Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Il fenomeno della cosiddetta "occupazione acquisitiva" si può realizzare anche prima dell'ultimazione dei lavori, allorquando il suolo abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, nel nuovo bene costituito dall'opera stessa, dovendosi, peraltro, considerare, per un verso che il requisito della irreversibilità della suddetta destinazione può non comportare necessariamente un mutamento perpetuo ed ineliminabile e per altro verso che, in relazione alla natura dell'opera realizzanda, la trasformazione del fondo può anche non consistere in una profonda sua modifica materiale, ma risultare da una sua diversa collocazione nella realtà giuridica (nella specie la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la decisione del giudice di merito, ha ritenuto che inesattamente essa avesse escluso l'irreversibile trasformazione in un caso, nel quale - a seguito di occupazione temporanea per la realizzazione di un programma costruttivo da parte di una cooperativa edilizia - un terreno agricolo, già adibito a mandarineto, aveva subito l'estirpazione di tutti gli alberi, l'eliminazione dei confini, la distruzione delle condotte irrigue ed il sollevamento del piano di campagna con materiale di riporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente e relatore -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 162, presso l'avvocato L. SCALONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DI GANGI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA PIANO VERDE Srl, COMUNE DI PALERMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 82/95 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 09/02/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Ganci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGMENTO DEL PROCESSO
SA CO e la madre ID AN, il primo nudo proprietario e l'altra usufruttuaria, di un fondo sito in località Bonagia di Palermo convennero in giudizio la Coop. edilizia "Piano verde" s.r.l., nonché il Comune di Palermo, assumendo che dal 29.8.1979 il fondo dell'estensione di l. 823 mq. era stato occupato in via d'urgenza per la realizzazione di un'opera pubblica, senza che la procedura espropriativa fosse portata a termine. Il Comune di Palermo rimase contumace mentre si costituì la Coop. edilizia chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Palermo con sentenza del 22.8.1991 accolse la domanda del CO, divenuto per la morte della madre, unico ed esclusivo proprietario del bene in relazione alla determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, mentre respinse la domanda di risarcimento danni, ritenendo non sussistere l'irreversibile trasformazione del fondo stesso con destinazione del suolo privato ad opera di rilevanza pubblica.
Su gravame del privato, che nelle more aveva ricevuto il decreto di esproprio per appena 152 mq. dei 1823 occupati, la Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 9.2.1995 ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danno, negando che nella fattispecie fosse intervenuta l'irreversibile trasformazione del terreno agricolo, già adibito a mandarineto, ed accogliendo l'impugnazione in relazione al quantum dell'indennità di occupazione liquidata fino all'esproprio. Con l'occasione i giudici di merito hanno escluso altresì qualsiasi responsabilità solidale del comune di Palermo, rilevando che l'occupazione è stata effettuata dalla cooperativa e si è protratta nel suo esclusivo interesse, sicché il ritardo nel perfezionamento della procedura espropriativa non può non ricadere che su quest'ultima.
Per la cassazione di quest'ultima decisione ricorre il CO sulla base di tre motivi. Non si sono costituiti gli intimati. Con ordinanza del 30.10 1997 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della s.r.l. Cooperativa edilizia Piano verde, integrazione effettuata come risulta dall'atto depositato ai sensi dell'art.371 bis c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del proposto ricorso si contesta la decisione impugnata per aver escluso l'irreversibile trasformazione del terreno agricolo già adibito a mandarineto, nonostante l'estirpazione di tutti gli alberi, l'eliminazione dei confini, la distruzione delle condotte irrigue che servivano alla produzione di agrumi, il sollevamento del piano di campagna con materiale di riporto.
La censura è fondata.
Nell'esposizione dello svolgimento del processo la sentenza impugnata dà atto che l'intimata cooperativa edilizia era stata autorizzata all'occupazione temporanea "per la realizzazione di un programma costruttivo" (p.5), tant'è che "aveva eliminato il mandarineto ivi esistente, aveva soppresso le condotte irrigue e riportato della terra sul piano di campagna" (p.6-7) con l'ulteriore conseguenza dell'esclusione di una responsabilità solidale del comune, perché l'occupazione si è protratta nell'esclusivo interesse della Cooperativa "che ha tardato nel fare perfezionare la procedura espropriativa" (p. 10- 11).
Se non ché, nel corso della motivazione, si aggiunge che la cooperativa edilizia autorizzata alla realizza ione di un programma costruttivo "ha soltanto provveduto all'estirpazione dell'agrumeto preesistente ed alla preparazione del terreno destinato non più alla realizza ione di case popolari, tipico di una cooperativa edilizia, ma "alla preparazione del terreno destinato nel piano regolatore a verde pubblico"(p.8), mentre invece il ricorrente afferma, senza ottenere risposta dal giudice del merito che sull'occupazione appropriativa a favore della cooperativa di 1823 mq. del suolo, meno del 10% e cioè soltanto 152 mq. sarebbero successivamente interessati all'espropriazione comunale per la destinazione a verde pubblico.
L'incongrua e contraddittoria motivazione inoltre non tiene conto dei principi affermati da questa Corte, in tema di irreversibile destinazione del suolo privato, che diviene parte integrante di un'opera pubblica o a rilevanza pubblica, come l'edilizia residenziale pubblica o agevolata o convenzionata per la costruzione di case popolari (art. 4 1. 27.10.1988 n. 458). Si è affermato, infatti, che l'occupazione appropriativa del terreno si perfeziona quando lo stesso subisca alterazioni fisiche e funzionali non emendabili, con definitiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà e, pertanto, discende dalla costruzione dell'opera, anche se questa abbisogni di completamenti e rifiniture per la sua effettiva destinazione a fini pubblici (Cass., sez. 1, 13.1.1994, n. 301). In altri termini, l'irreversibile trasformazione si realizza anche prima dell'ultimazione dei lavori, allorché il terreno abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, in un bene nuovo e diverso costituito dall'opera pubblica, il cui carattere e la cui destinazione derivano dalla dichiarazione di pubblica utilità (Cass., sez. 1, 22.2.1994, n. 1725). In proposito va anche tenuto conto che la radicale trasformazione del fondo, con irreversibile destinazione ad opera pubblica, che determina l'acquisto della proprietà a favore dell'ente occupante, non comporta necessariamente un mutamento perpetuo e ineliminabile, non essendo il requisito della irreversibilità incompatibile con la possibilità di ripristinare l'originaria fisionomia del bene a mezzo di nuovi interventi eversivi (fattispecie in tema di trasformazione di arca nuda in pubblico parcheggio: Cass., sez. 11, 28.12.1993, n. 12868). Anzi la radicale trasformazione del terreno con l'irreversibile sua destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica, può comprendere anche una porzione del terreno che non abbia subito la suddetta trasformazione solo nel caso in cui essa non conservi una propria autonomia, nel senso che, seppure inalterata nella sua composizione originaria, formi tuttavia - per motivi giuridici o fattuali - parte inscindibile dell'opera pubblica quale progettata nella sua unitarietà, e cioè destinata imprescindibilmente, nel progetto espropriativo, a strumento o funzione di migliore utilizzazione, nell'interesse pubblico, dell'opera da costruire strettamente intesa (Cass., sez. 1, 29.3.1995, n. 3723). Determinate per l'irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale, nel caso in cui non sia stato emesso un valido decreto di esproprio, anche prima della ultimazione dei lavori, appare la realizzazione di opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato facendogli perdere i caratteri originari. La trasformazione del fondo privato con irreversibile destinazione all'opera pubblica, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario, non presuppone, infatti, necessariamente una profonda modifica materiale del fondo, essendo sufficiente la sola sua diversa collocazione nella realtà giuridica (Cass., sez. I, 12.8.1997, n. 7532; Cass., sez. I, 7.7.1994, n. 6388;
Cass., sez. I, 29.11.1995, n. 12416). L'accoglimento del primo motivo importa l'assorbimento del secondo motivo circa la mancata restituzione del suolo privato in carenza degli estremi dell'occupazione appropriativa, nonché del terzo relativo alla responsabilità solidale del comune e la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia le parti innanzi ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo che provvederà anche sulle spese di questa fase.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 26 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999