Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4766
CASS
Sentenza 3 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

È revocabile e modificabile l'ordinanza con cui il collegio, cui sia stata rimessa la causa nel processo d'appello, disponga per l'ulteriore istruttoria nominando c.t.u., a nulla rilevando che la modifica, relativa nella specie al quesito apposto all'ausiliario, sia stata sollecitata da una parte.

La realizzazione dell'opera pubblica su fondo privato, qualora il decreto di occupazione sia stato annullato dal giudice amministrativo, comporta, configurandosi l'illegittimità ab origine dell'occupazione, che il fondo è acquisito alla mano pubblica al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo, e con riferimento a tale momento, e non al passaggio in giudicato della sentenza, deve essere valutato il bene ai fini del risarcimento del danno, e decorrono gli interessi sulla somma liquidata.

La sostanziale assimilazione all'indennità di esproprio del risarcimento del danno per la perdita della proprietà a seguito dell'irreversibile trasformazione del suolo privato in costanza di illegittima occupazione, regolato, nel criterio di liquidazione, dall'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8.8.1992 n. 359, integra fattispecie di obbligazione di valuta, soggetta alla disciplina dell'art. 1224 cod. civ..

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 25 febbraio 2002, accertato l'illecito commesso dal Comune di Giardini Naxos per occupazione illegittima ab origine, cui aveva fatto seguito la c.d. espropriazione acquisitiva, per intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno di proprietà di Giuseppe e Francesco S., danti causa di Alessandro S., aveva liquidato i danni sulla base del valore venale del bene, in euro 273.076,58 "oltre alla rivalutazione monetaria dalla disposta CTU (16 luglio 1991) ed agli interessi in misura legale sulla somma liquidata prima devalutata poi via via rivalutata dal momento della definitiva trasformazione del fondo (luglio 1986) …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4766
Data del deposito : 3 aprile 2002

Testo completo