Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora il fondo privato sia stato occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica in base a provvedimento amministrativo successivamente annullato dal giudice amministrativo, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene risorge ed è esercitabile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di detto giudice, che, eliminando il titolo dell'acquisizione, conferisce a quest'ultima il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che soltanto a partire da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco MIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIO VANNUTELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO FELIZIANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RU IA IN BERNACCA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DIONISIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO MUSSI, ARMANDO RAJA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 492/95 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 29/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Franco Feliziani, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo e in parte del secondo motivo del ricorso;
accoglimento in parte del secondo motivo e assorbimento del terzo e quarto motivo
Svolgimento del processo
Com.Massa
Nel 1974 furono dichiarati di pubblica utilità i lavori occorrenti per la costruzione di una scuola media su un appezzamento di terreno appartenente alla signora UN DI in Bernacca, sito nel comune di Massa. Nello stesso anno fu autorizzata l'occupazione d'urgenza del suolo, poi espropriato in favore del detto ente territoriale con decreto n. 568 del 16 giugno 1976.
Il provvedimento di espropriazione fu impugnato davanti al giudice amministrativo e fu annullato dal Consiglio di Stato con sentenza depositata il 30 novembre 1985. Nelle more di tale processo il Comune realizzò la costruzione dell'edificio scolastico, che iniziò a funzionare nel novembre del 1979.
Con citazione notificata il 24 febbraio 1986 la signora UN DI in Bernacca convenne il comune di Massa davanti al tribunale di Massa Carrara, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti per la perdita della proprietà del suolo, conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica in assenza di un valido titolo ablatorio.
Il tribunale adito, con sentenza n. 92 del 1994, in relazione all'occupazione appropriativa, posta in essere dall'ente territoriale per una superficie di mq.7192 sulla quale era stata costruita la scuola, condannò l'ente medesimo a pagare all'attrice la somma di lire 251.720.000, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nonché la somma di lire 61.881.150 quale indennizzo per occupazione temporanea dell'area ed ancora lire 6.256.250 per risarcimento dei danni da illegittima occupazione di 300 mq. di terreno oggetto di ablazione ma non irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica.
Il Comune propose appello deducendo:
1) l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto i primi giudici avevano ritenuto preferibile trattare di un diritto a ricevere il controvalore del bene anziché di un diritto al risarcimento del danno;
2) l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente;
3) l'errata determinazione del valore del fondo alla data del 26 novembre 1979, siccome avente natura e destinazione non edificatorie e comunque un valore non superiore a lire 25.000 a mq.;
4) l'erronea liquidazione dell'indennità di occupazione, sia in quanto riferita all'inesatta determinazione censurata sub 3) sia perché il tribunale aveva liquidato non i soli interessi legali ma anche la rivalutazione;
5) l'errata liquidazione del risarcimento per i 300 mq. di suolo, mai occupati dal Comune,
6) l'erronea pronunzia relativa al calcolo degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.
L'appellata contestò i motivi di controparte, sostenendo che la prescrizione non si era compiuta, che l'area aveva carattere edificatorio, che la quantificazione operata dai primi giudici era adeguata, che correttamente erano stati liquidati rivalutazione ed interessi, che il suolo di 300 mq. era ancora invaso da materiali di scarto provenienti dalla costruzione dell'opera pubblica. La corte di appello di Genova, con sentenza n. 492 depositata il 29 maggio 1995 e notificata il 3 luglio 1995, decise come segue:
a) in relazione al capo 2-b della sentenza appellata condannò il comune di Massa a pagare alla signora UN DI in Bernacca la somma di lire 61.881.150, con gli interessi legali dal 26 novembre 1979 al saldo;
b) dichiarò non dovute dal Comune le somme di cui al capo tre della sentenza;
e) in relazione al capo 2-a condannò il comune di Massa a pagare alla predetta UN DI la somma di lire 251.720.000, con la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT sul costo della vita e gli interessi legali secondo le decorrenze e le percentuali specificate nella sentenza medesima;
d) condannò il Comune di Massa al pagamento dei due terzi delle spese giudiziali del grado di appello, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
La corte territoriale osservò:
Che la fattispecie dell'occupazione acquisitiva andava ricondotta nell'ambito dell'illecito consumato in danno del proprietario del bene, con la conseguenza che l'azione intrapresa da quest'ultimo aveva natura risarcitoria ed era soggetta al termine di prescrizione quinquennale;
Che il decreto di espropriazione era stato annullato dal Consiglio di Stato con decisione del 30 novembre 1985, mentre la citazione introduttiva del presente giudizio era stata notificata al Comune il 24 febbraio 1986;
Che, ad avviso dell'ente territoriale, il diritto al risarcimento era sorto nel 1979 e doveva essere esercitato a prescindere dalla pendenza del processo davanti al giudice amministrativo, in quanto la citata decisione del Consiglio di Stato non poteva essere considerata come il momento d'inizio del decorso della prescrizione;
Che, in contrario, secondo l'orientamento espresso da questa corte (Cass., 30 giugno 1989, n. 3170), in caso di annullamento del provvedimento espropriativo il diritto di natura risarcitoria nasceva con il passaggio in giudicato della decisione che eliminava il titolo ablatorio dell'acquisizione, conferendole carattere di fatto illecito, onde soltanto da tale momento cominciava a decorrere la prescrizione quinquennale, sicché la qualificazione dell'azione come risarcitoria (anziché come diretta a ricevere il controvalore del bene) era priva di concreta rilevanza, mentre l'eccezione di prescrizione risultava infondata;
Che la tesi del Comune - circa l'asserita natura agricola del terreno in questione - era smentita: a) dalla consulenza tecnica di ufficio del geom. Agostini;
b) dalla deliberazione n. 201 del 1967 della commissione provinciale per l'edilizia scolastica, la quale si riferiva ad area "servita da pubblici servizi di acquedotto, fognatura ed energia elettrica"; c) dalla relazione in data 21 maggio 1984 dell'ing. Piccinini, concernente area prossima a quella de qua;
d) dalla relazione in data 30 maggio 1985 dell'ing. Carrozzi, relativa ad altra area, anch'essa vicina a quella in esame;
e) dalla sentenza n. 379/1988 della stessa corte genovese - relativa ai beni di cui al punto d) costituenti parte dello stesso mappale 1583, del quale si discuteva nel presente giudizio - sentenza in cui il carattere edificabile del terreno era stato correttamente desunto (nonostante la mancata inclusione nel perimetro del centro edificato e nonostante l'utilizzazione agricola in atto al momento dell'occupazione) dall'inclusione nella zona di saturazione semiestensiva del P.R.G. e dalla collocazione in area di espansione del centro urbano, da tempo dotata di opere di urbanizzazione;
Che il diverso assunto sostenuto dal Comune, con particolare riguardo al fatto che l'unico insediamento di natura edificatoria previsto fosse quello relativo alla scuola media, contrastava con la circostanza che il P.R.G. in vigore al momento dell'espropriazione e dell'irreversibile occupazione dell'area prevedeva, per metà del complesso, saturazione "semiintensiva" (o semiestensiva, come si leggeva nella citata sentenza n. 379 del 1988) e, per l'altra metà, destinazione a scuola media, asilo nido e verde pubblico;
Che l'argomento, secondo cui le (modeste) infrastrutture rinvenute dal consulente d'ufficio sarebbero state realizzate in funzione dell'insediamento della scuola media, appariva in contrasto con la deliberazione citata sub b), da cui risultava che esse preesistevano alla decisione di collocare in quel luogo la scuola stessa;
Che l'argomento per cui non si sarebbe dovuto tenere conto dell'insediamento in vista del quale era stato previsto l'esproprio non aveva rilevanza, dato che il carattere edificatorio dell'area emergeva dalla suddetta previsione di P.R.G.;
Che, quanto alla determinazione del danno - alla stregua del materiale probatorio ritualmente acquisito, degli accertamenti tecnici espletati, delle caratteristiche del suolo in valutazione - le censure mosse dal Comune alla sentenza appellata si rivelavano prive di fondamento;
Che invece andava accolta la doglianza relativa all'indennità di occupazione legittima, nel senso che sull'importo di lire 61.881.150, calcolata per questo titolo, non spettava la rivalutazione monetaria, ma erano dovuti i soli interessi legali dal 26 novembre 1979 al saldo;
Che il Comune contestava di essere tenuto al risarcimento per l'occupazione di 300 mq. di terreno, che negava di aver posto in essere, e la doglianza meritava accoglimento, in quanto, pur trattandosi di area (contigua a quella su cui era stata eretta la scuola) della quale l'attrice aveva perduto la disponibilità, mancava la prova che ciò fosse riferibile all'ente territoriale e non ad altri soggetti che su quella superficie avessero abbandonato materiale avanzato dallo svolgimento dell'attività edilizia;
Che sull'importo dovuto per i beni oggetto dell'occupazione acquisitiva interessi e rivalutazione andavano calcolati con le modalità e le percentuali esposte in sentenza, anche alla luce dei principi espressi da questa corte (Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712). Contro la suddetta sentenza il comune di Massa, in persona del sindaco, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria.
La signora UN DI in Bernacca resiste con controricorso e, a sua volta, ha depositato memorie.
La causa, assegnata alla prima sezione civile, con ordinanza n. 991 del 1997 è stata rimessa al signor Primo Presidente ed assegnata a queste sezioni unite ai sensi dell'art. 374, comma 2^, c.p.c., essendosi ravvisata una questione di massima di particolare importanza circa il punto concernente la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, in caso di annullamento ad opera del giudice amministrativo del decreto di espropriazione. Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "violazione o falsa applicazione dei principi di diritto relativi al maturarsi della prescrizione".
La sentenza impugnata, pur qualificando come risarcitoria l'azione promossa dall'attuale resistente fissandone il termine di prescrizione in cinque anni, avrebbe erroneamente escluso che tale termine si fosse nella specie compiuto, sul presupposto che l'annullamento del provvedimento ablatorio fosse intervenuto soltanto un anno prima dell'inizio dell'azione giudiziaria. Le due questioni (risarcimento del danno da irreversibile trasformazione e annullamento di un atto amministrativo) sarebbero poste su piani diversi e non potrebbero interferire sulla decorrenza della prescrizione relativa al diritto al risarcimento, che nascerebbe soltanto col verificarsi del primo dei due fatti presi in considerazione.
Il motivo non è fondato.
Si deve premettere che, come risulta dalla sentenza ed anche dal ricorso per cassazione, il decreto di espropriazione relativo al suolo de quo fu annullato con decisione del Consiglio di Stato in data 30 novembre 1985. Ciò impone di ritenere che il giudice amministrativo, nell'implicito presupposto della propria giurisdizione di legittimità, abbia ravvisato la sussistenza di un provvedimento di espropriazione efficace ed operante, ancorché affetto da un vizio di legittimità. Nè, peraltro, il ricorrente allega circostanze diverse.
In quest'ambito va dunque condotto l'esame che segue. Ciò posto, si osserva che la giurisprudenza ha più volte affermato il principio alla stregua del quale, ove il diritto al risarcimento del danno sorga a seguito di annullamento del decreto di espropriazione da parte del giudice amministrativo, il dies a q del termine di prescrizione coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, perché soltanto questa, con l'eliminazione dell'atto ablatorio, conferisce all'occupazione carattere di illiceità e soltanto dal suo passaggio in giudicato il diritto al risarcimento del danno può essere esercitato (Cass., 30 giugno 1989, n. 3170; 15 novembre 1990, n. 11041; 22 aprile 1992, n. 4784; 9 settembre 1993, n. 9448; 2 gennaio 1995 n. 6; 2 luglio 1998, n. 6465). Anche in materia di risarcimento del danno per l'illegittima declaratoria di decadenza della concessione edilizia, si è ritenuto che l'azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, basata sulla illegittimità del provvedimento caducatorio correlata al non corretto esercizio, da parte dell'autorità amministrativa, dei suoi poteri di vigilanza e di repressione in materia urbanistica, può essere esperita solo quando il giudice amministrativo abbia dichiarato tale illegittimità, così rimuovendo la situazione di affievolimento dell'originario diritto (Cass., 1^ settembre 1997, n. 8297). Il suddetto orientamento, ad avviso di queste sezioni unite, è giuridicamente corretto e merita di essere condiviso. Invero la situazione giuridica del proprietario di un bene, avente per definizione consistenza di diritto soggettivo, può essere affievolita o degradata ad interesse legittimo da un atto autoritativo della pubblica amministrazione, qual è il decreto di esproprio (a meno che questo non si riveli inidoneo ad implicare tale effetto, come quando sia emesso in carenza di potere: ma trattasi di fattispecie esulante da quella per cui è causa).
In presenza di tale provvedimento, quindi, il proprietario non ha una pretesa risarcitoria da far valere davanti al giudice ordinario per aver subito la perdita della proprietà del bene, appunto perché non è più titolare di un diritto soggettivo su questo (a parte il diritto all'indennità, operante in un diverso contesto che qui non viene in rilievo), ma può vantare soltanto un interesse legittimo azionabile davanti al giudice amministrativo, per ottenere l'annullamento del provvedimento ablatorio ove questo sia affetto da vizi di legittimità.
Solo quando il provvedimento sia annullato dal giudice amministrativo, il soggetto (già) proprietario del bene, nel frattempo irreversibilmente trasformato per essere destinato ad opera pubblica, con conseguente acquisto della proprietà a titolo originario in capo alla P.A. (c.d. occupazione appropriativa o accessione invertita: Cass., S.U., 26 febbraio 1983 n. 1464; 25 novembre 1992, n. 12546; orientamento ormai consolidato), può adire il giudice ordinano per il risarcimento del danno derivante dall'ablazione subita e divenuta illecita per la caducazione del titolo che aveva l'aveva sorretta.
In questo contesto il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale, ex art. 2947 primo comma c.c.), relativo al diritto al risarcimento del danno, non può che essere identificato nella data del passaggio in giudicato della pronunzia di annullamento del giudice amministrativo, perché allora si consolida a favore del soggetto passivo dell'ablazione il menzionato diritto. Si tratta ora di verificare se tale conclusione sia coerente col disposto dell'art. 2935 c.c., alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Gli elementi di dubbio prospettati al riguardo (e sul quali è stato richiesto l'intervento delle sezioni unite) sono i seguenti:
L'art. 2935 c.c. viene in evidenza nelle ipotesi in cui esista un ostacolo utile e consapevole all'esercizio del diritto. Deve però trattarsi di un impedimento giuridico e non di mero fatto. Deve quindi sussistere un vero e proprio impedimento legale ad azionare la situazione giuridica, impedimento non altrimenti superabile dal titolare di questa, tanto che la stessa illegittimità costituzionale di una norma è stata qualificata come semplice difficoltà di fatto, inidonea a determinare un impedimento legale all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto è sorto e non dalla data della dichiarazione d'illegittimità (Cass., 19 febbraio 1987, n. 1914). Sarebbe quindi opinabile che l'affievolimento del diritto soggettivo sia qualificabile come impedimento giuridico, tale da impedire al proprietario di farlo valere, nel momento in cui sarebbe possibile la tutela in sede giurisdizionale contro l'atto amministrativo incidente sul diritto ed in presenza di meccanismi processuali idonei ad instaurare una controversia davanti al giudice ordinario, salva la sospensione necessaria del processo quando debba essere risolta un'altra controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Inoltre la pronunzia di annullamento del decreto di espropriazione, adottata dal giudice amministrativo, restituirebbe retroattivamente la situazione giuridica alla sua originaria consistenza, onde l'impedimento verrebbe ad essere caducato con efficacia ex tunc. Le suddette argomentazioni, tuttavia, non sono idonee ad infirmare l'orientamento fin qui seguito dalla giurisprudenza. È ben vero che l'impedimento all'esercizio del diritto, rilevante nel quadro dell'art. 2935 c.c., deve essere giuridico e non di mero fatto (Cass., 19 novembre 1985, n. 5682; 6 febbraio 1987, n. 1247; 27 agosto 1990, n. 8797; 3 settembre 1994, n. 7645; 7 settembre 1994, n. 7668; 7 maggio 1996, n. 4235; 18 settembre 1997, n. 9221; 25 novembre 1997, n. 11809). Ma l'affievolimento del diritto di proprietà conseguente all'emanazione di un decreto di esproprio provoca per l'appunto, nel patrimonio del soggetto che ne è destinatario, una trasformazione di carattere giuridico, in quanto alla situazione avente consistenza di diritto soggettivo si sostituisce una situazione d'interesse legittimo.
Quest'ultimo non è azionabile davanti al giudice ordinario, ne' giova addurre che la parte destinataria del provvedimento ablatorio potrebbe instaurare una controversia avanti al detto giudice, chiedendo poi la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio demandato al giudice amministrativo. Si deve replicare che, nella situazione data, il giudice ordinario sarebbe carente di giurisdizione. E poiché questa costituisce un presupposto processuale, il giudice ordinario adito non sarebbe tenuto a sospendere il processo ma potrebbe (ed anzi dovrebbe) emettere subito una pronuncia declinatoria della giurisdizione, prioritaria rispetto ad un provvedimento a carattere ordinatorio ed endoprocessuale qual è quello previsto dall'art. 295 c.p.c. Il che conferma la natura giuridica dell'impedimento a far valere un diritto che in realtà, finché permane il decreto di espropriazione, non è configurabile come tale.
Neppure convince il richiamo all'efficacia ex tunc della decisione del giudice amministrativo che pronuncia l'annullamento del decreto di espropriazione. Non si dubita di tale efficacia, la quale però - pur ripristinando la consistenza come diritto soggettivo della situazione giuridica del proprietario fin dal momento dell'emanazione del provvedimento annullato - non vale a rimuovere la circostanza che, permanendo l'efficacia di quel provvedimento. il destinatario non può far valere, un diritto che non è più nel 5uo patrimonio e che ci rientrerà soltanto a seguito dell'annullamento del decreto. È vero che, ai sensi dell'art. 2947, primo comma, c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Tale norma implica che, con l'annullamento del decreto di esproprio averite efficacia ex tunc, il momento d'integrazione dell'illecito s'identifica con quello dell'irreversibile trasformazione del bene destinato ad opera pubblica, se avvenuta in mancanza o dopo la scadenza dell'occupazione legittima, oppure con la scadenza di tale occupazione,, Ma il detto principio, concernente principalmente la determinazione del termine prescrizionale, va coordinato con il precetto dettato dall'art. 2935 c.c., nel senso che la decorrenza dal giorno in cui il fatto si è verificato opera se ed in quanto il diritto al risarcimento può esser fatto valere. Se in un certo arco di tempo (nella specie, quello corrente tra l'emanazione del decreto di esproprio e il suo annullamento in sede di giurisdizione amministrativa) quel diritto non poteva esser fatto valere, perché ridotto al rango d'interesse legittimo, alla decorrenza stabilita dall'art. 2947 primo comma c.c. si sostituisce quella di cui all'art.2935 c.c. In altre parole, come questa corte ha già posto in luce, le due disposizioni ora citate si collocano su diversi piani di operatività giuridica: la prima attiene alla determinazione del termine prescrizionale applicabile ad una delle ipotesi assoggettate dal legislatore a prescrizione più breve rispetto a quella ordinaria decennale, l'altra disciplina la decorrenza della prescrizione (con riferimento a qualsiasi termine applicabile), escludendo il periodo durante il quale non sia possibile far valere il diritto per un impedimento di carattere giuridico, quale deve ritenersi la degradazione o affievolimento del diritto soggettivo a interesse legittimo (cfr. Cass., I^ settembre 1997, n. 8297, cit.). È anche vero, poi, che, secondo l'orientamento di questa corte, la vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva od ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può qualificarsi come impedimento giuridico all'esercizio del diritto medesimo, costituendo invece un mero ostacolo di fatto, ovviabile mediante la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo (se de caso) a rimuoverlo (Cass., 11 febbraio 1985, n. 1165; 19 febbraio 1987, in. 1914; 19 febbraio 1991, n. 1750; 27 gennaio 1993, n. 986; 27 gennaio 1998, n. 812; 5 giugno 1998, n. 5577; 11 agosto 1998, n. 7878). Ma la fattispecie di cui qui si discute non è in realtà
assimilabile a quella espressione dell'orientamento ora ricordato. La parte - che ritenga di dover azionare un diritto in giudizio e trovi ostacolo per la realizza ione di questo diritto in una norma dell'ordinamento che essa consideri non conforme a Costituzione - può promuovere una causa nella quale deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma, allo scopo di ottenere, previa delibazione da parte del giudice adito della non manifesta infondatezza della questione, l'intervento e la pronunzia del giudice delle leggi. Questa, anzi, è l'unica strada che il soggetto può seguire, se non intende restare inerte.
Pertanto la proposizione della domanda non soltanto non è impedita dall'esistenza della norma ritenuta non conforme a Costituzione, ma costituisce il presupposto per ottenere - attraverso il promovimento del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - l'eventuale rimozione della norma ostativa alla realizzazione del diritto.
Al contrario il soggetto destinatario di un decreto di espropriazione, finché tale provvedimento non sia stato annullato dal competente giudice amministrativo, non può adire il giudice ordinario per azionare il diritto al risarcimento del danno, perché, per quanto sopra già esposto, egli, fin quando permane l'efficacia dell'atto ablatorio, non è titolare di una situazione giuridica rientrante nella giurisdizione del detto giudice ordinario. Il che suona ulteriore conferma della natura giuridica, e non di fatto, dell'impedimento.
Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve trovare conferma il principio che, qualora il fondo privato sia occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica, in base a provvedimento espropriativo, e quest'ultimo venga successivamente annullato dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene insorge ed è esercitabile con il passaggio in giudicato della pronuncia di detto giudice, la quale elimina il titolo ablatorio di quell'acquisizione e le conferisce il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che soltanto a partire dall'indicato momento inizia a decorrere la prescrizione quinquennale del diritto stesso.
In base a tale principio il primo motivo del ricorso deve essere respinto, risultando dalla sentenza impugnata che, nel caso in esame, il decreto di espropriazione fu annullato dal Consiglio di Stato nel novembre del 1985, mentre la citazione introduttiva di questa causa fu notificata al Comune il 24 febbraio 1986, quindi molto prima del compimento del termine di prescrizione.
Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la decisiva questione della determinazione del controvalore dell'area oggetto di occupazione acquisitiva;
violazione o falsa applicazione delle norme che presiedono alla formazione della prova".
La sentenza impugnata avrebbe respinto il motivo di appello formulato dal Comune in ordine alla natura non edificatoria del terreno occupato e non avrebbe accolto la censura avanzata in subordine dallo stesso appellante, relativa alla quantificazione del danno con riferimento alla determinazione del valore del bene occupato in non più di lire 25.000 al mq.
Quanto al primo profilo, la corte di merito avrebbe omesso di valutare (e di contestare la fondatezza giuridica) delle principali tesi avanzate dall'ente territoriale, in particolare trascurando di considerare che:
Il documento n. 2 esibito dal Comune avrebbe posto in evidenza che il P.R.G. dell'ex comune di Apuania (comprendente la città di Massa), in vigore fino al 15 maggio 1972, avrebbe destinato l'intero comprensorio posto tra via Pelstro e via dei Colli a "parchi pubblici";
Il documento n. 3 avrebbe provato che il P.R.G. del comune di Massa (sostitutivo di quello ora richiamato), vigente a partire dal 15 maggio 1972, avrebbe destinato gran parte del comprensorio de quo a parchi pubblici, scuole medie dell'obbligo ed asilo nido;
Il documento n. 4 avrebbe certificato che il 23 ottobre 1974, al momento della redazione dello stato di consistenza, il terreno oggetto della procedura di esproprio (poi trasformatasi in occupazione acquisitiva), avrebbe avuto, in aderenza a quanto previsto dagli strumenti urbanistici, destinazione agricola;
Dall'esame delle esibite aerofotogrammetrie sarebbe emerso che non soltanto le previsioni e gli obblighi imposti dai piani regolatori facevano del terreno in questione un luogo non destinato al l'edificazione, ma anche che tale era la situazione reale;
La consulenza tecnica di ufficio avrebbe provato l'effettiva mancanza di elementi attuali, sicuramente indicativi dell'attitudine all'utilizzazione edilizia. Invero da detta consulenza risulterebbe tra l'altro che nel 1986, cioè 12 anni dopo l'occupazione e 7 anni dopo la radicale trasformazione a seguito della realizzazione di un grosso complesso scolastico, sarebbe stata in corso di completamento una strada che, in pratica, "ritagliava" dall'area complessiva un comparto autonomo in gran parte edificato.
Pertanto solo nel 1986 l'area avrebbe perduto la sua originaria destinazione agricola per cui la sua attuale (ossia nel 1986) ubicazione avrebbe condotto a concludere per il carattere edificatorio.
Ma il consulente non avrebbe dovuto accertare il carattere edificatorio con riferimento al 1986, bensì con riferimento al 1974 o, forse, al 1979.
Peraltro, a parte le argomentazioni del consulente di ufficio, la strada poi costruita (realizzata essenzialmente a servizio della scuola) e l'urbanizzazione esistente a confine del comparto in esame sarebbero circostanze irrilevanti al fine di modificare il reale stato di destinazione agricola e l'esistenza da decenni di vincoli che ne avrebbero impedito l'urbanizzazione residenziale, cui non sarebbe stata riferibile l'opera pubblica realizzata (una scuola media).
La corte genovese, dopo aver omesso di valutare e confutare la rilevanza delle prove fornite dal Comune di Massa, avrebbe valorizzato elementi di giudizio non conferenti, con motivazione in parte omessa ed in parte insufficiente o contraddittoria. In ordine alla pronuncia relativa alla determinazione del quantum, la corte di merito, nel confermare la statuizione del tribunale, avrebbe tenuto in considerazione dati desunti da documenti prodotti dalla difesa della parte privata (segnatamente, consulenze redatte in altri giudizi, sulle quali non vi sarebbe stato contraddittorio rispetto a questa causa), avrebbe disatteso le conclusioni raggiunte dal consulente di ufficio nominato nel presente processo ed avrebbe però trascurato di valutare che nelle altre cause proprio la corte di Genova avrebbe ridotto la valutazione del suolo dalle iniziali 35.000 lire al mq. alle 25.000 lire al mq., come stimato dal consulente di ufficio in questa causa.
Inoltre la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova, utilizzando due consulenze di ufficio concernenti altre cause e senza contraddittorio rispetto a questo giudizio.
Le doglianze relative alla ritenuta natura edificatoria del suolo in questione non hanno fondamento.
La sentenza impugnata ha dato sufficiente conto delle ragioni che l'hanno portata a ravvisare tale natura, facendo perno sia sulle previsioni dello strumento urbanistico (P.R.G.), in vigore al momento dell'espropriazione e dell'irreversibile trasformazione del suolo, sia sulla collocazione dell'immobile in area di espansione del centro urbano, da tempo dotata di opere di urbanizzazione. Ha quindi considerato le possibilità legali ed effettive di edificazione, indicando con adeguato dettaglio le fonti del proprio convincimento (v. pag. 6 - 7 della sentenza impugnata, riassunta in narrativa). Le critiche del ricorrente da un lato si traducono in un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso rispetto a quello compiuto dal giudice del merito (il che non è consentito in sede di legittimità) e, dall'altro lato, si richiamano ad elementi inidonei ad infirmare il criterio logico adottato dalla corte territoriale. In tale prospettiva, non ha rilievo la menzione del P.R.G. dell'ex comune di Apuania, visto che - come lo stesso ricorrente pone in luce - trattasi di strumento urbanistico in vigore fino al 15 maggio 1972, e perciò cessato da anni quando si realizzò l'ablazione del terreno in questione.
Il fatto che il P.R.G. del comune di Massa destinasse "gran parte (e quindi non l'intera superficie: v. il ricorso a pag. 5) del comprensorio a parchi pubblici, scuole medie ed asilo nido non smentisce l'accertamento della corte d'appello, incentrato sull'area de qua.
La circostanza che, al momento della redazione dello stato di consistenza (23 ottobre 1974), il terreno avesse in concreto destinazione agricola è irrilevante in presenza delle verificate possibilità legati ed effettive di edificazione, per le quali il riscontro è stato compiuto con riguardo "al momento dell'espropriazione e dell'irreversibile occupazione dell'area" (v. pag. 7 della sentenza impugnata).
La consulenza tecnica di ufficio conclude per il carattere edificatorio del suolo, come si desume dallo stesso ricorso per cassazione (v. pag. 6). Il ricorrente sostiene che tale conclusione sarebbe riferita al 1986 (e non al 1979, data dell'ablazione), perché la ricollega alla realizza ione di una nuova strada in corso di completamento appunto nel 1986. Trascura però di considerare che - come risulta dalla relazione tecnica - trascritta in parte qua nel ricorso - il consulente menziona un comparto autonomo "nella maggior parte edificato" (v. pag. 7 del ricorso); ed è evidente che tale edificazione risale ad epoca precedente. È dunque logicamente corretto il richiamo operato dalla sentenza impugnata anche a detta consulenza (nel contesto, peraltro, del più articolato ragionamento sopra menzionato), per negare la caratteristica agricola del terreno, propugnata invece dal comune di Massa.
Tanto chiarito, in ordine al quantum del risarcimento (pure oggetto di censura da parte del ricorrente), si deve osservare che, in materia di risarcimento del danno conseguente all'illegittima acquisizione, da parte della pubblica amministrazione, della proprietà di un'area mediante esecuzione sulla stessa di un'opera pubblica in difetto di regolare espropriazione del bene, la disciplina dettata, ai fini della determinazione del danno stesso, dall'art. 3, comma 65^, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (con cui è stato aggiunto il comma 7 bis all'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n.359), dichiarata espressamente applicabile anche nei procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato, costituisce ius superveniens rilevante anche nel giudizio di cassazione, nel caso in cui (come nella specie) oggetto di censura sia la quantificazione del risarcimento in questione (Cass., 12 maggio 1997, n. 4116; 26 giugno 1998, n. 6309; 26 agosto 1998, n. 8490). Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua e la causa va rinviata ad altro giudice per la determinazione del quantum sulla base dei criteri dettati dalla normativa sopravvenuta (il ricorso per cassazione è stato proposto prima dell'intervento di questa, onde l'applicabilità della norma sopravvenuta alla vicenda in esame deve essere affermata indipendentemente dal difetto di sollecitazione del ricorrente).
La resistente ha eccepito l'illegittimità costituzionale di tale normativa, per violazione degli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione. Ma tale questione si palesa non influente in questa sede, in cui la pendenza del procedimento alla data di entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 ha di per sè effetti rescindenti sulla statuizione di merito conformatasi alla normativa pregressa, mentre potrà assumere rilevanza nella fase di rinvio, quando la concreta applicazione della legge sopravvenuta consentirà di apprezzare la congruità o meno del risarcimento (Cass., 22 maggio 1997, n. 4595). Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "nullità, per relationem rispetto al secondo motivo, della determinazione dell'indennizzo per occupazione temporanea dell'area". Sostiene che l'indennità di occupazione temporanea risulterebbe a sua volta erroneamente determinata, perché riferita alla determinazione del valore del terreno, per il quale andrebbero richiamate le censure svolte nel motivo precedente. In effetti il punto è assorbito e resta affidato al giudice del rinvio. Infatti, come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 12), l'indennità di occupazione è stata calcolata per relationem in base al valore del suolo. Ne deriva che, dovendosi procedere a nuova determinazione di tale valore per effetto della normativa sopravvenuta, occorrerà procedere anche a nuovo calcolo di detta indennità.
Analogamente rimane assorbito il quarto mezzo, col quale si censura la sentenza impugnata sul punto relativo alla liquidazione degli interessi sul capitale annualmente rivalutato. Si tratta, infatti, di pronuncia accessoria, che presuppone la statuizione sull'importo risarcitorio per il quale occorre far luogo a nuova determinazione, secondo le considerazioni in precedenza svolte.
Conclusivamente: il primo motivo deve essere respinto;
pronunciando sul secondo nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata, con assorbimento del terzo e del quarto motivo. La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, pronunciando sul secondo nei sensi di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto motivo. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999