Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione, gli interessi spettanti sulla differenza tra l'indennità provvisoria e quella definitiva non hanno natura moratoria, bensì compensativa della mancata disponibilità dell'intera indennità spettante all'espropriato al momento della perdita della proprietà del bene, e prescindono, pertanto, da qualsiasi comportamento dilatorio imputabile al debitore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. RA Maria FIORETTI Consigliere
Dott. RA FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del sindaco on. Giorgio Chessari, elettivamente domiciliato in Roma, Via PE Pisanelli, n. 4, presso lo studio Scorsone, unitamente all'avv. PE FA Cancellieri, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
LI OR, CA SC, CA AS, CA TE, CA GI, CA EL, CA TE;
CA LU;
intimati nonché
AN OR e RU AD ved. AN, quest'ultima quale erede di FA NO, elettivamente domiciliati in Roma. Via di Trasone, n. 18 presso il dott. AL FA, unitamente all'avv. Pietro Lo Faro del foro di Catania, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 330 pubblicata il 2 maggio 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nei giorni 25 novembre - 1^ dicembre 1989 IL AL conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Catania il Comune di Ragusa nonché NO RA, NO TE nata il [...], NO ST, NO PE, NO TE nata il [...], NO LU, NO LE, FA AL e FA NO proponendo opposizione contro l'indennità di espropriazione del fondo sito in Contrada Pendente, esteso mq. 4.343, in catasto al foglio n. 83, particelle 473/b e 47/b, appartenente per mq. 45 ai NO e per mq.
4.298 agli FA, sul quale gli era stato assegnato il diritto di superficie per la durata di novantanove anni. Sosteneva l'opponente che il valore del fondo, determinato in L.40.000/mq., era eccessivo, e che l'indennità avrebbe dovuto essere determinata in base ai criteri dettati dalla legge n. 2892 del 1885. Il Comune di Ragusa eccepiva la propria estraneità al giudizio asserendo che, in base alla convenzione stipulata con l'opponente, gravava sul IL il pagamento dell'indennità di espropriazione. I NO eccepivano il difetto di legittimazione del IL facendo rilevare che avevano proposto opposizione alla stima;
chiedevano, in subordine il rigetto della domanda. Anche gli FA eccepivano il difetto di legittimazione del IL e chiedevano il rigetto della domanda.
Quindi, con atto di citazione notificato il 9 dicembre 1989 NO RA e NO PE convenivano in giudizio dinanzi alla medesima Corte il Comune di Ragusa e IL AL proponendo opposizione contro la stima dell'indennità di espropriazione della porzione del fondo di mq. 45, appartenente agli eredi NO, sostenendo che l'indennità liquidata in L. 48.000/mq. era inadeguata avuto riguardo alla vocazione edificatoria dell'area. Il Comune di Ragusa eccepiva che obbligato alla corresponsione dell'indennità era il IL e che la domanda era comunque infondata. Il IL eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, riproponendo le tesi svolte nel giudizio da lui instaurato.
Infine, con atto di citazione notificato il 18-19 dicembre 1989, NO ST, NO TE nata il [...], NO LU, NO LE e NO TE nata il [...], convenivano in giudizio il Comune di Ragusa e IL AL, proponendo anch'essi opposizione alla stima dell'indennità per i medesimi motivi prospettati dai coeredi.
La Corte adita riuniva le tre cause e, con sentenza del 13 ottobre 1995 - 2 maggio 1996, determinava in L.
1.980.000 l'indennità di espropriazione spettante ai NO e in L.189.294.000 quella spettante agli FA, ordinando al Comune di Ragusa il deposito della differenza tra dette somme e quelle già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre agli interessi legali dal 12 febbraio 1987 sino all'effettivo deposito.
Affermata la legittimazione attiva del IL, nella sua qualità di soggetto chiamato ad acquistare il diritto di superficie sulle aree espropriate per la realizzazione delle opere cui l'espropriazione era preordinata e tenuto a subire il carico definitivo delle relative indennità, nonché la legittimazione passiva esclusiva del Comune di Ragusa, quale beneficario dell'opera pubblica, la Corte riconosceva la vocazione edificatoria del fondo espropriato, in quanto classificato dallo strumento urbanistico in vigore alla data di emanazione del decreto di espropriazione in zona C/1, destinata all'edilizia economica e popolare, ed escludeva la necessità di ogni ulteriore indagine volta ad accertare l'epoca di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Quindi, facendo proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, determinava in L.
3.960.000 il valore venale dell'area appartenente ai NO e in L.378.224.000 quello dell'area appartenente agli FA e, dopo aver motivatamente respinto i rilievi formulati al riguardo dal Comune di Ragusa e dal IL, determinava le rispettive indennità di espropriazione facendo applicazione dei criteri introdotti dall'art.5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, con esclusione della decurtazione del 40% per non aver il Comune formulato alcuna offerta dell'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta che fosse suscettibile di accettazione da parte degli espropriati. Rigettava, infine, la domanda di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria avanzata dagli espropriati.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Ragusa con tre motivi illustrati da memoria
Resistono con controricorso FA AL e LL AD, ved. FA, erede di FA NO.
Non hanno presentato difese IL AL e i coeredi NO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che nella specie erroneamente sarebbe stata affermata la natura edificatoria dell'area espropriata, avendo la sentenza impugnata conferito rilievo esclusivo alla edificabilità di fatto, pur in assenza di qualsiasi possibilità legale di edificazione dell'area in questione al momento della sua espropriazione.
La censura appare fondata su una cattiva lettura della sentenza impugnata la quale non ha affatto affermato la natura edificatoria dell'area sulla base della sola edificabilità di fatto, ma, con ampia motivazione (pagg. 18-22), ha affrontato il problema del l'interpretazione del comma terzo dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, secondo cui per la valutazione dell'edificabilità delle aree si debbono considerare le possibilità "legali ed effettive" di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ed ha escluso, con numerosi richiami alla giurisprudenza costituzionale e a quella di legittimità, la necessità della compresenza dei requisiti dell'edificabilità legale e di quella di fatto, pervenendo alla conclusione che l'area in questione doveva essere considerata edificabile in quanto lo strumento urbanistico vigente alla data del decreto di espropriazione la includeva nella zona C/1 destinata all'edilizia economica e popolare.
L'interpretazione posta a fondamento della sentenza impugnata - ribadita da ultimo dalla Sezioni Unite di questa Corte (sent. 18 novembre 1997, n. 11433) secondo cui il fatto stesso che un terreno sia compreso in un piano di edilizia economica e popolare che costituisca attuazione o variante del piano regolatore generale, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno, anche se compreso in una zona di espansione dell'aggregato urbano non ancora edificata - merita consenso e vale a privare di ogni fondamento la proposta censura.
Col secondo motivo si denuncia un'ulteriore violazione della medesima norma e dell'art. 112 cod. proc. civ, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice, e si sostiene che la mancata offerta dell'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta non avrebbe potuto legittimare la disapplicazione della decurtazione di legge poiché ciò non potrebbe giustificare il convincimento che detta indennità non sarebbe stata accettata dagli espropriati;
in ogni caso, poi, la decurtazione non avrebbe potuto aver luogo, restando pur sempre operante la facoltà dell'espropriante di effettuare tale offerta sino a quando il giudizio di opposizione alla stima non si fosse concluso con una pronuncia definitiva.
La censura principale appare formulata in termini poco perspicui e dev'essere interpretata, perché abbia un senso, come diretta a contestare la implicita presunzione che l'offerta, una volta formulata, venga senz'altro accettata dall'espropriato. Ciò chiarito, la doglianza del ricorrente non merita accoglimento poiché il disposto della nota sentenza additiva della Corte costituzionale (n. 283 del 1993) non riposa su una presunzione di accettazione, restando pur sempre libero l'espropriato di accettare l'offerta sottraendosi alla decurtazione di legge dell'indennità, ovvero di rifiutarla quante volte ritenga che la prosecuzione del giudizio di opposizione possa sortire effetti per lui più favorevoli e pervenire alla liquidazione di un importo che, pur ridotto del 40%, sia superiore a quello offerto dall'espropriante sulla base delle valutazioni poste a fondamento della sua offerta. E infatti, secondo l'interpretazione ormai consolidata della citata pronuncia del giudice delle leggi, il - diritto di accettazione riconosciuto all'espropriato che non può più avvalersi della cessione volontaria di un'area già espropriata e resterebbe assoggettato ad una indennità inferiore a quella originariamente offerta e da lui rifiutata, importa che egli sia posto in condizione di esercitare tale suo diritto, e ciò che implica necessariamente la formulazione di una nuova proposta da parte dell'espropriante, con la conseguenza che, se tale offerta non venga effettuata nel corso del giudizio di opposizione nel quale trova applicazione la normativa sopravvenuta, resta per lui preclusa l'alternativa di accettare l'indennità offerta senza alcuna decurtazione ovvero di proseguire nel giudizio restando sottoposto alla integrale applicazione dei nuovi criteri di determinazione. Ne consegue che, se tale offerta non venga formulata il giudice deve astenersi dall'operare la decurtazione di legge, che presuppone appunto la facoltà di scelta fra cessione volontaria senza decurtazione, ovvero espropriazione con liquidazione di un indennità decurtata ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 395 del 1992. Nè vale, infine, il rilievo secondo cui l'espropriante sarebbe sempre libero di formulare la propria offerta sino al passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione alla stima, poiché, ove il giudizio non si concluda per effetto del negozio transattivo intercorso tra le parti, l'indennità dev'essere liquidata tenendo conto del loro comportamento processuale, e cioè senza decurtazione se l'offerta sia mancata, o con decurtazione se l'offerta sia stata formulata e non sia seguita alcuna accettazione, il che vale a escludere la possibilità di una offerta transattiva successiva alla definizione contenziosa del giudizio di opposizione.
Con il terzo ed ultimo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, e degli artt.1218, 1219, 1224 e 1283 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e
5, cod. proc. civ. e si sostiene che gli interessi legali sulla differenza tra l'indennità provvisoria e quella definitiva determinata in via contenziosa non avrebbero potuto decorrere dalla data del decreto di espropriazione, non potendo imputarsi al Comune di Ragusa alcun inadempimento, in quanto il giudizio promosso dagli opponenti è stato instaurato prima dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992. La censura è infondata per motivi di ordine logico, ancor prima che per motivi di ordine giuridico.
Va infatti considerato che la legge sopravvenuta ha introdotto un criterio di liquidazione meno favorevole per gli espropriati i quali, precedentemente, ricevevano una indennità commisurata al valore di mercato del bene, senza alcuna ponderazione con il reddito dominicale rivalutato e senza riduzioni di sorta, tanto da giustificare la pronuncia adeguatrice del giudice delle leggi. Da un punto di vista giuridico, poi, va considerato che gli interessi spettanti sulla differenza tra l'indennità provvisoria e quella definitiva non hanno natura di interessi moratori, bensì di interessi compensativi per la mancata disponibilità dell'intera indennità spettante all'espropriato al momento della perdita della proprietà del bene per effetto dell'attuata espropriazione e quindi prescindono da qualsiasi comportamento dilatorio imputabile al debitore.
In conclusione il ricorso non ha fondamento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni e deve essere respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L.185.600, oltre L.
4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999