorso, che riguardano le obbligazioni accessorie al debito risarcitorio, essi vanno esaminati congiuntamente, stante la connessione.
Il debito di risarcimento, connesso all'illecita trasformazione del fondo, che determina la perdita della proprietà, è stato tradizionalmente associato ad una tipica obbligazione di valore, in cui la giurisprudenza ha elaborato i criteri diretti alla reintegrazione per equivalente del patrimonio del proprietario estromesso (da Cass. 17.2.1995, n. 1712, a Cass. 5.8.1997, n. 7192;
26.8.1997, n. 7998; 3.6.1998, n. 5449, fino alla più recente Cass. 11.8.2000, n. 10696). Il dilagare del fenomeno appropriativo, con le notorie conseguenze di dissesto dei bilanci degli enti locali, ha indotto a regolamentare la liquidazione del danno, sganciandola dalla logica della piena reintegrazione, dopo che con l'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359 si era provveduto all'adozione di nuovi, restrittivi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio. Una prima equiparazione sic et simpliciter all'indennità di esproprio, con l'art. 1, comma 65, l. 28.12.1995 n. 549, comunque rivelatrice di un atteggiamento legislativo volto ad annoverare l'istituto tra i modi di trasferimento della proprietà privata alla mano pubblica, venne dichiarata incostituzionale in considerazione di una doverosa differenziazione, rispetto all'indennizzo per l'espropriazione secundum legem, della misura del risarcimento da obbligazione ex delicto, che deve realizzare l'equilibrio tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera realizzata e la reazione dell'ordinamento a tutela delle legalità violata per effetto dell'illecita manipolazione del fondo privato, pur se risarcimento non significa necessariamente integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato (Corte Cost. 2.11.1996, n. 369). Il successivo intervento del legislatore, volto a regolamentare la misura del risarcimento secondo criteri comunque ispirati ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (art. 3, comma 65, l. 23.12.1996 n. 662, che aggiunge il comma 7 bis all'art. 5 bis l. 359/92), asseconda in modo non recondito le indicazioni della
Consulta, ma non si distacca dallo schema dell'indennità espropriativa, cui apporta il correttivo in aumento del 10% (oltre all'affrancamento dalla decurtazione del 40%), e supera indenne la nuova verifica di legittimità costituzionale (Corte Cost. 20.4.1999, n. 148). Per le espropriazioni intervenute fino al 30.9.1996, la nuova norma stabilisce la misura del risarcimento, applicabile anche ai procedimenti in corso per la liquidazione del danno. Pare al collegio che la nuova disposizione, per l'effetto di cristallizzare in una formula matematica il quantum della riparazione per equivalente, escludendo la restituzione, in nulla differisca dalla previsione dell'indennità che compete per l'espropriazione rituale, anche attesa l'origine storica della norma, che si è sopra lumeggiata, e le esigenze che furono alla base dell'intervento normativo. La struttura del debito, tra indennità e risarcimento, differisce solo quantitativamente, mentre il criterio di liquidazione è omogeneo.
Della natura pecuniaria del debito indennitario non si è mai dubitato, siccome caratterizzato da una prestazione ontologicamente tradotta dalla legge in termini di valuta, dato che per effetto del decreto di esproprio, al dominiuin si sostituisce la somma deducibile dal calcolo, rapportato ad unentità non pecuniaria, il valore del bene, ma comunque oggettivata e traducibile in cifra monetaria. Dell'obbligazione indennitaria il risarcimento per la perdita del bene assume la natura nel momento in cui la legge ne predetermina i criteri di liquidazione, ne' può essere diversamente, poiché pur nella matrice extracontrattuale della responsabilità, la prestazione assume il carattere del prezzo da pagare per l'acquisizione del bene, anche se illegittima, e perde la connotazione sanzionatoria della riparazione. Tanto da consigliare una ricostruzione ad ampio raggio, e secondo una tipizzazione omogenea, dei modi autoritativi di sacrificio della proprietà privata, che conoscono l'espropriazione nel suo manifestarsi fisiologico, cioè assistito dal corretto svolgersi del procedimento, ma nello stesso tempo anche lo sviluppo patologico del provvedimento, che partendo dalla dichiarazione di pubblica utilità, approda alla realizzazione dell'opera pubblica attraverso l'acquisizione de facto della proprietà privata. La considerazione del fenomeno appropriativo da parte della Corte Costituzionale, finisce ora per ricondurre l'occupazione illegittima quale modo di acquisto della proprietà, all'art. 42 Cost., che viene posto a parametro di riferimento, nell'ambito di una considerazione che ammette la possibilità di diversi regimi espropriativi con diverse forme di bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici e privati. È appena il caso di osservare che il nuovo testo unico in materia espropriativa, di cui al d.lgs.
8.6.2001 n. 327, applicabile a decorrere dal 1^ gennaio 2001, prevede ora testualmente l'acquisizione al patrimonio pubblico di beni immobili utilizzati per scopi d'interesse pubblico, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio (art. 43).
In passato, nella filosofia stessa dell'assunzione dell'occupazione appropriativa tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario (a favore dell'amministrazione), era la perdita del diritto dominicale quale conseguenza del suo stesso svuotamento di contenuto per l'inutilizzabilità del suolo irreversibilmente trasformato, che costituiva l'elemento saliente di distinzione dal procedimento ablatorio rituale. Ora, sia sul piano delle applicazioni giurisprudenziali che dell'evoluzione normativa, sembra non essere più la perdita della proprietà a dettare la consequenziale acquisizione alla mano pubblica, bensì, con rovesciamento logico dei termini, e riallineamento sull'ortodossia dello schema espropriativo, l'esigenza e l'uso a fini pubblici del bene privato, a determinarne il trasferimento. Parallelamente all'ampliamento della concezione tradizionale di opera pubblica, fino a ricomprendere ogni intervento dei pubblici poteri diretto ad ottenere una modificazione durevole del mondo fisico, l'occupazione appropriativa è ravvisabile anche laddove l'attività di trasformazione dell'ente pubblico non si sia necessariamente estrinsecato nella realizzazione di costruzioni in senso tecnico (Cass. 3 aprile 1997, n. 2897; 15 luglio 1999, n. 394/SU). Non è necessaria la profonda modificazione materiale del bene, che gli faccia assumere struttura, forme e consistenza diverse, rendendosi sufficiente "la sola sua collocazione nella realtà giuridica" (Cass. 12 agosto 1997, n. 7532; 27 maggio 1999, n. 5166).
Nemmeno pare elemento decisivo, alla ricerca di una permanente distinzione tra gli istituti, che nell'un caso si tratti di risarcimento, nell'altro di "indennità": una volta abbattuto il principio del risarcimento come riparazione necessariamente integrale del danno, il compenso spettante al proprietario che abbia subito l'occupazione appropriativa, può essere assimilato, non solo quantitativamente, ma anche nominalmente, all'indennità. Ed è il linguaggio di cui, realisticamente, fa uso l'ultima sentenza del giudice delle leggi: in Corte Cost. 148/99, richiamandosi il precedente n. 369/96, si parla di entità dell'indennizzo per l'illecito della pubblica amministrazione e di quello relativo al caso di legittima procedura ablatoria, e, successivamente, di indennità in caso di illecito e di procedura legittima dell'amministrazione.
L'elemento differenziale tra obbligazione di valore e di valuta è che nei primi la quantità della prestazione è determinata in funzione di un potere d'acquisto, ovvero dal riferimento ad un valore, nei secondi l'oggetto originario della prestazione consiste in una somma di denaro. Nel debito di valore, anche quando esso importi in definitiva una prestazione di dare pezzi monetari, come nel risarcimento per equivalente, la determinazione quantitativa non va effettuata secondo una prestabilita unità di misura dei valori. Nei debiti di valuta, la cui determinazione quantitativa, pur se debba avvenire mediante un particolare processo liquidatorio, segue il principio del valore nominale.
Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore, occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione che, nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre, nelle obbligazioni di valuta, è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa (Cass. 4.11.1992, n. 11968). La finalità stessa dell'obbligazione, quella del risarcimento, non appare di per sè elemento decisivo per connotare il debito di valore. La legge offre svariati esempi di risarcimenti regolamentati nel loro ammontare, a cui non può non attribuirsi la natura ab origine pecuniaria: si pensi alla penale di cui all'art. 1382 c.c., ovvero alla prestazione che uno dei contraenti si è obbligato ad eseguire in caso di inadempimento o di ritardo (Cass. 24.6.1987, n. 5583; 10.4.1995, n. 4126); come pure all'obbligazione di risarcimento del danno per ritardata restituzione dell'immobile locato, regolata dall'art. 1591 c.c., in cui il detentore è tenuto a versare il canone fino a quel momento corrisposto, salvo la prova del maggior danno (Cass.20.7.1979, n. 4353; 17.12.1979, n. 14243). La prestazione pecuniaria per l'occupazione appropriativa rientra a pieno titolo nelle obbligazioni di valuta, analogamente alla indennità per l'espropriazione rituale (e per l'occupazione d'urgenza: Cass. 9.4.1996, n. 3271). Potrebbe obiettarsi che non sono debiti di valuta quelli il cui primitivo oggetto si traduca solo successivamente in un equivalente pecuniario, o meglio, riguardo al risarcimento, solo quando la liquidazione del danno si sia tradotta in una somma determinata, l'obbligazione assume caratteri pecuniari ed è soggetta al principio nominalistico: si suole dire in gergo che per effetto della liquidazione il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 9.1.1996, n. 83; 27.7.2001, n. 10300). Peraltro, si tende ad assimilare ai debiti di valuta tutti quelli agganciati al valore di una stima, nei termini di un potere di acquisto, poiché il carattere pecuniario dell'obbligazione non viene meno per il fatto che la determinazione del prezzo, a priori determinabile, sia rinviata in concreto ad un momento successivo, come accade nel contratto di compravendita, in cui le parti la rimettono ad un terzo, di comune fiducia.
Per il debito di risarcimento da occupazione illegittima, la legge ha posto immediatamente e astrattamente il criterio di liquidazione, a prescindere dalla natura del fatto che ha originato l'obbligazione: il risarcimento si allontana dalla categoria valoristica non appena venga esclusa la restituzione e la riparazione per equivalente. L'art. 3, comma 65, l. 662/96, del resto, introducendo il comma 7 bis all'art. 5 bis, ha espressamente dichiarato la disposizione applicabile "ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato". Diverso considerazione s'impone, viceversa, per restare alla materia espropriativa, a proposito dell'occupazione non assistita da dichiarazione di pubblica utilità, e dunque senza collegamento teleologico con il pubblico interesse, per la quale la giurisprudenza, che la definisce "occupazione usurpativa", riconosce la restituibilità del bene o il risarcimento integrale, escludendo l'applicazione dell'art. 5 bis, comma 7 bis (Cass. 18.2.2000, n. 1814). Del resto, anche per l'obbligazione indennitaria, non si può prescindere da un valore di stima, che è sempre quello venale (che anzi, qualsiasi criterio correttivo che ne prescindesse incorrerebbe in censure d'incostituzionalità: Corte Cost. 16.6.1993, n. 283) Pur cui delle due l'una: o l'obbligazione indennitaria in caso di esproprio dovrebbe essere più correttamente annoverata tra i debiti di valore, ed a maggior ragione anche il risarcimento regolamentato per l'occupazione appropriativa, o in ogni caso di ablazione a conseguenze economiche determinate dalla legge nell'ammontare, si hanno debiti di valuta.
Della natura pecuniaria dell'obbligo indennitario non si è del resto mai dubitato (giurisprudenza pacifica dopo il pronunciamento delle sezioni unite: Cass. 2.4.1985, n. 927. Di recente: Cass. 22.8.1997, n. 7862; 6.11.1998, n. 11158; 13.12.1999, n. 13942).
La contiguità con la prestazione indennitaria consente allora al risarcimento del danno da occupazione appropriativa di assimilarne la natura, anche agli effetti dell'obbligazione accessoria degli interessi, di natura compensativa per la mancata disponibilità della corrispondente somma al momento della perdita della proprietà del bene (Cass. 6.11.1998, n. 11158; 8 gennaio 1999, n. 88; 13.12.1999, n. 13942; 10.5.2000, n. 5940), che nella specie coinciderà, a seconda dei casi, con l'irreversibile trasformazione del fondo o con la scadenza dell'occupazione legittima in cui essa è avvenuta, e della rivalutazione monetaria, da assumere nella logica del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. Con riguardo all'attribuzione operata dalla Corte d'appello di Milano, degli interessi legali sulla somma di L. 416.384.659, anno per anno rivalutata, fino al saldo definitivo, va riconosciuta la violazione della norma testè ricordata.
Le censure di cui ai primi tre motivi sono dunque da accogliere per quanto di ragione, in particolare il primo e la prima parte del secondo, mentre resta assorbita la prima parte del terzo, e sono da disattendere le seconde parti del secondo e del terzo, sia per l'estraneità, al limitato effetto della connotazione dell'obbligo risarcitorio, del regime urbanistico del bene, sia per la persistente natura contra legem dell'acquisto della proprietà privata. Consegue la necessità di cassazione della sentenza ed il rinvio per un nuovo giudizio, a diversa sezione della Corte d'appello di Milano, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: il risarcimento del danno per la perdita della proprietà a seguito dell'irreversibile trasformazione del suolo privato in costanza di illegittima occupazione, regolato, nel criterio di liquidazione, dall'art. 5 bis, comma 7 bis, l.
8.8.1992 n. 359, integra fattispecie di obbligazione di valuta, soggetta alla disciplina dell'art. 1224 c.c.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, i primi tre ed il quinto motivo del ricorso, e rigetta il quarto e il sesto. Rigetta altresì il ricorso incidentale. In relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002