Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 483
CASS
Sentenza 21 luglio 1999

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora il fondo privato sia stato occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica in base a provvedimento amministrativo successivamente annullato dal giudice amministrativo, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene risorge ed è esercitabile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di detto giudice, che, eliminando il titolo dell'acquisizione, conferisce a quest'ultima il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che soltanto a partire da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 483
    Data del deposito : 21 luglio 1999

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