Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
Qualora, in sede d'udienza preliminare a carico di più imputati, taluno di essi chieda e ottenga il giudizio abbreviato, ancorché condizionato da integrazione probatoria, nulla vieta che il giudice, con unica sentenza, dopo avere provveduto alla suddetta integrazione, pronunci assoluzione nei confronti dei richiedenti e dichiari non luogo a procedere nei confronti degli altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2008, n. 24029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24029 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/05/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 2386
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 014035/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KU KA N. IL 29/03/1920;
2) LL AM TT N. IL 17/10/1933;
3) SS ES N. IL 03/03/1965;
4) TE AL N. IL 16/09/1947;
avverso SENTENZA del 19/10/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. DI POPOLO A. il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e sentito il solo difensore comparso. Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), per SI e TA, il quale si è associato.
RILEVATO IN FATTO
- che, all'esito di pregresse e non più rilevanti vicende procedimentali, venne richiesto, in data 29 ottobre 2005, - il rinvio a giudizio di LL AM IT, SS SS e TE CE per rispondere, i primi due, di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di KU Oscar, indicato, in un articolo a firma del SI comparso sotto il titolo "Così a Fiume sono scomparsi più di 500 italiani" sul quotidiano "Il Piccolo" di Trieste e riportante dichiarazioni attribuite al LE, come la persona che, secondo un documento d'archivio, dopo l'occupazione della città di Fiume da parte delle forze jugoslave, nell'anno 1945, sarebbe stato investito del potere di "decidere della vita e della morte di ogni singolo cittadino di Fiume"; il terzo, nella qualità di direttore responsabile del suddetto quotidiano, di omesso controllo in relazione al contenuto del citato articolo;
- che, chiesta ed ottenuta dal BA l'ammissione al rito abbreviato condizionato all'audizione come teste di Micich Marino, segretario della società di studi fiumani ed alla produzione di documenti, il giudice dell'udienza preliminare, con la sentenza di cui in epigrafe, mandò assolto di detto BA con la formula "il fatto non sussiste" e dichiarò, con la stessa formula, non doversi procedere a carico degli altri due imputati;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Piskulic, costituitosi parte civile, denunciando:
1) "violazione dell'art. 111 Cost., comma 7 - nonché commi 2 e 6 - in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c), nonché all'art. 441 c.p.p., comma 1, e art. 525 c.p.p., comma 2", per essere stata pronunciata, la medesima sentenza, da giudice diverso da quello che aveva ammesso il giudizio abbreviato e raccolto le prove, prospettandosi, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p., comma 1, "nella parte in cui non stabilisce, analogamente a quanto prevede l'art. 525 c.p.p. per il dibattimento, l'immutabilità del giudice che ha partecipato alla trattazione della causa;
2) "violazione dell'art. 111 Cost., comma 7 - nonché commi 2 e 6 -, in relazione alle norme previste dal libro 6 del codice di procedura penale nonché in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c)", per avere il giudice, in presenza di richiesta di rito abbreviato avanzata da uno solo degli imputati, deciso con unico provvedimento nei confronti di tutti gl'imputati, avvalendosi del materiale probatorio prodotto dal solo richiedente il suddetto rito;
3) "violazione dell'art. 111 Cost., comma 7 - nonché commi 2 e 6 -, in relazione all'art. 438 c.p.p., comma 5, nonché in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c)", per essere stata indebitamente accolta la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal BA con ammissione soltanto parziale (e cioè limitata all'audizione di un teste, pur essendo stata domandata anche l'acquisizione di documenti) dell'integrazione probatoria cui essa era condizionata;
4) "violazione dell'art. 111 Cost., comma 7 - nonché commi 2 e 6 -, in relazione all'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, e art. 526 c.p.p., comma 1, nonché all'art. 191 c.p.p. nonché in relazione all'art.606 c.p.p., lett. c)", per essere stata indebitamente disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa del BA, poi rivelatasi determinante ai fini dulia decisione assunta, nonostante che l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non lo consentisse;
5) "violazione dell'art. 111 Cost., comma 7 - nonché commi 2 e 6 - in relazione all'art. 191 c.p.p. e art. 195 c.p.p., commi 1 e 3, nonché in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c)", per essere stata utilizzata, ai fini della decisione, la deposizione resa dal teste Micich, nonostante che in essa si facesse riferimento a fatti che il teste avrebbe appreso da un terzo (e cioè un giornalista del quotidiano "Novi list" di Fiume), senza che lo stesso fosse stato chiamato a sua volta a deporre;
6) "violazione dell'art. 111 Cost., comma 7 - nonché commi 2 e 6 -, in relazione all'art. 191 c.p.p. e art. 195 c.p.p., commi 1 e 3, nonché in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c)", per essere stato tenuto conto, ai fini del decidere, delle sentenze n. 24/2001 della Corte d'assise di Roma e 26/2003 della Corte d'assise d'appello di Roma, pronunciate nei confronti del Piskulic, la cui acquisizione, trattandosi di sentenze di cui non era stata provata l'irrevocabilità, poteva essere disposta, ai sensi dell'art. 236 c.p.p., secondo quanto ritenuto dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 33748/2005, solo per "trarre informazioni" e non per "recepire valutazioni";
- che la difesa della ricorrente parte civile ha poi fatto pervenire memoria con la quale ribadisce la richiesta di annullamento della sentenza, con allegata nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, in via preliminare, pur trattandosi di ricorso proposto avverso decisione suscettibile, per un verso, di appello (nella parte in cui definisce la posizione di BA) e, per altro verso, di ricorso per cassazione (in quella concernente le posizioni di ES e TA), non sembra poter trovare applicazione il disposto di cui all'art. 580 c.p.p., atteso che, non risultando denunciati, anche nei confronti di LE, vizi inquadrabili nell'ambito dell'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e), il gravame va qualificato, per quanto concerne il suddetto imputato, come ricorso "per saltum", ai sensi dell'art. 569 c.p.p.;
- che, ciò premesso, l'impugnazione non appare meritevole di accoglimento in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, risulta attestato, nell'impugnata sentenza, che, a seguito del subentro del nuovo giudice a quello davanti al quale era avvenuta l'acquisizione delle prove nel corso del giudizio abbreviato, venne espressamente dichiarata, con apposito provvedimento del 19 ottobre 2006, l'efficacia di dette prove;
attestazione, questa, che risulta del tutto ignorata nel ricorso, non facendosi in esso menzione ne' della sua esistenza ne', tanto meno, di eventuali opposizioni che nei confronti di detto provvedimento fossero state avanzate;
ed è, al proposito, appena il caso di ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. 15 gennaio - 17 febbraio 1999 n. 2, Iannasso, RV 212395 e, tra le successive, Cass. 1, 7 dicembre 2001-10 maggio 2002 n. 17804, Graviano, RV 221694, e Cass. 1, 7 luglio - 23 settembre 2004 n. 37537, Addis, RV 229791), anche nel giudizio ordinario (e, a maggior ragione, anche in quello abbreviato, con conseguente, manifesta irrilevanza della proposta questione di costituzionalità), in caso di mutamento della composizione fisica dell'organo giudicante le prove raccolte in precedenza sono utilizzabili quando non vi sia espressa richiesta di rinnovazione ad iniziativa di una delle parti e neppure venga formulata opposizione al provvedimento che dichiari l'utilizzabilità di dette prove;
b) con riguardo al secondo motivo, se è vero che, come ricordato nel ricorso, questa corte ha avuto occasione di affermare l'abnormità della sentenza con la quale siano stati "contemporaneamente giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi" (Cass. 6, 25 ottobre - 21 dicembre 2001 n. 45586, Parrella ed altri, RV 220327), è altrettanto vero che tale pronuncia, relativa ad un caso in cui era stata affermata la penale responsabilità tanto dell'imputato che aveva chiesto il rito abbreviato quanto di quelli che avevano invece optato per quello ordinario, trovava là sua ragion d'essere, pur nella riconosciuta assenza di norme che espressamente vietassero il "simultaneus processus", nella ritenuta necessità (come espressamente affermato nel corpo della motivazione) di salvaguardare il fondamentale principio di terzietà del giudice, necessariamente compromesso dal fatto che il medesimo giudice avesse avuto "contestualmente a disposizione un materiale probatorio eterogeneo circa i modi della sua formazione (prove esistenti allo stato degli atti e prove raccolte in sede dibattimentale)", pretendendosi, nel contempo, che egli operasse, al termine del giudizio, "una selezione all'interno di tale materiale, utilizzandolo diversamente a seconda del rito con cui ha ritenuto di procedere"; condizioni, queste, che, all'evidenza, non sussistono nei rapporti tra giudizio abbreviato e ordinaria celebrazione dell'udienza preliminare, atteso che il materiale raccolto in tale udienza è comunque indifferentemente utilizzabile tanto ai fini del rinvio a giudizio quanto a quelli dell'eventuale sentenza di non luogo a procedere, di tal che, non apparendo ravvisabile, per altro verso, alcuna le lesione sostanziale dei diritti delle parti, non si vedrebbe la ragione per la quale la pronuncia decisoria sulla posizione di chi abbia chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato non potrebbe accompagnarsi, con evidente vantaggio in termini di economia processuale, a quella sulle altre e diverse posizioni;
c) con riguardo al terzo motivo, essenzialmente basato sul richiamo ad una pronuncia di questa Corte secondo cui sarebbe affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare "accolga solo in parte la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria" (Cass. 5, 19 febbraio - 31 marzo 2003 n. 15091, Beneloucif. RV 224378), vale osservare che tale principio, pur ribadito in altre successive pronunce (Cass. 1, 5 maggio - 10 giugno 2005 n. 22189, Mancino, RV 232160, e Cass. 1, 9 novembre - 4 dicembre 2007 n. 44990, Corradini ed altro, RV 238701), è stato tuttavia accompagnato dalla precisazione (condivisa da questo Collegio) che il medesimo provvedimento diventa tuttavia irrevocabile in di feto di impugnazione, da proporsi, secondo l'ultima di dette pronunce, "autonomamente con ricorso per cassazione proposto nei termini di legge"; ed è di tutta evidenza che, anche volendo prescindere da tale ultima condizione, l'impugnazione non potrebbe essere comunque validamente proposta da soggetto diverso dall'imputato (come invece verificatosi nella specie), dal momento che solo l'interesse dell'imputato viene ad essere leso da un'ammissione al rito abbreviato che non gli consenta la completa realizzazione dell'integrazione probatoria alla quale egli ha inteso subordinare la propria richiesta;
d) con riguardo al quarto motivo, appare sufficiente osservare che, a parte la quanto meno dubbia legittimazione della parte civile a dolersi di un provvedimento del giudice che, sostanzialmente, altro non avrebbe fatto se non sanare quella che altrimenti sarebbe stata (per quanto rappresentato nel motivo precedente) la lesione di un diritto dell'imputato, è certo che l'acquisizione dalla documentazione prodotta dal ballerini sarebbe comunque stata possibile, anche ex officio, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5;
e) del tutto insussistente si appalesa la pretesa causa di inutilizzabilità delle deposizione del teste Micich, denunciata con il quinto motivo di ricorso, atteso che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste "de relato", in base al combinato disposto dell'art. 195 c.p.p., commi 1 e 3, presuppone che vi sia stata, e non sia stata accolta, una "richiesta di parte" volta a far sì che siano chiamati a deporre i soggetti indicati dal teste come fonte delle notizie da lui fornite;
e, nella specie, non si accenna affatto, nel ricorso, all'avvenuta formulazione di una tale richiesta;
f) privo di consistenza si mostra infine il sesto motivo di ricorso, alla luce del fatto che la sentenza n. 26/2003 della Corte d'assise d'appello di Roma, con la quale era stato dichiarato il difetto della giurisdizione italiana con riguardo a taluni addebiti di omicidio formulati a carico del Piskulic per fatti commessi in Fiume nel 1945, risulta passata in giudicato fin dal 6 febbraio 2004, a seguito del rigetto, da parte della sez. 1^ di questa Corte, del ricorso proposto dalle parti civili;
e ciò a prescindere dal rilievo che del tutto apodittico e generico appare l'assunto secondo il quale il giudice dell'udienza preliminare avrebbe tenuto conto di detta sentenza e di quella di primo grado non soltanto per trame, legittimamente, "informazioni" ma per recepirne non meglio precisate "valutazioni".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008