Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5166
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Sentenza 27 maggio 1999

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Il fenomeno della cosiddetta "occupazione acquisitiva" si può realizzare anche prima dell'ultimazione dei lavori, allorquando il suolo abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, nel nuovo bene costituito dall'opera stessa, dovendosi, peraltro, considerare, per un verso che il requisito della irreversibilità della suddetta destinazione può non comportare necessariamente un mutamento perpetuo ed ineliminabile e per altro verso che, in relazione alla natura dell'opera realizzanda, la trasformazione del fondo può anche non consistere in una profonda sua modifica materiale, ma risultare da una sua diversa collocazione nella realtà giuridica (nella specie la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la decisione del giudice di merito, ha ritenuto che inesattamente essa avesse escluso l'irreversibile trasformazione in un caso, nel quale - a seguito di occupazione temporanea per la realizzazione di un programma costruttivo da parte di una cooperativa edilizia - un terreno agricolo, già adibito a mandarineto, aveva subito l'estirpazione di tutti gli alberi, l'eliminazione dei confini, la distruzione delle condotte irrigue ed il sollevamento del piano di campagna con materiale di riporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5166
    Data del deposito : 27 maggio 1999

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