Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, liquidato per equivalente e rivalutato fino alla data della decisione definitiva, è dovuto altresì il danno da ritardo, che può essere liquidato con criteri presuntivi ed equitativi e sulla base di un indice medio, anche attraverso l'attribuzione degli interessi ad un tasso decurtato rispetto alla misura legale. Tale decurtazione non è, invece, ammissibile in riferimento agli interessi riconosciuti a decorrere dalla sentenza e fino al soddisfo, in quanto detta sentenza trasforma un debito di valore in debito di valuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10300 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sui ricorsi n. 1267/99 proposto da:
AM IA elett. dom. in Roma viale Trastevere n. 203 presso lo studio dell'avv. Francesco Rebuffat che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Armando Minucci in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. in persona dell'amministratore delegato rag. Roberto Guarena
- controricorrente -
nonché
CA UC, RA TO e SIAD s.p.a.
- intimati -
n. 4137/99 proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. in persona dell'amministratore delegato rag. Roberto Guarena, elett. dom. in Roma i Lungotevere Mellini n. 27, presso lo studio dell'avv. Tommaso Spinelli Giordano che la rapp4esenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso incidentale ricorrente incidentale
- ricorrente incidentale -
contro
AM IA
- controricorrente -
nonché
AURORA ASSICURAZIONI s.p.a. quale società incorporante della s.p.a. SIAD, in persona dell' amministratore delegato dott. TO Arbia e del direttore dott. Giorgio Paterni elett. dom. in Roma, piazza Lotario n. 8, presso lo studio dell'avv. TO Gurgo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso
- controricorrente -
nonché
CA UC e RA TO
- intimati -
avverso la sentenza n. 2661 in data 12.11. - 9.12.1997 della Corte di Appello di Napoli (r.g. n. 110/157/96). Udita nella pubblica udienza del 6 aprile 2001 la relazione del Consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per l'RA Ass.ni l'avv. TO Gurgo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso incidentale. Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Massimo Fedeli, che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA MA, avendo riportato lesioni alla persona a seguito dello scontro, avvenuto il 16 agosto 1988, tra la motovespa condotta dal proprietario UC TO - sulla quale era trasportata - ed il motofurgone di proprietà di TO RA, convenne in giudizio costoro e le rispettive compagnie di assicurazione società TT e società IA, e ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente.
Nella contumacia del TO e resistendo le società, il RA impugnata a sua volta la domanda, in via riconvenzionale chiese la condanna del conducente del veicolo antagonista, quale unico responsabile dell'incidente e in solido con la società TT IC, al risarcimento del danno subito dal proprio motofurgone.
Con sentenza del 22 settembre 1995 l'adito Tribunale di Napoli, dichiarata l'esclusiva responsabilità del TO, lo condannò, in solido con la società TT IC, al risarcimento del danno in favore sia della MA che del RA, danno che liquidò per la prima in lire 50.000.000 e per il secondo in lire 3.000.000, per entrambi con gli interessi legali dalla data della decisione al saldo nonché con gli interessi legali rispettivamente su lire 33.333.333 e su lire 2.000.000, dal fatto alla decisione, con rivalutazione annuale di dette somme secondo gli indici Istat ed esclusi gli interessi sugli interessi;
respinse la domanda proposta dalla MA nei confronti del RA e della di lui compagnia di assicurazione, compensò le spese di lite tra dette parti e condannò il TO e la società TT al pagamento delle spese di lite nei confronti sia della MA che del RA.
Tale decisione fu impugnata in via principale dalla MA ed, in via incidentale dalla società TT IC. Con la pronuncia, ora gravata, la Corte di Appello in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il TO e la società TT a pagare alla MA l'ulteriore importo di lire 10.000.000 oltre gli interessi in misura del 2,50% annuo dal fatto al soddisfo, ed ha ridotto alla stessa misura il tasso degli interessi dovuti sulle somme per le quali in primo grado era stata pronunciata condanna;
ha confermato nel resto, la decisione impugnata ed ha compensato le spese del grado.
In punto di responsabilità, la Corte territoriale ha confermato che essa era da addebitare esclusivamente al TO, avendo egli imboccato in senso proibito la strada ove avvenne la collisione, ed ha fatto al riguardo riferimento al rapporto della polizia stradale che ha qualificato chiarissimo.
Relativamente al quantum ha attribuito all'appellante principale l'ulteriore anzidetta somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da invalidità specifica, sulla base dell'entità del danno anatomofunzionale riportato e della incidenza di esso sull'attività professionale anche futura della donna, diplomata presso l'Istituto superiore di educazione fisica, ed ha ridotto il tasso degli interessi al 2,5% annuo in dichiarata adesione alla sentenza n. 1712/95 di questa C.S. Per la cassazione di tale decisione la MA ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui la società TT IC resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, cui la MA e la società RA IC incorporante della IA, resistono con distinti controricorsi.
Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c. perché investono la medesima sentenza. 2 Preliminare appare l'esame dei primi tre motivi del ricorso incidentale: essi censurano infatti l'affermazione della esclusiva responsabilità del TO e possono essere trattati congiuntamente essendo strettamente connessi.
Con essi si deduce Ta violazione degli artt. 2043, 2054 primo e secondo comma, 2697 e 2700 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi e si afferma che, alla stregua delle risultanze processuali ed in particolare delle deposizioni testimoniali - dalle quali poteva ragionevolmente desumersi che fu il furgone, forse per la velocità eccessiva o per non aver mantenuto la destra rigorosa, ad invadere l'opposta corsia percorsa dal motociclista -, la responsabilità dell'incidente esclusiva od almeno concorrente, doveva essere attribuita al RA. La controricorrente società RA IC (subentrata alla IA, assicuratrice della responsabilità civile di quest'ultimo) eccepisce l'inammissibilità, nei propri confronti di detti motivi sul rilievo che, avendo la ricorrente principale fatto acquiescenza alla pronuncia impugnata, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del RA, il ricorso incidentale è rivolto contro un soggetto diverso dalla ricorrente principale, ed in relazione, inoltre, ad un capo autonomo di detta pronuncia, per l'impugnazione della quale avrebbe dovuto essere osservato il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., nella specie ampiamente decorso pur tenuto della sospensione feriale.
L'eccezione - rileva la Corte - è infondata sotto entrambi i profili prospettati: quanto, infatti, al primo soltanto apparentemente il ricorso incidentale nei tre motivi in esame, è rivolto contro il RA e la società IA (ora RA), e dunque contro soggetti diversi dalla ricorrente principale MA;
il ricorso, invero, involge necessariamente anche la posizione di costei poiché, ove mai, per effetto dell'accoglimento di detti motivi, nell'ulteriore corso del giudizio dovesse affermarsi la responsabilità esclusiva del RA - il che, peraltro, non avverrà per quanto successivamente si esporrà -, la pronuncia produrrebbe effetti anche nei confronti della MA, la quale, avendo coltivato, in sede di impugnazione, la domanda di risarcimento del danno, originariamente proposta nei confronti tanto del predetto che del TO, solo contro quest'ultimo, vedrebbe necessariamente respinta la domanda stessa, e resterebbe pertanto priva del ristoro del danno che ha pur subito.
Il vero è che si configura nella specie un'ipotesi di inscindibilità delle due cause sub specie di dipendenza, quale prevista dal primo comma dell'art. 331 c.p.c.: la quale ricorre allorquando la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra/e, costituendone il presupposto logico e giuridico per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra/e, come nel caso - ricorrente anche nella specie, di individuazione dell'obbligato tra i due o più soggetti contro i quali la domanda sia stata proposta (Cass. nn. 2527, 3114 e 12558 del 1999). Discende da ciò che, consentendo l'art. 334 c.p.c. la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva non solo alle parti, contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale, ma anche a quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., la società TT IC, litisconsorte necessaria anche del RA, ha ritualmente impugnato il punto della responsabilità di costui, sebbene non investito dal ricorso principale, con il proprio ricorso incidentale, ancorché tardivo (Cass. nn. 848 e 5533 del 1999). Quanto al secondo profilo dell'eccezione deve rilevarsi che l'impugnazione incidentale tardiva può investire qualsiasi capo ella sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo all'ammissibilità di detta impugnazione (Cass. sez. un.
7.11.1989 n. 4640 nonché, da ultimo, Cass. nn. 9787/95 e 1066/99). Passando, pertanto, all'esame dei motivi in questione, deve rilevarsi che essi sono in parte inammissibili - in quanto diretti al riesame della vicenda, come la stessa ricorrente evidenzia - ed in parte infondati.
Premesso che, come questa C.S. ha avuto più volte occasione di affermare (tra le altre con sent. del 23.10.1998 n. 10550 gli apprezzamenti), del giudice del merito circa lo svolgimento di un incidente stradale e l'efficienza causale delle condotte delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità quando esso sia adeguatamente e correttamente motivato, deve rilevarsi che nella specie la sentenza impugnata ha attribuito rilevanza decisiva alla circostanza, desunta dai rilievi della polizia stradale, che il TO imboccò in senso proibito la strada: e cioè contromano ed invadendo la corsia di pertinenza del RA come aveva precisato già il Tribunale la cui pronuncia, sul punto confermata in appello, si integra con quella ora Impugnata.
A tale ricostruzione la ricorrente oppone che la fede privilegiata, che deve riconoscersi al verbale redatto dal pubblico ufficiale, riguarda la constatazione, senza alcun margine di apprezzamento, di un fatto avvenuto alla di lui presenza e non può pertanto estendersi a quelle circostanze che si risolvano invece in personali apprezzamenti: tesi, osserva la Corte, in astratto del tutto esatta ma non pertinente alla concreta fattispecie, nella quale i giudici del merito non hanno affatto inteso attribuire ai rilievi della polizia stradale la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., ma li hanno invece valutati, come dovevano, risolvendo a favore di detti rilievi il contrasto - implicitamente addotto dalla stessa ricorrente - tra essi e le deposizioni testimoniali.
La grave violazione delle norme sulla circolazione stradale, così accertata a carico del TO, e la ritenuta assenza di profili di colpa del RA, escludono la sussistenza dei vizi motivazionali dedotti nonché della allegata violazione della norma sussidiaria di cui all'art. 2054 secondo comma c.c.
3. Mentre il Tribunale aveva attribuito alla MA gli interessi legali, sulla somma rivalutata di lire 50 milioni a lei liquidata, dalla decisione al saldo, nonché gli interessi legali dal fatto alla decisione sul minore importo di lire 33.333.333, la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello della società TT IC, ha determinato nel 2,50% annuo il tasso degli interessi, in dichiarata adesione alla sentenza n. 1712/95 di questa C.S.
Tale punto della decisione è investito dai primi tre motivi del ricorso principale - i quali possono essere a loro volta esaminati congiuntamente essendo anch'essi strettamente connessi - con i quali si denuncia la violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4, 366 primo comma n. 4, 349 (recte, come è da intendere, 342) e 112 c.p.c. e si afferma che, essendo il motivo di appello limitato alla dedotta non debenza di interessi e rivalutazione, immotivatamente, ed in violazione delle norme suindicate, la sentenza impugnata ha invece ritenuto che il motivo riguardasse anche la riduzione del tasso. Come la stessa MA rileva, il motivo di appello della società TT era cosi testualmente formulato:" incomprensibile poi resta la determinazione (anche letterale e grammaticale) della liquidazione del computo di interessi e rivalutazione. Voci accessorie che non competono e che non andavano liquidate essendo il danno stato liquidato agli attuali valori della moneta ".
L'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono, anche, nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del devolutum, un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e pertanto, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (da ultimo, in tal senso, Cass. 14.4.1999 n. 3678). Orbene, in una fattispecie nella quale l'appellante aveva posto in discussione non solo - e diversamente da quanto la ricorrente principale invece afferma - se fosse consentita la sommatoria di interessi legali e rivalutazione, ma anche la "determinazione" della liquidazione, la sentenza impugnata, la quale ha come sopra ridotto il tasso d'interesse in accoglimento di detta censura, non viola le norme sopra indicate ne' è viziata nella motivazione. 4 Il quarto e quinto motivo del ricorso principale investono nel merito la determinazione nella misura del 2~50% annuo del tasso degli interessi riconosciuti, ed adducono la violazione degli artt. 1223, 1226, 1282 e 2056 c.c. nonché vizio di motivazione: norme delle quali anche la ricorrente incidentale allega la violazione con il quarto motivo del proprio ricorso.
Tutti i motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre distinguere come del resto anche la ricorrente principale fa, tra gli interessi del 2,50% annuo riconosciuti in sentenza a decorrere dal fatto (16 agosto 1988 e fino alle date rispettive delle sentenze che hanno operato le liquidazioni (22 settembre 1995, data di pubblicazione della sentenza di primo grado, e 9 dicembre 1997, data di pubblicazione della sentenza d'appello), e gli interessi nella stessa misura riconosciuti a decorrere da dette date e fino al soddisfo.
Orbene, avendo le citate sentenze trasformato un debito di valore in uno di valuta - come la MA esattamente sottolinea -, a decorrere dalle date rispettive di esse la misura legale degli interessi non poteva subire decurtazioni di sorta (come anche la ricorrente incidentale sembra riconoscere: pag. 15), ed essi dovevano pertanto essere attribuiti nella misura stabilita dagli artt. 1282 e 1284 c.c. e variata nel corso del periodo considerato. Quanto, invece, al periodo antecedente, la riduzione al 2,50% è legittima ed è stata determinata con criteri equitativi ed in dichiarata e corretta applicazione della sentenza n. 1712/95 di questa C.S.: la quale ebbe ad osservare tra l'altro che, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale liquidato per equivalente e rivalutato fino alla data della decisione definitiva, è dovuto inoltre il danno da ritardo, che può anche essere liquidato - come nella specie è avvenuto - con criteri presuntivi ed equitativi e sulla base di un indice medio. I due motivi del ricorso principale sono pertanto parzialmente fondati mentre è infondato quello incidentale.
5. Il parziale accoglimento del quarto e quinto motivo del ricorso principale non richiede ulteriori accertamenti in fatto e pertanto consente la decisione della causa nel merito ai sensi del primo comma seconda parte dell'art. 384 c.p.c., in applicazione del qual vanno pertanto riconosciuti alla MA a decorrere dalle date suindicate delle due decisioni di merito e fino al soddisfo, gli interessi, nella misura legale, sulle somme di lire 50 e 10 milioni, rispettivamente a lei liquidate.
Resta ferma la sentenza di appello in ogni altro punto, compreso quello del regolamento delle spese, mentre quelle del giudizio di cassazione, atteso l'esito del giudizio, possono essere per intero compensate.
P.Q.M.
la Corte
riuniti i ricorsi accoglie per quanto di ragione il quarto e quinto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c., riconosce dovuti alla MA gli interessi, nella misura legale sulle somme di lire 50.000.000 e 10.000.000 a lei liquidate a decorrere dalle date indicate in motivazione;
conferma il regolamento delle spese disposto con la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 6 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001