Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 2
Qualora, per l'inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza derivante dalla mancata apprensione del fondo nel termine di tre mesi previsto dall'art. 20, primo comma, legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'occupazione, comunque intervenuta, sia da considerare illegittima ab origine, il diritto del proprietario al risarcimento del danno per la perdita della proprietà si prescrive nel termine quinquennale decorrente dal fatto illecito, ovvero dal momento in cui è ravvisabile l'irreversibile trasformazione del fondo con destinazione all'opera pubblica.
Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, c.c., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora; l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (nella specie, si è ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente escluso che tale elemento oggettivo fosse ravvisabile in una raccomandata che non avanza alcuna pretesa risarcitoria, ma formula solo generica riserva di agire in momento successivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/1999, n. 10504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10504 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US ZI, US RO, US ON, US NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 80, presso l'avvocato V. OLIVIERI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO ROTO, GIANFRANCO ROTO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI TRANI;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 09809/97 proposto da:
COMUNE DI TRANI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso l'avvocato R. MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DE ZIO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
US ZI, US RO, US ON, US NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 80, presso l'avvocato V. OLIVIERI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO ROTO, GIANFRANCO ROTO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 842/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 23/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo in riferimento al ricorso principale;
l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.9.1987, US AZ, US RO, US NT e US RA, convenivano in giudizio il Comune di Trani davanti al Tribunale di quella città, chiedendo il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un fondo di loro proprietà, assoggettato a procedura espropriativa per la realizzazione dell'ampliamento di strada panoramica, senza che ne fosse seguito rituale decreto di esproprio.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, che eccepiva la prescrizione dell'azione di risarcimento. Avverso la sentenza di primo grado, che rigettava la domanda, proponevano appello i US. Con sentenza depositata il 23.7.1996, la Corte d'Appello di Bari rigettava il gravame, avvalorando la tesi del giudice di primo grado secondo cui, per l'inefficacia del decreto di occupazione dell'immobile, che non era stato eseguito nel termine di tre mesi, il dies a quo della prescrizione era da localizzare al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo (15.12.1981), e non al momento della teorica scadenza dell'occupazione, e che il termine prescrizionale, che non risultava interrotto da alcun atto stragiudiziale, era compiuto prima della notifica dell'atto di citazione.
Ricorrono per Cassazione US AZ, US RO, US NT e US RA, affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Trani, che a sua volta propone ricorso incidentale, fondato su un motivo, cui i US si oppongono con ulteriore controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, US AZ, US RO, US NT e US RA, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l. 20.3.1865 n. 2248 all. E, dell'art. 20 l. 22.10.1971 n. 865, e degli artt. 2043 e 2947 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto la prescrizione del diritto risarcitorio, mentre da un lato, il fatto che le parti mai avessero dedotto l'illegittimità della procedura di occupazione, che dunque doveva ritenersi sanata, portava a far decorrere la prescrizione dalla fine del periodo di occupazione, e dall'altro, che la mancata apprensione del fondo nel termine di tre mesi determinava un illecito a carattere permanente, che impediva il decorso della prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., ed insufficiente motivazione su punto decisivo, censurano la sentenza impugnata per aver escluso che la raccomandata inviata al Comune in data 2.9.1985, fosse inidonea ad interrompere il termine prescrizionale.
Con il ricorso incidentale, il Comune di Trani, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., si duole che la Corte d'appello abbia compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il ricorso principale è infondato.
L'istituto dell'occupazione appropriativa va ricostruito in termini di illecito extracontrattuale, avendo anche la legge qualificato in termini risarcitori (art. 3, comma 65, l. 23.12.1996 n. 662, che ha aggiunto un comma 7 bis all'art. 5 bis l. 359/92) le conseguenze economiche dell'acquisizione del bene privato alla mano pubblica in assenza di decreto di esproprio (giurisprudenza costante dopo il pronunciamento delle sezioni unite: Cass. 25.11.1992, n. 12546;
successivamente, tra le altre, Cass. 2.11.1993, n. 9826; 11.10.1994, n. 8290; 4.5.1995, n. 4853;
5.8.1997, n. 7203; 26.1.1998, n. 761; 30.12.1998, n. 12883). Durante il periodo di occupazione autorizzata la pubblica amministrazione può procedere a tutte le operazioni dirette alla realizzazione dell'opera pubblica, e la trasformazione del fondo privato è per definizione legittima e improduttiva di danni (Cass.19.5.1998, n. 4985): è la mancata emissione del decreto di esproprio entro tale periodo che rende illegittima l'impossibilità di restituzione del fondo alla scadenza, da cui logicamente consegue la perdita della proprietà del privato e l'acquisto a titolo originario a favore dell'ente pubblico. Dalla scadenza dell'occupazione autorizzata, momento in cui si concreta la consumazione del fatto illecito, decorre il termine prescrizionale breve. Qualora, viceversa, l'occupazione sia illegittima ab origine, il dies a quo va localizzato nel momento in cui avviene l'irreversibile trasformazione del fondo con destinazione all'opera pubblica (Cass.9.4.1991, n. 3714; 29.4.1994, n. 4174).
Preliminarmente, riguardo al primo motivo, va disattesa la prospettazione operata ai ricorrenti in ordine all'eccezione di prescrizione, che, secondo quanto è narrato nel ricorso principale, il Comune non avrebbe avanzato in primo grado, e che i giudici di merito avrebbero dunque dichiarato di ufficio, o, secondo quanto è esposto nella memoria per l'udienza, sarebbe viceversa stata avanzata solo in base ad una minoritaria giurisprudenza che faceva decorrere il termine prescrizionale dall'ultimazione dei lavori anziché dalla scadenza dell'occupazione. Va rilevato in proposito che denunciandosi nella sostanza una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (pur se non ci si duole specificamente della violazione dell'art. 112 c.p.c.), occorre risalire alla comparsa di costituzione in primo grado, per constatare che l'eccezione, pur formulata con la trascrizione di una massima giurisprudenziale, appare idonea nella sua ampiezza a coprire tutte le possibili ipotesi di illegittimità (originaria o sopravvenuta) dell'occupazione, con la conseguente necessità di localizzare l'inizio della prescrizione al momento della trasformazione del fondo. L'eccezione di prescrizione secondo uno dei tipi considerati dalla legge, infatti, legittima il giudice ad accogliere l'eccezione tutte le volte in cui risulti accertato l'effettivo spirare di quel termine, ancorché l'interessato abbia erroneamente indicato una norma diversa da quella applicabile (Cass.26.4.1999, n. 4143), purché non si tratti di una prescrizione diversa da quella eccepita, secondo la tipizzazione legale (Cass.7.12.1996, n. 10904). Riguardo al primo profilo denunciato dal primo motivo, non può condividersi la tesi di una impossibilità di disapplicazione del decreto di occupazione, per non essere stato rilevato dalle parti il vizio della mancata apprensione del fondo nel termine di cui all'art. 20, primo comma, l. 865/71. Qui non di disapplicazione si tratta, ma di una sanzione tipica, l'inefficacia, prevista dalla legge, da cui è impossibile prescindere al fine di localizzare il momento in cui si è consumato l'illecito, per le cui conseguenze gli attuali ricorrenti hanno chiesto il risarcimento. Peraltro, l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, in cui si è commutato il diritto di proprietà per effetto della illegittima occupazione, comporta necessariamente la verifica di fondatezza della pretesa nei suoi elementi costitutivi, ivi compresa la tempestività dell'azione (Cass. 14.4.1999, n. 3516). Riguardo al secondo profilo, qualora la procedura sia regolata dall'art. 20 l. 22.10.1971 n. 865, l'occupazione è illegittima ove l'ente autorizzato ad occupare il fondo non vi provveda nel termine di mesi tre dal decreto. In tal caso il decreto stesso è inefficace, e l'apprensione del fondo costituisce mero comportamento materiale dell'amministrazione, cui il privato può reagire per la reintegrazione del possesso (Cass. 2 ottobre 1993, n. 9828; 27 luglio 1988, n. 4765; 6 luglio 1988, n. 4438).
Resta però escluso che l'opera realizzata integri un illecito permanente, essendo tale conseguenza limitata alle ipotesi in cui sia mancato un formale riconoscimento della pubblica utilità dell'opera (Cass. 4.3.1997, n. 1907), atteggiandosi l'illecito, nella diversa ipotesi di illegittimità dell'occupazione, come istantaneo ad effetti permanenti (Cass. 26.2.1983 n. 1464; da ultimo Cass. 29.8.1998, n. 8597). La pronuncia citata dai ricorrenti (Cass. 10.6.1988, n. 3940, in fattispecie di terreno appartenente a privato, destinato alla esecuzione di opera pubblica, occupato illegittimamente dalla pubblica amministrazione, per decorso del termine di tre mesi previsto dall'art. 20 l. 22.10.1971 n. 865) conferma il principio da ultimo enunciato, dovendosi escludere, in particolare, che essa abbia connotato l'illecito, in cui consiste l'irreversibile trasformazione del fondo durante l'illegittima occupazione, in termini di permanenza.
Anche il secondo motivo è infondato.
Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, c.c., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora;
l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (Cass. 19.1.1995, n. 563). Nella specie, il giudice di merito ha correttamente escluso che tale elemento oggettivo sia ravvisabile in una raccomandata che non avanza alcuna pretesa risarcitoria, ma formula solo generica riserva di agire in momento successivo. Le riserve di diritto o di azione non sono infatti idonee ad interrompere la prescrizione perché esse, in quanto generiche e prive di indicazioni sul credito, non possono essere considerate quali espressioni di una univoca e chiara volontà diretta ad esigere l'adempimento di obbligazione, ma soltanto quale manifestazione di volontà di differimento (Cass. 21.5.1985, n. 3096). Venendo al ricorso incidentale, anch'esso risulta infondato. La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione, qualora la motivazione, se enunciata, si palesi illogica (Cass. 12.3.1999, n. 2216): nella specie la Corte d'appello ha correttamente ricondotto l'esercizio di tale facoltà alla evoluzione giurisprudenziale in materia di prescrizione.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese anche riguardo a questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.