Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/1999, n. 10504
CASS
Sentenza 24 settembre 1999

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Qualora, per l'inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza derivante dalla mancata apprensione del fondo nel termine di tre mesi previsto dall'art. 20, primo comma, legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'occupazione, comunque intervenuta, sia da considerare illegittima ab origine, il diritto del proprietario al risarcimento del danno per la perdita della proprietà si prescrive nel termine quinquennale decorrente dal fatto illecito, ovvero dal momento in cui è ravvisabile l'irreversibile trasformazione del fondo con destinazione all'opera pubblica.

Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, c.c., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora; l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (nella specie, si è ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente escluso che tale elemento oggettivo fosse ravvisabile in una raccomandata che non avanza alcuna pretesa risarcitoria, ma formula solo generica riserva di agire in momento successivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/1999, n. 10504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10504
    Data del deposito : 24 settembre 1999

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